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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BS), in via Piero Corna Pellegrini n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Serioli, Illari Bonù
e Elisa Federici del Foro di Brescia,
, (c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Sant'Angelo Lodigiano (LO), in Cascina Boffalora, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3
del Foro di Lodi,
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_4 C.F._3
Sant'Angelo Lodigiano (LO), in Cascina Boffalora, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
del Foro di Lodi
- Ricorrenti
Nei confronti di
, (C.F. ) in persona del suo curatore speciale Controparte_1 C.F._4 avv. Maria Cristina Manfrini
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti
1 “che il Tribunale di Lodi voglia accertare, ritenere e dichiarare inefficace per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., il riconoscimento del minore c.f. Controparte_1
nato a Pavia (PV) il [...], ad [...]. c.f. C.F._5 Parte_2
, nato a [...] il [...], ordinando che venga effettuata da parte C.F._2 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (BG) la relativa annotazione nei registri di stato civile.
Con compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e conferma della rinuncia, già formalizzata all'udienza del 16 aprile 2024, a tutte le ulteriori domande di merito diverse da quella avanzata ex art. 263 c.c.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con unico ricorso depositato in data 24.03.2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_4 hanno adito il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare l'inefficacia del riconoscimento di paternità effettuato da nei confronti del minore , per difetto di veridicità Parte_2 Controparte_1 nonché, nell'interesse del solo pronunciare sentenza ex art. 250, comma quarto, c.c. Parte_1
che tenesse luogo del consenso di al riconoscimento del suddetto minore da parte di Parte_4
adottando tutti i provvedimenti opportuni relativamente all'assunzione da parte del Parte_1 minore del cognome del padre “ . Pt_1
A sostegno delle proprie domande le parti hanno dedotto le seguenti circostanze:
- in data 28.1.2024 nasceva che veniva riconosciuto congiuntamente dalla Controparte_1 madre e da avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_4 Parte_2
LO (BG) assumendo il cognome;
Pt_2
- poco tempo dopo la nascita, veniva a conoscenza che all'epoca del Parte_2 concepimento la sig.ra intratteneva una relazione affettiva con Pt_4 Parte_1
- i sig.ri e decidevano quindi di eseguire su se stessi e sul minore il test Pt_1 Pt_4 Pt_2 del DNA presso la dal quale emergeva l'attribuzione della Parte_5 paternità al sig. con una probabilità maggiore al 99,99%; Parte_1
- dal momento della acquisita certezza della paternità biologica del sig. quest'ultimo Pt_1 iniziava a frequentare il minore, insieme ai propri familiari, grazie alla collaborazione e diponibilità della madre del bambino, concordando con la stessa la corresponsione di una somma a titolo di mantenimento per il minore di Euro 300,00 mensili, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 16/04/2024 il Presidente del Collegio sottoponeva alle parti la questione relativa alla presentazione di ricorso congiunto avente ad oggetto l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento ex art. 263 c.c., materia estranea alla disponibilità delle parti e non
2 compresa tra le ipotesi di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., e invitava le parti a prendere posizione circa il cumulo delle domande avanzate ex artt. 263 e 250 c.c. Venivano inoltre sentite le parti personalmente presenti. dichiarava: “non convivo più con il sig. né con il sig. vivo con i miei Parte_4 Pt_2 Pt_1
genitori, il bambino sta con me. Prima convivevo con il sig. la nostra relazione è iniziata Pt_2
nel 2012 e terminata due mesi fa. Durante la relazione abbiamo manifestato il desiderio di avere dei figli, ho avuto in passato una gravidanza non portata a termine. Il bambino è nato a [...], ho avuto il dubbio che potesse non essere figlio del sig. Non sono sempre stata a sant'Angelo Pt_2
dove avevamo la casa, il nostro rapporto non andava bene e avevo un'altra relazione. Allora mi spostavo da Sant'Angelo a LO, dove avevo un'altra abitazione in affitto”. dichiarava: “avevo il dubbio che il bambino non fosse mio figlio, pensavo che la Parte_2 signora andasse a LO per trovare i suoi genitori e non sapevo dell'altra relazione. Avevo dubbi sul concepimento perché in un calendario tenevo conto dei giorni in cui lei mancava da casa e nei giorni stimati del concepimento lei non era stata a casa. Ho riconosciuto il bambino con il dubbio perché mi avrebbe dato la famiglia che non ho mai avuto. Abbiamo fatto subito il test del DNA perché la verità è giusta”. dichiarava: “ho avuto una relazione con la signora protrattasi per due o tre Parte_1 Pt_4 anni. Sapevo che la signora aspettava un bambino, me l'ha detto subito. Ho sempre pensato che il bambino fosse mio ma verso il termine della gravidanza ho sospettato il contrario. Noi avevamo una casa in affitto a LO, lei diceva che si assentava per lavoro e pensavo che andasse a Sant'Angelo per lavoro. Non ho mai avuto dubbi che il figlio non fosse mio se non alla fine. Ho scoperto che raccontava frottole. Io il bambino l'ho visto quando aveva un mese e tre giorni. Mi è arrivato un messaggio dal cellulare di con scritto che il bambino era nato il [...] a [...] e stava Pt_4 bene, se volevo altre informazioni avrei dovuto rivolgermi al “loro” legale. Conoscevo Pt_2 sapevo di una loro relazione passata ma terminata da tre o quattro anni. ADR dall'ottavo mese di gravidanza in poi non ha avuto più informazioni se non sporadiche, lei è sparita, quando provavo a chiamarla risultava occupato o non c'era la linea. Dall'aspettare di diventare padre non avevo più nulla. Mi sono rivolto all'avv. Serioli che conoscevo come amico di famiglia perché lei era giù a Lodi per lavoro, sempre più assente, e quando veniva a LO la mattina dopo doveva ripartire. Le cose non sembravano più chiare. Gli amici mi hanno consigliato di approfondire, prima che nascesse il bambino lei non rispondeva più al telefono e sono andato dall'avvocato per capire cosa fare. Allora pensavamo che il bambino non fosse ancora nato ma abbiamo poi scoperto che era nato una settimana prima”. dichiarava inoltre di rinunciare alla domanda formulata ex art. 250 c.c. Parte_1
3 Con ordinanza del 14/05/2024 il Tribunale ammetteva il ricorso proposto congiuntamente dalle parti in considerazione della legittimazione dei ricorrenti alla proposizione in via autonoma dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nonché della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della madre del minore e del Pubblico Ministero, che aveva apposto il proprio visto in data 15.04.2024. Con il medesimo provvedimento veniva altresì nominata curatrice speciale del minore l'avv.to Maria Cristina Manfrini, la quale si costituiva in data Controparte_1
6.06.2024 aderendo alla domanda dei ricorrenti in ordine alla declaratoria di invalidità e inefficacia per difetto di veridicità del riconoscimento operato da del minore . Parte_2 Controparte_1
Con ordinanza del 09/07/2024 depositata il 22/08/2024 veniva disposta CTU genetica.
La relazione peritale del 29/10/2024, depositata in pari data, concludeva nel senso che “in risposta al quesito posto, in base ai risultati ottenuti, sin qui esposti e motivati nel dettaglio, è da escludersi il rapporto di paternità biologica tra , nato a [...] il [...], e Parte_2 Controparte_1
, nato a [...] il [...] da , nata a [...] il [...], così come meglio
[...] Parte_4
identificati nel relativo allegato n.
1. Viceversa, nato a [...] il [...], deve Parte_1 essere indicato padre biologico di , nato da , essendo l'indice Controparte_1 Parte_4
di paternità (PI) almeno pari a 195.143.356,49, con probabilità di paternità (W) che è quindi risultata pari al 99,9999995%”.
Dato atto che le parti avevano dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., il giudice relatore, fissava per la rimessione in decisione e discussione della causa l'udienza del
4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne le caratteristiche dell'azione esperita, giova premettere che secondo giurisprudenza costante e consolidata, “l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 cod.civ., la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio” (si veda, ex plurimis, Cass. Civ., n.
17095 del 10.07.2013).
A tal proposito, pur potendo la prova essere data con ogni mezzo, è tuttavia ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la consulenza tecnica genetica sia l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione (cfr. da ultimo Cass. civ. 30122/2017: "In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire
4 per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione").
Nel caso di specie, la CTU esperita mediante il test del DNA eseguito su campioni prelavati ai sigri.
e al minore, ha portato all'esclusione del rapporto di Parte_1 Parte_2 Parte_4
paternità tra e il minore , individuando come padre biologico di Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo con una probabilità pari al 99,9999995%. Parte_1
Non può dunque dubitarsi, alla luce di quanto evidenziato, del fatto che non è il Parte_2
padre del minore . Controparte_1
In ogni caso, rimane comunque ferma la necessità di un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. 4791/2020; Cass. 26767/2016; Cass. 8617/2017).
Pertanto, senza prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, occorre “un bilanciamento fra diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno dì una famiglia” (Cass. 4791/2020).
Dovendo pertanto operarsi una valutazione comparativa degli interessi in gioco, soprattutto dell'interesse del minore (cfr. Cass. Sez. I, 3.4.2017, n. 8617), è allora solo il caso di osservare che, nella specie, il quadro di rapporti tra le parti che emerge dalle risultanze processuali appare sintomatico dell'assenza di un interesse del minore ad avere lo status di figlio di Parte_2
non risultando instaurata alcuna effettiva relazione genitoriale tra i due.
Sulla base di tutte siffatte risultanze, in conformità alle conclusioni della CTU, devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare che non è padre di Parte_2 Controparte_1
risultando pertanto accertata la falsità del riconoscimento dallo stesso effettuato.
[...]
Si prende atto infine della rinuncia alla domanda ex art. 250 c.c. avanzata da Parte_1
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della natura dell'azione esperita e tenuto conto della concorde richiesta dei ricorrenti.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, come già liquidate con ordinanza del 02.10.2024, vengono poste a carico di ciascun ricorrente nella misura di 1/3 ciascuno.
Le spese del Curatore Speciale del minore, che si pongono a carico dei ricorrenti in misura di 1/3 ciascuno, sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi del D.M. 10.03.2014
5 n. 55 mod. dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa indeterminabile e della bassa complessità della stessa nonché della nota spese depositata dal curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
618/2024, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che , nato a [...] il [...] non è il padre di Parte_2
nato a [...] il [...] e, per l'effetto, dichiara il difetto di Controparte_1 veridicità del riconoscimento effettuato da nei confronti del minore Parte_2 [...]
Controparte_1
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di LO (BG) e agli uffici competenti per le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di CTU a carico dei ricorrenti nella misura di 1/3 ciascuno;
5) Condanna e nella misura di 1/3 ciascuno, a Parte_1 Parte_2 Parte_4 corrispondere al Curatore speciale del minore avv. Maria Cristina Manfrini le spese di lite che liquida in € 2.355,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.p.a. se dovute per legge.
Così decido in Lodi, il 18.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BS), in via Piero Corna Pellegrini n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Serioli, Illari Bonù
e Elisa Federici del Foro di Brescia,
, (c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Sant'Angelo Lodigiano (LO), in Cascina Boffalora, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3
del Foro di Lodi,
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_4 C.F._3
Sant'Angelo Lodigiano (LO), in Cascina Boffalora, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
del Foro di Lodi
- Ricorrenti
Nei confronti di
, (C.F. ) in persona del suo curatore speciale Controparte_1 C.F._4 avv. Maria Cristina Manfrini
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti
1 “che il Tribunale di Lodi voglia accertare, ritenere e dichiarare inefficace per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., il riconoscimento del minore c.f. Controparte_1
nato a Pavia (PV) il [...], ad [...]. c.f. C.F._5 Parte_2
, nato a [...] il [...], ordinando che venga effettuata da parte C.F._2 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (BG) la relativa annotazione nei registri di stato civile.
Con compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e conferma della rinuncia, già formalizzata all'udienza del 16 aprile 2024, a tutte le ulteriori domande di merito diverse da quella avanzata ex art. 263 c.c.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con unico ricorso depositato in data 24.03.2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_4 hanno adito il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare l'inefficacia del riconoscimento di paternità effettuato da nei confronti del minore , per difetto di veridicità Parte_2 Controparte_1 nonché, nell'interesse del solo pronunciare sentenza ex art. 250, comma quarto, c.c. Parte_1
che tenesse luogo del consenso di al riconoscimento del suddetto minore da parte di Parte_4
adottando tutti i provvedimenti opportuni relativamente all'assunzione da parte del Parte_1 minore del cognome del padre “ . Pt_1
A sostegno delle proprie domande le parti hanno dedotto le seguenti circostanze:
- in data 28.1.2024 nasceva che veniva riconosciuto congiuntamente dalla Controparte_1 madre e da avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_4 Parte_2
LO (BG) assumendo il cognome;
Pt_2
- poco tempo dopo la nascita, veniva a conoscenza che all'epoca del Parte_2 concepimento la sig.ra intratteneva una relazione affettiva con Pt_4 Parte_1
- i sig.ri e decidevano quindi di eseguire su se stessi e sul minore il test Pt_1 Pt_4 Pt_2 del DNA presso la dal quale emergeva l'attribuzione della Parte_5 paternità al sig. con una probabilità maggiore al 99,99%; Parte_1
- dal momento della acquisita certezza della paternità biologica del sig. quest'ultimo Pt_1 iniziava a frequentare il minore, insieme ai propri familiari, grazie alla collaborazione e diponibilità della madre del bambino, concordando con la stessa la corresponsione di una somma a titolo di mantenimento per il minore di Euro 300,00 mensili, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 16/04/2024 il Presidente del Collegio sottoponeva alle parti la questione relativa alla presentazione di ricorso congiunto avente ad oggetto l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento ex art. 263 c.c., materia estranea alla disponibilità delle parti e non
2 compresa tra le ipotesi di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., e invitava le parti a prendere posizione circa il cumulo delle domande avanzate ex artt. 263 e 250 c.c. Venivano inoltre sentite le parti personalmente presenti. dichiarava: “non convivo più con il sig. né con il sig. vivo con i miei Parte_4 Pt_2 Pt_1
genitori, il bambino sta con me. Prima convivevo con il sig. la nostra relazione è iniziata Pt_2
nel 2012 e terminata due mesi fa. Durante la relazione abbiamo manifestato il desiderio di avere dei figli, ho avuto in passato una gravidanza non portata a termine. Il bambino è nato a [...], ho avuto il dubbio che potesse non essere figlio del sig. Non sono sempre stata a sant'Angelo Pt_2
dove avevamo la casa, il nostro rapporto non andava bene e avevo un'altra relazione. Allora mi spostavo da Sant'Angelo a LO, dove avevo un'altra abitazione in affitto”. dichiarava: “avevo il dubbio che il bambino non fosse mio figlio, pensavo che la Parte_2 signora andasse a LO per trovare i suoi genitori e non sapevo dell'altra relazione. Avevo dubbi sul concepimento perché in un calendario tenevo conto dei giorni in cui lei mancava da casa e nei giorni stimati del concepimento lei non era stata a casa. Ho riconosciuto il bambino con il dubbio perché mi avrebbe dato la famiglia che non ho mai avuto. Abbiamo fatto subito il test del DNA perché la verità è giusta”. dichiarava: “ho avuto una relazione con la signora protrattasi per due o tre Parte_1 Pt_4 anni. Sapevo che la signora aspettava un bambino, me l'ha detto subito. Ho sempre pensato che il bambino fosse mio ma verso il termine della gravidanza ho sospettato il contrario. Noi avevamo una casa in affitto a LO, lei diceva che si assentava per lavoro e pensavo che andasse a Sant'Angelo per lavoro. Non ho mai avuto dubbi che il figlio non fosse mio se non alla fine. Ho scoperto che raccontava frottole. Io il bambino l'ho visto quando aveva un mese e tre giorni. Mi è arrivato un messaggio dal cellulare di con scritto che il bambino era nato il [...] a [...] e stava Pt_4 bene, se volevo altre informazioni avrei dovuto rivolgermi al “loro” legale. Conoscevo Pt_2 sapevo di una loro relazione passata ma terminata da tre o quattro anni. ADR dall'ottavo mese di gravidanza in poi non ha avuto più informazioni se non sporadiche, lei è sparita, quando provavo a chiamarla risultava occupato o non c'era la linea. Dall'aspettare di diventare padre non avevo più nulla. Mi sono rivolto all'avv. Serioli che conoscevo come amico di famiglia perché lei era giù a Lodi per lavoro, sempre più assente, e quando veniva a LO la mattina dopo doveva ripartire. Le cose non sembravano più chiare. Gli amici mi hanno consigliato di approfondire, prima che nascesse il bambino lei non rispondeva più al telefono e sono andato dall'avvocato per capire cosa fare. Allora pensavamo che il bambino non fosse ancora nato ma abbiamo poi scoperto che era nato una settimana prima”. dichiarava inoltre di rinunciare alla domanda formulata ex art. 250 c.c. Parte_1
3 Con ordinanza del 14/05/2024 il Tribunale ammetteva il ricorso proposto congiuntamente dalle parti in considerazione della legittimazione dei ricorrenti alla proposizione in via autonoma dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nonché della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della madre del minore e del Pubblico Ministero, che aveva apposto il proprio visto in data 15.04.2024. Con il medesimo provvedimento veniva altresì nominata curatrice speciale del minore l'avv.to Maria Cristina Manfrini, la quale si costituiva in data Controparte_1
6.06.2024 aderendo alla domanda dei ricorrenti in ordine alla declaratoria di invalidità e inefficacia per difetto di veridicità del riconoscimento operato da del minore . Parte_2 Controparte_1
Con ordinanza del 09/07/2024 depositata il 22/08/2024 veniva disposta CTU genetica.
La relazione peritale del 29/10/2024, depositata in pari data, concludeva nel senso che “in risposta al quesito posto, in base ai risultati ottenuti, sin qui esposti e motivati nel dettaglio, è da escludersi il rapporto di paternità biologica tra , nato a [...] il [...], e Parte_2 Controparte_1
, nato a [...] il [...] da , nata a [...] il [...], così come meglio
[...] Parte_4
identificati nel relativo allegato n.
1. Viceversa, nato a [...] il [...], deve Parte_1 essere indicato padre biologico di , nato da , essendo l'indice Controparte_1 Parte_4
di paternità (PI) almeno pari a 195.143.356,49, con probabilità di paternità (W) che è quindi risultata pari al 99,9999995%”.
Dato atto che le parti avevano dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., il giudice relatore, fissava per la rimessione in decisione e discussione della causa l'udienza del
4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne le caratteristiche dell'azione esperita, giova premettere che secondo giurisprudenza costante e consolidata, “l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 cod.civ., la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio” (si veda, ex plurimis, Cass. Civ., n.
17095 del 10.07.2013).
A tal proposito, pur potendo la prova essere data con ogni mezzo, è tuttavia ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la consulenza tecnica genetica sia l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione (cfr. da ultimo Cass. civ. 30122/2017: "In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire
4 per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione").
Nel caso di specie, la CTU esperita mediante il test del DNA eseguito su campioni prelavati ai sigri.
e al minore, ha portato all'esclusione del rapporto di Parte_1 Parte_2 Parte_4
paternità tra e il minore , individuando come padre biologico di Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo con una probabilità pari al 99,9999995%. Parte_1
Non può dunque dubitarsi, alla luce di quanto evidenziato, del fatto che non è il Parte_2
padre del minore . Controparte_1
In ogni caso, rimane comunque ferma la necessità di un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. 4791/2020; Cass. 26767/2016; Cass. 8617/2017).
Pertanto, senza prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, occorre “un bilanciamento fra diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno dì una famiglia” (Cass. 4791/2020).
Dovendo pertanto operarsi una valutazione comparativa degli interessi in gioco, soprattutto dell'interesse del minore (cfr. Cass. Sez. I, 3.4.2017, n. 8617), è allora solo il caso di osservare che, nella specie, il quadro di rapporti tra le parti che emerge dalle risultanze processuali appare sintomatico dell'assenza di un interesse del minore ad avere lo status di figlio di Parte_2
non risultando instaurata alcuna effettiva relazione genitoriale tra i due.
Sulla base di tutte siffatte risultanze, in conformità alle conclusioni della CTU, devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare che non è padre di Parte_2 Controparte_1
risultando pertanto accertata la falsità del riconoscimento dallo stesso effettuato.
[...]
Si prende atto infine della rinuncia alla domanda ex art. 250 c.c. avanzata da Parte_1
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della natura dell'azione esperita e tenuto conto della concorde richiesta dei ricorrenti.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, come già liquidate con ordinanza del 02.10.2024, vengono poste a carico di ciascun ricorrente nella misura di 1/3 ciascuno.
Le spese del Curatore Speciale del minore, che si pongono a carico dei ricorrenti in misura di 1/3 ciascuno, sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi del D.M. 10.03.2014
5 n. 55 mod. dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa indeterminabile e della bassa complessità della stessa nonché della nota spese depositata dal curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
618/2024, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che , nato a [...] il [...] non è il padre di Parte_2
nato a [...] il [...] e, per l'effetto, dichiara il difetto di Controparte_1 veridicità del riconoscimento effettuato da nei confronti del minore Parte_2 [...]
Controparte_1
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di LO (BG) e agli uffici competenti per le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di CTU a carico dei ricorrenti nella misura di 1/3 ciascuno;
5) Condanna e nella misura di 1/3 ciascuno, a Parte_1 Parte_2 Parte_4 corrispondere al Curatore speciale del minore avv. Maria Cristina Manfrini le spese di lite che liquida in € 2.355,50 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.p.a. se dovute per legge.
Così decido in Lodi, il 18.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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