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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 07.05.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3591/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1 in qualità di titolare rappresentante della ditta individuale “ Parte_2
” elettivamente domiciliato in Brolo, via Vittorio Emanuele
[...]
n. 23, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Occhiuto, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in ME presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanze di ingiunzione nn. 01-002005018 e
01-002623276.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.11.2024, parte ricorrente esponeva che con raccomandata n. 380502502663 del 30.10.2024, l' di ME inviava CP_1 un'ordinanza di ingiunzione n. 01-002005018, nella quale ingiungeva il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, dell'importo di euro 2.979,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 2, comma 1 bis del decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), anno di riferimento 2018.
Inoltre, con successiva raccomandata n. 380502502674 del 05.11.2024,
l' di ME inviava un'ordinanza di ingiunzione n. 01-002623276, in virtù CP_1
della quale ingiungeva il pagamento, entro trenta giorni, della somma di euro
688,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 2, comma 1 bis del decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), anno di riferimento 2021.
Parte ricorrente, eccepiva, in via preliminare, la mancanza di motivazione dell'atto impugnato , nonché la nullità delle ordinanze-ingiunzioni opposte attesa la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle ordinanze di ingiunzione nn. 01-002005018 (notificata in data 30.10.2024) e
01-002623276 (notificata in data 05.11.2024), previa sospensione degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi di giudizio. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20.03.2025 eccependo, in via preliminare, di aver annullato in autotutela le ordinanze di ingiunzione oggetto di causa. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio, all'udienza del 02.04.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
2 In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa, risulta che parte resistente abbia annullato in autotutela, in data 24.03.2025, le ordinanze di ingiunzione oggetto di causa, emesse erroneamente, così come risulta dalla memoria di costituzione in giudizio, per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare la cessata materia del contendere, visto che l'annullamento dell'atto impugnato è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso, come risulta dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente in data 15.04.2025.
La totale soddisfazione delle richieste del ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' CP_1
provveduto ad annullare in autotutela le ordinanze di ingiunzione oggetto di causa,
saldando il proprio debito nei confronti del ricorrente.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese del ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del presente ricorso, le spese CP_1 seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore del ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
CP_
, con ricorso depositato in data 28.11.2024, nei confronti dell in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, nonché del contributo unificato di euro 43,00.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 07.05.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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