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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11609/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004956377000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnando la cartella di pagamento n. 07120250004956377000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 2 maggio 2025 che reca la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 424,39, riferito a tassa automobilistica regionale – annualità 2019, comprensiva di tributo, sanzioni, interessi e spese, per veicoli targati Targa_1 e Targa_2, sulla base degli avvisi di accertamento n. 964178005941 e n. 964107900809, emessi dalla Regione Campania.
Il ricorrente ha dedotto, la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione del credito tributario, trattandosi di tassa automobilistica soggetta a termine triennale, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione ed il difetto di motivazione della cartella di pagamento, nonché la mancata allegazione degli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO, eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure attinenti alla fase di accertamento e deducendo la piena legittimità dell'atto di riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si è altresì regolarmente costituita la Regione Campania, la quale ha depositato proprie controdeduzioni, producendo la documentazione attestante l'emissione degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica anno 2019, la spedizione degli avvisi entro il termine triennale di legge, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, secondo le modalità semplificate previste dalla normativa speciale in materia di tassa automobilistica.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La censura principale dedotta dal ricorrente concerne la asserita mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti della cartella di pagamento impugnata. Tale doglianza non può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, regolarmente costituita in giudizio, risulta che gli avvisi di accertamento n. 964178005941 e n. 964107900809, relativi alla tassa automobilistica per l'annualità
2019, sono stati spediti entro il 31 dicembre 2022, termine ultimo previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.
La notifica è stata effettuata mediante raccomandata A.R., secondo la modalità semplificata espressamente prevista per la tassa automobilistica dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 261/1990, come modificato dall'art. 38- bis del d.l. n. 248/2007. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tali casi, non trova applicazione la disciplina della legge n. 890/1982, ma quella del servizio postale ordinario, con conseguente validità della notifica per compiuta giacenza, anche in assenza di comunicazione di avvenuto deposito (Cass., sez. VI, n. 2339/2021; Cass. n. 8293/2018).
Ne consegue che gli avvisi di accertamento devono ritenersi ritualmente notificati, con conseguente definitività degli stessi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. L'azione di accertamento, validamente esercitata entro il termine triennale, ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo termine triennale per l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella, avvenuta nel 2025, nel rispetto della sequenza procedimentale prevista.
Quanto al dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, va osservato che, trattandosi di cartella emessa in seguito ad avvisi di accertamento ritualmente notificati e divenuti definitivi, è sufficiente il riferimento agli atti presupposti, senza necessità di autonoma motivazione. In ogni caso, il ricorrente ha dimostrato di avere piena conoscenza della pretesa tributaria, avendola puntualmente contestata, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
ON parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Regione
Campania che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Nulla per ADER.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11609/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004956377000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnando la cartella di pagamento n. 07120250004956377000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 2 maggio 2025 che reca la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 424,39, riferito a tassa automobilistica regionale – annualità 2019, comprensiva di tributo, sanzioni, interessi e spese, per veicoli targati Targa_1 e Targa_2, sulla base degli avvisi di accertamento n. 964178005941 e n. 964107900809, emessi dalla Regione Campania.
Il ricorrente ha dedotto, la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione del credito tributario, trattandosi di tassa automobilistica soggetta a termine triennale, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione ed il difetto di motivazione della cartella di pagamento, nonché la mancata allegazione degli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO, eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure attinenti alla fase di accertamento e deducendo la piena legittimità dell'atto di riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si è altresì regolarmente costituita la Regione Campania, la quale ha depositato proprie controdeduzioni, producendo la documentazione attestante l'emissione degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica anno 2019, la spedizione degli avvisi entro il termine triennale di legge, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, secondo le modalità semplificate previste dalla normativa speciale in materia di tassa automobilistica.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La censura principale dedotta dal ricorrente concerne la asserita mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti della cartella di pagamento impugnata. Tale doglianza non può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, regolarmente costituita in giudizio, risulta che gli avvisi di accertamento n. 964178005941 e n. 964107900809, relativi alla tassa automobilistica per l'annualità
2019, sono stati spediti entro il 31 dicembre 2022, termine ultimo previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.
La notifica è stata effettuata mediante raccomandata A.R., secondo la modalità semplificata espressamente prevista per la tassa automobilistica dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 261/1990, come modificato dall'art. 38- bis del d.l. n. 248/2007. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tali casi, non trova applicazione la disciplina della legge n. 890/1982, ma quella del servizio postale ordinario, con conseguente validità della notifica per compiuta giacenza, anche in assenza di comunicazione di avvenuto deposito (Cass., sez. VI, n. 2339/2021; Cass. n. 8293/2018).
Ne consegue che gli avvisi di accertamento devono ritenersi ritualmente notificati, con conseguente definitività degli stessi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. L'azione di accertamento, validamente esercitata entro il termine triennale, ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo termine triennale per l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella, avvenuta nel 2025, nel rispetto della sequenza procedimentale prevista.
Quanto al dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, va osservato che, trattandosi di cartella emessa in seguito ad avvisi di accertamento ritualmente notificati e divenuti definitivi, è sufficiente il riferimento agli atti presupposti, senza necessità di autonoma motivazione. In ogni caso, il ricorrente ha dimostrato di avere piena conoscenza della pretesa tributaria, avendola puntualmente contestata, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
ON parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Regione
Campania che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Nulla per ADER.