Sentenza 27 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/11/2020, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2020
N. 01552/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2009, proposto da
PI SC LE LU, D. & B. di LE LU PI SC & C. S.n.c., rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Lavaggi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Carrara - Settore Urbanistica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Marina Vannucci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
nei confronti
NT DW OS non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
dell'ordinanza n. 768/08, notificata in data 16.12.2008, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Carrara ingiungeva la demolizione entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di opere edili eseguite su un immobile condotto dal ricorrente in locazione ad uso laboratorio sito in Carrara Via Carriona n. 384, con avviso che trascorso tale termine senza che fosse stato provveduto a quanto ingiunto, l'ordinanza sarebbe stata eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara - Settore Urbanistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 novembre 2020 il dott. Raffaello Gisondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata l’ordinanza di demolizione di alcuni manufatti fuori terra realizzati senza titolo edilizio.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la risalente presenza delle costruzioni abusive avrebbe imposto un onere di motivazione sull’interesse pubblico alla loro rimozione.
La tesi non ha pregio essendo stato oramai consolidato l’opposto principio sancito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9/2017 alle cui motivazioni si rinvia.
Con il secondo motivo il Sig. LE LU si duole del fatto che la sanzione ripristinatoria non si attaglierebbe alla natura dei manufatti in questione che avrebbero natura precaria essendo facilmente rimovibili.
Il motivo non merita favorevole considerazione atteso che tutti i manufatti oggetto della impugnata ordinanza si risolvono in autonome costruzioni fuori terra destinate a fabbisogni non transitorio come attesta la data della loro realizzazione.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente FF
PIpaolo Grauso, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO