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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 9 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 603/2025 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Manlio Abati
APPELLANTE
E generalizzato in atti, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Correra
APPELLATO
OGGETTO: Impugnativa recesso, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, degli impianti dell'ATEM Napoli1, cui è subentrata la società Licenziamento per Controparte_2 giustificato motivo oggettivo. Impossibilità del repêchage. Onere della prova.
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26/3/2025, la ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, n.53/2025 pubblicata in data 06/02/2025, che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento proposta da con ricorso depositato in data 9/6/2023 ed aveva così CP_1 provveduto: “ accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento (30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.” L'appellante lamenta che il primo Giudice, applicando in modo astratto ed avulso dal contesto fattuale, in cui si inserisce il recesso, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, i principi sanciti da Cass. n. 16856/2020 - secondo cui la disciplina di cui D.M. 21 aprile 2011 non esclude la tutela sancita dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966-, ha statuito l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage e per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare. Tuttavia, “a prescindere da qualsivoglia interpretazione che si ritenesse di dover attribuire al recesso operato dal concessionario uscente nei confronti del personale che compone l'organizzazione dell'ATEM” (cfr. pag.46, punto 43 dell'atto di appello, anche a qualificarlo “licenziamento”, agli effetti dell'applicazione della normativa specifica di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalle relative conseguenze), così statuendo, la sentenza impugnata non ha attribuito rilevanza all'interesse primario sancito dal D.M. 21 aprile 2011, “di mettere il dipendente a disposizione del concessionario subentrante, al fine di mantenere l'organizzazione addetta all'attività di distribuzione del gas in efficienza e sicurezza” (cfr. ibidem punto 44) che, invece, doveva costituire il punto di partenza per la valutazione della fattispecie. In particolare, la Difesa dell'appellante ha evidenziato, alla luce del Dlgs 23 maggio 2000 n. 164, la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, sostenendo che le previsioni di cui al DM 21 aprile 2001- attuativo della suindicata normativa- erano finalizzate non solo alla salvaguardia dell'occupazione del personale, ma soprattutto alla tutela del
2 suindicato servizio pubblico. In tale ottica, con argomentazioni più volte reiterate, con forme espressive diverse, ma di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, la medesima ha censurato la statuizione di illegittimità CP_3 del licenziamento per violazi l'obbligo di repêchage atteso che, in ipotesi di cessione di un impianto di distribuzione di gas naturale, la Società cedente, ad avviso della Difesa, non poteva che mettere a disposizione della cessionaria i dipendenti in precedenza addetti all'impianto, e ciò proprio per mantenere inalterata l'organizzazione pregressa e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio, esigenze –“di pubblica necessità”- individuate come primarie dalla Direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, sulla base della quale era stato emanato il D.M. de quo. Ha sostenuto, comunque, che il provvedimento di recesso del concessionario uscente non poteva qualificarsi come “licenziamento” in senso tecnico, non comportando la perdita del posto di lavoro (cfr. appello punto 55), considerato che l'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 stabilisce il principio del “passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante” dei lavoratori interessati, come era avvenuto per il che era stato assunto dalla alle condizioni CP_1 Controparte_4 economiche e normative in essere. Ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha sostenuto “In altri termini, la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Non è stato, cioè, allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati”; ha sostenuto che, “trattavasi di dipendenti che operavano in ruoli completamente diversi da quello di quest'ultimo” (cfr. appello, punto 76bis), circostanza, questa, già di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del comportamento di essa società, potendosi operare la comparazione solo tra i dipendenti che operavano nello stesso ambito dell'allora ricorrente, rappresentato, appunto, dalla “dalla posizione di Addetto Tecnico Esperto Distribuzione presso l'Unità Tecnica di gestione degli impianti dell (cfr. CP_5 appello punto 69). Ha lamentato, inoltre l'erroneità della pronuncia gravata, laddove il primo Giudice non aveva ritenuto necessario integrare il contraddittorio né con la società che ha avuto la concessione e dalla quale l'istante è stato assunto né con i lavoratori indicati a pag. 9 e 10 del ricorso e che sono rimasti a lavorare con la società convenuta, attesa la diversità e la autonomia dei singoli rapporti di lavoro. Invero la società concessionaria del servizio (2I Rete Gas S.p.A) sarebbe, ad avviso della Difesa, litisconsorte necessario nel presente giudizio, considerato che i rapporti di lavoro del con essa appellante e con la società concessionaria del servizio CP_1 nativi e non sovrapponibili, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la necessità di risoluzione del contratto di lavoro instaurato con la , con tutte le conseguenze Controparte_4 economiche e normative. Inoltre, in considerazione delle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas oggetto della concessione, più volte ribadite, doveva ritenersi che, in caso
3 di accoglimento della domanda del al suo posto dovesse essere CP_1 individuato un altro lavoratore;
di qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei dipendenti indicati a pag. 11 e 12 del ricorso introduttivo. Ha sostenuto, infine, che l'intervenuta stipula di un contratto di lavoro con la 2I Rete Gas S.p.A., tuttora vigente ed operante, privava il di una posizione di interesse ad agire nel presente giudizio, CP_1 trattandosi di rapporto di lavoro alternativo, incompatibile e non sovrapponibile a quello con essa società cedente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.100 c.p.c. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da nel ricorso introduttivo CP_1 del giudizio, con vittoria di spese. L'appellato, si è costituito in giudizio ed ha contestato, CP_1 sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1. Ed invero la fattispecie per cui è causa è disciplinata dal D.Lgs. n. 164/2000, recante attuazione della Direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, e dal DM 21 aprile 2011. 1.2 La complessa normativa elaborata dal legislatore ha carattere speciale contenendo al suo interno norme ad hoc riguardanti gli obblighi del nuovo concessionario aggiudicatario rispetto ai dipendenti del gestore uscente.
1.3 In particolare l'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che, "al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi elle trasformazioni del settore del gas".
1.4 La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6 recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione dell' art. 28, comma 6 del
4 Dlgs n.164 del 2000(recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale).
1.4.1 L'art.2 del D.M. 21 aprile 2011 titolato “ Tutela dell'occupazione del personale
“ prevede che:”
1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)”.
1.4.2 La suddetta disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale, gerarchicamente subordinato alle norme primarie, affermando che il subentro nelle concessioni si atteggi come un “cambio appalto” ed imponendo all'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, consente sia di governare gli effetti sociali connessi a detto passaggio sia di garantire una migliore sicurezza e qualità del servizio in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio.
1.5 Se non vi è dubbio, tuttavia, in ordine alla natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966. 1.5.1 Con la citata disposizione, invero, il legislatore ha voluto prevedere, nei casi di subentro nella concessione, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche, analogamente a quanto stabilito da alcuni CCNL in materia di cambio appalto.
1.6 Emerge evidente il parallelismo esistente tra questa situazione e quanto avviene in caso di subentro negli appalti di servizio ove i dipendenti vengono licenziati dalla società uscente passando direttamente e, in alcuni casi, alle medesime condizioni economiche e normative, presso il nuovo appaltatore. 1.6.1 È, invero, principio riconosciuto che anche in questi casi non vengono meno i principi generali regolanti il licenziamento individuale o collettivo.
1.6.2 Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'esistenza di una clausola di salvaguardia occupazionale non può considerarsi sostitutiva od ostativa rispetto alle regole generali sui licenziamenti collettivi o individuali posto che
“non esiste alcuna disposizione che esoneri il datore di lavoro dal provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, attinente a ragioni di attività produttive o di organizzazione del lavoro, e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa ogni volta che un accordo intervenuto a livello nazionale fra le imprese del settore o a livello locale fra gestore uscente e gestore subentrante assicuri ai lavoratori la continuità dell'occupazione” (Cass. 2550/90).
5 1.6.3 Osserva invero la Corte che “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.” (Cass. 12613/07, 4166/06, 12136/05, 2881/92).
1.7 Ne consegue pertanto che anche nel caso di specie la salvaguardia prevista dal DM citato, emesso in applicazione del D. Lgs 164/200, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento.
1.8 Il decreto ministeriale - che all'art.1 ha fornito una chiara definizione di quale sia il “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale” e di cosa debba intendersi per “ Funzioni centrali”- ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
1.8.1 Dunque la suindicata normativa ha previsto un'ipotesi licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui l'esigenza d'impresa da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro è stata espressamente configurata e consiste nella cessione dell'attività di distribuzione del gas.
1.9 Deve, dunque, rimarcarsi che la tutela dell'occupazione del personale prevista dall'art 2 del DM 2011 non escluda, ma si aggiunga a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica dell'originario rapporto di lavoro.
2. Questa Corte si è già pronunciata la sentenza resa in data 16 gennaio 2025 nel procedimento contrassegnato dal N.RG1531/2024 (Rel. Napolitano) e con la sentenza resa in data 30 ottobre 2024 nel procedimento contrassegnato dal Nrg 2289/2024 (Rel. Guarino) in controversie sovrapponibili alla presente, per la sostanziale sovrapponibilità dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio;
in particolare la motivazione delle predette pronunce, richiamate ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si
6 attaglia alla fattispecie per cui è causa;
vanno dunque ribadite le argomentazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, laddove ha richiamato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, (Cass. n. 16857/2020, già citata dal primo Giudice) sul presupposto che la legge n.164 del 2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
2.1 La Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art.2 del DM 2011, ha affermato : “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante , di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”.
2.3 Dunque i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art.2 DM 2011 e quello delineato dall'art.3 l.n.604/1966 non sono alternativi, ma cumulativi.
2.3.1 Così chiarito lo spazio normativo ed interpretativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, in relazione ai motivi impugnazione strettamente attinenti alle modalità di risoluzione del rapporto, motivi che possono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione delle questioni devolute all'esame della Corte, va rimarcato che la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, non può che essere qualificata come licenziamento essendo tale ogni recesso determinato dalla volontà unilaterale dell'azienda sulla base di sue valutazioni e scelte, detto licenziamento non può che inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
3. Venendo, quindi, al merito il licenziamento oggetto di giudizio è stato irrogato a in data 28/10/2022 con una missiva del seguente CP_1 tenore: “Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”. Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011 , in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 ( Comuni di , Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre CP_5
Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. - Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo
7 gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, conseguentemente, risolto ex lege a far data dal 30 novembre Parte_1
2 di lavoro”.
3.1 Dunque si tratta di un licenziamento giustificato da un motivo oggettivo consistente nella cessione, da parte della Parte_1 alla società 2I Rete Gas S.p.a. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell'ATEM comprendente i comuni di , CP_5 CP_5
Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
4. La ha fornito la prova dei requisiti richiesti dall'art.2 DM Parte_1
2011, pacifico che la società avesse cessato l'appalto ed emergeva dagli archivi che il dalla data del 31/12/2017 fosse CP_1 addetto ad una delle funzioni definite dall'art.1 DM 2011. 4.1 E' appena il caso di ricordare che l'art. 1, rubricato, Definizioni, così recita:
“
1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purchè al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. È escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.”
4.2 Quanto alle funzioni svolte dal ricorrente alla data del 31.12.2017 (ai sensi dell'art 2 DM 2011), il teste , responsabile risorse umane area Sud, Tes_1 ha riferito che: “ho consulta nformatici aziendali ed ho verificato che il nominativo del ricorrente era inserito negli elenchi del personale che avrebbe dovuto passare alla 2i Rete GAS in quanto alla data del 31 dicembre 2017 era inquadrato come addetto tecnico distribuzione esperto livello V impiegato e faceva parte della unità tecnica Napoli Est che comprendeva i territori di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, CP_5
Torre Annunziata e Torre del Greco. L'unità tecnica in cui lavorava il ricorrente si occupava di coprire i predetti Comuni … dai sistemi informatici aziendali ho appreso che il ricorrente alla data del 31 dicembre 2017 faceva parte dell che si occupava della CP_5 gestione degli impianti che rientravano nell'ambito dei Com ho elencato …”
8 5. Il - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato - rientrava CP_1 dunque tra “il personale addetto alla gestione degli impianti” oggetto di cessione ai sensi dell'art.2 del DM 21 aprile 2011.
6. Ciò posto, va innanzitutto disattesa la doglianza relativa ad una asserita carenza di interesse ad impugnare il recesso da parte del per essere CP_1 lo stesso pacificamente transitato alle dipendenze della società cessionaria dell'impianto di distribuzione del gas.
6.1 Innanzitutto non può escludersi un interesse dell'appellato a rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro.
6.2 Inoltre, come sopra già evidenziato (cfr. §.1.6.3), la Suprema Corte, in tema di passaggio di cantiere, ha più volte affermato “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. ( Cass. n. 22121/2016)”( cfr. Cass. n. 29922/2018).
6.2.1 La Corte ha infatti stigmatizzato, come del pari già evidenziato (cfr.
§.1.6.3) la distinzione che permane tra l'originario rapporto di lavoro e quello costituito ex novo con l'impresa subentrante, trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali, per cui la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, che mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo. 6.3 Dunque non può fondatamente sostenersi che l'assunzione del CP_1 alle dipendenze dell'impresa subentrata nella concessione abbia fatto venir meno il suo interesse ad impugnare il licenziamento intimatogli dalla
[...]
Parte_1 ora esaminate le doglianze relative alla statuizione contenuta in sentenza di illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare e per violazione dell'obbligo di repêchage .
7.1 Come si è già detto (cfr.§§. 2 - 2.1), la Suprema Corte ha ritenuto che nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art.2 DM 21 aprile 2011 il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966. 7.2 La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale
9 omogeneo e fungibile , l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili .
7.2.1 La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “ nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001)”( Cass. n. 16856/2020).
7.3 Nel caso di specie, il alla data del licenziamento era addetto nel CP_1
Polo con la mansione di “ tecnico realizzazione investimenti Parte_2
Polo e non gestiva impianti dell'ATEM N1. Parte_2
7.3.1 tanza che il non fosse più materialmente CP_1 addetto al funzionamento dello specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare- a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo- i criteri seguiti per scegliere i soggetti inseriti nell'elenco dei licenziabili.
7.3.1.1 Al riguardo l'originario ricorrente ha fornito, all'uopo, in ricorso, un elenco di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 che sono rimasti in azienda alle dipendenze di e trasferiti su altri impianti Parte_1 dopo il subentro della nuova azienda.
7.3.2 Invero l'individuazione di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 ceduto implicava una scelta che non poteva essere discrezionale, ma doveva fondarsi su criteri generali, che dovevano essere esplicitati per essere controllabili.
7.3.3 Inoltre, nel caso di specie in cui nel ricorso introduttivo era stato allegato un elenco di dipendenti rimasti alla dopo la cessione(cfr.§ 7.3.1.1), la Pt_1 società avrebbe dovuto specificare, per ciascun dipendente inserito in elenco, le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del licenziamento. CP_1
7.3.4 Invece la so limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti (cap.69bis pagg.76-80) ed a dedurre che gli stessi erano stati, “tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del Signor ”, senza specificare CP_1 le ragioni di tale valutazione.
7.4 Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli del costituisse circostanza sufficiente a CP_1 dimostrare la correttezza dell'operato della società. Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte
10 dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle del avrebbe dimostrato la CP_1 correttezza della scelta operata dalla società.
7.4.1 In altri termini gli indici meramente descrittivi (polo/servizio) e richiami a elenchi interni o archivi informatici, non corroborati da riscontri concreti, non consentono il controllo di correttezza e buona fede della scelta (artt. 1175 e 1375 c.c.).
7.4.1.1 L'l'onere probatorio includeva la verifica dell'effettiva adibizione agli impianti dell'ATEM dei soggetti comparabili, alla data di riferimento e al momento del recesso, non essendo sufficiente a tal uopo l'inclusione in elenchi sintetici o l'indicazione "di principio" del perimetro territoriale, occorrendo la specifica dimostrazione del nesso mansioni–impianti.
7.4.1.2 In presenza di contestazioni sulla comparazione, la società era tenuta a produrre una matrice nominativa dei lavoratori rimasti/usciti con: mansioni effettive, livelli, anzianità, sedi, reperibilità e abilitazioni, evidenziando l'eventuale infungibilità.
7.5 Deve, in definitiva, rilevarsi che, per i dipendenti riportati a titolo esemplificativo, la Società non ha allegato e provato nella memoria difensiva del giudizio di primo grado, com'era suo onere, la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni;
conseguentemente, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da parte dell'originario ricorrente, non è stato allegato e provato dalla Società resistente che la stessa, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, avesse rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (carichi di famiglia e dell'anzianità, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti)
o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
8. Vanno parimenti disattese le censure relative all'accertata violazione dell'obbligo di repêchage.
8.1 E' noto che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. n. 604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza.
8.2 Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico- organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore ( cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24882 del 20/10/2017).
11 8.3 Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato ( repêchage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa (cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 5592/2016).
8.4 Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo ( Cass. n. 23789/2019).
8.4.1 Inoltre tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore .
8.5 Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società odierna appellante non ha allegato alcunchè in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell sia con riguardo alle CP_5 mansioni proprie del livello di inqua to dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
8.5.1 Nei motivi di gravame l'appellante si limita a sostenere che, in considerazione della natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, non sarebbe configurabile, nella fattispecie in esame, alcun obbligo di repêchage, non potendo l'impresa cedente privare il servizio ceduto dei lavoratori addetti allo stesso.
8.5.2 Ritiene la Corte che, in virtù dell'autonomia dei due rapporti di lavoro, quello con l'impresa cedente e quello instaurato ex novo con l'impresa cessionaria, la tutela del recesso illegittimo sancita dall'art.3 l.n.604/1966 debba prescindere dalle esigenze dell'impresa subentrante.
8.5.3 Sempre in considerazione della suindicata autonomia dei rapporti di lavoro va condivisa la decisione del primo giudice di non integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante nella concessione e dei lavoratori indicati nell'elenco a pagg. 9 e 10 del ricorso introduttivo, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti di tali parti.
9. L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va confermata con la superiore integrazione motivazionale.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
11. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicoletta Correra antistataria.
3) Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
Così deciso in Napoli in data 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 9 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 603/2025 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Manlio Abati
APPELLANTE
E generalizzato in atti, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Correra
APPELLATO
OGGETTO: Impugnativa recesso, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, degli impianti dell'ATEM Napoli1, cui è subentrata la società Licenziamento per Controparte_2 giustificato motivo oggettivo. Impossibilità del repêchage. Onere della prova.
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26/3/2025, la ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, n.53/2025 pubblicata in data 06/02/2025, che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento proposta da con ricorso depositato in data 9/6/2023 ed aveva così CP_1 provveduto: “ accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento (30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.” L'appellante lamenta che il primo Giudice, applicando in modo astratto ed avulso dal contesto fattuale, in cui si inserisce il recesso, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, i principi sanciti da Cass. n. 16856/2020 - secondo cui la disciplina di cui D.M. 21 aprile 2011 non esclude la tutela sancita dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966-, ha statuito l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage e per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare. Tuttavia, “a prescindere da qualsivoglia interpretazione che si ritenesse di dover attribuire al recesso operato dal concessionario uscente nei confronti del personale che compone l'organizzazione dell'ATEM” (cfr. pag.46, punto 43 dell'atto di appello, anche a qualificarlo “licenziamento”, agli effetti dell'applicazione della normativa specifica di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalle relative conseguenze), così statuendo, la sentenza impugnata non ha attribuito rilevanza all'interesse primario sancito dal D.M. 21 aprile 2011, “di mettere il dipendente a disposizione del concessionario subentrante, al fine di mantenere l'organizzazione addetta all'attività di distribuzione del gas in efficienza e sicurezza” (cfr. ibidem punto 44) che, invece, doveva costituire il punto di partenza per la valutazione della fattispecie. In particolare, la Difesa dell'appellante ha evidenziato, alla luce del Dlgs 23 maggio 2000 n. 164, la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, sostenendo che le previsioni di cui al DM 21 aprile 2001- attuativo della suindicata normativa- erano finalizzate non solo alla salvaguardia dell'occupazione del personale, ma soprattutto alla tutela del
2 suindicato servizio pubblico. In tale ottica, con argomentazioni più volte reiterate, con forme espressive diverse, ma di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, la medesima ha censurato la statuizione di illegittimità CP_3 del licenziamento per violazi l'obbligo di repêchage atteso che, in ipotesi di cessione di un impianto di distribuzione di gas naturale, la Società cedente, ad avviso della Difesa, non poteva che mettere a disposizione della cessionaria i dipendenti in precedenza addetti all'impianto, e ciò proprio per mantenere inalterata l'organizzazione pregressa e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio, esigenze –“di pubblica necessità”- individuate come primarie dalla Direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, sulla base della quale era stato emanato il D.M. de quo. Ha sostenuto, comunque, che il provvedimento di recesso del concessionario uscente non poteva qualificarsi come “licenziamento” in senso tecnico, non comportando la perdita del posto di lavoro (cfr. appello punto 55), considerato che l'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 stabilisce il principio del “passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante” dei lavoratori interessati, come era avvenuto per il che era stato assunto dalla alle condizioni CP_1 Controparte_4 economiche e normative in essere. Ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha sostenuto “In altri termini, la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Non è stato, cioè, allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati”; ha sostenuto che, “trattavasi di dipendenti che operavano in ruoli completamente diversi da quello di quest'ultimo” (cfr. appello, punto 76bis), circostanza, questa, già di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del comportamento di essa società, potendosi operare la comparazione solo tra i dipendenti che operavano nello stesso ambito dell'allora ricorrente, rappresentato, appunto, dalla “dalla posizione di Addetto Tecnico Esperto Distribuzione presso l'Unità Tecnica di gestione degli impianti dell (cfr. CP_5 appello punto 69). Ha lamentato, inoltre l'erroneità della pronuncia gravata, laddove il primo Giudice non aveva ritenuto necessario integrare il contraddittorio né con la società che ha avuto la concessione e dalla quale l'istante è stato assunto né con i lavoratori indicati a pag. 9 e 10 del ricorso e che sono rimasti a lavorare con la società convenuta, attesa la diversità e la autonomia dei singoli rapporti di lavoro. Invero la società concessionaria del servizio (2I Rete Gas S.p.A) sarebbe, ad avviso della Difesa, litisconsorte necessario nel presente giudizio, considerato che i rapporti di lavoro del con essa appellante e con la società concessionaria del servizio CP_1 nativi e non sovrapponibili, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la necessità di risoluzione del contratto di lavoro instaurato con la , con tutte le conseguenze Controparte_4 economiche e normative. Inoltre, in considerazione delle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas oggetto della concessione, più volte ribadite, doveva ritenersi che, in caso
3 di accoglimento della domanda del al suo posto dovesse essere CP_1 individuato un altro lavoratore;
di qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei dipendenti indicati a pag. 11 e 12 del ricorso introduttivo. Ha sostenuto, infine, che l'intervenuta stipula di un contratto di lavoro con la 2I Rete Gas S.p.A., tuttora vigente ed operante, privava il di una posizione di interesse ad agire nel presente giudizio, CP_1 trattandosi di rapporto di lavoro alternativo, incompatibile e non sovrapponibile a quello con essa società cedente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.100 c.p.c. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da nel ricorso introduttivo CP_1 del giudizio, con vittoria di spese. L'appellato, si è costituito in giudizio ed ha contestato, CP_1 sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1. Ed invero la fattispecie per cui è causa è disciplinata dal D.Lgs. n. 164/2000, recante attuazione della Direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, e dal DM 21 aprile 2011. 1.2 La complessa normativa elaborata dal legislatore ha carattere speciale contenendo al suo interno norme ad hoc riguardanti gli obblighi del nuovo concessionario aggiudicatario rispetto ai dipendenti del gestore uscente.
1.3 In particolare l'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che, "al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi elle trasformazioni del settore del gas".
1.4 La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6 recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione dell' art. 28, comma 6 del
4 Dlgs n.164 del 2000(recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale).
1.4.1 L'art.2 del D.M. 21 aprile 2011 titolato “ Tutela dell'occupazione del personale
“ prevede che:”
1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)”.
1.4.2 La suddetta disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale, gerarchicamente subordinato alle norme primarie, affermando che il subentro nelle concessioni si atteggi come un “cambio appalto” ed imponendo all'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, consente sia di governare gli effetti sociali connessi a detto passaggio sia di garantire una migliore sicurezza e qualità del servizio in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio.
1.5 Se non vi è dubbio, tuttavia, in ordine alla natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966. 1.5.1 Con la citata disposizione, invero, il legislatore ha voluto prevedere, nei casi di subentro nella concessione, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche, analogamente a quanto stabilito da alcuni CCNL in materia di cambio appalto.
1.6 Emerge evidente il parallelismo esistente tra questa situazione e quanto avviene in caso di subentro negli appalti di servizio ove i dipendenti vengono licenziati dalla società uscente passando direttamente e, in alcuni casi, alle medesime condizioni economiche e normative, presso il nuovo appaltatore. 1.6.1 È, invero, principio riconosciuto che anche in questi casi non vengono meno i principi generali regolanti il licenziamento individuale o collettivo.
1.6.2 Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'esistenza di una clausola di salvaguardia occupazionale non può considerarsi sostitutiva od ostativa rispetto alle regole generali sui licenziamenti collettivi o individuali posto che
“non esiste alcuna disposizione che esoneri il datore di lavoro dal provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, attinente a ragioni di attività produttive o di organizzazione del lavoro, e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa ogni volta che un accordo intervenuto a livello nazionale fra le imprese del settore o a livello locale fra gestore uscente e gestore subentrante assicuri ai lavoratori la continuità dell'occupazione” (Cass. 2550/90).
5 1.6.3 Osserva invero la Corte che “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.” (Cass. 12613/07, 4166/06, 12136/05, 2881/92).
1.7 Ne consegue pertanto che anche nel caso di specie la salvaguardia prevista dal DM citato, emesso in applicazione del D. Lgs 164/200, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento.
1.8 Il decreto ministeriale - che all'art.1 ha fornito una chiara definizione di quale sia il “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale” e di cosa debba intendersi per “ Funzioni centrali”- ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
1.8.1 Dunque la suindicata normativa ha previsto un'ipotesi licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui l'esigenza d'impresa da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro è stata espressamente configurata e consiste nella cessione dell'attività di distribuzione del gas.
1.9 Deve, dunque, rimarcarsi che la tutela dell'occupazione del personale prevista dall'art 2 del DM 2011 non escluda, ma si aggiunga a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica dell'originario rapporto di lavoro.
2. Questa Corte si è già pronunciata la sentenza resa in data 16 gennaio 2025 nel procedimento contrassegnato dal N.RG1531/2024 (Rel. Napolitano) e con la sentenza resa in data 30 ottobre 2024 nel procedimento contrassegnato dal Nrg 2289/2024 (Rel. Guarino) in controversie sovrapponibili alla presente, per la sostanziale sovrapponibilità dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio;
in particolare la motivazione delle predette pronunce, richiamate ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si
6 attaglia alla fattispecie per cui è causa;
vanno dunque ribadite le argomentazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, laddove ha richiamato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, (Cass. n. 16857/2020, già citata dal primo Giudice) sul presupposto che la legge n.164 del 2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
2.1 La Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art.2 del DM 2011, ha affermato : “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante , di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”.
2.3 Dunque i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art.2 DM 2011 e quello delineato dall'art.3 l.n.604/1966 non sono alternativi, ma cumulativi.
2.3.1 Così chiarito lo spazio normativo ed interpretativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, in relazione ai motivi impugnazione strettamente attinenti alle modalità di risoluzione del rapporto, motivi che possono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione delle questioni devolute all'esame della Corte, va rimarcato che la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, non può che essere qualificata come licenziamento essendo tale ogni recesso determinato dalla volontà unilaterale dell'azienda sulla base di sue valutazioni e scelte, detto licenziamento non può che inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
3. Venendo, quindi, al merito il licenziamento oggetto di giudizio è stato irrogato a in data 28/10/2022 con una missiva del seguente CP_1 tenore: “Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”. Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011 , in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 ( Comuni di , Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre CP_5
Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. - Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo
7 gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, conseguentemente, risolto ex lege a far data dal 30 novembre Parte_1
2 di lavoro”.
3.1 Dunque si tratta di un licenziamento giustificato da un motivo oggettivo consistente nella cessione, da parte della Parte_1 alla società 2I Rete Gas S.p.a. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell'ATEM comprendente i comuni di , CP_5 CP_5
Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
4. La ha fornito la prova dei requisiti richiesti dall'art.2 DM Parte_1
2011, pacifico che la società avesse cessato l'appalto ed emergeva dagli archivi che il dalla data del 31/12/2017 fosse CP_1 addetto ad una delle funzioni definite dall'art.1 DM 2011. 4.1 E' appena il caso di ricordare che l'art. 1, rubricato, Definizioni, così recita:
“
1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purchè al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. È escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.”
4.2 Quanto alle funzioni svolte dal ricorrente alla data del 31.12.2017 (ai sensi dell'art 2 DM 2011), il teste , responsabile risorse umane area Sud, Tes_1 ha riferito che: “ho consulta nformatici aziendali ed ho verificato che il nominativo del ricorrente era inserito negli elenchi del personale che avrebbe dovuto passare alla 2i Rete GAS in quanto alla data del 31 dicembre 2017 era inquadrato come addetto tecnico distribuzione esperto livello V impiegato e faceva parte della unità tecnica Napoli Est che comprendeva i territori di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, CP_5
Torre Annunziata e Torre del Greco. L'unità tecnica in cui lavorava il ricorrente si occupava di coprire i predetti Comuni … dai sistemi informatici aziendali ho appreso che il ricorrente alla data del 31 dicembre 2017 faceva parte dell che si occupava della CP_5 gestione degli impianti che rientravano nell'ambito dei Com ho elencato …”
8 5. Il - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato - rientrava CP_1 dunque tra “il personale addetto alla gestione degli impianti” oggetto di cessione ai sensi dell'art.2 del DM 21 aprile 2011.
6. Ciò posto, va innanzitutto disattesa la doglianza relativa ad una asserita carenza di interesse ad impugnare il recesso da parte del per essere CP_1 lo stesso pacificamente transitato alle dipendenze della società cessionaria dell'impianto di distribuzione del gas.
6.1 Innanzitutto non può escludersi un interesse dell'appellato a rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro.
6.2 Inoltre, come sopra già evidenziato (cfr. §.1.6.3), la Suprema Corte, in tema di passaggio di cantiere, ha più volte affermato “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. ( Cass. n. 22121/2016)”( cfr. Cass. n. 29922/2018).
6.2.1 La Corte ha infatti stigmatizzato, come del pari già evidenziato (cfr.
§.1.6.3) la distinzione che permane tra l'originario rapporto di lavoro e quello costituito ex novo con l'impresa subentrante, trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali, per cui la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, che mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo. 6.3 Dunque non può fondatamente sostenersi che l'assunzione del CP_1 alle dipendenze dell'impresa subentrata nella concessione abbia fatto venir meno il suo interesse ad impugnare il licenziamento intimatogli dalla
[...]
Parte_1 ora esaminate le doglianze relative alla statuizione contenuta in sentenza di illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare e per violazione dell'obbligo di repêchage .
7.1 Come si è già detto (cfr.§§. 2 - 2.1), la Suprema Corte ha ritenuto che nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art.2 DM 21 aprile 2011 il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966. 7.2 La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale
9 omogeneo e fungibile , l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili .
7.2.1 La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “ nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001)”( Cass. n. 16856/2020).
7.3 Nel caso di specie, il alla data del licenziamento era addetto nel CP_1
Polo con la mansione di “ tecnico realizzazione investimenti Parte_2
Polo e non gestiva impianti dell'ATEM N1. Parte_2
7.3.1 tanza che il non fosse più materialmente CP_1 addetto al funzionamento dello specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare- a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo- i criteri seguiti per scegliere i soggetti inseriti nell'elenco dei licenziabili.
7.3.1.1 Al riguardo l'originario ricorrente ha fornito, all'uopo, in ricorso, un elenco di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 che sono rimasti in azienda alle dipendenze di e trasferiti su altri impianti Parte_1 dopo il subentro della nuova azienda.
7.3.2 Invero l'individuazione di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 ceduto implicava una scelta che non poteva essere discrezionale, ma doveva fondarsi su criteri generali, che dovevano essere esplicitati per essere controllabili.
7.3.3 Inoltre, nel caso di specie in cui nel ricorso introduttivo era stato allegato un elenco di dipendenti rimasti alla dopo la cessione(cfr.§ 7.3.1.1), la Pt_1 società avrebbe dovuto specificare, per ciascun dipendente inserito in elenco, le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del licenziamento. CP_1
7.3.4 Invece la so limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti (cap.69bis pagg.76-80) ed a dedurre che gli stessi erano stati, “tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del Signor ”, senza specificare CP_1 le ragioni di tale valutazione.
7.4 Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli del costituisse circostanza sufficiente a CP_1 dimostrare la correttezza dell'operato della società. Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte
10 dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle del avrebbe dimostrato la CP_1 correttezza della scelta operata dalla società.
7.4.1 In altri termini gli indici meramente descrittivi (polo/servizio) e richiami a elenchi interni o archivi informatici, non corroborati da riscontri concreti, non consentono il controllo di correttezza e buona fede della scelta (artt. 1175 e 1375 c.c.).
7.4.1.1 L'l'onere probatorio includeva la verifica dell'effettiva adibizione agli impianti dell'ATEM dei soggetti comparabili, alla data di riferimento e al momento del recesso, non essendo sufficiente a tal uopo l'inclusione in elenchi sintetici o l'indicazione "di principio" del perimetro territoriale, occorrendo la specifica dimostrazione del nesso mansioni–impianti.
7.4.1.2 In presenza di contestazioni sulla comparazione, la società era tenuta a produrre una matrice nominativa dei lavoratori rimasti/usciti con: mansioni effettive, livelli, anzianità, sedi, reperibilità e abilitazioni, evidenziando l'eventuale infungibilità.
7.5 Deve, in definitiva, rilevarsi che, per i dipendenti riportati a titolo esemplificativo, la Società non ha allegato e provato nella memoria difensiva del giudizio di primo grado, com'era suo onere, la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni;
conseguentemente, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da parte dell'originario ricorrente, non è stato allegato e provato dalla Società resistente che la stessa, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, avesse rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (carichi di famiglia e dell'anzianità, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti)
o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
8. Vanno parimenti disattese le censure relative all'accertata violazione dell'obbligo di repêchage.
8.1 E' noto che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. n. 604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza.
8.2 Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico- organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore ( cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24882 del 20/10/2017).
11 8.3 Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato ( repêchage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa (cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 5592/2016).
8.4 Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo ( Cass. n. 23789/2019).
8.4.1 Inoltre tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore .
8.5 Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società odierna appellante non ha allegato alcunchè in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell sia con riguardo alle CP_5 mansioni proprie del livello di inqua to dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
8.5.1 Nei motivi di gravame l'appellante si limita a sostenere che, in considerazione della natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, non sarebbe configurabile, nella fattispecie in esame, alcun obbligo di repêchage, non potendo l'impresa cedente privare il servizio ceduto dei lavoratori addetti allo stesso.
8.5.2 Ritiene la Corte che, in virtù dell'autonomia dei due rapporti di lavoro, quello con l'impresa cedente e quello instaurato ex novo con l'impresa cessionaria, la tutela del recesso illegittimo sancita dall'art.3 l.n.604/1966 debba prescindere dalle esigenze dell'impresa subentrante.
8.5.3 Sempre in considerazione della suindicata autonomia dei rapporti di lavoro va condivisa la decisione del primo giudice di non integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante nella concessione e dei lavoratori indicati nell'elenco a pagg. 9 e 10 del ricorso introduttivo, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti di tali parti.
9. L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va confermata con la superiore integrazione motivazionale.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
11. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicoletta Correra antistataria.
3) Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo
Così deciso in Napoli in data 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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