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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9345 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 17/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6592 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente - giusta Parte_1 procura in atti - dagli avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli alla via Paolo della Valle nn. 32/44 sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, come in CP_1 atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55 CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03-2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente della dal 02.12.2009 con mansioni di impiegata Parte_2 di 3° livello secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, con anzianità convenzionale dal 13.01.2009; di essere stata collocata, unitamente a tutti i lavoratori in forza in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo Parte_2
2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020 (doc. n. 1); di non aver percepito inizialmente alcunchè, per il predetto periodo, a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269 poiché il CP_1 predetto Fondo, arbitrariamente ed illegittimamente, aveva limitato il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che l'impasse creatosi era stato prontamente risolto dal legislatore, il quale, con l'art. 40-ter del del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2020 aveva espressamente esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; che analoga previsione era stata emanata, con riferimento all'anno 2021, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (articolo 1, comma 714), a seguito della quale l aveva CP_1 provveduto al pagamento dell'integrazione di cassa COVID per il periodo da gennaio a marzo 2021; che, in ragione della norma sopravvenuta, l aveva provveduto CP_1 nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, al pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020 (doc. n. 2); che, purtroppo, il per il tramite dell' , non aveva provveduto a ristorare l'intero periodo di CP_2 CP_1 cassa integrazione relativo all'anno 2020 ma per alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 si era reso moroso;
che, segnatamente, non risultavano pagati 15 giorni del mese di maggio 2020 (1-3, 6-9, 12-15, 19-22 del calendario), 16 giorni del mese di giugno 2020 (1-2, 6-8, 12-14, 18-21, 24-27 del calendario), 15 giorni del mese di luglio 2020 (1-3, 7-10, 13-15, 19-21, 25 e 26 del calendario) (cfr. doc. n. 2). Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, per il periodo di fruizione del Parte_1 trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40- ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_3
aereo sistema aereoportuale al
[...] CP_4 pagamento in favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 1.191,26, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; il tutto con vittoria di spese di lite L' resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite. In corso di causa il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento della prestazione in data 07.05.2025 per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale. L' a sua volta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine istruttoria il Tribunale osserva che: In ragione del sopravvenuto integrale pagamento della prestazione di cui è causa nel maggio del 2025 va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto integrale pagamento della prestazione di cui è causa nel maggio del 2025 determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Osserva, infatti, il giudicante come la definizione bonaria in sede amministrativa del presente giudizio abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ciò posto, il D.M. n. 95269/2016 prevede che il
[...]
- Controparte_5 istituito con il d.l. n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito in l. n.291 del 3-12-2004 – ha la funzione, tra le altre, di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale. I trattamenti che possono essere erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 lettera A) CP_2 del D.M. del 2016 che prevede prestazioni integrative della del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La normativa è stata costantemente interpretata nel senso che (v., tra le altre, circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8-4-2020) l'art. 5 del D.M. 2016 consentisse l'integrazione a carico del Fondo solo in favore dei lavoratori che fruivano dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, affermandosi che un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo all'art. 22 del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore istituito con d.l. n.249 / 2004, conv. in l. n.291/2004, per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Conferma della mancanza di previsione normativa del beneficio si ricava proprio dalla legislazione successivamente intervenuta e, in particolare, l'art. 40 ter del d.l. 73 del
2021, conv. in l. 106 del 2021 il quale per l'anno 2020 ha espressamente previsto che: “ Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni dell'art. 5, comma 1 lett. A) del D.M. del 2016 si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020”. Dalle buste paga in atti risulta provato che la ricorrente è stata posta in cassa integrazione guadagni in deroga. La documentazione prodotta da parte ricorrente dimostra, altresì, che il FONDO ha erogato parzialmente l'integrazione salariale mentre non risultano stati pagati 15 giorni del mese di maggio 2020 (1-3, 6-9, 12-15, 19-22 del calendario), 16 giorni del mese di giugno 2020 (1-2, 6-8, 12-14, 18-21, 24-27 del calendario), 15 giorni del mese di luglio 2020 (1-3, 7-10, 13-15, 19-21, 25 e 26 del calendario) (cfr. doc. n. 2). Ciò posto, con riferimento alle argomentazioni difensive di cui alla memoria di costituzione, si evidenzia che l' convenuto ha trascritto e riportato il contenuto CP_3 di una relazione amministrativa elaborata dalla Filiale Metropolitana ROMA EUR - Trasporto Aereo che risulta redatta in ciclostile senza il benché minimo riferimento alla fattispecie de qua e, dunque, alla specifica domanda della ricorrente, cercando di giustificare l'inadempimento contestato e, dunque, la mancata erogazione del trattamento in favore dell'istante in virtù di un esaurimento dello stanziamento di 12 milioni di euro previsto dal decreto del 10 settembre 2021, n. 179, senza, tuttavia, fornire alcuna prova documentale né di aver sforato il predetto limite né, tantomeno, di aver seguito l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio pervenute così come previsto dal decreto stesso. Invero, con riferimento all'anno 2020, periodo per cui è causa, le domande di fruizione del trattamento salariale in deroga sono state correttamente trasmesse da parte del datore poiché la ricorrente ha goduto del predetto trattamento proprio per i periodi da marzo a settembre 2020. I periodi oggetto del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 40-ter del d.l. n. 73/2021 sono stati figurativamente riportati nel patrimonio contributivo della ricorrente così come agevolmente riscontrabile dalla lettura dell'estratto contributivo ove figurano i periodi di cassa integrazione oggi rivendicati, computati ai fini contributivi, ma non ristorati sotto il profilo economico dall' (doc. n. 5). CP_1
Risultano, quindi, inspiegabilmente scoperti n. 46 giorni ricadenti nel periodo da maggio a luglio 2020, comunque riportati in estratto, non potendosi giustificare la mancata erogazione con un esaurimento delle risorse. Tale scopertura, tra l'altro, è ancora più anomala poiché alcune giornate nei mesi di maggio, giugno e luglio sono state comunque riconosciute (doc. n. 2), così che non sia nemmeno possibile invocare uno sforamento delle risorse previste dall'art. 40-ter giacché il Fondo avrebbe dovuto arrestare ad una certa data il proprio intervento finanziario e non certo pagare a singhiozzo dei periodi casuali. L' , nella propria memoria, afferma, invece, che lo stanziamento sarebbe stato CP_1 esaurito seguendo l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio pervenute come previsto dal decreto stesso e cercando indebitamente di addossare l'onere della prova dell'adempimento al creditore stesso. Sul punto, giova ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta” (Cassazione civile sez. lav., 03/10/2017, n. 23057). L'aver adempiuto secondo l'ordine cronologico delle istanze risulta una mera asserzione dell' priva di qualsivoglia riscontro documentale e/o probatorio di altra CP_1 natura essendo le schermate delle delibere autorizzatorie riportate nel corpo della memoria assolutamente anonime e non riferite alla persona della ricorrente. Inoltre, il presunto adempimento cozza, come già evidenziato, con il pagamento dei periodi successivi a quelli oggetto di domanda poiché il Fondo avrebbe dovuto comunque pagare le istanze già pervenute e correttamente istruite - che beneficavano del predetto carattere prioritario – ed, eventualmente, avrebbe dovuto posporre le altre. Tutto ciò non è avvenuto non avendo l' correttamente documentato di aver CP_1 preferito, nella destinazione delle risorse, altre domande antecedenti a quella della ricorrente. I conteggi elaborati all'interno del ricorso introduttivo appaiono correttamente formulati in mancanza di una specifica contestazione, in merito ad essi, da parte dell' resistente. CP_3
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento della somma di € 1.314,00 a CP_1 titolo di compensi professionali con attribuzione oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 17/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 17/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6592 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente - giusta Parte_1 procura in atti - dagli avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli alla via Paolo della Valle nn. 32/44 sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, come in CP_1 atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55 CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03-2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente della dal 02.12.2009 con mansioni di impiegata Parte_2 di 3° livello secondo il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, con anzianità convenzionale dal 13.01.2009; di essere stata collocata, unitamente a tutti i lavoratori in forza in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo Parte_2
2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020 (doc. n. 1); di non aver percepito inizialmente alcunchè, per il predetto periodo, a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269 poiché il CP_1 predetto Fondo, arbitrariamente ed illegittimamente, aveva limitato il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che l'impasse creatosi era stato prontamente risolto dal legislatore, il quale, con l'art. 40-ter del del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2020 aveva espressamente esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; che analoga previsione era stata emanata, con riferimento all'anno 2021, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (articolo 1, comma 714), a seguito della quale l aveva CP_1 provveduto al pagamento dell'integrazione di cassa COVID per il periodo da gennaio a marzo 2021; che, in ragione della norma sopravvenuta, l aveva provveduto CP_1 nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, al pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020 (doc. n. 2); che, purtroppo, il per il tramite dell' , non aveva provveduto a ristorare l'intero periodo di CP_2 CP_1 cassa integrazione relativo all'anno 2020 ma per alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 si era reso moroso;
che, segnatamente, non risultavano pagati 15 giorni del mese di maggio 2020 (1-3, 6-9, 12-15, 19-22 del calendario), 16 giorni del mese di giugno 2020 (1-2, 6-8, 12-14, 18-21, 24-27 del calendario), 15 giorni del mese di luglio 2020 (1-3, 7-10, 13-15, 19-21, 25 e 26 del calendario) (cfr. doc. n. 2). Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, per il periodo di fruizione del Parte_1 trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40- ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_3
aereo sistema aereoportuale al
[...] CP_4 pagamento in favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 1.191,26, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; il tutto con vittoria di spese di lite L' resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite. In corso di causa il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento della prestazione in data 07.05.2025 per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale. L' a sua volta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine istruttoria il Tribunale osserva che: In ragione del sopravvenuto integrale pagamento della prestazione di cui è causa nel maggio del 2025 va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto integrale pagamento della prestazione di cui è causa nel maggio del 2025 determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Osserva, infatti, il giudicante come la definizione bonaria in sede amministrativa del presente giudizio abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ciò posto, il D.M. n. 95269/2016 prevede che il
[...]
- Controparte_5 istituito con il d.l. n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito in l. n.291 del 3-12-2004 – ha la funzione, tra le altre, di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale. I trattamenti che possono essere erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 lettera A) CP_2 del D.M. del 2016 che prevede prestazioni integrative della del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La normativa è stata costantemente interpretata nel senso che (v., tra le altre, circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8-4-2020) l'art. 5 del D.M. 2016 consentisse l'integrazione a carico del Fondo solo in favore dei lavoratori che fruivano dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, affermandosi che un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo all'art. 22 del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore istituito con d.l. n.249 / 2004, conv. in l. n.291/2004, per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Conferma della mancanza di previsione normativa del beneficio si ricava proprio dalla legislazione successivamente intervenuta e, in particolare, l'art. 40 ter del d.l. 73 del
2021, conv. in l. 106 del 2021 il quale per l'anno 2020 ha espressamente previsto che: “ Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni dell'art. 5, comma 1 lett. A) del D.M. del 2016 si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020”. Dalle buste paga in atti risulta provato che la ricorrente è stata posta in cassa integrazione guadagni in deroga. La documentazione prodotta da parte ricorrente dimostra, altresì, che il FONDO ha erogato parzialmente l'integrazione salariale mentre non risultano stati pagati 15 giorni del mese di maggio 2020 (1-3, 6-9, 12-15, 19-22 del calendario), 16 giorni del mese di giugno 2020 (1-2, 6-8, 12-14, 18-21, 24-27 del calendario), 15 giorni del mese di luglio 2020 (1-3, 7-10, 13-15, 19-21, 25 e 26 del calendario) (cfr. doc. n. 2). Ciò posto, con riferimento alle argomentazioni difensive di cui alla memoria di costituzione, si evidenzia che l' convenuto ha trascritto e riportato il contenuto CP_3 di una relazione amministrativa elaborata dalla Filiale Metropolitana ROMA EUR - Trasporto Aereo che risulta redatta in ciclostile senza il benché minimo riferimento alla fattispecie de qua e, dunque, alla specifica domanda della ricorrente, cercando di giustificare l'inadempimento contestato e, dunque, la mancata erogazione del trattamento in favore dell'istante in virtù di un esaurimento dello stanziamento di 12 milioni di euro previsto dal decreto del 10 settembre 2021, n. 179, senza, tuttavia, fornire alcuna prova documentale né di aver sforato il predetto limite né, tantomeno, di aver seguito l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio pervenute così come previsto dal decreto stesso. Invero, con riferimento all'anno 2020, periodo per cui è causa, le domande di fruizione del trattamento salariale in deroga sono state correttamente trasmesse da parte del datore poiché la ricorrente ha goduto del predetto trattamento proprio per i periodi da marzo a settembre 2020. I periodi oggetto del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 40-ter del d.l. n. 73/2021 sono stati figurativamente riportati nel patrimonio contributivo della ricorrente così come agevolmente riscontrabile dalla lettura dell'estratto contributivo ove figurano i periodi di cassa integrazione oggi rivendicati, computati ai fini contributivi, ma non ristorati sotto il profilo economico dall' (doc. n. 5). CP_1
Risultano, quindi, inspiegabilmente scoperti n. 46 giorni ricadenti nel periodo da maggio a luglio 2020, comunque riportati in estratto, non potendosi giustificare la mancata erogazione con un esaurimento delle risorse. Tale scopertura, tra l'altro, è ancora più anomala poiché alcune giornate nei mesi di maggio, giugno e luglio sono state comunque riconosciute (doc. n. 2), così che non sia nemmeno possibile invocare uno sforamento delle risorse previste dall'art. 40-ter giacché il Fondo avrebbe dovuto arrestare ad una certa data il proprio intervento finanziario e non certo pagare a singhiozzo dei periodi casuali. L' , nella propria memoria, afferma, invece, che lo stanziamento sarebbe stato CP_1 esaurito seguendo l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio pervenute come previsto dal decreto stesso e cercando indebitamente di addossare l'onere della prova dell'adempimento al creditore stesso. Sul punto, giova ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta” (Cassazione civile sez. lav., 03/10/2017, n. 23057). L'aver adempiuto secondo l'ordine cronologico delle istanze risulta una mera asserzione dell' priva di qualsivoglia riscontro documentale e/o probatorio di altra CP_1 natura essendo le schermate delle delibere autorizzatorie riportate nel corpo della memoria assolutamente anonime e non riferite alla persona della ricorrente. Inoltre, il presunto adempimento cozza, come già evidenziato, con il pagamento dei periodi successivi a quelli oggetto di domanda poiché il Fondo avrebbe dovuto comunque pagare le istanze già pervenute e correttamente istruite - che beneficavano del predetto carattere prioritario – ed, eventualmente, avrebbe dovuto posporre le altre. Tutto ciò non è avvenuto non avendo l' correttamente documentato di aver CP_1 preferito, nella destinazione delle risorse, altre domande antecedenti a quella della ricorrente. I conteggi elaborati all'interno del ricorso introduttivo appaiono correttamente formulati in mancanza di una specifica contestazione, in merito ad essi, da parte dell' resistente. CP_3
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento della somma di € 1.314,00 a CP_1 titolo di compensi professionali con attribuzione oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 17/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario