Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Universita' libera di Camerino e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Universita' libera di Camerino e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.