Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3871/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3871 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: responsabilità della banca per irregolare negoziazione di assegni bancari e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'Avv. Paola De Nicolellis ed elettivamente Parte 1
domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Salerno alla via Cacciatore n. 15/a in virtù di mandato allegato in atti
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Guariglia presso il cui studio elettivamente domicilia a Salerno
alla via Armando Diaz n. 35, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il Sig. Pt 1 ha ritenuto di incardinare un giudizio nei confronti della banca per ottenere la restituzione delle somme (sempre euro 185.000,00) ed il risarcimento dei danni sul presupposto della "imprudente e irregola re negoziazione dei titoli",
circostanza che non è mai stata acclarata con sentenza in qualsivoglia sede, né civile,
né penale.
La domanda restitutoria dei 185.000,00 euro è stata oggetto di espressa rinuncia, la domanda risarcitoria, da esclusiva, è divenuta concorrente;
l'importo richiesto, tuttavia
è rimasto euro 185.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Come risulta dalla visura CERVED, la ditta B & B, con P.IVA n. P.IVA 1 (la stessa riportata su tutti i timbri apposti su contratti ed assegni ex adverso esibiti) non era affatto cessata.
Unica circostanza, omessa dal Pt_1 è che, con atto Prot. n. 45882/0 del 7.12.2006, '
la B & B mutò la denominazione sociale in Controparte_2 giammai la ditta cessò la propria attività.
Giova peraltro sottolineare che il cambio di denominazione avvenne il 7 dicembre
2006, mentre l'ultimo assegno emesso dal Pt 1 venne incassato (come risulta dalla documentazione esibita proprio dall'attore) in data 29 novembre 2006. Ne consegue che le operazioni bancarie, anche sotto tale profilo, furono del tutto regolari, considerato che la BB era ancora esistente con la medesima denominazione riportata sugli assegni.
Non v'è dubbio che tutte le operazioni effettuate personalmente dal CP 2 sui
conti correnti, al di là della mera intestazione del conto, dovevano e devono ritenersi regolari, essendo egli l'unico soggetto titolato ad operare.
Ne consegue che i versamenti effettuati sia sul c/c intestato alla ditta sia sul conto intestato al CP_2 erano pienamente leciti e legittimi.
Trattandosi di ditta individuale, il rag. CP 2 era legittimato ad operare sui conti;
- la banca non era tenuta controllare lo stato della ditta;
- in ogni caso la ditta esisteva e, al più, aveva mutato denominazione;
- tutte le operazioni bancarie poste in essere furono regolari.
Non risulta provato che i conti correnti su cui vennero versati gli assegni fossero a sofferenza.
È noto infatti che, quando un conto è passato a sofferenza, non è più possibile operare sullo stesso, atteso che la banca revoca gli affidamenti e invita il debitore al rientro dell'esposizione.
Il correntista operava sul conto, per cui la posizione non poteva essere a sofferenza.
Dalla visura CERVED esibita dallo stesso Pt 1 si rileva agevolmente che gli assegni emessi in favore della B & B furono tutti incassati negli ultimi mesi dell'anno 2006.
I protesti levati nei confronti del Bove risalgono tutti all'anno 2007 (e uno all'anno
2008), ragion per cui, all'atto dei versamenti il CP_2 non era protestato.
Non v'è alcuna prova in ordine a quanto ammontasse il patrimonio economico dell'attore prima e dopo i fatti di causa e che il denaro improvvidamente consegnato ai
CP_2 rappresentasse la totalità del patrimonio del Pt 1 .
Non è dimostrato neanche quale fosse il reddito dell'attore negli anni 2006/2010, né
quali fossero le sue condizioni economico/patrimoniali.
Sarebbe stato onere del Pt_1 dimostrare, con prova rigorosa, quali fossero i tassi attivi applicati sul proprio conto corrente da cui vennero emessi gli assegni di cui è causa.
A tanto l'attore non ha provveduto.
Sotto il profilo della perdita di chance, invece, il Pt_1 richiama il mancato investimento (rectìus, il disinvestimento) operato dalla Alpier srl.
Il Pt 1 poi non ha versato in atti lo statuto della Alpier per documentare quale fosse l'oggetto sociale della compagine, non ha depositato i bilanci della società
(quantomeno relativi agli esercizi dal 2005 al 2010), da cui si sarebbe potuto evincere.
quale fosse lo stato patrimoniale della Alpier, non ha provato quale fosse l'entità
economica complessiva dell'investimento, non ha documentato quale fosse l'onere patrimoniale che non aveva potuto assolvere, non ha nemmeno provato a quale prezzo fossero stati prima acquisiti e poi presuntivamente ceduti i diritti di prenotazione, non ha documentato neanche che la cessione abbia poi effettivamente avuto luogo, non avendo prodotto neanche il relativo rogito notarile.
La mancanza di prova giustifica il rigetto della richiesta di ammissione di una
Consulenza tecnica contabile in assenza di un minimo supporto documentale su cui basarsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salemo - I Sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande proposte condanna Parte 1 al pagamento, in favore di CP_1 CP 1 in persona del legale rappresentante, delle spese processuali che liquida in complessivi € 6500,00, di cui € 800,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 22 ottobre 2024
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio