Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita De Siena e Saverio Molica, con domicilio eletto presso lo studio Annarita De Siena in Catanzaro, via GI Jannoni, 68;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto “ il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e sulla base della pratica presentata ”, nonché dell’atto presupposto relativo all’“ esito negativo della verifica effettuata dal -OMISSIS-, prot.-OMISSIS- ” e, ove occorra, dell’ordinanza del Sindaco di Catanzaro n. -OMISSIS-, per la sola parte di “ sgombero ” e di “ interdizione a praticare le zone del dissesto ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. NO De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento comunale inerente il divieto immediato di prosecuzione dell’attività -OMISSIS- e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi relativamente all’immobile di proprietà del ricorrente sito in Catanzaro.
2. Rappresenta il ricorrente che, in qualità di proprietario di un fabbricato sito -OMISSIS-, aveva presentato al Suap del Comune di Catanzaro, in data -OMISSIS-, una SCIA, corredata da tutta la documentazione (anche tecnica) di rito, per poter esercitare nello stesso immobile attività -OMISSIS- sotto forma di -OMISSIS-; che il Dirigente del Settore AA.EE. e SUAP, con provvedimento prot. n.-OMISSIS-, aveva disposto “ il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e sulla base della pratica presentata ” per le motivazioni espresse nell’ “ esito negativo della verifica effettuata dal -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- ”, in quanto: “ L’area dove sorge l’immobile da adibire -OMISSIS-, è interessata dall’ Ordinanza n.-OMISSIS- del Settore Gestione del Territorio, che allo stato non risulta revocata, nella quale si dispone ‘…l’interdizione a chiunque a praticare le zone interessata dal dissesto ”, con l’aggiunta che “ tale area è classificata dal PAI come “R4 – rischio molto elevato con associato perimetro frana ”; che tali provvedimenti erano da ritenersi illegittimi.
3. Con l’unico motivo del ricorso e rubricato “ 1) Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Erroneità dei presupposti. Irragionevolezza. Violazione ed errata applicazione dell’art. 50, c. 5, del tuel (d.lgs. 267/20202). Contraddittorietà ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento avrebbe come presupposto una ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata il -OMISSIS-in presenza di un fenomeno franoso verificatosi in quell’area ma che lo stesso Comune per lo stesso immobile aveva rilasciato al ricorrente, in data-OMISSIS-, concessione edilizia in sanatoria, emergendo, quindi, l’illegittimità di effetti perpetui riconosciuti al provvedimento “ extra ordinem ”; che l’immobile non essendo di nuova edificazione non sarebbe rientrato nell’area classificata dal PAI come “ R4 – Rischio elevato con associato perimetro di frana ”; che, con determina comunale n. -OMISSIS-, il Comune di Catanzaro aveva riconosciuto la legittimazione e affrancazione del terreno limitrofo ai sensi della legge regionale n. 18 del 21.8.2007.
4. Il Comune di Catanzaro, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la legittimità del richiamo nell’impugnato provvedimento all’ordinanza n. -OMISSIS- in quanto mai revocata, considerato, poi, che l’area era stata classificata come associata a rischio R4 per frana dal Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando che il presupposto fondante l’impugnato provvedimento aveva una chiara limitazione applicativa dal punto di vista temporale.
6. Alla udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Il Collegio osserva che nell’esercizio del potere amministrativo di emanare ordinanze extra ordinem per fronteggiare situazioni eccezionali l’Amministrazione incontra taluni fondamentali ineludibili limiti tra cui rileva anche quello temporale.
8.1. E questo nonostante vada premesso che la mancata indicazione di un termine finale di durata o di efficacia - come avvenuto nel caso di specie - non ne determina l’automatica illegittimità poiché non è sempre possibile identificare a priori la durata del pericolo da fronteggiare e, dunque, è comunque compatibile con i principi dell’ordinamento una ordinanza contingibile e urgente che non preveda un termine finale (Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 3418).
8.2. Di conseguenza anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando siano razionalmente collegate, però, ad una concreta ed accertata situazione di pericolo che, si verifica, perduri nel tempo.
9. Per quanto di interesse, emerge che l’impugnato provvedimento è stato adottato in ragione degli accertamenti negativi di cui alla nota n. -OMISSIS-del personale del -OMISSIS- che ha richiamato la pregressa ordinanza extra ordinem n. -OMISSIS-, i cui effetti sono stati ritenuti perduranti atteso che era stato accertato lo stato di dissesto generalizzato attivo delle aree e il rischio di frane in atto e in concomitanza di eventi meteorici di varia natura ed elevata intensità.
10. Orbene ritiene il Collegio che l’impugnato provvedimento difetti di razionalità e di adeguata ed attuale valutazione istruttoria dal momento che gli agenti accertatori si sono limitati a richiamare il contenuto dell’ordinanza comunale n. -OMISSIS-, formalmente non revocata, senza indicare però ulteriori elementi concreti idonei a dare conferma dell’attuale presenza del fenomeno franoso e della perdurante pericolosità in atto. Risulta carente, in definitiva, l’esito della necessaria rivalutazione all’attualità dei presupposti fondanti l’ordinanza del 2010, pur formalmente ancora vigente e che è stata richiamata in quanto tale.
10.1. Elementi che risulterebbero necessari anche in considerazione della circostanza che per lo stesso immobile di proprietà del ricorrente il Comune resistente, con provvedimento n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, ha rilasciato concessione edilizia in sanatoria.
11. Quanto alla prospettata circostanza della classificazione dell’Area come “ Frana associato a rischio R4 ” come da Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, il Collegio osserva che, a seguito del rilascio del titolo edilizio da parte del Comune, deve presumersi che, alla data del-OMISSIS-, lo stesso ente comunale non avesse ritenuto sussistente alcuna situazione di rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.l. 11 giugno 1998, n. 180, come convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267.
12. In conclusione, il provvedimento deve essere annullato data la fondatezza, nei limiti della sindacabilità nella presente sede, del dedotto difetto di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’impugnato provvedimento n.-OMISSIS-, restando nondimeno integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi ulteriormente circa l’interdizione dell’area e delle relative attività, effettuate le verifiche del caso e rivalutati i presupposti di vigenza dell’ordinanza contingibile ed urgente del 2010.
13. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatta salva diversa e ulteriore determinazione dell’amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
OL Ciconte, Referendario
NO De GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De GI | ER RE |
IL SEGRETARIO