TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11558 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 1141/2024 Verbale dell'udienza del 9/12/2025 Per è presente l'avv. Boccia. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'appellante si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 1141 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Boccia, presso il cui studio elett.te domicilia in Nola (NA) alla Via Marciano n. 5 APPELLANTE E
, c.f. Controparte_2 C.F._1
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_2 impugnando la cartella di pagamento n. 07120200096785882000, Controparte_3 relativa a sanzioni per violazioni del c.d.s., premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento impugnata, e la decadenza dal dritto alla riscossione, stante l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella stessa, nonché ulteriori vizi formali, chiese di accertare e dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese con attribuzione al difensore costituito di chiaratosi antistatario. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre il nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, Controparte_3 rimase contumace. Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 318/2023, nel dichiarare ammissibile la domanda, l'accolse; rilevò l'irritualità della prova della notifica della cartella di pagamento e l'omessa prova della notifica degli atti presupposti, e dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, con conseguente annullamento della cartella n. 07120200096785882000 e ordine di cancellazione della stessa dai ruoli esattoriali, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori costituiti per parte opponente dichiaratisi antistatari. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato ammissibile l'opposizione, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non nelle ipotesi espressamente disciplinate dall'art. 12 co.
4-bis del dpr 602/1973, ed omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita tardività della domanda ai sensi dell'art. 7 d.lgs.150/2011, considerata la regolare notifica della cartella di pagamento opposta, ritualmente provata in giudizio. Il sig. ed il benché regolarmente evocati, sono rimasti CP_2 Controparte_3 contumaci. L'appello è fondato. Come si evince dagli atti di causa, oggetto di lite è la cartella n. 07120200096785882000 che risulta notificata in data 22.03.2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata nelle mani del destinatario, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 09.05.2022. Non risulta condivisibile la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto non idoneamente dimostrata, a fronte di contestazioni, la notifica della cartella de qua. Invero, l'agente della riscossione ha prodotto l'avviso di ricevimento riferibile alla cartella esattoriale impugnata n. 07120200096785882000, notificata nel senso sopra specificato, adempimento sufficiente a provarne la regolarità della notifica stessa. Essendo decorso il termine di giorni trenta ex art. 7 d.lgs. 150/2011 l'opposizione, sotto il profilo recuperatorio, è inammissibile. Anche volendo valutare la prescrizione sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., una volta divenuta inoppugnabile la cartella, va escluso il maturarsi della prescrizione tra la data di notifica del verbale, come riportato nella medesima cartella (07/03/2017) e la data di notifica di quest'ultima, considerando la sospensione ex d.l. 18/2020. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_1 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Pur Controparte_4 facendo, dunque, la norma riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le “attività”, ivi inclusa, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Pertanto, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale, applicabile nella specie, la domanda proposta dal sig. deve essere rigettata. CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 318/2023 del giudice di pace di Procida, rigetta la domanda proposta dal sig. ; Controparte_2
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , dei compensi di lite, che liquida, CP_1 per il primo grado, in € 173,00, e per il presente, in € 232,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa e spese prenotate a debito. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'appellante si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 1141 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Boccia, presso il cui studio elett.te domicilia in Nola (NA) alla Via Marciano n. 5 APPELLANTE E
, c.f. Controparte_2 C.F._1
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_2 impugnando la cartella di pagamento n. 07120200096785882000, Controparte_3 relativa a sanzioni per violazioni del c.d.s., premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento impugnata, e la decadenza dal dritto alla riscossione, stante l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella stessa, nonché ulteriori vizi formali, chiese di accertare e dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese con attribuzione al difensore costituito di chiaratosi antistatario. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre il nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, Controparte_3 rimase contumace. Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 318/2023, nel dichiarare ammissibile la domanda, l'accolse; rilevò l'irritualità della prova della notifica della cartella di pagamento e l'omessa prova della notifica degli atti presupposti, e dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, con conseguente annullamento della cartella n. 07120200096785882000 e ordine di cancellazione della stessa dai ruoli esattoriali, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori costituiti per parte opponente dichiaratisi antistatari. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato ammissibile l'opposizione, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo se non nelle ipotesi espressamente disciplinate dall'art. 12 co.
4-bis del dpr 602/1973, ed omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita tardività della domanda ai sensi dell'art. 7 d.lgs.150/2011, considerata la regolare notifica della cartella di pagamento opposta, ritualmente provata in giudizio. Il sig. ed il benché regolarmente evocati, sono rimasti CP_2 Controparte_3 contumaci. L'appello è fondato. Come si evince dagli atti di causa, oggetto di lite è la cartella n. 07120200096785882000 che risulta notificata in data 22.03.2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata nelle mani del destinatario, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 09.05.2022. Non risulta condivisibile la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto non idoneamente dimostrata, a fronte di contestazioni, la notifica della cartella de qua. Invero, l'agente della riscossione ha prodotto l'avviso di ricevimento riferibile alla cartella esattoriale impugnata n. 07120200096785882000, notificata nel senso sopra specificato, adempimento sufficiente a provarne la regolarità della notifica stessa. Essendo decorso il termine di giorni trenta ex art. 7 d.lgs. 150/2011 l'opposizione, sotto il profilo recuperatorio, è inammissibile. Anche volendo valutare la prescrizione sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., una volta divenuta inoppugnabile la cartella, va escluso il maturarsi della prescrizione tra la data di notifica del verbale, come riportato nella medesima cartella (07/03/2017) e la data di notifica di quest'ultima, considerando la sospensione ex d.l. 18/2020. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_1 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Pur Controparte_4 facendo, dunque, la norma riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le “attività”, ivi inclusa, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Pertanto, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale, applicabile nella specie, la domanda proposta dal sig. deve essere rigettata. CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 318/2023 del giudice di pace di Procida, rigetta la domanda proposta dal sig. ; Controparte_2
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , dei compensi di lite, che liquida, CP_1 per il primo grado, in € 173,00, e per il presente, in € 232,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa e spese prenotate a debito. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco