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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.G. 711/2025 promosso da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GORNI LARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Siro Comi n. 6/B;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 191/2024, pubblicata dal Tribunale di Pavia, il 04.07.2024, R.V.G. 1392/2024, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo del figlio e conseguentemente in ordine al suo mantenimento e al diritto Persona_1
di visita materno, ciò in ragione della espressa richiesta del minore di trasferirsi stabilmente presso l'abitazione paterna. che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
il Per_1
collocamento anagrafico di sarà presso l'abitazione paterna , sita in via Campeggi Per_1
n.11 , Torre d'Isola (PV);
pag. 1 di 3 2) a settimane alternate , pernotterà dalla madre nel fine settimana dal venerdì alla Per_1 domenica;
a fronte della sopravvenuta distanza tra l'abitazione materna e la nuova residenza paterna , la madre potrà tenere con sé anche in giornate infrasettimanali Per_1
(da concordare preventivamente con il sig. e compatibilmente con gli impegni CP_1
lavorativi della madre e con gli impegni scolastici, educativi e di salute del figlio ) prelevandolo dall'abitazione paterna al rientro da scuola ovvero andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa del padre dopo cena;
Periodo natalizio: dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre , e viceversa ad anni alterni tra i genitori;
Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre , e viceversa ad anni alterni tra i genitori;
Vacanze estive: l5 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno tra i genitori;
il tutto salvo miglior accordo tra i genitori e nell'interesse esclusivo del minore.
3) la SI.ra verserà al SI. a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 CP_1 figlio minore, l'importo mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità oltre a rivalutazione annuale Istat costo vita;
il contributo al mantenimento del figlio verrà corrisposto dalla madre sino all'indipendenza economica di Per_1
4) i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie inerenti al figlio minore come da Protocollo tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia del 09.11.2016 , che si intende di seguito richiamato
e dalle parti già conosciuto;
5) i ricorrenti prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo della carta
d'identità e del passaporto per il figlio minore Per_1
7) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
pag. 2 di 3 Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 191/2024, emessa il 04.06.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Pavia il 04.07.2024, R.V.G. 1392/2024, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 10/03/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.G. 711/2025 promosso da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GORNI LARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Siro Comi n. 6/B;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 191/2024, pubblicata dal Tribunale di Pavia, il 04.07.2024, R.V.G. 1392/2024, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo del figlio e conseguentemente in ordine al suo mantenimento e al diritto Persona_1
di visita materno, ciò in ragione della espressa richiesta del minore di trasferirsi stabilmente presso l'abitazione paterna. che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
il Per_1
collocamento anagrafico di sarà presso l'abitazione paterna , sita in via Campeggi Per_1
n.11 , Torre d'Isola (PV);
pag. 1 di 3 2) a settimane alternate , pernotterà dalla madre nel fine settimana dal venerdì alla Per_1 domenica;
a fronte della sopravvenuta distanza tra l'abitazione materna e la nuova residenza paterna , la madre potrà tenere con sé anche in giornate infrasettimanali Per_1
(da concordare preventivamente con il sig. e compatibilmente con gli impegni CP_1
lavorativi della madre e con gli impegni scolastici, educativi e di salute del figlio ) prelevandolo dall'abitazione paterna al rientro da scuola ovvero andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa del padre dopo cena;
Periodo natalizio: dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre , e viceversa ad anni alterni tra i genitori;
Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre , e viceversa ad anni alterni tra i genitori;
Vacanze estive: l5 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno tra i genitori;
il tutto salvo miglior accordo tra i genitori e nell'interesse esclusivo del minore.
3) la SI.ra verserà al SI. a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 CP_1 figlio minore, l'importo mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità oltre a rivalutazione annuale Istat costo vita;
il contributo al mantenimento del figlio verrà corrisposto dalla madre sino all'indipendenza economica di Per_1
4) i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie inerenti al figlio minore come da Protocollo tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia del 09.11.2016 , che si intende di seguito richiamato
e dalle parti già conosciuto;
5) i ricorrenti prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo della carta
d'identità e del passaporto per il figlio minore Per_1
7) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
pag. 2 di 3 Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 191/2024, emessa il 04.06.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Pavia il 04.07.2024, R.V.G. 1392/2024, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 10/03/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3