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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1591/2024 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai nn. 3056/2024 e 4670/2024 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVA STEFANIA;
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(contumace);
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio lamentando che, Controparte_1 nei periodi di godimento delle ferie aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poiché non era stata inclusa nella relativa base di calcolo l'indennità turni avvicendati pari a € 0,52 al giorno e l'indennità ad personam di € 17,00 giornaliera costituente parte integrante e normale della sua retribuzione.
Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive dell'importo di € 6.621,52 come da prospetto di calcolo e concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, condannare a corrispondere al ricorrente, Controparte_1
a titolo di differenze retributive, la cifra di € 6.621,52.
Nelle more del giudizio veniva riunito al presente procedimento il procedimento R.G. nn. 3056/2024 promosso da nei confronti delle , Parte_2 Controparte_1 nel quale il ricorrente lamentava che, nei periodi di godimento delle ferie, aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poiché non era stata inclusa nella relativa base di calcolo l'indennità turni avvicendati pari a € 0,52 al giorno e l'indennità per premio di produzione di € 3,50 giornaliera dal 1.7.2008 fino al 31.8.2017 e successivamente pari ad € 11,00 fino al 30.6.2022 costituente parte integrante e normale della sua retribuzione. Chiedeva, dunque, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, che venisse condannata al pagamento della somma pari Controparte_1 ad € 2.696,46.
Con il medesimo provvedimento, veniva disposta la riunione del procedimento R.G. n. 4670/2024 promosso da Parte_3 nei confronti delle nel quale il Controparte_1 ricorrente lamentava che, nei periodi di godimento delle ferie, aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poiché non era stata inclusa nella relativa base di calcolo l'indennità turni avvicendati pari a € 0,52 al giorno nonché le indennità Eras A ed Eras B costituenti parte integrante e normale della sua retribuzione. Chiedeva, dunque, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, che venisse condannata al pagamento della somma pari Controparte_1 ad € 7.193,90.
Verificata la regolare notifica del ricorso unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la società resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità turni avvicendati (per tutti i ricorrenti), indennità ad personam (per il , Pt_1 indennità per premio di produzione (per il ed Pt_2 indennità Eras A ed Eras B (per il , con conseguente Pt_3 condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate nei ricorsi.
Premesso che le circostanze di fatto relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, con la decorrenza, le mansioni e l'inquadramento indicati in ricorso sono pacifiche oltre che documentate, la domanda attorea si rivela fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass., n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020). E ciò sul presupposto che “l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia
16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio 2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art.
7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C385/17, . Parte_4
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C
514/20, DS c. Koch).
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019) […].
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. Del
19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di Napoli
(sent. n. 1457/2023 e n. 1412/2023) “deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti
(tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n.
23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema
Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione
Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_2
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive Persona_3 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams
e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che
l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia, è quindi indispensabile procedere all'indagine relativa alla indennità turni avvicendati, all'indennità ad personam, all'indennità per premio di produzione ed all'indennità Eras A e Eras B.
Partendo dall'Indennità per premio di produzione, istituita con Accordo Aziendale “Misure di efficientemento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017, la stessa è stata istituita dapprima quale parte del Premio di
Produttività, all'interno del quale, per gli Operatori di
Esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'Indennità di Agente Unico
- che si vedrà in seguito - allo scopo di incentivare economicamente il lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività (cfr. Accordo Aziendale 4.08.2017 versato in atti).
Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2005 che per l'erogazione del Premio di
Risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente,
e nel prosieguo dell'accordo si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della (eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie.
Con riferimento all'Indennità Turni Avvicendati, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021, est. Dott. Ruoppolo, prodotta dalla difesa attorea), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c. “l'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. [Detta indennità appare] pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili
a quelle "integrazioni collegate […] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL
27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 - che escludono
o, meglio, non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse”.
Ulteriormente, in relazione all'ERAS, secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale
“sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento
“eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante.
Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva
ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato accordo del Controparte_1
13.02.2007.
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della
. Controparte_1
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute parte ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS per le giornate di lavoro prestate.
Infine, con riferimento all'indennità ad personam, occorre prendere le mosse dalla circostanza – documentalmente provata
(cfr. buste paga in fasc. ricorrente) – che a parte ricorrente
è stata sempre corrisposta l'indennità ad personam quale voce costante e fondamentale della retribuzione erogata, ad eccezione delle giornate nelle quali ha goduto del congedo per ferie.
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute da parte ricorrente, egli ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente a tali indennità, trattandosi, appunto, di componente integrante e normale della retribuzione corrisposta in modo costante e continuativo.
Ciò detto in ordine all'an debeatur, con riferimento al quantum si ritiene necessario applicare il criterio dei 28 giorni medi annuii - rappresentanti il periodo minimo di ferie di quattro settimane - in modo tale che le eccedenze che si sono verificate in taluni anni compensano la minor entità di altri anni. Peraltro, in considerazione della natura del calcolo da effettuare (meramente aritmetico) si è ritenuto di non dover conferire incarico ad alcun consulente tecnico d'ufficio.
Ciò posto, il quantum debeatur nei confronti dei singoli ricorrenti è il seguente:
- il valore dell'indennità per turni Parte_1 avvicendati è pari ad € 0,52 mentre l'indennità ad personam
è pari ad € 17,00 per un totale di € 6.622,56;
- AN : il valore dell'indennità per turni Pt_2 avvicendati è pari ad € 0,52 al giorno per un totale di €
218,40;
- il valore dell'indennità per turni Parte_3 avvicendati è pari ad € 0,52 mentre ERAS A ad € 14,04 al giorno dal 07/07/2007 fino al 31/08/2009ed € 7,51 dal
01/09/2009 fino al 31/12/2013; € 24,90 dal 01/07/2007 Pt_5 fino al 31/12/2011 ed € 21,07 dal 01/01/2012 fino al
31/12/2013, per un totale di € 6.174,93.
Sulla somma sopra individuata andranno, infine, corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Non sono dovute le differenze retributive sul TFR atteso che tale emolumento (il TFR) presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e parte ricorrente non ha dedotto di aver cessato il servizio.
Per ciò che riguarda le spese di lite, liquidate ai minimi tariffari (scaglione di riferimento: cause di lavoro da €
5.200,01 ad € 26.000,00), si osserva quanto segue.
L'art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 precisa che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
L'art. 4, co. 4 del medesimo D.M. stabilisce inoltre che
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto
è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“[…] c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità,
e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c)”
(Cass., n. 13667/2024).
Pertanto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, in applicazione dei principi di diritto suindicati, è necessario ridurre del 30% la somma che si sarebbe dovuta liquidare nell'ipotesi di difesa di una sola parte, per poi aumentare del 30% l'importo risultante a seguito della predetta riduzione per quanti sono i ricorrenti successivi al primo.
Ciò posto, spetta al difensore a titolo di compenso professionale l'importo pari ad € 3.018,40 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
PQM
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di:
- 6.622,56 in favore di oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
- 218,40 in favore di oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
- 6.174,93 in favore di oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.018,40 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 21/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino