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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2417/2025 V.G. promossa da:
- cod. fisc. , nato a [...], il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Casole d'Elsa (SI) loc. Marmoraia n. 423 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Caraceni, cod. fisc. con Studio in Siena str. Terrensano e Belcaro ivi C.F._2 Em_1 elettivamente domiciliato, giusta delega posta in calce al presente atto
- cod. fisc. , nata a [...] [...], residente Parte_2 C.F._3 in. Massetana n. 34 int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Notari, cod. fisc. CP_1 con Studio in Siena str. Massetana Romana 54, ivi elettivamente C.F._4 domiciliata, giusta delega posta in calce al presente atto.
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti in data 9.7.2025 ) avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 20.11.2025 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena
° dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 16 maggio1992 a Milano, con atto trascritto al n. 501 Parte 2 - Serie A - Parte_2
Anno 1992 del Registro dei Matrimoni presso il Comune di Milano.
° ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
° prendere atto dei seguenti
ACCORDI INTERVENUTI TRA LE PARTI
1. Il figlio continuerà ad avere la residenza con la madre in Siena, nella casa già Per_1 coniugale, in Str. Massetana, 34, int.2. 2. Il signor continuerà a versare un contributo al mantenimento del figlio e della Pt_1 signora Pt_2
Le parti concordano che il pagamento di detto contributo venga così declinato:
- il mantenimento della sig.ra deve intendersi assolto ai sensi dell'art. 5, L Parte_2 898/1970 a mezzo (i) cessione in favore della stessa del diritto di usufrutto della quota di proprietà del signor dell'unità immobiliare sita in Siena, Str. Massetana, 34, int.2, già Pt_1 casa coniugale, come di seguito regolamentata e disposta e (ii) versamento della somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) con decorrenza dal mese di giugno 2025, da versare entro il giorno 5 di ogni mese fino al termine del rapporto di lavoro dipendente del signor mediante Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra L'importo del contributo sarà ridotto a Pt_2
€_150,00 mensili alla data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente svolto dal sig.
La riduzione deve intendersi applicabile automaticamente, senza necessità di chiedere Pt_1 per via giudiziale la modifica delle condizioni di divorzio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione da parte del sig. dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro Pt_1 dipendente. La somma del contributo al mantenimento è soggetta a rivalutazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
-il mantenimento del figlio deve intendersi assolto a mezzo (i) cessione in favore dello Per_1 stesso della nuda proprietà relativa alla quota di proprietà del signor dell'unità Pt_1 immobiliare sita in Siena, Str. Massetana, 34, int.2, già casa coniugale, come di seguito regolamentata e disposta e (ii) versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento) da versare a far data dal 5 giugno 2025 fino al compimento degli studi universitari e al raggiungimento dell'indipendenza economica, mediante bonifico bancario da eseguire direttamente sul conto corrente del figlio stesso entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Le spese di natura straordinaria relative al figlio , vale a dire quelle che trascendono Per_1 le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, in base al Protocollo adottato dal Tribunale di Siena, cui le parti fanno riferimento anche per le modalità di comunicazione ivi previste.
4. In relazione alla cessione della quota di piena proprietà, pari al 50% dell'intero, dell'immobile di str. Massetana 34 del signor si conviene quanto segue: Pt_1
a) descrizione immobile: civile abitazione, sito in Siena, in str. Massetana, 34, ubicato al piano primo e composto di 7,5 vani, cucina, bagno accessori, con annesso locale ripostiglio in sottoscale al piano terreno, parti comuni. Confini: str. Massetana, scale, Beccari, superiormente inferiormente salvo se altri. L'MM è identificato al catasto CP_2 CP_3 CP_4 fabbricati di Siena al foglio 67, particella 160, subalterno 4, categoria A4. Classe 4, consistenza 7,5 vani, rendita 968,36 (di seguito “MM”).
b) attuale proprietà dell'immobile: il 50% della piena proprietà dell'immobile di cui alla lettera
“a)” è del signor - cod. fisc. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1 24.5.1960 ed attualmente residente in [...]d'Elsa (SI) loc. Marmoraia n. 423, identificato a mezzo carta di identità che si allega (doc.11); il residuo 50% della piena proprietà NumeroDi_1 è della signora - cod. fisc. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
1.11.1962 ed attualmente residente in. Siena str. Massetana n. 34 int. 2., identificata a mezzo carta di identità che si allega (doc.12). NumeroDi_2
c) provenienza: quanto sopra è pervenuto al signor ed alla signora per Pt_1 Pt_2 acquisto fattone dai signori e con atto ricevuto dal Dott. CP_5 Controparte_6 Notaio in Siena, in data 15 gennaio 2002, repertorio n. 243.402, raccolta Persona_2 n.
3.809 registrato a Siena il 30.1.2002, al numero 303, vol. trascritto a Siena al numero di registro generale 1015 e registro particolare 742 in data 28.1.2002, atto al quale le parti fanno espresso riferimento per le anteriori provenienze, i diritti e gli obblighi in esso contenuti (doc.4). Il signor acquistò il bene oggi ceduto da , con atto ricevuto CP_5 Persona_3 dal Notaio di Siena, in data 26.7.1968, repertorio 13.225/6.022, registrato a Persona_4 Siena il 6.8.1968 al numero 1800, vol. 128 e trascritto a Siena il 6.8.1968 al n. 3015 di formalità. Successivamente con atto Notaio di Siena del 12.1.1978, repertorio n. Per_5 61885/2.693 registrato a Siena il 1.2.1978, al n. 537 vol. 141 e trascritto a Siena il 10.2.1978, al n. 740 di formalità, il signor ha assoggettato al regime della comunione legale CP_5 con la propria moglie l'MM che è pertanto divenuto di proprietà Controparte_6 comune dei signori e CP_5 Controparte_6
d) oggetto della cessione: il signor cede e trasferisce in favore della signora Parte_1
che accetta per sè, il diritto di usufrutto sulla quota di proprietà Parte_2 Pt_1 pari al 50% dell'intero immobile sito in Siena identificato e descritto alla lettera a) di cui sopra.
Il signor inoltre cede e trasferisce in favore del proprio figlio Parte_1 CP_7
la nuda proprietà della sua quota parte dell'immobile identificato e descritto alla
[...] lettera a) di cui sopra, e la Sig.ra in virtù della procura allegata al Parte_2 presente atto, accetta per suo conto (doc.13).
Quanto oggi ceduto viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni azione, diritto o ragione, accessioni, pertinenze, adiacenze, servitù attive e passive legalmente esistenti, con tutti i diritti ed obblighi nascenti dal condominio e dalle regole del condominio che lo disciplinano e con la relativa quota di comproprietà sulle parti condominiali tali in forza di legge, uso o destinazione e) La parte cedente in relazione all 'MM dichiara e garantisce :
- ai sensi del DL 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 che i dati di identificazione catastale come sopra indicati si riferiscono all'MM raffigurato nella relativa planimetria depositata in Catasto Fabbricati, protocollo 000182877 del 19.8.2003, la quale in fotocopia, previa visione ed approvazione delle parti, si allega al presente atto (doc.14) per formarne parte integrante e sostanziale. E che i sopra menzionati dati catastali e la planimetria depositata in Catasto sono conformi allo stato di fatto attuale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- ai sensi dell'articolo 29 comma 1bis, legge 27.2.1985, n.52, introdotto dall'articolo 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010 la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
- che sussiste continuità e correttezza delle trascrizioni immobiliari elenco delle note ultraventennale che si allega unitamente alle note stesse(doc.15);
- che per l'MM non ricorre alcun motivo di sanatoria;
- che l'MM non è sottoposto a vincoli culturali o paesaggistici;
- che, ad eccezione di quanto in appresso indicato, l'MM è libero da iscrizioni e trascrizioni passive, oneri e gravami di qualsiasi genere e natura, rivendicazioni pretese, atti giudiziari, liti pendenti, diritti a terzi spettanti a qualsiasi titolo, privilegi anche fiscali, in pari con il pagamento di imposte, tasse, utenze ed oneri condominiali e presta garanzia per i casi di evizione o molestia come per legge.
- che l'MM è gravato da ipoteca volontaria (RG 1016 RP173 del 28/01/2002) derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 15.1.2002, giusto contratto a rogito del Notaio in Siena, repertorio 243.403, raccolta n. 3.810, registrato a Siena il Persona_2 22.1.2002, al n.167, vol. 221:
- che detta ipoteca è stata rinnovata in data 28/12/2021 con iscrizione RG12772 e RP 2228;
- che l'MM è agibile ed abitabile e gli impianti esistenti sono conformi alla normativa vigente;
La parte cedente, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi connessi al trasferimento immobiliare, rinunzia all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La parte cedente dichiara inoltre, richiamate le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell'articolo 47 del suddetto DPR e garantisce, per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 numero 47 e del dpr 6 giugno 2001 n. 380, che il fabbricato di cui fa parte la porzione oggetto del presente atto e la porzione stessa sono stati edificati ed ultimati anteriormente al primo settembre 1967 e la conformità urbanistica ed edilizia dell'MM rispetto alle norme vigenti anche a seguito degli interventi di modifiche interne di cui alla P.E. 29621/2002 e variante P.E. 34295/2003.
Dichiara altresì che dopo tali lavori, l'MM non è stato oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, autorizzazione o concessione ad eccezione dei seguenti.
f) La parte cedente si impegna ed obbliga a provvedere al pagamento di imposte, tasse, utenze ed oneri maturati, relativamente a quanto oggetto del presente atto, sino alla data della sentenza che pronuncerà il divorzio tra le odierne parti, o comunque riferibili al tempo anteriore ad essa, anche se accertati, liquidati o iscritti a ruolo in epoca successiva.
g) La parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dal cedente l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile rendendosi in tal modo edotta che l'immobile oggi trasferito è in classe energetica “E”. (doc.16)
h) la signora si impegna ed obbliga a corrispondere a decorrere da giugno Parte_2 2025 e sino a estinzione in data 28/02/2027, le 21 rate residue del mutuo fondiario sopra descritto stipulato dal signor con la Banca Monte dei Paschi di Siena il 15 gennaio 2002 Pt_1 con le seguenti modalità. A far data dal mese di giugno 2025, il signor anticiperà il Pt_1 pagamento delle rate in scadenza e compenserà parzialmente l'importo pagato alla banca MPS con il contributo di mantenimento previsto in favore della signora Quindi entro il 30 di Pt_2 ogni mese il signor invierà per e-mail alla signora la copia della ricevuta di Pt_1 Pt_2 pagamento della rata di mutuo corrente ed il calcolo del conguaglio che questa dovrà versare (pari alla differenza tra la rata pagata e l'importo dell'assegno di mantenimento usato a conguaglio), che la signora gli rimborserà nei sette giorni successivi. Pt_2
5. Le parti dichiarano che la divisione dei beni personali è intervenuta compiutamente e pertanto dichiarano di non avere nulla da pretendere o avere reciprocamente a tale riguardo.
6. Le spese legali devono intendersi integralmente compensate.
7. Le parti chiedono al giudice di omologare anche il trasferimento immobiliare, con valore di titolo trascrivibile (ex Cass. SS.UU. n. 21761/2021 e Cass. 1868/2023)
*****
Il signor e la signora in relazione al trasferimento del Parte_1 Parte_2 bene come sopra convenuto dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice ed il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Il signor e la signora provvederanno a curare la Parte_1 Parte_2 trascrizione e la voltura del Verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire al Cancelliere la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione.
I signori e in proprio che per conto del figlio chiedono che Pt_1 Parte_3 Controparte_7 la cessione del diritto di usufrutto e la cessione della nuda proprietà come sopra convenute vengano dichiarate esenti da ogni tassa e/o imposta (bollo, registro, ipotecaria, catastale) ex art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto effettuate a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I signori e in caso di rifiuto della trascrizione del Conservatore si impegnano ed Pt_1 Pt_2 obbligano alla stipula del trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprietà innanzi al Notaio alle medesime condizioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 i ricorrenti adivano il Tribunale di Siena per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16 maggio 1992 a Milano col rito concordatario, trascritto al n. 501 Parte 2 - Serie A - Anno 1992 del Registro dei Matrimoni presso il Comune di Milano dando atto dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di Siena ( sentenza n. 784/2023) cui non era seguita riconciliazione né ripresa della convivenza .
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta con l'assistenza della Funzionaria di Cancelleria in ragione della previsione del trasferimento immobiliare il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio , comune alle parti , può essere accolta.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza ( cfr verbale 11.6.25) redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti in data 9.7.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) contratto il 16 maggio Parte_2 1992 a Milano col rito concordatario, trascritto al n. 501 Parte 2 - Serie A - Anno 1992 del Registro dei Matrimoni presso il Comune di Milano alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2417/2025 V.G. promossa da:
- cod. fisc. , nato a [...], il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Casole d'Elsa (SI) loc. Marmoraia n. 423 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Caraceni, cod. fisc. con Studio in Siena str. Terrensano e Belcaro ivi C.F._2 Em_1 elettivamente domiciliato, giusta delega posta in calce al presente atto
- cod. fisc. , nata a [...] [...], residente Parte_2 C.F._3 in. Massetana n. 34 int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Notari, cod. fisc. CP_1 con Studio in Siena str. Massetana Romana 54, ivi elettivamente C.F._4 domiciliata, giusta delega posta in calce al presente atto.
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti in data 9.7.2025 ) avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 20.11.2025 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena
° dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 16 maggio1992 a Milano, con atto trascritto al n. 501 Parte 2 - Serie A - Parte_2
Anno 1992 del Registro dei Matrimoni presso il Comune di Milano.
° ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
° prendere atto dei seguenti
ACCORDI INTERVENUTI TRA LE PARTI
1. Il figlio continuerà ad avere la residenza con la madre in Siena, nella casa già Per_1 coniugale, in Str. Massetana, 34, int.2. 2. Il signor continuerà a versare un contributo al mantenimento del figlio e della Pt_1 signora Pt_2
Le parti concordano che il pagamento di detto contributo venga così declinato:
- il mantenimento della sig.ra deve intendersi assolto ai sensi dell'art. 5, L Parte_2 898/1970 a mezzo (i) cessione in favore della stessa del diritto di usufrutto della quota di proprietà del signor dell'unità immobiliare sita in Siena, Str. Massetana, 34, int.2, già Pt_1 casa coniugale, come di seguito regolamentata e disposta e (ii) versamento della somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) con decorrenza dal mese di giugno 2025, da versare entro il giorno 5 di ogni mese fino al termine del rapporto di lavoro dipendente del signor mediante Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra L'importo del contributo sarà ridotto a Pt_2
€_150,00 mensili alla data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente svolto dal sig.
La riduzione deve intendersi applicabile automaticamente, senza necessità di chiedere Pt_1 per via giudiziale la modifica delle condizioni di divorzio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione da parte del sig. dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro Pt_1 dipendente. La somma del contributo al mantenimento è soggetta a rivalutazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
-il mantenimento del figlio deve intendersi assolto a mezzo (i) cessione in favore dello Per_1 stesso della nuda proprietà relativa alla quota di proprietà del signor dell'unità Pt_1 immobiliare sita in Siena, Str. Massetana, 34, int.2, già casa coniugale, come di seguito regolamentata e disposta e (ii) versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento) da versare a far data dal 5 giugno 2025 fino al compimento degli studi universitari e al raggiungimento dell'indipendenza economica, mediante bonifico bancario da eseguire direttamente sul conto corrente del figlio stesso entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Le spese di natura straordinaria relative al figlio , vale a dire quelle che trascendono Per_1 le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, in base al Protocollo adottato dal Tribunale di Siena, cui le parti fanno riferimento anche per le modalità di comunicazione ivi previste.
4. In relazione alla cessione della quota di piena proprietà, pari al 50% dell'intero, dell'immobile di str. Massetana 34 del signor si conviene quanto segue: Pt_1
a) descrizione immobile: civile abitazione, sito in Siena, in str. Massetana, 34, ubicato al piano primo e composto di 7,5 vani, cucina, bagno accessori, con annesso locale ripostiglio in sottoscale al piano terreno, parti comuni. Confini: str. Massetana, scale, Beccari, superiormente inferiormente salvo se altri. L'MM è identificato al catasto CP_2 CP_3 CP_4 fabbricati di Siena al foglio 67, particella 160, subalterno 4, categoria A4. Classe 4, consistenza 7,5 vani, rendita 968,36 (di seguito “MM”).
b) attuale proprietà dell'immobile: il 50% della piena proprietà dell'immobile di cui alla lettera
“a)” è del signor - cod. fisc. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1 24.5.1960 ed attualmente residente in [...]d'Elsa (SI) loc. Marmoraia n. 423, identificato a mezzo carta di identità che si allega (doc.11); il residuo 50% della piena proprietà NumeroDi_1 è della signora - cod. fisc. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
1.11.1962 ed attualmente residente in. Siena str. Massetana n. 34 int. 2., identificata a mezzo carta di identità che si allega (doc.12). NumeroDi_2
c) provenienza: quanto sopra è pervenuto al signor ed alla signora per Pt_1 Pt_2 acquisto fattone dai signori e con atto ricevuto dal Dott. CP_5 Controparte_6 Notaio in Siena, in data 15 gennaio 2002, repertorio n. 243.402, raccolta Persona_2 n.
3.809 registrato a Siena il 30.1.2002, al numero 303, vol. trascritto a Siena al numero di registro generale 1015 e registro particolare 742 in data 28.1.2002, atto al quale le parti fanno espresso riferimento per le anteriori provenienze, i diritti e gli obblighi in esso contenuti (doc.4). Il signor acquistò il bene oggi ceduto da , con atto ricevuto CP_5 Persona_3 dal Notaio di Siena, in data 26.7.1968, repertorio 13.225/6.022, registrato a Persona_4 Siena il 6.8.1968 al numero 1800, vol. 128 e trascritto a Siena il 6.8.1968 al n. 3015 di formalità. Successivamente con atto Notaio di Siena del 12.1.1978, repertorio n. Per_5 61885/2.693 registrato a Siena il 1.2.1978, al n. 537 vol. 141 e trascritto a Siena il 10.2.1978, al n. 740 di formalità, il signor ha assoggettato al regime della comunione legale CP_5 con la propria moglie l'MM che è pertanto divenuto di proprietà Controparte_6 comune dei signori e CP_5 Controparte_6
d) oggetto della cessione: il signor cede e trasferisce in favore della signora Parte_1
che accetta per sè, il diritto di usufrutto sulla quota di proprietà Parte_2 Pt_1 pari al 50% dell'intero immobile sito in Siena identificato e descritto alla lettera a) di cui sopra.
Il signor inoltre cede e trasferisce in favore del proprio figlio Parte_1 CP_7
la nuda proprietà della sua quota parte dell'immobile identificato e descritto alla
[...] lettera a) di cui sopra, e la Sig.ra in virtù della procura allegata al Parte_2 presente atto, accetta per suo conto (doc.13).
Quanto oggi ceduto viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni azione, diritto o ragione, accessioni, pertinenze, adiacenze, servitù attive e passive legalmente esistenti, con tutti i diritti ed obblighi nascenti dal condominio e dalle regole del condominio che lo disciplinano e con la relativa quota di comproprietà sulle parti condominiali tali in forza di legge, uso o destinazione e) La parte cedente in relazione all 'MM dichiara e garantisce :
- ai sensi del DL 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 che i dati di identificazione catastale come sopra indicati si riferiscono all'MM raffigurato nella relativa planimetria depositata in Catasto Fabbricati, protocollo 000182877 del 19.8.2003, la quale in fotocopia, previa visione ed approvazione delle parti, si allega al presente atto (doc.14) per formarne parte integrante e sostanziale. E che i sopra menzionati dati catastali e la planimetria depositata in Catasto sono conformi allo stato di fatto attuale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- ai sensi dell'articolo 29 comma 1bis, legge 27.2.1985, n.52, introdotto dall'articolo 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010 la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
- che sussiste continuità e correttezza delle trascrizioni immobiliari elenco delle note ultraventennale che si allega unitamente alle note stesse(doc.15);
- che per l'MM non ricorre alcun motivo di sanatoria;
- che l'MM non è sottoposto a vincoli culturali o paesaggistici;
- che, ad eccezione di quanto in appresso indicato, l'MM è libero da iscrizioni e trascrizioni passive, oneri e gravami di qualsiasi genere e natura, rivendicazioni pretese, atti giudiziari, liti pendenti, diritti a terzi spettanti a qualsiasi titolo, privilegi anche fiscali, in pari con il pagamento di imposte, tasse, utenze ed oneri condominiali e presta garanzia per i casi di evizione o molestia come per legge.
- che l'MM è gravato da ipoteca volontaria (RG 1016 RP173 del 28/01/2002) derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 15.1.2002, giusto contratto a rogito del Notaio in Siena, repertorio 243.403, raccolta n. 3.810, registrato a Siena il Persona_2 22.1.2002, al n.167, vol. 221:
- che detta ipoteca è stata rinnovata in data 28/12/2021 con iscrizione RG12772 e RP 2228;
- che l'MM è agibile ed abitabile e gli impianti esistenti sono conformi alla normativa vigente;
La parte cedente, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi connessi al trasferimento immobiliare, rinunzia all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La parte cedente dichiara inoltre, richiamate le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell'articolo 47 del suddetto DPR e garantisce, per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 numero 47 e del dpr 6 giugno 2001 n. 380, che il fabbricato di cui fa parte la porzione oggetto del presente atto e la porzione stessa sono stati edificati ed ultimati anteriormente al primo settembre 1967 e la conformità urbanistica ed edilizia dell'MM rispetto alle norme vigenti anche a seguito degli interventi di modifiche interne di cui alla P.E. 29621/2002 e variante P.E. 34295/2003.
Dichiara altresì che dopo tali lavori, l'MM non è stato oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, autorizzazione o concessione ad eccezione dei seguenti.
f) La parte cedente si impegna ed obbliga a provvedere al pagamento di imposte, tasse, utenze ed oneri maturati, relativamente a quanto oggetto del presente atto, sino alla data della sentenza che pronuncerà il divorzio tra le odierne parti, o comunque riferibili al tempo anteriore ad essa, anche se accertati, liquidati o iscritti a ruolo in epoca successiva.
g) La parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dal cedente l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile rendendosi in tal modo edotta che l'immobile oggi trasferito è in classe energetica “E”. (doc.16)
h) la signora si impegna ed obbliga a corrispondere a decorrere da giugno Parte_2 2025 e sino a estinzione in data 28/02/2027, le 21 rate residue del mutuo fondiario sopra descritto stipulato dal signor con la Banca Monte dei Paschi di Siena il 15 gennaio 2002 Pt_1 con le seguenti modalità. A far data dal mese di giugno 2025, il signor anticiperà il Pt_1 pagamento delle rate in scadenza e compenserà parzialmente l'importo pagato alla banca MPS con il contributo di mantenimento previsto in favore della signora Quindi entro il 30 di Pt_2 ogni mese il signor invierà per e-mail alla signora la copia della ricevuta di Pt_1 Pt_2 pagamento della rata di mutuo corrente ed il calcolo del conguaglio che questa dovrà versare (pari alla differenza tra la rata pagata e l'importo dell'assegno di mantenimento usato a conguaglio), che la signora gli rimborserà nei sette giorni successivi. Pt_2
5. Le parti dichiarano che la divisione dei beni personali è intervenuta compiutamente e pertanto dichiarano di non avere nulla da pretendere o avere reciprocamente a tale riguardo.
6. Le spese legali devono intendersi integralmente compensate.
7. Le parti chiedono al giudice di omologare anche il trasferimento immobiliare, con valore di titolo trascrivibile (ex Cass. SS.UU. n. 21761/2021 e Cass. 1868/2023)
*****
Il signor e la signora in relazione al trasferimento del Parte_1 Parte_2 bene come sopra convenuto dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice ed il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Il signor e la signora provvederanno a curare la Parte_1 Parte_2 trascrizione e la voltura del Verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire al Cancelliere la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione.
I signori e in proprio che per conto del figlio chiedono che Pt_1 Parte_3 Controparte_7 la cessione del diritto di usufrutto e la cessione della nuda proprietà come sopra convenute vengano dichiarate esenti da ogni tassa e/o imposta (bollo, registro, ipotecaria, catastale) ex art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto effettuate a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I signori e in caso di rifiuto della trascrizione del Conservatore si impegnano ed Pt_1 Pt_2 obbligano alla stipula del trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprietà innanzi al Notaio alle medesime condizioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 i ricorrenti adivano il Tribunale di Siena per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16 maggio 1992 a Milano col rito concordatario, trascritto al n. 501 Parte 2 - Serie A - Anno 1992 del Registro dei Matrimoni presso il Comune di Milano dando atto dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di Siena ( sentenza n. 784/2023) cui non era seguita riconciliazione né ripresa della convivenza .
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta con l'assistenza della Funzionaria di Cancelleria in ragione della previsione del trasferimento immobiliare il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio , comune alle parti , può essere accolta.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza ( cfr verbale 11.6.25) redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti in data 9.7.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) contratto il 16 maggio Parte_2 1992 a Milano col rito concordatario, trascritto al n. 501 Parte 2 - Serie A - Anno 1992 del Registro dei Matrimoni presso il Comune di Milano alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi