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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 601 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F.: ), in persona del presidente del consiglio di amministrazione Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cellino Attanasio (TE), Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Gemma e Antonio Volanti ed elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via di Villa Patrizi n.13, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Cancellara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via Parini n. 21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio iscritto al n. 2125/2023 RG di Codesto Tribunale, Controparte_2
assumeva di essere creditore della della somma complessiva di Euro 59.286,68, Pt_1 Parte_1
oltre interessi e spese, derivante dal mancato pagamento in proprio favore dei compensi maturati quale amministratore della società debitrice per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023.
In parziale accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di L'Aquila emetteva, in data
02.02.2024, il decreto ingiuntivo n. 75/2024, con il quale veniva ingiunto alla in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, di pagare all'odierno opposto la somma di complessivi
Euro 39.715,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio innanzi l'Intestato Tribunale Parte_1 [...]
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli e chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale civile de L'Aquila - Sezione specializzata in materia di impresa, in favore di quello di Roma o, alternativamente, di quello di Teramo per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, revocare, annullare o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso dal Tribunale civile di L'Aquila - Sezione specializzata in materia di impresa e, conseguentemente, rimettere le Parti innanzi al Giudice territorialmente competente;
2.
In subordine, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di allegazione di prova dell'avversa pretesa creditoria, nonché l'infondatezza del credito ingiuntivo e, per l'effetto, revocare
e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso dal Tribunale civile di L'Aquila - Sezione Specializzata in materia di impresa e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da all'Ing. , per le ragioni di cui in atti;
3. In via Parte_1 Controparte_2
riconvenzionale, (i) accertare e dichiarare che ha diritto (x) alla ripetizione da Parte_1 parte dell'Ing. della somma indebitamente percepita a titolo di indennità e Controparte_2
rimborsi spese per un ammontare non inferiore a Euro 16.606,17, o comunque per la diversa ulteriore somma che dovesse risultare provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del pagamento, e (y) al pagamento da parte del Sig. della somma pari 842,00 Controparte_2
a titolo di contravvenzioni stradali, per tutti i motivi di in narrativa e, per l'effetto, (ii) condannare
l'Ing. (x) alla restituzione in favore di della somma parti Controparte_2 Parte_1 ad Euro 16.606,17 o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto e sino al pagamento, e (y) al pagamento della somma
2 pari ad Euro 842,00; se del caso ed in via ulteriormente subordinata anche mediante compensazione, con la somma che dovesse risultare eventualmente dovuta, all'esito del presente giudizio, dalla
[...] al sig. . In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Parte_1 CP_2
La Società opponente eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice adito.
Invero, lo Statuto della Società all'art. 34, Se. IX, disponeva che “tutte le controversie Parte_1 aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari,
promosse da o contro i Soci, da o contro la società, da o contro gli Amministratori, da o contro i
componenti degli organi di controllo, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma” (cfr. doc. 8 indice di parte opponente).
Pertanto, a detta dell'opponente, rientrando la controversia promossa dal , amministratore CP_2 delegato p.t. della società, nell'ambito di operatività della clausola in argomento, la richiesta d'ingiunzione avrebbe dovuto dal medesimo essere inoltrata al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ovvero, in via subordinata, volendosi escludere la competenza della Sezione
Specializzata in materia d'impresa, al Tribunale di Teramo.
Nel merito, in via gradata, veniva addotta la carenza di allegazione e di prova del credito, nonché
l'infondatezza della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, veniva chiesta la ripetizione di quanto liquidato all'ex amministratore delegato a titolo di indennità e rimborsi spese, nonché di quanto pagato dalla Società a titolo di contravvenzione per infrazioni stradali perpetrate dal alla guida dell'auto CP_2
aziendale.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis: A) in via principale, stante l'adesione della scrivente difesa alla eccezione di incompetenza formulata dalla opponente, assumere i conseguenti provvedimenti, fissando il termine per la riassunzione della causa innanzi il Tribunale di Roma - sezione Imprese, nulla disponendo sulle spese di lite;
B) In subordine, in via preliminare, visto l'art.
648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui in narrativa non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
C) nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 75/2024 Tribunale di L'Aquila del 2.02.2024 (proc. n. RG 2125/2023); D) in ogni caso, nel merito, accertare la fondatezza del credito azionato dal sig. per le causali poste a Controparte_2 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo n. 75/2024 Tribunale di L'Aquila del 2.02.2024 (proc.
n. RG 2125/2023) e in questa sede opposto e per gli effetti condannare l'opponente al pagamento in favore dal sig. della somma pari ad Euro 39.715,00 oltre agli accessori Controparte_2 liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo, o al pagamento della somma maggiore o minore che
3 risulterà in corso di causa, il tutto per i motivi in fatto e in diritto tutti in narrativa;
E) nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata per i tutti i motivi tutti di cui in narrativa;
F) in ogni caso con vittoria di spese e onorari come per legge, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
L'opposto, sin dalla propria costituzione, dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte, chiedendo che il Giudice pronunciasse la competenza esclusiva del Tribunale di Roma e che, alla luce della formulata adesione, nulla disponesse sulle spese del giudizio.
Nel merito, contestava tutte le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 23.05.2024, il Giudice Istruttore, rilevato che “ai sensi dell'art.
101, co. 2, c.p.c., si deve sollecitare - tramite il deposito delle memorie integrative di cui all'art.171 ter c.p.c. - il contraddittorio delle parti sulla seguente questione: pronuncia sulle spese di lite nell'ipotesi di adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo” fissava l'udienza del 24.10.2024.
Adempiuto il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e svolta l'udienza del
24.10.2024, il Giudice, visti gli artt. 187 e 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 13.02.2025, per poi rimetterla al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte opponente risulta fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto, l'art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell'alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c. (cfr. Trib. Napoli, ordinanza n. 3239/2019).
Com'è noto, la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Nella controversia in esame, la competenza esclusiva del Foro di Roma è stabilita dall'art. 34 sez. IX dello Statuto societario, che devolve tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari alla competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa (cfr. doc. 8 indice documenti di parte opponente).
Ciò posto, il ha richiesto il pagamento degli emolumenti asseritamente maturati per l'attività CP_2
di amministratore delegato svolta in favore della seppur utilizzando lo strumento Parte_1
processuale del ricorso monitorio.
4 Si ritiene che tale fattispecie rientri nell'ambito di applicazione della predetta clausola statutaria, al pari della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere introdotta innanzi la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma.
D'altronde, l'inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell'enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.
Va, in definitiva, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma,
Sezione specializzata in materia di impresa, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre, difatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, “ove il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente" (cfr. Cass. civ., n. 7720/2019).
Aderendo a un principio ben consolidato in Giurisprudenza, questo Tribunale ritiene che, stante l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, occorre non pronunciarsi sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza. Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo, che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio e sarà il Tribunale competente a decidere sulla controversia a statuire anche sulla soccombenza e, conseguentemente, sulla liquidazione e ripartizione delle spese (Cass.
11/05/2022, n. 15017, Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n.
14075/1999, conforme Tribunale di Reggio Emilia Ordinanza 21/10/2020; Tribunale di Milano
Ordinanza 02/02/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
• dichiara l'incompetenza del Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa;
• dichiara nullo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso dal Tribunale di
L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in data 02.02.2024;
• assegna termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente;
• nulla sulle spese di lite.
5 Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 601 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F.: ), in persona del presidente del consiglio di amministrazione Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cellino Attanasio (TE), Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Gemma e Antonio Volanti ed elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via di Villa Patrizi n.13, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Cancellara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via Parini n. 21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio iscritto al n. 2125/2023 RG di Codesto Tribunale, Controparte_2
assumeva di essere creditore della della somma complessiva di Euro 59.286,68, Pt_1 Parte_1
oltre interessi e spese, derivante dal mancato pagamento in proprio favore dei compensi maturati quale amministratore della società debitrice per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023.
In parziale accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di L'Aquila emetteva, in data
02.02.2024, il decreto ingiuntivo n. 75/2024, con il quale veniva ingiunto alla in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, di pagare all'odierno opposto la somma di complessivi
Euro 39.715,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio innanzi l'Intestato Tribunale Parte_1 [...]
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli e chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale civile de L'Aquila - Sezione specializzata in materia di impresa, in favore di quello di Roma o, alternativamente, di quello di Teramo per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, revocare, annullare o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso dal Tribunale civile di L'Aquila - Sezione specializzata in materia di impresa e, conseguentemente, rimettere le Parti innanzi al Giudice territorialmente competente;
2.
In subordine, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di allegazione di prova dell'avversa pretesa creditoria, nonché l'infondatezza del credito ingiuntivo e, per l'effetto, revocare
e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso dal Tribunale civile di L'Aquila - Sezione Specializzata in materia di impresa e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da all'Ing. , per le ragioni di cui in atti;
3. In via Parte_1 Controparte_2
riconvenzionale, (i) accertare e dichiarare che ha diritto (x) alla ripetizione da Parte_1 parte dell'Ing. della somma indebitamente percepita a titolo di indennità e Controparte_2
rimborsi spese per un ammontare non inferiore a Euro 16.606,17, o comunque per la diversa ulteriore somma che dovesse risultare provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del pagamento, e (y) al pagamento da parte del Sig. della somma pari 842,00 Controparte_2
a titolo di contravvenzioni stradali, per tutti i motivi di in narrativa e, per l'effetto, (ii) condannare
l'Ing. (x) alla restituzione in favore di della somma parti Controparte_2 Parte_1 ad Euro 16.606,17 o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare provata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto e sino al pagamento, e (y) al pagamento della somma
2 pari ad Euro 842,00; se del caso ed in via ulteriormente subordinata anche mediante compensazione, con la somma che dovesse risultare eventualmente dovuta, all'esito del presente giudizio, dalla
[...] al sig. . In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Parte_1 CP_2
La Società opponente eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice adito.
Invero, lo Statuto della Società all'art. 34, Se. IX, disponeva che “tutte le controversie Parte_1 aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari,
promosse da o contro i Soci, da o contro la società, da o contro gli Amministratori, da o contro i
componenti degli organi di controllo, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma” (cfr. doc. 8 indice di parte opponente).
Pertanto, a detta dell'opponente, rientrando la controversia promossa dal , amministratore CP_2 delegato p.t. della società, nell'ambito di operatività della clausola in argomento, la richiesta d'ingiunzione avrebbe dovuto dal medesimo essere inoltrata al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ovvero, in via subordinata, volendosi escludere la competenza della Sezione
Specializzata in materia d'impresa, al Tribunale di Teramo.
Nel merito, in via gradata, veniva addotta la carenza di allegazione e di prova del credito, nonché
l'infondatezza della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, veniva chiesta la ripetizione di quanto liquidato all'ex amministratore delegato a titolo di indennità e rimborsi spese, nonché di quanto pagato dalla Società a titolo di contravvenzione per infrazioni stradali perpetrate dal alla guida dell'auto CP_2
aziendale.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis: A) in via principale, stante l'adesione della scrivente difesa alla eccezione di incompetenza formulata dalla opponente, assumere i conseguenti provvedimenti, fissando il termine per la riassunzione della causa innanzi il Tribunale di Roma - sezione Imprese, nulla disponendo sulle spese di lite;
B) In subordine, in via preliminare, visto l'art.
648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui in narrativa non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
C) nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 75/2024 Tribunale di L'Aquila del 2.02.2024 (proc. n. RG 2125/2023); D) in ogni caso, nel merito, accertare la fondatezza del credito azionato dal sig. per le causali poste a Controparte_2 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo n. 75/2024 Tribunale di L'Aquila del 2.02.2024 (proc.
n. RG 2125/2023) e in questa sede opposto e per gli effetti condannare l'opponente al pagamento in favore dal sig. della somma pari ad Euro 39.715,00 oltre agli accessori Controparte_2 liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo, o al pagamento della somma maggiore o minore che
3 risulterà in corso di causa, il tutto per i motivi in fatto e in diritto tutti in narrativa;
E) nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata per i tutti i motivi tutti di cui in narrativa;
F) in ogni caso con vittoria di spese e onorari come per legge, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
L'opposto, sin dalla propria costituzione, dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte, chiedendo che il Giudice pronunciasse la competenza esclusiva del Tribunale di Roma e che, alla luce della formulata adesione, nulla disponesse sulle spese del giudizio.
Nel merito, contestava tutte le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 23.05.2024, il Giudice Istruttore, rilevato che “ai sensi dell'art.
101, co. 2, c.p.c., si deve sollecitare - tramite il deposito delle memorie integrative di cui all'art.171 ter c.p.c. - il contraddittorio delle parti sulla seguente questione: pronuncia sulle spese di lite nell'ipotesi di adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo” fissava l'udienza del 24.10.2024.
Adempiuto il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e svolta l'udienza del
24.10.2024, il Giudice, visti gli artt. 187 e 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 13.02.2025, per poi rimetterla al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte opponente risulta fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto, l'art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell'alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c. (cfr. Trib. Napoli, ordinanza n. 3239/2019).
Com'è noto, la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Nella controversia in esame, la competenza esclusiva del Foro di Roma è stabilita dall'art. 34 sez. IX dello Statuto societario, che devolve tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari alla competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa (cfr. doc. 8 indice documenti di parte opponente).
Ciò posto, il ha richiesto il pagamento degli emolumenti asseritamente maturati per l'attività CP_2
di amministratore delegato svolta in favore della seppur utilizzando lo strumento Parte_1
processuale del ricorso monitorio.
4 Si ritiene che tale fattispecie rientri nell'ambito di applicazione della predetta clausola statutaria, al pari della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere introdotta innanzi la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma.
D'altronde, l'inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell'enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.
Va, in definitiva, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma,
Sezione specializzata in materia di impresa, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre, difatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, “ove il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente" (cfr. Cass. civ., n. 7720/2019).
Aderendo a un principio ben consolidato in Giurisprudenza, questo Tribunale ritiene che, stante l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, occorre non pronunciarsi sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza. Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo, che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio e sarà il Tribunale competente a decidere sulla controversia a statuire anche sulla soccombenza e, conseguentemente, sulla liquidazione e ripartizione delle spese (Cass.
11/05/2022, n. 15017, Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n.
14075/1999, conforme Tribunale di Reggio Emilia Ordinanza 21/10/2020; Tribunale di Milano
Ordinanza 02/02/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
• dichiara l'incompetenza del Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa;
• dichiara nullo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2024 emesso dal Tribunale di
L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in data 02.02.2024;
• assegna termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente;
• nulla sulle spese di lite.
5 Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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