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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 223/2022 R.G.
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott.ssa Marina Caparelli
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 223/2022 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.05.2022
DA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 Parte_2 (C.F. C.F. 2 (), Parte_3 (C.F. C.F. 3 ), [...]
Parte_4 (C.F. C.F._4 ), Parte_5 (C.F.
C.F._5 ), con i proc. e dom. Avv.ti Daniele Corrado e Andrea Codemo del Foro di
Treviso giuste procure in calce all'atto di citazione, valida anche per l'appello.
- APPELLANTI -
CONTRO
Controparte_1 (P. IVA P.IVA 1 ), con i proc.
Avv.ti Francesca Rolla del Foro di Milano, Avv. Andrea Atteritano del Foro di Roma, Avv. Silvia
Lolli del Foro di Roma e con il proc. e dom. Avv. Alessandra Stella del Foro di Trieste, giuste procure in atti;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
E CONTRO
Controparte_2 (P.IVA P.IVA_2 con i proc. e dom. Avv.ti Guido Foglia e Giulio
Di Fabio del Foro di Roma, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
E CONTRO
_3 n. registro imprese 644536), con i proc. e dom. Avv.ti Piero Santi e Cinzia Stefano
del Foro di Trieste, giuste procure a margine della comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
E CONTRO
Controparte_4 (C.F. P.IVA 3 );
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Nullità e/o annullamento e/o risoluzione contratto, polizza vita unit-linked.
Appello avverso la sentenza n. 222/2022 del Tribunale di Pordenone di data 22.04.2022 e, notificata il 29.04.2022. Causa iscritta a ruolo il 08/06/2022 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 9.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"Voglia, Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previa riforma della sentenza impugnata, ogni più ampia declaratoria del caso nonché ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattese,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiararsi l'estinzione del giudizio limitatamente a OP cancellata dal
registro delle Imprese, senza successori e/o aventi causa, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n.804)
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. accertarsi e dichiararsi che la società CP_1 ha posto in essere comportamenti che integrano pratiche commerciali scorrette per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
2. accertarsi e dichiararsi per le ragioni illustrate in narrativa che tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque di cui ai certificati di polizza sub all_07, già all. n. 2 sub doc_05 dell'all_02 al fascicolo di primo grado, relativi all'attore in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza, sono inesistenti o, comunque, nulli e, per l'effetto, condannarsi la società
_1 in persona del 1.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo di premio (meglio individuate
,
per ciascuno nella tabella prodotta come all. n. 2 sub doc_02, sub all_02 al fascicolo di primo grado),
maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
3. accertarsi e dichiararsi che l'attore si è determinato ad acquistare la polizza unit linked in relazione a cui sono stati emessi i certificati sub all_07 al fascicolo di primo grado (già all. n. 2 sub doc_05 sub dell'all_02), e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella già prodotta come all. n. 2 sub doc_02 sub dell'all_02 al fascicolo di primo grado, solo a fronte degli artifici e raggiri di cui in premessa e per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento del contratto e/o le polizze unit linked, già allegata come all. n. 2 sub doc_05 al fascicolo di primo grado (qui sub all_02) e qui anche sub all_07 al fascicolo di primo grado, di cui al
وin persona del 1.r.p.t., a certificato di polizza e, per l'effetto, condannarsi Controparte_6
restituire le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta sub all. n. 2 sub doc_02 al fascicolo di primo grado), o qualunque altra superiore o inferiore che dovesse accertarsi essere dovuta, maggiorata da interessi dalla data del versamento al saldo,
maggiorate da interessi legali dal versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertarsi e dichiararsi che l'attore si è determinato ad acquistare le polizze unit linked in relazione alle quali sono stati emessi i certificati di polizza (già all. n. 2 sub doc_05 sub dell'all_02, qui anche all_07 al fascicolo di primo grado) e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella prodotta sub all. n. 2 sub doc_02 al fascicolo di primo grado (sub dell'all_02), essendo incorso in errore essenziale e riconoscibile, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento del contratti e/o dalla polizza unit linked indicata e, per l'effetto,
Controparte_6 in persona del 1.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo dicondannarsi
,
premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come all. n. 2 sub doc_02, qui sub dell'all_02), maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RISPETTO ALLA
CONCLUSIONE N. 4
5. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. per le ragioni illustrate in narrativa del contratto e/o polizza unit linked indicata in premessa o comunque di cui all'allegato n. 2 sub doc_05 al fascicolo di primo grado (sub dell'all_02) e anche all_07 al fascicolo di primo grado, in relazione a cui è stato emesso il certificati di polizza per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come all. n. 2 sub doc_02 e sub dell'all_02 al fascicolo di primo grado), maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per la rimissione in istruttoria con accoglimento delle istanze già svolte in primo grado e non accolte, così come indicate in atto d citazione in appello nonché negli atti del giudizio di primo grado, nessuna rinunciata, e si chiede che venga disposto ordine di esibizione ai sensi dell'art. 213
c.p.c. nei confronti di CP_7 e CP_8 affinché dimettano le schede prodotto e le autorizzazioni relative ai prodotti di cui si tratta.
Si rinnova la richiesta di consulenza tecnica volta a verificare e descrivere le caratteristiche, la natura dei prodotti e delle linee di investimento, nonché le caratteristiche e la natura delle linee di investimento e la composizione dei fondi."
Per parte appellata Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectis, così giudicare:
-respingere in ogni sua parte l'appello proposto dagli Appellanti perché inammissibile e infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 222
pubblicata il 28 aprile 2022, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria
Risolo, all'esito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 1141/2019 promosso dagli Appellanti
contro _1 ;
-in pieno accoglimento dell'appello incidentale proposto da _1 riformare parzialmente (e cioè
nei limiti di cui all'appello incidentale proposto) l'impugnata Sentenza n. 222 pubblicata il 28 aprile
2022, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo, all'esito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 1141/2019 promosso dagli Appellanti contro _1 ,
per tutti i motivi in atti;
-in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario e/o di rigetto dell'appello incidentale proposto, rigettare comunque tutte le domande svolte nei confronti di CP_1 perché inammissibili e infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti ovvero
,
in accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni svolte in primo grado e integralmente riproposte in appello ex art. 346 c.p.c., e, conseguentemente, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che qui si riportano:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare/pregiudiziale, nel merito
1. dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte per tutti i motivi di cui in atti e,
per l'effetto, rigettare le domande attoree ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la nullità
dell'atto di citazione avversario e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui all'art. 164, IV co.,
c.p.c.;
2. accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la totale estraneità di Controparte_1
rispetto alle condotte contestate e per l'effetto dichiararne la carenza di
[...]
legittimazione ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio;
3. accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la prescrizione dell'azione di annullamento e di nullità
di protezione, nonché dei diritti azionati da controparte, in via pre- e/o extracontrattuale, e per l'effetto rigettare le domande avversarie.
In via principale, nel merito rigettare tutte le domande svolte dagli Attori e dalle società terze chiamate nei confronti di [...]
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutteControparte_1
le ragioni in atti;
In via subordinata, 1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di
Controparte_2 (già Controparte_9 e OP per tutti i motivi in atti e,
per l'effetto, condannarle al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore degli
Attori ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento e/o manleva, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a
[...]
corrispondere, a qualsiasi titolo, agli Attori;
2. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare, per tutti i motivi in atti, la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di _3 sulla gestione dei fondi sottostanti le polizze per cui è causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore degli Attori
ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Controparte_1 a titolo di risarcimento e/o manleva, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere,
a qualsiasi titolo, agli Attori.
In via istruttoria
Si reiterano, per quanto occorrer possa, le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, 6
comma, c.p.c. n. 2 del 7 gennaio 2021 e n. 3 del 27 gennaio 2021" e si insiste per il rigetto di quelle avversarie.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio."
Per parte appellata Controparte_2
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione,
così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare, l'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 " Parte_4
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di
[...] Parte_5 Pordenone n. 222/2022 (R.G.n. 1141/2019) emessa in data 22 aprile 2022 e pubblicata in data 28
aprile 2022, per tutti i motivi indicati in narrativa.
- rigettare le istanze istruttorie avanzate dai Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 nel presente grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza di primo grado.
in via preliminare:
-) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 nel presente giudizio rispetto
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4alle domande proposte dai Sigg.ri
و Parte_5 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti in
[...]
quanto inammissibili e/o nulle e/o improcedibili e, in ogni caso, infondate.
-) Dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 rispetto alla domanda principale di ripetizione dell'indebito formulata dagli appellanti.
Nel merito:
-) Rigettare tutte le domande proposte dalle controparti nei confronti di Controparte_2 per tutte
le ragioni, in fatto ed in diritto, esposte in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio."
Per parte appellata CP_3 :
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
-· per tutti i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di
Pordenone n. 222/2022 sub RG 1141/2019 pubblicata il 28.04.2022;
il tutto con piena vittoria di competenze e spese di lite, stabilite ai sensi del D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni, oltre ad Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali." FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Treviso, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e _10
convenivano in giudizio Controparte_1
Gli attori esponevano di avere investito i loro risparmi in polizze denominate Signature Bond Plus
(tra il 2011 e il 2012), predisposte ed emesse dalla convenuta e definite come "polizza di assicurazione sulla vita unit-linked collegata a una linea di investimento del Fondo Personale"; deducevano che in sede di offerta e presentazione dei prodotti gli intermediari avevano rappresentato le polizze come prodotti a capitale protetto e a basso rischio, mentre i prodotti si sarebbero rivelati avere natura finanziaria e carattere speculativo;
sostenevano che i contratti relativi alle polizze fossero nulli per omessa individuazione del profilo, per omessa profilatura del rischio e per omessa compilazione del questionario Mifid, e lamentavano che gli intermediari avessero fornito loro false informazioni sui prodotti;
precisavano altresì che i certificati di polizza erano stati trasmessi agli attori senza la sottoscrizione di un contratto quadro.
Gli attori, sostenendo la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere la controversia,
invocavano l'inesistenza o comunque la nullità delle polizze per mancato rispetto degli oneri formali previsti dall'art. 23 TUF, per mancanza del contratto quadro, per mancanza degli elementi essenziali,
per violazione di norme imperative, per violazione dell'art. 67-sexies Codice del Consumo, per violazione di buona fede e mancanza di meritevolezza di tutela, per violazione dell'art. 30, comma 6,
TUF, con conseguente loro diritto alla ripetizione delle somme versate;
invocavano in subordine l'annullabilità delle polizze per dolo o errore;
in ulteriore subordine, invocavano la risoluzione per inadempimento, in quanto il prodotto fornito apparteneva ad un genus del tutto diverso da quello voluto da ciascun attore e che avrebbe formato oggetto del contratto.
La convenuta Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva anzitutto la nullità dell'atto di citazione avversario per genericità e omessa allegazione circa i soggetti intermediari, il ruolo della convenuta, gli addebiti asseritamente riconducibili a quest'ultima, il nesso causale con la conclusione del contratto e le pratiche commerciali scorrette. CP_1 deduceva di non avere partecipato alla distribuzione delle polizze, effettuata invece dagli intermediari, in capo ai quali sarebbe ravvisabile responsabilità precontrattuale, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
evidenziava poi che gli intermediari non avevano alcun obbligo di concludere il contratto quadro, in quanto lo stesso non sarebbe richiesto per l'emissione di polizze unit linked.
Assumeva la convenuta che i contratti oggetto di causa non sarebbero nulli, in quanto, pur presentando una componente finanziaria, rimarrebbero polizze di tipo unit-linked e non
presenterebbero profili di invalidità.
_1 eccepiva altresì la prescrizione dell'azione di annullamento, e in ogni caso chiedeva il rigetto delle domande avversarie;
chiedeva altresì di poter evocare in giudizio OP CP_3 per essere da queste manlevata, previo
[...] Controparte_2 e accertamento della loro responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale.
Autorizzata la chiamata, OP rimaneva contumace, mentre [...]
CP_2 e _3 i costituivano in giudizio.
Controparte_2 educeva la propria carenza di legittimazione passiva per non essere parte contrattuale delle polizze e per non essere destinataria dei pagamenti dei premi;
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda di manleva spiegata nei propri confronti,
in forza dell'art. 27.2 dell'accordo stipulato tra convenuta e terza chiamata;
in ogni caso, precisava che ogni domanda nei propri confronti riguardava solo gli attori Pt_1 e Pt 2 ; deduceva
l'inapplicabilità del TUF nel caso di specie e l'assolvimento da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi informativi. CP_3 eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione, la nullità della chiamata in causa e la totale infondatezza delle pretese svolte nei propri confronti, non essendo stato specificato a quale titolo si avanzava domanda di manleva;
eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva per non essere il gestore dei fondi;
in via subordinata chiedeva accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia obbligo informativo in capo alla terza chiamata e in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertarsi il concorso colposo in capo agli attori.
Con la sentenza impugnata il giudice respingeva le domande degli attori, dichiarava assorbito l'esame delle domande della convenuta principale nei confronti delle terze chiamate e compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, potendosi individuare la domanda attraverso l'esame complessivo dell'atto, e avendo questo consentito alla convenuta di predisporre puntuali e specifiche difese.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, riteneva la questione assorbita dalla valutazione del merito della lite, per il principio della ragione più liquida.
Con riguardo all'eccezione di nullità delle polizze unit-linked stipulate dagli attori, il giudice riteneva che i contratti di assicurazione sottoscritti fossero qualificabili non come assicurazioni sulla vita cd.
tradizionali, ma quali polizze vita a contenuto finanziario;
evidenziava poi che gli attori avevano approvato la dichiarazione con la quale davano atto di aver ricevuto la scheda sintetica e le condizioni generali di contratto e di essere a conoscenza di poter richiedere il prospetto offerta.
Il giudice rilevava che il disconoscimento della conformità della copia all'originale e delle sottoscrizioni apposte formulato da parte attrice non rispettava i requisiti di chiarezza, specificità e univocità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Evidenziava che nella scheda sintetica allegata per tutti i rapporti contrattuali il rischio del prodotto era stato qualificato come medio-alto ed era stato specificato che l'impresa di assicurazione non offriva alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario;
riteneva pertanto il contratto completo dei suoi elementi essenziali al punto che non potevano essere dubbi circa la ricaduta intera sull'assicurato del rischio finanziario.
La sentenza impugnata affermava quindi che, essendo il contratto completo in ogni elemento essenziale, pur trattandosi di prodotti finanziari non poteva ritenersi applicabile il disposto dell'art. 23 TUF come pure l'art. 30 del regolamento CP_8 11522/98, ed in ogni modo rilevava che era lo stesso contratto di assicurazione ad avere il contenuto del contratto quadro di cui all'art. 23 TUF.
Quanto al dedotto mancato assolvimento degli obblighi informativi, il giudice rilevava che questo poteva al più comportare una responsabilità precontrattuale, e che era pacifico che le polizze oggetto di causa non erano state collocate dalla convenuta principale;
precisava che i contraenti avevano in ogni caso ricevuto tutte le informazioni necessarie.
Quanto all'annullabilità delle polizze unit- linked, il giudice riteneva la relativa eccezione generica ed infondata, avendo gli attori riconosciuto di avere ricevuto e letto la documentazione contenente tutte le informazioni relative alle polizze e relativo rischio;
escludeva che potesse ricorrere una fattispecie di cd. aliud pro alio.
Avverso la sentenza proponevano appello gli attori evidenziando preliminarmente di avere citato in giudizio solo _1 e di non avere esteso nessuna domanda ai terzi chiamati dalla convenuta in
,
giudizio.
Precisavano gli appellanti che oggetto del giudizio era la contestazione della validità del contratto sottoscritto con _1 e i vizi del contratto dedotti, e che non era stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
Deducevano che le polizze avevano caratteristiche del tutto diverse da quelle promesse loro e che la relativa sottoscrizione non era stata voluta, in particolare quanto al grado di rischio dell'investimento.
Sostenevano gli appellanti che non vi fosse prova che le schede sintetiche prodotte in giudizio da controparte fossero state effettivamente loro consegnate.
Quanto alle caratteristiche del prodotto affermavano che si trattava di uno strumento finanziario ad altro rischio collegato a fondi con carattere altamente speculativo, mentre le schede sintetiche avevano comunque contenuto generico.
Evidenziavano gli appellanti che in primo grado erano stati dedotti plurimi profili di nullità nelle distinte domande, mentre il giudice li aveva ridotti a due soli profili. Avendo la polizza natura finanziaria, era applicabile l'art.23 co.1 TUF all'epoca vigente e il contratto doveva essere redatto per iscritto a pena di nullità; il contratto non avrebbe natura assicurativa,
mancando peraltro la previsione di una durata e il cd. rischio demografico.
Secondo gli appellanti vi sarebbe stata violazione degli obblighi informativi, e la documentazione contrattuale non avrebbe chiarito gli elementi essenziali del contratto.
Le polizze sarebbero altresì nulle per indeterminatezza dell'oggetto, la cui determinazione era stata rimessa all'arbitrio di _3 ; i contratti sarebbero nulli anche per mancanza di meritevolezza, ed in ogni caso per mancanza di volontà o di effettivo accordo.
I contratti sarebbero infine nulli per violazione dell'art.67 sexies Codice del Consumo, essendo gli appellanti consumatori e non avendo il fornitore adempiuto agli obblighi di informativa precontrattuale.
Lamentavano poi gli appellanti l'omessa pronuncia in merito alla domanda di annullamento per errore: poiché le pratiche commerciali di _1 sarebbero state scorrette e ingannevoli, l'errore in cui i sottoscrittori erano incorsi circa la natura e l'oggetto del contratto sarebbe stato essenziale e riconoscibile.
Gli appellanti insistevano in ogni modo anche per l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento e per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.
Si costituiva l'appellata _1 evidenziando che pacificamente le polizze oggetto di causa erano state intermediate da Controparte_9 oggi EA AL, e da OP società
di brokeraggio assicurativo controllata da Parte_6
L'appellata eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto generico, e nel merito sosteneva che le norme del TUF non potevano applicarsi al caso di specie in quanto le polizze erano state collocate da intermediari assicurativi non soggetti al TUF.
Quanto agli obblighi informativi, l'appellata rilevava che la loro eventuale violazione non comportava nullità delle polizze ma solo obblighi risarcitori in capo all'intermediario, e sosteneva che le asserite violazioni non si erano in ogni caso verificate. _1 evidenziava inoltre che gli appellanti avevano patrimoni consistenti e in passato avevano effettuato investimenti finanziari con rischio analogo;
osservava che l'oggetto del contratto emergeva dalla documentazione di polizza e che gli appellanti avevano espressamente dichiarato di aver ricevuto la scheda sintetica.
Quanto alla violazione dell'art.67 sexies Codice del Consumo, rilevava che le generiche deduzioni sul punto non erano state precisate e che in ogni caso doveva trovare applicazione la normativa speciale del settore finanziario assicurativo;
con riguardo, infine, all'annullamento per dolo o errore,
ribadiva di essere rimasta estranea al collocamento delle polizze e che nulla era statoCP_11
provato.
In subordine l'appellata riproponeva le domande di manleva e domanda di risarcimento nei confronti
Co di EA AL e _3 .
_1 proponeva altresì appello incidentale con due motivi: con il primo motivo lamentava l'errata qualificazione della polizza come prodotto finanziario, in quanto si tratterebbe invece di prodotti assicurativi, e con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, pur non ricorrendone i presupposti. Anche _3 eccepiva l'inammissibilità dell'appello; nel merito osservava che gli stessi appellanti avevano dato atto che l'oggetto del giudizio non era una cattiva gestione degli attivi sottostanti la polizza. _3 precisava di essere solo l'Asset Manager collegato ad alcune linee di investimento che i clienti potevano scegliere, e deduceva di essere pertanto estranea al giudizio.
Precisava l'appellata che tutti gli investimenti venivano poi eseguiti da _3 in nome e per conto di _1 , che era la titolare degli stessi e poteva in ogni momento disattendere le segnalazioni di
_3 ; il Fondo Personale era un fondo di _1 i cui attivi potevano essere scelti sulla base delle segnalazioni di _3 tra una lista di possibili investimenti approvata da _1
Controparte_12 si costituiva ribadendo l'inapplicabilità alle polizze unit-linked dell'art.23 TUF e dell'art.30 regolamento Consob 11522/1998; assumeva che in ogni caso l'obbligo di stipulazione del contratto quadro non potrebbe trovare applicazione nei confronti degli intermediari assicurativi che avevano negoziato il prodotto, ma solo nei confronti dell'impresa di assicurazione _1 .
Deduceva che non vi era stata alcuna violazione dei doveri di informativa precontrattuale e di trasparenza e sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le polizze dovevano ritenersi contratti assicurativi e non finanziari.
Controparte_12 evidenziava inoltre che le norme del TUF non trovano applicazione nel caso in cui le polizze vengano distribuite da agenti e broker assicurativi, i quali sono soggetti solo alla vigilanza della CP_8 e ai quali si applica la disciplina del Codice delle Assicurazioni e il relativo controllo di CP_7
Deduceva la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva escluso la nullità delle polizze per indeterminatezza dell'oggetto, e rilevava che gli appellanti avevano sottoscritto i moduli di proposta,
confermando di aver ricevuto, letto e compreso tutta la documentazione di polizza;
sosteneva altresì
che al caso di specie non era applicabile l'art.67 bis Codice del Consumo e che doveva escludersi l'annullabilità delle polizze per dolo o errore.
Controparte_12 riproponeva poi tutte le domande ed eccezioni già proposte in primo grado, e quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande svolte da _1 nei suoi confronti, sussistendo la giurisdizione esclusiva dei giudici irlandesi, come previsto dall'art. 27
dell'Accordo di Distribuzione;
la deduzione al riguardo da parte di _1 di una responsabilità
anche extracontrattuale sarebbe tardiva e non supererebbe l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ribadiva poi l'appellata la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di indebito formulata dagli appellanti, i quali avevano peraltro precisato di avere formulato domande solo nei confronti di _1 e la carenza di legittimazione passiva con riguardo a tutte le و
Co domande proposte da tre dei cinque appellanti, per i quali le polizze erano state collocate da quanto alla domanda di manleva proposta da _3 , ne deduceva l'inammissibilità, nullità ed infondatezza. Con riguardo alla società OP alla prima udienza il procuratore degli appellanti chiedeva termine per il deposito della prova della notificazione a tale società; alla successiva udienza parte appellante faceva presente che la pec non era andata a buon fine ma che era stata trasmessa come da registro pec;
la Corte rilevava che la notifica non era andata a buon fine e disponeva la rinnovazione rinviando all'udienza del 7.6.2023 e concedendodella notifica alla società Controparte_13 "
termine di legge per la notifica.
All'udienza del 7.6.2023 il procuratore degli appellanti chiedeva di poter provvedere alla rinnovazione della notifica tentata presso la società OP e successivamente presso l'amministratore risultato irreperibile;
la Corte concedeva termine fino al 19.7.2023 per la rinnovazione della notificazione e rinviava la causa all'udienza del 22.11.2023.
Veniva quindi depositata prova di una notificazione dell'atto di appello per compiuta giacenza a
Verona al liquidatore _14 effettuata in data 11.07.2023.
All'udienza del 22.11.2023 i procuratori delle altre parti dichiaravano che OP
[...] già contumace in primo grado, era stata cancellata dal Registro delle imprese in data و
16.08.2023; la Corte ai sensi dell'art. 299 c.p.c. dichiarava l'interruzione del processo.
All'udienza del 5.6.2024, a seguito di riassunzione del giudizio, il procuratore degli appellanti dimetteva visura camerale e faceva presente che la società inglese era cancellata e che l'unica partecipata era una società svizzera;
concesso termine alle parti per il deposito di note al fine di verificare, in base al diritto inglese e/o svizzero, se vi era successione e in caso positivo a chi gli atti dovessero essere notificati, all'udienza del 25.9.2024 alla quale il procuratore degli appellanti rilevava che la notifica non poteva essere effettuata per i motivi esposti nella nota depositata e chiedeva, nel
Co CP 1 non avesse rinunciato alla domanda di manleva nei confronti di che venisse caso autorizzata la notificazione per pubblici proclami. La Corte fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
*** 1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto,
ancorché l'atto di citazione in appello sia in parte ripetitivo e ridondante, lo stesso contiene l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
2. Deve essere poi esaminata la posizione della società OP e più precisamente la questione della notifica dell'atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. ai successori di tale società, che
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16.8.2023.
Dalla visura camerale dimessa dagli appellanti risulta che l'unico socio di OP
costituita nel 2013 e sciolta (dissolved)
[...] era la società di diritto inglese Parte_6
nel 2018, secondo la normativa del Companies Act del 2006.
Come evidenziato dagli appellanti nelle note autorizzate, la c.d. procedura di 'dissolution' determina la perdita della capacità giuridica della società stessa, con cessazione di tutti gli effetti e rapporti giuridici, attivi o passivi;
nel diritto inglese la cancellazione a seguito di inattività determina la definitiva interruzione di ogni collegamento tra la società e soci, i quali non subentrano in alcun rapporto sociale della società estinta.
I beni e i diritti della società dissolved diventano quindi 'beni vacanti' a disposizione della _15 e
tale effetto può essere eventualmente paralizzato dalla procedura di restoration, che ricostituisce la società; tale procedura, tuttavia, è limitata sia in punto di legittimazione che temporalmente, poiché
la richiesta può essere presentata entro sei anni dalla cancellazione;
nel caso di specie, tale termine è
decorso.
Come documentato dagli appellanti, anche la società svizzera AN WO GR SA in liquidazione, socio unico della disciolta soc. inglese Parte_6 risulta definitivamente radiata
,
dal registro delle imprese svizzero, e tale società non esiste più come soggetto giuridico.
Pur applicandosi al presente giudizio la legislazione italiana ai sensi dell'art. 12 della L. n. 218 del
1995, la disciplina delle conseguenze del venir meno della capacità giuridica della parte restano regolate dai principi di diritto sostanziale previsti dal diritto nazionale del soggetto parte in causa. Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218 del 1995, infatti, “le modalità di estinzione della Società sono regolate dalla legge dello Stato nel cui territorio risiede la società medesima".
Come sopra evidenziato, la legislazione inglese non consente di iniziare o proseguire un'azione nei confronti di una società oggetto di dissolution, e neppure di agire contro i suoi soci.
Si deve pertanto concludere che, con riguardo alla posizione processuale della OP non è
possibile individuare un successore al quale effettuare la notificazione del ricorso in riassunzione.
Non essendovi una successione, reputa la Corte che l'estinzione del giudizio debba essere dichiarata con riferimento alla sola domanda proposta dal convenuto appellato _1 nei confronti
del terzo chiamato in causa, dovendo invece il giudizio proseguire tra le altre parti e con riguardo a tutte le altre domande. Una diversa conclusione peraltro priverebbe gli appellanti, che quali attori avevano rivolto le loro pretese nei soli confronti di _16, della facoltà di agire in giudizio, in evidente contrasto con l'art.24 Cost..
Peraltro, secondo Cass.n.21336/2020 "nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo,
esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato" (in tal senso anche
Cass.n..24574/2018).
3. Gli attori chiedono in principalità che venga dichiarata la nullità di tutti i contratti o le polizze da loro sottoscritte, e pretendono la restituzione da _1 di quanto versato a titolo di premio;
in subordine chiedono l'annullamento dei contratti per artifici e raggiri e in ulteriore subordine la risoluzione per grave inadempimento.
La questione principale è quella della qualificazione delle polizze vita unit-linked stipulate dagli odierni appellanti, ovvero se queste siano prodotti assicurativi o finanziari.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n.21022/2024, con riferimento ad una controversia relativa a polizze Portfolio emesse da _1 . In tale procedimento, la Corte di Appello di Genova aveva ritenuto che i suddetti contratti dovessero qualificarsi come contratti finanziari e non assicurazioni sulla vita, e che da ciò derivasse l'applicabilità diretta, e non per analogia, delle norme dettate dal d.lgs. 58/98 per i contratti finanziari,
con conseguente nullità dei contratti per plurime ragioni, ovvero:
- la violazione dell'art. 23 d. lgs. 58/98, per mancanza della stipula di un contratto-quadro;
la violazione dell'art. 37 reg. Consob 11522/98, per mancanza nel contratto - da qualificarsi come contratto di gestione dei contenuti minimi prescritti dalla suddetta norma, ed in particolare del benchmark di riferimento e della linea di investimento prescelta.
Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come “unit-linked" non è sufficiente per qualificare il contratto come “assicurazione".
La Suprema Corte ha evidenziato che “il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus.
Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile...
Questa Corte ha già stabilito infatti, in tema di polizze linked, che non può qualificarsi “assicurazione sulla vita" il contratto nel quale l'assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo "del tutto irrisorio" (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché
identica a quella oggi in esame) ovvero "trascurabile" (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023)".
La citata sentenza ha inoltre affermato che “se un contratto formalmente qualificato “assicurazione sulla vita" preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.
(Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023)".
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di questi principi: "Ha infatti accertato in punto di fatto che il contratto in null'altro consisteva, se non in un mandato ad investire;
ha rilevato che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale;
ha ritenuto (con valutazione insindacabile in questa sede) che l'indennizzo previsto per l'evento morte (il valore delle quote sottoscritte dall'assicurato, calcolato al momento della morte e maggiorato dell'1%) fosse trascurabile: corretta, dunque, fu la qualificazione del negozio come contratto di investimento".
È stata inoltre ritenuta priva di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui la Corte
d'appello di Genova avrebbe violato il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
ciò in quanto la Corte di Giustizia non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudici nazionali in tema di polizze linked. “La Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito - né avrebbe potuto - quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento".
Particolarmente rilevante nel presente giudizio è poi la citata ordinanza della Corte di Cassazione con riguardo al terzo motivo, con il quale era stata prospettata la violazione dell'art. 23 d. lgs. 58/98.
La Corte dà atto che la società _1 aveva sostenuto che, anche a voler qualificare come contratti di investimento le polizze, queste non erano nulle in quanto:
a) il contratto fu stipulato in forma scritta;
b) l'obbligo di stipulare un contratto-quadro per l'intermediario che intenda eseguire ripetute operazioni di investimento è previsto dall'art. 37 Reg. intermediari, non dall'art. 23 TUF;
c) l'art. 37 reg. intermediari contiene previsioni incompatibili con la struttura d'una polizza linked:
in questa, infatti, l'assicuratore non fornisce "servizi di investimento”; non è previsto un rinnovo;
non ci sono ordini impartiti dall'investitore all'intermediario; non è prevista la ricostituzione della provvista.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile ma la Suprema Corte ha precisato: “Una volta qualificato
- correttamente, come s'è detto - il contratto come "contratto di investimento", esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le suddette norme, saranno quelli a doversi adeguare a queste, e non il contrario".
La citata ordinanza ha poi precisato: "La Corte d'appello ha ritenuto il contratto Portfolio nullo non solo per la mancata previa stipula d'un contratto-quadro, ma anche per ulteriori ragioni: a) la mancata informazione data al cliente sul grado di rischio dell'investimento (p. 13);
b) la mancata acquisizione ricevuta dal cliente sulla sua propensione al rischio (p. 14);
c) la mancanza di qualsiasi parametro per verificare l'operato del gestore;
d) lo sconfinare il contratto "nel puro azzardo" (ibidem).
perséLe statuizioni sub (b), (c) e (d) non vengono censurate dal motivo in esame, ed essendo di idonee a sorreggere la motivazione, ciò rende inammissibili le censure circa la "incompatibilità"
delle previsioni di cui all'art. 37 Reg. intermediari con il contratto in questione".
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, questa Corte ritiene di modificare il proprio precedente orientamento;
le polizze oggetto di causa devono essere pertanto qualificate come prodotti finanziari e non assicurativi.
3.1 Nel caso di specie rileva anzitutto la pacifica mancata stipulazione del contratto quadro ai sensi dell'art.23 d.lg.58/98; la citata ordinanza della Suprema Corte ne ha ribadito la necessità nel caso di polizze quali quelle oggetto di causa, affermando che non può derogarsi a tale obbligo per l'asserita incoerenza dei patti contrattuali con la previsione normativa.
Poiché l'assenza del contratto quadro costituisce un inadempimento a monte rispetto agli altri lamentati dagli appellanti, non pare necessario esaminare anche le ulteriori censure relative agli obblighi informativi e all'esame della propensione al rischio, che costituiscono inadempimenti imputabili ai due intermediari (uno dei quali non più in causa); inoltre, le violazioni imputabili agli intermediari sotto il profilo informativo avrebbero potuto fondare una domanda di risarcimento del danno, che non è stata proposta.
La mancanza di contratto quadro rende nulli i contratti stipulati dagli appellanti con CP_1 e tale
nullità, pur conseguente ad un inadempimento degli intermediari, produce i suoi effetti anche nei confronti della società emittente le polizze. CP_1 è infatti una compagnia di assicurazione irlandese che non aveva in CP_2 una propria rete distributiva ma riceveva dai broker assicurativi i moduli di proposta per l'acquisto delle polizze dalla stessa emesse.
3.2 Le appellate _1 e EA AL hanno eccepito che l'art. 23 TUF non può trovare applicazione nei confronti dei broker assicurativi;
si osserva tuttavia che, poiché i prodotti oggetto di causa, per quanto sopra esposto, devono essere qualificati come prodotti finanziari puri, le relative disposizioni del TUF dovevano essere in ogni caso rispettate;
l'applicazione della disciplina di protezione del risparmiatore consegue alla natura finanziaria del prodotto, anche se emesso da una impresa di assicurazione, non avendo rilievo a tal fine il soggetto che cura la distribuzione, poiché tale elemento non modifica le caratteristiche e i rischi del prodotto stesso.
La mancanza di una pattuizione che definisse la natura della polizza come strumento finanziario e la mancanza di un contratto quadro determinano la nullità dei contratti, imputabile all'intermediario ma anche ad _1 che ha emesso i prodotti finanziari e che è l'unico soggetto con il quale sussisteva un rapporto contrattuale diretto.
Si osserva poi che in ogni caso l'impresa di assicurazione è direttamente obbligata a verificare il rispetto delle regole in tema di prestazione di servizi di investimento.
L'assenza di un contratto quadro che regoli il collocamento degli investimenti comporta la nullità dei contratti, con conseguente ripetizione di tutti i premi versati a titolo di indebito oggettivo, secondo l'art. 2033 del Codice Civile.
Le somme versate dai singoli appellanti e che devono essere restituite da _1 sono le seguenti:
euro 25.000; Parte_5 Pt_1 euro 25.000; Pt_2 euro 47.000; Pt_3 euro 25.000; Pt_4
euro 25.000.
4. Devono essere quindi esaminate le proposte da _1 nei confronti delle terze chiamate.
Anzitutto non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento della responsabilità esclusiva di _3 per la gestione dei fondi sottostanti la polizza, e neppure la domanda di risarcimento dei danni o di manleva proposta da _1 nei confronti di tale società.
Si osserva infatti che la gestione dei fondi sottostanti la polizza non è questione oggetto di causa, e che nessuna contestazione risulta essere stata svolta nel corso del rapporto da _1 nei confronti di _3 , né è emerso che siano state rifiutate le proposte di quest'ultima. Per quanto sopra esposto, le polizze oggetto di causa devono ritenersi nulle a monte per violazione della normativa relativa ai prodotti finanziari, violazione alla quale la terza chiamata _3
deve ritenersi del tutto estranea.
CP_2 a titolo siaha poi chiesto che venga accertata l'esclusiva responsabilità di 5. _1
contrattuale che extracontrattuale ovvero, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di CP_2
[...] di tenere la OM indenne e manlevarla rispetto a qualsiasi somma che quest'ultima fosse costretta a corrispondere;
ciò anche in virtù del contratto concluso con che CP_2 "
espressamente prevedeva il diritto di _1 ad essere manlevata da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti dell'intermediario.
Controparte_2 ha tuttavia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ALno, poiché l'art.
stabiliva la giurisdizione esclusiva dei Tribunali della 27.2 dell'accordo invocato da _1
Repubblica Irlandese per tutte le controversie derivanti dal contratto.
L'eccezione deve ritenersi fondata.
L'art. 25 del Reg. Bruxelles n. 1215/2012 (c.d. Reg. Bruxelles II)23, applicabile al caso di specie trattandosi di società con sede nell'Unione Europea, stabilisce che "Qualora le parti,
indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità
giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità
giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità
sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti".
Controparte_12 ha al riguardo osservato che la domanda risarcitoria e/o di manleva proposta in via subordinata da _1 discenderebbe proprio dalle dedotte violazioni dell'Accordo di
Distribuzione, contenente la clausola di competenza giurisdizionale esclusiva.
_1 ha invece dedotto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione invocando il principio del cumulo soggettivo e del simultaneus processus, nonché il principio di connessione. Con riguardo all'art. Reg. UE n. 1215/2012 si deve anzitutto rilevare che non ricorre nel caso di specie l'ipotesi n.1) (poiché le domande proposte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non sono in stretto collegamento con quella svolta in via principale dagli attori) ma neppure quella n.2) relativa alla chiamata in garanzia.
Trattasi nel caso di specie di azione di manleva autonoma rispetto alla causa principale e si è in presenza di una clausola che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice irlandese, clausola questa che sarebbe altrimenti inutiliter data.
_1 fonda l'affermata sussistenza della giurisdizione italiana anche sulla domanda ex art.2043
c.c. proposta nei confronti di Controparte_12
Premessa l'ampiezza della formula utilizzata nella clausola relativa alla giurisdizione esclusiva, si osserva che tra le parti esisteva un rapporto contrattuale ed è pertanto questa la fonte del preteso diritto di _1 nei confronti dell'intermediario; non è stata infatti invocata la lesione di diritti o interessi di _1 diversi da quelli oggetto del contratto, ed anche le polizze oggetto di intermediazione sono quelle offerte da _1 ; la dedotta responsabilità extracontrattuale si fonda sui medesimi fatti materiali di quella contrattuale.
6. Per quanto sopra esposto, ed accertata la nullità dei contratti e delle polizze oggetto di causa e stipulati dagli appellanti con , quest'ultima deve essere Controparte_1
condannata a restituire agli appellanti le somme versate e titolo di premio, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda.
Quanto, infatti, alla decorrenza degli interessi, si deve richiamare Cass. n.2993/2019, secondo la quale "Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è
mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell""accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede". Nel caso di specie la corretta qualificazione delle polizze e l'individuazione della disciplina ad esse applicabile è stata oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e non può pertanto ritenersi provata la mala fede dell'appellata.
7. I due motivi di appello incidentale proposti da _1 devono ritenersi assorbiti.
8. Quanto alle spese di lite, si deve rilevare che la citata ordinanza della Suprema Corte è intervenuta in corso di causa, e che vi è un contrasto giurisprudenziale evidente nella giurisprudenza di merito con riguardo a tutte le questioni oggetto di causa, inclusa quella relativa alla giurisdizione.
Le spese di lite tra tutte le parti devono conseguentemente essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
Parte_5 nei confronti di [...]Parte_2 Parte_3 eParte_4
e con Controparte_12 _3 e OP così Controparte_1
provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio con riguardo alle domande proposte da Controparte_1
[...] nei confronti di OP
in accoglimento dell'appello accerta e dichiara la nullità dei contratti e delle polizze oggetto di causa e stipulati dagli appellanti con Controparte_1
condanna l'appellata a restituire agli appellanti le somme versate e titolo di premio, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda, come segue:
Pt_1 euro 25.000; Pt_2 euro 47.000; Pt_3 euro 25.000; Pt_4 euro 25.000; Parte_5
euro 25.000;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande proposte da [...]
Controparte_1 nei confronti di Controparte_12
respinge le domande proposte da Controparte_1 Controparte_1 nei confronti di
_3
compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 9/07/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Caparelli dott.ssa Marina Vitulli
Mi sembra convincente la tesi del difetto di giurisdizione;
è vero che si invoca anche una responsabilità extracontrattuale, ma se accogliamo solo per mancanza del contratto quadro non mi pare che sia configurabile.
La manleva per CP_2 sarebbe comunque accoglibile, comunque, solo per Pt_1 e Pt_2
Co visto che gli altri hanno sottoscritto polizze collocate dal broker mi sembra poi del tutto estranea alla causa posto che nessuno contesta una responsabilità _3
negli investimenti proposti.
Queste le somme da restituire: Pt_1 25.000
Pt 2 47.000
Pt_3 25.000
Pt_4 25.000
Parte_5 25.000
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott.ssa Marina Caparelli
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 223/2022 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.05.2022
DA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 Parte_2 (C.F. C.F. 2 (), Parte_3 (C.F. C.F. 3 ), [...]
Parte_4 (C.F. C.F._4 ), Parte_5 (C.F.
C.F._5 ), con i proc. e dom. Avv.ti Daniele Corrado e Andrea Codemo del Foro di
Treviso giuste procure in calce all'atto di citazione, valida anche per l'appello.
- APPELLANTI -
CONTRO
Controparte_1 (P. IVA P.IVA 1 ), con i proc.
Avv.ti Francesca Rolla del Foro di Milano, Avv. Andrea Atteritano del Foro di Roma, Avv. Silvia
Lolli del Foro di Roma e con il proc. e dom. Avv. Alessandra Stella del Foro di Trieste, giuste procure in atti;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
E CONTRO
Controparte_2 (P.IVA P.IVA_2 con i proc. e dom. Avv.ti Guido Foglia e Giulio
Di Fabio del Foro di Roma, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
E CONTRO
_3 n. registro imprese 644536), con i proc. e dom. Avv.ti Piero Santi e Cinzia Stefano
del Foro di Trieste, giuste procure a margine della comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
E CONTRO
Controparte_4 (C.F. P.IVA 3 );
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Nullità e/o annullamento e/o risoluzione contratto, polizza vita unit-linked.
Appello avverso la sentenza n. 222/2022 del Tribunale di Pordenone di data 22.04.2022 e, notificata il 29.04.2022. Causa iscritta a ruolo il 08/06/2022 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 9.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"Voglia, Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previa riforma della sentenza impugnata, ogni più ampia declaratoria del caso nonché ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattese,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiararsi l'estinzione del giudizio limitatamente a OP cancellata dal
registro delle Imprese, senza successori e/o aventi causa, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n.804)
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. accertarsi e dichiararsi che la società CP_1 ha posto in essere comportamenti che integrano pratiche commerciali scorrette per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
2. accertarsi e dichiararsi per le ragioni illustrate in narrativa che tutti i contratti e/o le polizze unit linked indicati in premessa o comunque di cui ai certificati di polizza sub all_07, già all. n. 2 sub doc_05 dell'all_02 al fascicolo di primo grado, relativi all'attore in relazione ai quali sono stati emessi i certificati di polizza, sono inesistenti o, comunque, nulli e, per l'effetto, condannarsi la società
_1 in persona del 1.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo di premio (meglio individuate
,
per ciascuno nella tabella prodotta come all. n. 2 sub doc_02, sub all_02 al fascicolo di primo grado),
maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
3. accertarsi e dichiararsi che l'attore si è determinato ad acquistare la polizza unit linked in relazione a cui sono stati emessi i certificati sub all_07 al fascicolo di primo grado (già all. n. 2 sub doc_05 sub dell'all_02), e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella già prodotta come all. n. 2 sub doc_02 sub dell'all_02 al fascicolo di primo grado, solo a fronte degli artifici e raggiri di cui in premessa e per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento del contratto e/o le polizze unit linked, già allegata come all. n. 2 sub doc_05 al fascicolo di primo grado (qui sub all_02) e qui anche sub all_07 al fascicolo di primo grado, di cui al
وin persona del 1.r.p.t., a certificato di polizza e, per l'effetto, condannarsi Controparte_6
restituire le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta sub all. n. 2 sub doc_02 al fascicolo di primo grado), o qualunque altra superiore o inferiore che dovesse accertarsi essere dovuta, maggiorata da interessi dalla data del versamento al saldo,
maggiorate da interessi legali dal versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertarsi e dichiararsi che l'attore si è determinato ad acquistare le polizze unit linked in relazione alle quali sono stati emessi i certificati di polizza (già all. n. 2 sub doc_05 sub dell'all_02, qui anche all_07 al fascicolo di primo grado) e ad effettuare i versamenti meglio indicati nella tabella prodotta sub all. n. 2 sub doc_02 al fascicolo di primo grado (sub dell'all_02), essendo incorso in errore essenziale e riconoscibile, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'annullamento del contratti e/o dalla polizza unit linked indicata e, per l'effetto,
Controparte_6 in persona del 1.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo dicondannarsi
,
premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come all. n. 2 sub doc_02, qui sub dell'all_02), maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RISPETTO ALLA
CONCLUSIONE N. 4
5. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. per le ragioni illustrate in narrativa del contratto e/o polizza unit linked indicata in premessa o comunque di cui all'allegato n. 2 sub doc_05 al fascicolo di primo grado (sub dell'all_02) e anche all_07 al fascicolo di primo grado, in relazione a cui è stato emesso il certificati di polizza per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del l.r.p.t., a restituire le somme versate a titolo di premio (meglio individuate per ciascuno nella tabella prodotta come all. n. 2 sub doc_02 e sub dell'all_02 al fascicolo di primo grado), maggiorate da interessi dalla data del versamento al saldo;
IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per la rimissione in istruttoria con accoglimento delle istanze già svolte in primo grado e non accolte, così come indicate in atto d citazione in appello nonché negli atti del giudizio di primo grado, nessuna rinunciata, e si chiede che venga disposto ordine di esibizione ai sensi dell'art. 213
c.p.c. nei confronti di CP_7 e CP_8 affinché dimettano le schede prodotto e le autorizzazioni relative ai prodotti di cui si tratta.
Si rinnova la richiesta di consulenza tecnica volta a verificare e descrivere le caratteristiche, la natura dei prodotti e delle linee di investimento, nonché le caratteristiche e la natura delle linee di investimento e la composizione dei fondi."
Per parte appellata Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectis, così giudicare:
-respingere in ogni sua parte l'appello proposto dagli Appellanti perché inammissibile e infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 222
pubblicata il 28 aprile 2022, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria
Risolo, all'esito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 1141/2019 promosso dagli Appellanti
contro _1 ;
-in pieno accoglimento dell'appello incidentale proposto da _1 riformare parzialmente (e cioè
nei limiti di cui all'appello incidentale proposto) l'impugnata Sentenza n. 222 pubblicata il 28 aprile
2022, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo, all'esito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 1141/2019 promosso dagli Appellanti contro _1 ,
per tutti i motivi in atti;
-in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario e/o di rigetto dell'appello incidentale proposto, rigettare comunque tutte le domande svolte nei confronti di CP_1 perché inammissibili e infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti ovvero
,
in accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni svolte in primo grado e integralmente riproposte in appello ex art. 346 c.p.c., e, conseguentemente, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che qui si riportano:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare/pregiudiziale, nel merito
1. dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte per tutti i motivi di cui in atti e,
per l'effetto, rigettare le domande attoree ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la nullità
dell'atto di citazione avversario e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui all'art. 164, IV co.,
c.p.c.;
2. accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la totale estraneità di Controparte_1
rispetto alle condotte contestate e per l'effetto dichiararne la carenza di
[...]
legittimazione ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio;
3. accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la prescrizione dell'azione di annullamento e di nullità
di protezione, nonché dei diritti azionati da controparte, in via pre- e/o extracontrattuale, e per l'effetto rigettare le domande avversarie.
In via principale, nel merito rigettare tutte le domande svolte dagli Attori e dalle società terze chiamate nei confronti di [...]
poiché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutteControparte_1
le ragioni in atti;
In via subordinata, 1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di
Controparte_2 (già Controparte_9 e OP per tutti i motivi in atti e,
per l'effetto, condannarle al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore degli
Attori ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento e/o manleva, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a
[...]
corrispondere, a qualsiasi titolo, agli Attori;
2. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare, per tutti i motivi in atti, la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale di _3 sulla gestione dei fondi sottostanti le polizze per cui è causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta in favore degli Attori
ovvero, in subordine, al pagamento in favore di Controparte_1 a titolo di risarcimento e/o manleva, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere,
a qualsiasi titolo, agli Attori.
In via istruttoria
Si reiterano, per quanto occorrer possa, le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, 6
comma, c.p.c. n. 2 del 7 gennaio 2021 e n. 3 del 27 gennaio 2021" e si insiste per il rigetto di quelle avversarie.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio."
Per parte appellata Controparte_2
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione,
così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare, l'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 " Parte_4
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di
[...] Parte_5 Pordenone n. 222/2022 (R.G.n. 1141/2019) emessa in data 22 aprile 2022 e pubblicata in data 28
aprile 2022, per tutti i motivi indicati in narrativa.
- rigettare le istanze istruttorie avanzate dai Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 nel presente grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza di primo grado.
in via preliminare:
-) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 nel presente giudizio rispetto
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4alle domande proposte dai Sigg.ri
و Parte_5 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti in
[...]
quanto inammissibili e/o nulle e/o improcedibili e, in ogni caso, infondate.
-) Dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 rispetto alla domanda principale di ripetizione dell'indebito formulata dagli appellanti.
Nel merito:
-) Rigettare tutte le domande proposte dalle controparti nei confronti di Controparte_2 per tutte
le ragioni, in fatto ed in diritto, esposte in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio."
Per parte appellata CP_3 :
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
-· per tutti i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di
Pordenone n. 222/2022 sub RG 1141/2019 pubblicata il 28.04.2022;
il tutto con piena vittoria di competenze e spese di lite, stabilite ai sensi del D.M. 55/14 e sue eventuali modifiche od integrazioni, oltre ad Iva ed oneri previdenziali e rimborso del 15% delle spese generali." FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Treviso, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e _10
convenivano in giudizio Controparte_1
Gli attori esponevano di avere investito i loro risparmi in polizze denominate Signature Bond Plus
(tra il 2011 e il 2012), predisposte ed emesse dalla convenuta e definite come "polizza di assicurazione sulla vita unit-linked collegata a una linea di investimento del Fondo Personale"; deducevano che in sede di offerta e presentazione dei prodotti gli intermediari avevano rappresentato le polizze come prodotti a capitale protetto e a basso rischio, mentre i prodotti si sarebbero rivelati avere natura finanziaria e carattere speculativo;
sostenevano che i contratti relativi alle polizze fossero nulli per omessa individuazione del profilo, per omessa profilatura del rischio e per omessa compilazione del questionario Mifid, e lamentavano che gli intermediari avessero fornito loro false informazioni sui prodotti;
precisavano altresì che i certificati di polizza erano stati trasmessi agli attori senza la sottoscrizione di un contratto quadro.
Gli attori, sostenendo la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere la controversia,
invocavano l'inesistenza o comunque la nullità delle polizze per mancato rispetto degli oneri formali previsti dall'art. 23 TUF, per mancanza del contratto quadro, per mancanza degli elementi essenziali,
per violazione di norme imperative, per violazione dell'art. 67-sexies Codice del Consumo, per violazione di buona fede e mancanza di meritevolezza di tutela, per violazione dell'art. 30, comma 6,
TUF, con conseguente loro diritto alla ripetizione delle somme versate;
invocavano in subordine l'annullabilità delle polizze per dolo o errore;
in ulteriore subordine, invocavano la risoluzione per inadempimento, in quanto il prodotto fornito apparteneva ad un genus del tutto diverso da quello voluto da ciascun attore e che avrebbe formato oggetto del contratto.
La convenuta Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva anzitutto la nullità dell'atto di citazione avversario per genericità e omessa allegazione circa i soggetti intermediari, il ruolo della convenuta, gli addebiti asseritamente riconducibili a quest'ultima, il nesso causale con la conclusione del contratto e le pratiche commerciali scorrette. CP_1 deduceva di non avere partecipato alla distribuzione delle polizze, effettuata invece dagli intermediari, in capo ai quali sarebbe ravvisabile responsabilità precontrattuale, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
evidenziava poi che gli intermediari non avevano alcun obbligo di concludere il contratto quadro, in quanto lo stesso non sarebbe richiesto per l'emissione di polizze unit linked.
Assumeva la convenuta che i contratti oggetto di causa non sarebbero nulli, in quanto, pur presentando una componente finanziaria, rimarrebbero polizze di tipo unit-linked e non
presenterebbero profili di invalidità.
_1 eccepiva altresì la prescrizione dell'azione di annullamento, e in ogni caso chiedeva il rigetto delle domande avversarie;
chiedeva altresì di poter evocare in giudizio OP CP_3 per essere da queste manlevata, previo
[...] Controparte_2 e accertamento della loro responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale.
Autorizzata la chiamata, OP rimaneva contumace, mentre [...]
CP_2 e _3 i costituivano in giudizio.
Controparte_2 educeva la propria carenza di legittimazione passiva per non essere parte contrattuale delle polizze e per non essere destinataria dei pagamenti dei premi;
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda di manleva spiegata nei propri confronti,
in forza dell'art. 27.2 dell'accordo stipulato tra convenuta e terza chiamata;
in ogni caso, precisava che ogni domanda nei propri confronti riguardava solo gli attori Pt_1 e Pt 2 ; deduceva
l'inapplicabilità del TUF nel caso di specie e l'assolvimento da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi informativi. CP_3 eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione, la nullità della chiamata in causa e la totale infondatezza delle pretese svolte nei propri confronti, non essendo stato specificato a quale titolo si avanzava domanda di manleva;
eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva per non essere il gestore dei fondi;
in via subordinata chiedeva accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia obbligo informativo in capo alla terza chiamata e in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertarsi il concorso colposo in capo agli attori.
Con la sentenza impugnata il giudice respingeva le domande degli attori, dichiarava assorbito l'esame delle domande della convenuta principale nei confronti delle terze chiamate e compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, potendosi individuare la domanda attraverso l'esame complessivo dell'atto, e avendo questo consentito alla convenuta di predisporre puntuali e specifiche difese.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, riteneva la questione assorbita dalla valutazione del merito della lite, per il principio della ragione più liquida.
Con riguardo all'eccezione di nullità delle polizze unit-linked stipulate dagli attori, il giudice riteneva che i contratti di assicurazione sottoscritti fossero qualificabili non come assicurazioni sulla vita cd.
tradizionali, ma quali polizze vita a contenuto finanziario;
evidenziava poi che gli attori avevano approvato la dichiarazione con la quale davano atto di aver ricevuto la scheda sintetica e le condizioni generali di contratto e di essere a conoscenza di poter richiedere il prospetto offerta.
Il giudice rilevava che il disconoscimento della conformità della copia all'originale e delle sottoscrizioni apposte formulato da parte attrice non rispettava i requisiti di chiarezza, specificità e univocità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Evidenziava che nella scheda sintetica allegata per tutti i rapporti contrattuali il rischio del prodotto era stato qualificato come medio-alto ed era stato specificato che l'impresa di assicurazione non offriva alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario;
riteneva pertanto il contratto completo dei suoi elementi essenziali al punto che non potevano essere dubbi circa la ricaduta intera sull'assicurato del rischio finanziario.
La sentenza impugnata affermava quindi che, essendo il contratto completo in ogni elemento essenziale, pur trattandosi di prodotti finanziari non poteva ritenersi applicabile il disposto dell'art. 23 TUF come pure l'art. 30 del regolamento CP_8 11522/98, ed in ogni modo rilevava che era lo stesso contratto di assicurazione ad avere il contenuto del contratto quadro di cui all'art. 23 TUF.
Quanto al dedotto mancato assolvimento degli obblighi informativi, il giudice rilevava che questo poteva al più comportare una responsabilità precontrattuale, e che era pacifico che le polizze oggetto di causa non erano state collocate dalla convenuta principale;
precisava che i contraenti avevano in ogni caso ricevuto tutte le informazioni necessarie.
Quanto all'annullabilità delle polizze unit- linked, il giudice riteneva la relativa eccezione generica ed infondata, avendo gli attori riconosciuto di avere ricevuto e letto la documentazione contenente tutte le informazioni relative alle polizze e relativo rischio;
escludeva che potesse ricorrere una fattispecie di cd. aliud pro alio.
Avverso la sentenza proponevano appello gli attori evidenziando preliminarmente di avere citato in giudizio solo _1 e di non avere esteso nessuna domanda ai terzi chiamati dalla convenuta in
,
giudizio.
Precisavano gli appellanti che oggetto del giudizio era la contestazione della validità del contratto sottoscritto con _1 e i vizi del contratto dedotti, e che non era stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
Deducevano che le polizze avevano caratteristiche del tutto diverse da quelle promesse loro e che la relativa sottoscrizione non era stata voluta, in particolare quanto al grado di rischio dell'investimento.
Sostenevano gli appellanti che non vi fosse prova che le schede sintetiche prodotte in giudizio da controparte fossero state effettivamente loro consegnate.
Quanto alle caratteristiche del prodotto affermavano che si trattava di uno strumento finanziario ad altro rischio collegato a fondi con carattere altamente speculativo, mentre le schede sintetiche avevano comunque contenuto generico.
Evidenziavano gli appellanti che in primo grado erano stati dedotti plurimi profili di nullità nelle distinte domande, mentre il giudice li aveva ridotti a due soli profili. Avendo la polizza natura finanziaria, era applicabile l'art.23 co.1 TUF all'epoca vigente e il contratto doveva essere redatto per iscritto a pena di nullità; il contratto non avrebbe natura assicurativa,
mancando peraltro la previsione di una durata e il cd. rischio demografico.
Secondo gli appellanti vi sarebbe stata violazione degli obblighi informativi, e la documentazione contrattuale non avrebbe chiarito gli elementi essenziali del contratto.
Le polizze sarebbero altresì nulle per indeterminatezza dell'oggetto, la cui determinazione era stata rimessa all'arbitrio di _3 ; i contratti sarebbero nulli anche per mancanza di meritevolezza, ed in ogni caso per mancanza di volontà o di effettivo accordo.
I contratti sarebbero infine nulli per violazione dell'art.67 sexies Codice del Consumo, essendo gli appellanti consumatori e non avendo il fornitore adempiuto agli obblighi di informativa precontrattuale.
Lamentavano poi gli appellanti l'omessa pronuncia in merito alla domanda di annullamento per errore: poiché le pratiche commerciali di _1 sarebbero state scorrette e ingannevoli, l'errore in cui i sottoscrittori erano incorsi circa la natura e l'oggetto del contratto sarebbe stato essenziale e riconoscibile.
Gli appellanti insistevano in ogni modo anche per l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento e per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.
Si costituiva l'appellata _1 evidenziando che pacificamente le polizze oggetto di causa erano state intermediate da Controparte_9 oggi EA AL, e da OP società
di brokeraggio assicurativo controllata da Parte_6
L'appellata eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto generico, e nel merito sosteneva che le norme del TUF non potevano applicarsi al caso di specie in quanto le polizze erano state collocate da intermediari assicurativi non soggetti al TUF.
Quanto agli obblighi informativi, l'appellata rilevava che la loro eventuale violazione non comportava nullità delle polizze ma solo obblighi risarcitori in capo all'intermediario, e sosteneva che le asserite violazioni non si erano in ogni caso verificate. _1 evidenziava inoltre che gli appellanti avevano patrimoni consistenti e in passato avevano effettuato investimenti finanziari con rischio analogo;
osservava che l'oggetto del contratto emergeva dalla documentazione di polizza e che gli appellanti avevano espressamente dichiarato di aver ricevuto la scheda sintetica.
Quanto alla violazione dell'art.67 sexies Codice del Consumo, rilevava che le generiche deduzioni sul punto non erano state precisate e che in ogni caso doveva trovare applicazione la normativa speciale del settore finanziario assicurativo;
con riguardo, infine, all'annullamento per dolo o errore,
ribadiva di essere rimasta estranea al collocamento delle polizze e che nulla era statoCP_11
provato.
In subordine l'appellata riproponeva le domande di manleva e domanda di risarcimento nei confronti
Co di EA AL e _3 .
_1 proponeva altresì appello incidentale con due motivi: con il primo motivo lamentava l'errata qualificazione della polizza come prodotto finanziario, in quanto si tratterebbe invece di prodotti assicurativi, e con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, pur non ricorrendone i presupposti. Anche _3 eccepiva l'inammissibilità dell'appello; nel merito osservava che gli stessi appellanti avevano dato atto che l'oggetto del giudizio non era una cattiva gestione degli attivi sottostanti la polizza. _3 precisava di essere solo l'Asset Manager collegato ad alcune linee di investimento che i clienti potevano scegliere, e deduceva di essere pertanto estranea al giudizio.
Precisava l'appellata che tutti gli investimenti venivano poi eseguiti da _3 in nome e per conto di _1 , che era la titolare degli stessi e poteva in ogni momento disattendere le segnalazioni di
_3 ; il Fondo Personale era un fondo di _1 i cui attivi potevano essere scelti sulla base delle segnalazioni di _3 tra una lista di possibili investimenti approvata da _1
Controparte_12 si costituiva ribadendo l'inapplicabilità alle polizze unit-linked dell'art.23 TUF e dell'art.30 regolamento Consob 11522/1998; assumeva che in ogni caso l'obbligo di stipulazione del contratto quadro non potrebbe trovare applicazione nei confronti degli intermediari assicurativi che avevano negoziato il prodotto, ma solo nei confronti dell'impresa di assicurazione _1 .
Deduceva che non vi era stata alcuna violazione dei doveri di informativa precontrattuale e di trasparenza e sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le polizze dovevano ritenersi contratti assicurativi e non finanziari.
Controparte_12 evidenziava inoltre che le norme del TUF non trovano applicazione nel caso in cui le polizze vengano distribuite da agenti e broker assicurativi, i quali sono soggetti solo alla vigilanza della CP_8 e ai quali si applica la disciplina del Codice delle Assicurazioni e il relativo controllo di CP_7
Deduceva la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva escluso la nullità delle polizze per indeterminatezza dell'oggetto, e rilevava che gli appellanti avevano sottoscritto i moduli di proposta,
confermando di aver ricevuto, letto e compreso tutta la documentazione di polizza;
sosteneva altresì
che al caso di specie non era applicabile l'art.67 bis Codice del Consumo e che doveva escludersi l'annullabilità delle polizze per dolo o errore.
Controparte_12 riproponeva poi tutte le domande ed eccezioni già proposte in primo grado, e quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande svolte da _1 nei suoi confronti, sussistendo la giurisdizione esclusiva dei giudici irlandesi, come previsto dall'art. 27
dell'Accordo di Distribuzione;
la deduzione al riguardo da parte di _1 di una responsabilità
anche extracontrattuale sarebbe tardiva e non supererebbe l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ribadiva poi l'appellata la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di indebito formulata dagli appellanti, i quali avevano peraltro precisato di avere formulato domande solo nei confronti di _1 e la carenza di legittimazione passiva con riguardo a tutte le و
Co domande proposte da tre dei cinque appellanti, per i quali le polizze erano state collocate da quanto alla domanda di manleva proposta da _3 , ne deduceva l'inammissibilità, nullità ed infondatezza. Con riguardo alla società OP alla prima udienza il procuratore degli appellanti chiedeva termine per il deposito della prova della notificazione a tale società; alla successiva udienza parte appellante faceva presente che la pec non era andata a buon fine ma che era stata trasmessa come da registro pec;
la Corte rilevava che la notifica non era andata a buon fine e disponeva la rinnovazione rinviando all'udienza del 7.6.2023 e concedendodella notifica alla società Controparte_13 "
termine di legge per la notifica.
All'udienza del 7.6.2023 il procuratore degli appellanti chiedeva di poter provvedere alla rinnovazione della notifica tentata presso la società OP e successivamente presso l'amministratore risultato irreperibile;
la Corte concedeva termine fino al 19.7.2023 per la rinnovazione della notificazione e rinviava la causa all'udienza del 22.11.2023.
Veniva quindi depositata prova di una notificazione dell'atto di appello per compiuta giacenza a
Verona al liquidatore _14 effettuata in data 11.07.2023.
All'udienza del 22.11.2023 i procuratori delle altre parti dichiaravano che OP
[...] già contumace in primo grado, era stata cancellata dal Registro delle imprese in data و
16.08.2023; la Corte ai sensi dell'art. 299 c.p.c. dichiarava l'interruzione del processo.
All'udienza del 5.6.2024, a seguito di riassunzione del giudizio, il procuratore degli appellanti dimetteva visura camerale e faceva presente che la società inglese era cancellata e che l'unica partecipata era una società svizzera;
concesso termine alle parti per il deposito di note al fine di verificare, in base al diritto inglese e/o svizzero, se vi era successione e in caso positivo a chi gli atti dovessero essere notificati, all'udienza del 25.9.2024 alla quale il procuratore degli appellanti rilevava che la notifica non poteva essere effettuata per i motivi esposti nella nota depositata e chiedeva, nel
Co CP 1 non avesse rinunciato alla domanda di manleva nei confronti di che venisse caso autorizzata la notificazione per pubblici proclami. La Corte fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
*** 1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto,
ancorché l'atto di citazione in appello sia in parte ripetitivo e ridondante, lo stesso contiene l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
2. Deve essere poi esaminata la posizione della società OP e più precisamente la questione della notifica dell'atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. ai successori di tale società, che
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16.8.2023.
Dalla visura camerale dimessa dagli appellanti risulta che l'unico socio di OP
costituita nel 2013 e sciolta (dissolved)
[...] era la società di diritto inglese Parte_6
nel 2018, secondo la normativa del Companies Act del 2006.
Come evidenziato dagli appellanti nelle note autorizzate, la c.d. procedura di 'dissolution' determina la perdita della capacità giuridica della società stessa, con cessazione di tutti gli effetti e rapporti giuridici, attivi o passivi;
nel diritto inglese la cancellazione a seguito di inattività determina la definitiva interruzione di ogni collegamento tra la società e soci, i quali non subentrano in alcun rapporto sociale della società estinta.
I beni e i diritti della società dissolved diventano quindi 'beni vacanti' a disposizione della _15 e
tale effetto può essere eventualmente paralizzato dalla procedura di restoration, che ricostituisce la società; tale procedura, tuttavia, è limitata sia in punto di legittimazione che temporalmente, poiché
la richiesta può essere presentata entro sei anni dalla cancellazione;
nel caso di specie, tale termine è
decorso.
Come documentato dagli appellanti, anche la società svizzera AN WO GR SA in liquidazione, socio unico della disciolta soc. inglese Parte_6 risulta definitivamente radiata
,
dal registro delle imprese svizzero, e tale società non esiste più come soggetto giuridico.
Pur applicandosi al presente giudizio la legislazione italiana ai sensi dell'art. 12 della L. n. 218 del
1995, la disciplina delle conseguenze del venir meno della capacità giuridica della parte restano regolate dai principi di diritto sostanziale previsti dal diritto nazionale del soggetto parte in causa. Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218 del 1995, infatti, “le modalità di estinzione della Società sono regolate dalla legge dello Stato nel cui territorio risiede la società medesima".
Come sopra evidenziato, la legislazione inglese non consente di iniziare o proseguire un'azione nei confronti di una società oggetto di dissolution, e neppure di agire contro i suoi soci.
Si deve pertanto concludere che, con riguardo alla posizione processuale della OP non è
possibile individuare un successore al quale effettuare la notificazione del ricorso in riassunzione.
Non essendovi una successione, reputa la Corte che l'estinzione del giudizio debba essere dichiarata con riferimento alla sola domanda proposta dal convenuto appellato _1 nei confronti
del terzo chiamato in causa, dovendo invece il giudizio proseguire tra le altre parti e con riguardo a tutte le altre domande. Una diversa conclusione peraltro priverebbe gli appellanti, che quali attori avevano rivolto le loro pretese nei soli confronti di _16, della facoltà di agire in giudizio, in evidente contrasto con l'art.24 Cost..
Peraltro, secondo Cass.n.21336/2020 "nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo,
esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato" (in tal senso anche
Cass.n..24574/2018).
3. Gli attori chiedono in principalità che venga dichiarata la nullità di tutti i contratti o le polizze da loro sottoscritte, e pretendono la restituzione da _1 di quanto versato a titolo di premio;
in subordine chiedono l'annullamento dei contratti per artifici e raggiri e in ulteriore subordine la risoluzione per grave inadempimento.
La questione principale è quella della qualificazione delle polizze vita unit-linked stipulate dagli odierni appellanti, ovvero se queste siano prodotti assicurativi o finanziari.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n.21022/2024, con riferimento ad una controversia relativa a polizze Portfolio emesse da _1 . In tale procedimento, la Corte di Appello di Genova aveva ritenuto che i suddetti contratti dovessero qualificarsi come contratti finanziari e non assicurazioni sulla vita, e che da ciò derivasse l'applicabilità diretta, e non per analogia, delle norme dettate dal d.lgs. 58/98 per i contratti finanziari,
con conseguente nullità dei contratti per plurime ragioni, ovvero:
- la violazione dell'art. 23 d. lgs. 58/98, per mancanza della stipula di un contratto-quadro;
la violazione dell'art. 37 reg. Consob 11522/98, per mancanza nel contratto - da qualificarsi come contratto di gestione dei contenuti minimi prescritti dalla suddetta norma, ed in particolare del benchmark di riferimento e della linea di investimento prescelta.
Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come “unit-linked" non è sufficiente per qualificare il contratto come “assicurazione".
La Suprema Corte ha evidenziato che “il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus.
Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile...
Questa Corte ha già stabilito infatti, in tema di polizze linked, che non può qualificarsi “assicurazione sulla vita" il contratto nel quale l'assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo "del tutto irrisorio" (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché
identica a quella oggi in esame) ovvero "trascurabile" (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023)".
La citata sentenza ha inoltre affermato che “se un contratto formalmente qualificato “assicurazione sulla vita" preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.
(Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023)".
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di questi principi: "Ha infatti accertato in punto di fatto che il contratto in null'altro consisteva, se non in un mandato ad investire;
ha rilevato che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale;
ha ritenuto (con valutazione insindacabile in questa sede) che l'indennizzo previsto per l'evento morte (il valore delle quote sottoscritte dall'assicurato, calcolato al momento della morte e maggiorato dell'1%) fosse trascurabile: corretta, dunque, fu la qualificazione del negozio come contratto di investimento".
È stata inoltre ritenuta priva di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui la Corte
d'appello di Genova avrebbe violato il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
ciò in quanto la Corte di Giustizia non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudici nazionali in tema di polizze linked. “La Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito - né avrebbe potuto - quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento".
Particolarmente rilevante nel presente giudizio è poi la citata ordinanza della Corte di Cassazione con riguardo al terzo motivo, con il quale era stata prospettata la violazione dell'art. 23 d. lgs. 58/98.
La Corte dà atto che la società _1 aveva sostenuto che, anche a voler qualificare come contratti di investimento le polizze, queste non erano nulle in quanto:
a) il contratto fu stipulato in forma scritta;
b) l'obbligo di stipulare un contratto-quadro per l'intermediario che intenda eseguire ripetute operazioni di investimento è previsto dall'art. 37 Reg. intermediari, non dall'art. 23 TUF;
c) l'art. 37 reg. intermediari contiene previsioni incompatibili con la struttura d'una polizza linked:
in questa, infatti, l'assicuratore non fornisce "servizi di investimento”; non è previsto un rinnovo;
non ci sono ordini impartiti dall'investitore all'intermediario; non è prevista la ricostituzione della provvista.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile ma la Suprema Corte ha precisato: “Una volta qualificato
- correttamente, come s'è detto - il contratto come "contratto di investimento", esso resta soggetto alle previsioni dettate dalla legge per questo tipo di contratti. E se i patti contrattuali fossero incoerenti con le suddette norme, saranno quelli a doversi adeguare a queste, e non il contrario".
La citata ordinanza ha poi precisato: "La Corte d'appello ha ritenuto il contratto Portfolio nullo non solo per la mancata previa stipula d'un contratto-quadro, ma anche per ulteriori ragioni: a) la mancata informazione data al cliente sul grado di rischio dell'investimento (p. 13);
b) la mancata acquisizione ricevuta dal cliente sulla sua propensione al rischio (p. 14);
c) la mancanza di qualsiasi parametro per verificare l'operato del gestore;
d) lo sconfinare il contratto "nel puro azzardo" (ibidem).
perséLe statuizioni sub (b), (c) e (d) non vengono censurate dal motivo in esame, ed essendo di idonee a sorreggere la motivazione, ciò rende inammissibili le censure circa la "incompatibilità"
delle previsioni di cui all'art. 37 Reg. intermediari con il contratto in questione".
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, questa Corte ritiene di modificare il proprio precedente orientamento;
le polizze oggetto di causa devono essere pertanto qualificate come prodotti finanziari e non assicurativi.
3.1 Nel caso di specie rileva anzitutto la pacifica mancata stipulazione del contratto quadro ai sensi dell'art.23 d.lg.58/98; la citata ordinanza della Suprema Corte ne ha ribadito la necessità nel caso di polizze quali quelle oggetto di causa, affermando che non può derogarsi a tale obbligo per l'asserita incoerenza dei patti contrattuali con la previsione normativa.
Poiché l'assenza del contratto quadro costituisce un inadempimento a monte rispetto agli altri lamentati dagli appellanti, non pare necessario esaminare anche le ulteriori censure relative agli obblighi informativi e all'esame della propensione al rischio, che costituiscono inadempimenti imputabili ai due intermediari (uno dei quali non più in causa); inoltre, le violazioni imputabili agli intermediari sotto il profilo informativo avrebbero potuto fondare una domanda di risarcimento del danno, che non è stata proposta.
La mancanza di contratto quadro rende nulli i contratti stipulati dagli appellanti con CP_1 e tale
nullità, pur conseguente ad un inadempimento degli intermediari, produce i suoi effetti anche nei confronti della società emittente le polizze. CP_1 è infatti una compagnia di assicurazione irlandese che non aveva in CP_2 una propria rete distributiva ma riceveva dai broker assicurativi i moduli di proposta per l'acquisto delle polizze dalla stessa emesse.
3.2 Le appellate _1 e EA AL hanno eccepito che l'art. 23 TUF non può trovare applicazione nei confronti dei broker assicurativi;
si osserva tuttavia che, poiché i prodotti oggetto di causa, per quanto sopra esposto, devono essere qualificati come prodotti finanziari puri, le relative disposizioni del TUF dovevano essere in ogni caso rispettate;
l'applicazione della disciplina di protezione del risparmiatore consegue alla natura finanziaria del prodotto, anche se emesso da una impresa di assicurazione, non avendo rilievo a tal fine il soggetto che cura la distribuzione, poiché tale elemento non modifica le caratteristiche e i rischi del prodotto stesso.
La mancanza di una pattuizione che definisse la natura della polizza come strumento finanziario e la mancanza di un contratto quadro determinano la nullità dei contratti, imputabile all'intermediario ma anche ad _1 che ha emesso i prodotti finanziari e che è l'unico soggetto con il quale sussisteva un rapporto contrattuale diretto.
Si osserva poi che in ogni caso l'impresa di assicurazione è direttamente obbligata a verificare il rispetto delle regole in tema di prestazione di servizi di investimento.
L'assenza di un contratto quadro che regoli il collocamento degli investimenti comporta la nullità dei contratti, con conseguente ripetizione di tutti i premi versati a titolo di indebito oggettivo, secondo l'art. 2033 del Codice Civile.
Le somme versate dai singoli appellanti e che devono essere restituite da _1 sono le seguenti:
euro 25.000; Parte_5 Pt_1 euro 25.000; Pt_2 euro 47.000; Pt_3 euro 25.000; Pt_4
euro 25.000.
4. Devono essere quindi esaminate le proposte da _1 nei confronti delle terze chiamate.
Anzitutto non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento della responsabilità esclusiva di _3 per la gestione dei fondi sottostanti la polizza, e neppure la domanda di risarcimento dei danni o di manleva proposta da _1 nei confronti di tale società.
Si osserva infatti che la gestione dei fondi sottostanti la polizza non è questione oggetto di causa, e che nessuna contestazione risulta essere stata svolta nel corso del rapporto da _1 nei confronti di _3 , né è emerso che siano state rifiutate le proposte di quest'ultima. Per quanto sopra esposto, le polizze oggetto di causa devono ritenersi nulle a monte per violazione della normativa relativa ai prodotti finanziari, violazione alla quale la terza chiamata _3
deve ritenersi del tutto estranea.
CP_2 a titolo siaha poi chiesto che venga accertata l'esclusiva responsabilità di 5. _1
contrattuale che extracontrattuale ovvero, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di CP_2
[...] di tenere la OM indenne e manlevarla rispetto a qualsiasi somma che quest'ultima fosse costretta a corrispondere;
ciò anche in virtù del contratto concluso con che CP_2 "
espressamente prevedeva il diritto di _1 ad essere manlevata da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti dell'intermediario.
Controparte_2 ha tuttavia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ALno, poiché l'art.
stabiliva la giurisdizione esclusiva dei Tribunali della 27.2 dell'accordo invocato da _1
Repubblica Irlandese per tutte le controversie derivanti dal contratto.
L'eccezione deve ritenersi fondata.
L'art. 25 del Reg. Bruxelles n. 1215/2012 (c.d. Reg. Bruxelles II)23, applicabile al caso di specie trattandosi di società con sede nell'Unione Europea, stabilisce che "Qualora le parti,
indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità
giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità
giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità
sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti".
Controparte_12 ha al riguardo osservato che la domanda risarcitoria e/o di manleva proposta in via subordinata da _1 discenderebbe proprio dalle dedotte violazioni dell'Accordo di
Distribuzione, contenente la clausola di competenza giurisdizionale esclusiva.
_1 ha invece dedotto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione invocando il principio del cumulo soggettivo e del simultaneus processus, nonché il principio di connessione. Con riguardo all'art. Reg. UE n. 1215/2012 si deve anzitutto rilevare che non ricorre nel caso di specie l'ipotesi n.1) (poiché le domande proposte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non sono in stretto collegamento con quella svolta in via principale dagli attori) ma neppure quella n.2) relativa alla chiamata in garanzia.
Trattasi nel caso di specie di azione di manleva autonoma rispetto alla causa principale e si è in presenza di una clausola che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice irlandese, clausola questa che sarebbe altrimenti inutiliter data.
_1 fonda l'affermata sussistenza della giurisdizione italiana anche sulla domanda ex art.2043
c.c. proposta nei confronti di Controparte_12
Premessa l'ampiezza della formula utilizzata nella clausola relativa alla giurisdizione esclusiva, si osserva che tra le parti esisteva un rapporto contrattuale ed è pertanto questa la fonte del preteso diritto di _1 nei confronti dell'intermediario; non è stata infatti invocata la lesione di diritti o interessi di _1 diversi da quelli oggetto del contratto, ed anche le polizze oggetto di intermediazione sono quelle offerte da _1 ; la dedotta responsabilità extracontrattuale si fonda sui medesimi fatti materiali di quella contrattuale.
6. Per quanto sopra esposto, ed accertata la nullità dei contratti e delle polizze oggetto di causa e stipulati dagli appellanti con , quest'ultima deve essere Controparte_1
condannata a restituire agli appellanti le somme versate e titolo di premio, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda.
Quanto, infatti, alla decorrenza degli interessi, si deve richiamare Cass. n.2993/2019, secondo la quale "Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è
mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell""accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede". Nel caso di specie la corretta qualificazione delle polizze e l'individuazione della disciplina ad esse applicabile è stata oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e non può pertanto ritenersi provata la mala fede dell'appellata.
7. I due motivi di appello incidentale proposti da _1 devono ritenersi assorbiti.
8. Quanto alle spese di lite, si deve rilevare che la citata ordinanza della Suprema Corte è intervenuta in corso di causa, e che vi è un contrasto giurisprudenziale evidente nella giurisprudenza di merito con riguardo a tutte le questioni oggetto di causa, inclusa quella relativa alla giurisdizione.
Le spese di lite tra tutte le parti devono conseguentemente essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
Parte_5 nei confronti di [...]Parte_2 Parte_3 eParte_4
e con Controparte_12 _3 e OP così Controparte_1
provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio con riguardo alle domande proposte da Controparte_1
[...] nei confronti di OP
in accoglimento dell'appello accerta e dichiara la nullità dei contratti e delle polizze oggetto di causa e stipulati dagli appellanti con Controparte_1
condanna l'appellata a restituire agli appellanti le somme versate e titolo di premio, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda, come segue:
Pt_1 euro 25.000; Pt_2 euro 47.000; Pt_3 euro 25.000; Pt_4 euro 25.000; Parte_5
euro 25.000;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande proposte da [...]
Controparte_1 nei confronti di Controparte_12
respinge le domande proposte da Controparte_1 Controparte_1 nei confronti di
_3
compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 9/07/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Caparelli dott.ssa Marina Vitulli
Mi sembra convincente la tesi del difetto di giurisdizione;
è vero che si invoca anche una responsabilità extracontrattuale, ma se accogliamo solo per mancanza del contratto quadro non mi pare che sia configurabile.
La manleva per CP_2 sarebbe comunque accoglibile, comunque, solo per Pt_1 e Pt_2
Co visto che gli altri hanno sottoscritto polizze collocate dal broker mi sembra poi del tutto estranea alla causa posto che nessuno contesta una responsabilità _3
negli investimenti proposti.
Queste le somme da restituire: Pt_1 25.000
Pt 2 47.000
Pt_3 25.000
Pt_4 25.000
Parte_5 25.000