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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2024 e promossa da
Parte_1
G.M.LANCISI,
[...] Parte_2 così denominata a seguito ed in attuazione della Legge Regionale Marche 8 agosto 2022
[...]
n.19- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Galvani del foro di P.IVA_1 Pt_2
( e presso il Suo Studio in Piazza della Repubblica n.1/A CodiceFiscale_1 Pt_2 elettivamente domiciliata, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla seguente e-mail di posta certificata: o al n.di fax del suo studio: 071.204586 Email_1
appellante
Contro
pagina 1 di 14 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Blasi CP_1 C.F._2
(C.F. – P.Iva e dall'Avv. Camilla Minardi (Cod.Fisc. C.F._3 P.IVA_2
- P.Iva ) ed elettivamente domiciliato in Cagli (PU), Via C.F._4 P.IVA_3
Flaminia, n. 126 (Studio Avv. Nadia Blasi), le quale dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del presente procedimento al n. di tel/fax: 0721/787611 e alla casella pec:
Email_2
appellato
OGGETTO: appello in tema di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona l' CP_1 Controparte_2
chiedendo di essere risarcito per tutti i danni patiti per gli errori commessi in suo
[...] danno dalla struttura ospedaliera.
Esponeva che a sei mesi gli fu diagnosticata la sindrome nefrosica congenito di tipo finlandese. La malattia, di tipo degenerativo, aveva continuato negli anni il suo percorso evolutivo, tant'è che nel
2008, per la prima volta, veniva prospettata ai genitori la necessità di procedere a trapianto di rene;
dietro suggerimento medico, i genitori si sottoposero ad indagine ematica, finalizzata allo studio di eventuali compatibilità biologiche per la donazione. Le risultanze dei predetti accertamenti non furono mai comunicate ai genitori, nonostante gli innumerevoli solleciti, rivolti alla allora azienda ospedaliera
Salesi.
Il 2010 l'attore doveva iniziare il trattamento di dialisi. Nel giugno 2014 i genitori degli attori decisero di reiterare le indagini ematiche, rivolgendosi al Meyer di Firenze, e ebbero il risultato di una compatibilità tra madre e figlio per la donazione del rene. Dopo altre infezioni, il trapianto fu effettuato il 15 gennaio 2015 presso la struttura ospedaliera San Martino di Genova.
I danni richiesti riguardavano il lamentato grave ritardo con cui si effettuò il trapianto del rene, dovuto al fatto che presso l' si erano smarriti gli esiti degli esami fatti per accertare la Controparte_3 compatibilità. pagina 2 di 14 L'attore chiedeva il danno in circa 160 mila euro oltre la perdita di chance da valutare in via equitativa.
L'azienda ospedaliera universitaria si costituiva eccependo l'improcedibilità e, nel merito affermava non esservi alcuna criticità nell'operato dei medici e che nulla di diverso poteva essere fatto, poiché le linee guida ed i protocolli erano stati seguiti.
Il primo Giudice decideva la causa secondo quanto in sintesi si riassume:
1) Al collegio peritale veniva chiesto se l'attore o la sua famiglia ebbero a ricevere adeguata informazione sul trapianto di rene, possibilità e tempistica, se il trapianto doveva essere effettuato prima di quando fu fatto, se avrebbe comportato minori conseguenze ove fosse stato fatto prima e in caso la quantificazione del danno.
2) I ccttuu esponevano che nel 2010 l'attore ebbe la prima evidenza di insufficienza renale cronica.
L'andamento clinico fu relativamente benigno, per motivi probabilmente legati al tipo di mutazione genetica, e perché il paziente era stato trattato correttamente dai pediatri e dai nefrologi che lo hanno avuto in cura. Gli esami pre trapianto nel 2008 non avrebbero dovuto nemmeno essere effettuati, in quanto nel 2008 non vi erano le condizioni per effettuare quel trapianto. La dialisi peritoneale effettuata presenta numerosi vantaggi rispetto all'emodialisi, essendo domiciliare, preservando meglio la funzione renale ed evitando il contatto sangue membrana dialitica, risultando così meno vasculo tossica. La scelta della dialisi peritoneale non ha nemmeno comportato un rischio maggiore di infezioni, anche l'emodialisi avrebbe procurato problemi di rischio di alterazioni coagulative;
per quanto riguarda l'ustione della coscia lamentata per uso maldestro dell'elettrobisturi durante la creazione della fistola cutaneo peritoneale il collegio peritale afferma che di tale complicanza non vi sono tracce nella cartella clinica chirurgica. Nel 2012 sicuramente si sarebbe potuto affrontare un trapianto pre emptive, verso il quale la famiglia dell'attore appariva fortemente motivata e le cui complesse procedure erano sicuramente alla portata di un centro come quello di La pratica del trapianto da Pt_2 vivente, anche da consanguineo, era nel 2012 largamente praticata e scientificamente accettata nei pazienti giunti all'insufficienza renale terminale. Non si spiegava, quindi, il ritardo dal
2012 al 2014, fermo restando che l'esame del 2008,prematuro, non aveva alcun senso. In sostanza computano inabilità totale al 4% per la cicatrice, compatibile con l'inserimento del gesto tecnico dell'uso dell' elettrobisturi, per creare una fistola peritoneale, e temporaneo al 33 percento dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015. Le altre cicatrici erano secondarie al necessario trapianto renale e quindi non autonomamente valutabili come danno iatrogeno.
pagina 3 di 14 3) Quanto all'improcedibilità, riteneva il primo giudice che, poiché la causa era a lui pervenuta quando, dopo la prima udienza di discussione, lo stesso non avrebbe più potuto intervenire concedendo i termini per la mediazione oppure concedendo i termini per l'accertamento tecnico preventivo, non poteva applicarsi al caso di specie il precedente della Corte di Appello, invocato dall' sull'inapplicabilità del principio di diritto posto dalla sentenza 28994/19. Infatti, Pt_1 nella sentenza confermata dalla Corte di Appello v'era statuizione sulla improcedibilità, tempestivamente presa;
qui, un eventuale accoglimento, per fattispecie svoltasi integralmente prima che la norma, posta per evitare la medicina difensiva, entrasse in vigore, avrebbe un effetto distorsivo analogo a quello che la ha inteso evitare con propria decisione 6 ottobre Per_1
2005, in una questione assimilabile alla retroattività della legge 24 del 2017. Ove si disse che il legislatore può intervenire nella qualificazione stessa di un rapporto giuridico, ma soltanto se tale esito non metta in discussione, nel suo nucleo essenziale ed irriducibile, la tutela costituzionale che il rapporto stesso riceva in ragione del suo carattere fenomenologico, ovvero dei beni che esso abbia ad oggetto. Sostanzialmente, nel caso di specie l'accoglimento della eccezione di improcedibilità avrebbe avuto il solo effetto di allungare di tre anni l'accoglimento della decisione, riguardante il bene della vita richiesto dagli attori, non tenendo conto di una istruttoria che al punto in cui il procedimento è stato preso non poteva essere più legittimamente disdetta;
e pertanto, in tal senso, la eccezione di improcedibilità va disattesa.
4) Nel merito v'erano due punti di criticità da cui indubbiamente sorgeva responsabilità in capo alla azienda ospedaliera, che non può invocare alcun protocollo: in primo luogo aver dato false informazioni riguardo al trapianto: fu detto, contrariamente a quanto accertato , che già poteva essere possibile nel 2008, creando un ingiustificato clima di aspettativa dal 2008 al 2012; quindi ritardando ingiustificatamente il trapianto, dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015; ed infine, provocando un ingiustificato danno, da mal uso del bisturi elettrico.
5) Venivano complessivamente riconosciuti all'attore, per le varie voci, euro 68.688 euro, oltre accessori.
Ha interposto appello l'azienda , coi seguenti motivi : Parte_1
1) Nullità - Violazione e mancata applicazione dell'art. 8 legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) –
Improcedibilità ed improponibilità della domanda – Errata ed infondata motivazione.
2) Nullità - Violazione dell'art. 132 comma 3 n. 4 c.p.c. - Omessa motivazione - Violazione e mancata applicazione dell'art. 3 della Legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione del c.d.
pagina 4 di 14 Decreto Balduzzi n.158 del 13/9/2012 in materia di responsabilità sanitaria- Errato inquadramento della responsabilità medico sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale
- Mancata applicazione dell'art. 2043 c.c.
3) Grave carenza e difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dei principi relativi al nesso di causalità - Errata e carente valutazione della situazione di fatto, della documentazione clinico-sanitaria e dei comportamenti posti in essere dai sanitari dell'
[...]
- Ingiustizia manifesta-Infondatezza della CTU Controparte_4
4) Nullità della sentenza – Violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. – Extra ed ultrapetizione - Carenza
e difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dei principi relativi al nesso di causalità - Errata e carente valutazione della situazione di fatto, della documentazione clinico- sanitaria e dei comportamenti posti in essere dai sanitari dell'
[...]
della CTU Controparte_5
5) Nullo, inammissibile, errato ed infondato riconoscimento delle voci di danno ed indicazioni- quantificazioni e dei relativi criteri-infondatezza della C.T.U. e della sentenza.
Si costituiva il contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
§ 2 – Sull'improcedibilità
L'eccezione di improcedibilità, reiterata col primo motivo d'appello, è infondata.
In sintesi, l'improcedibilità viene dedotta dall'appellante sul seguente presupposto :
“Nel caso di specie, l'avversa domanda, ai sensi del citato articolo 8 Legge n.24 dell'8-3- 2017 "Legge Gelli", risulta dunque improcedibile e preclusa: parte attrice è decaduta dall'avanzare le proprie domande e richieste ed i relativi effetti non sono salvi, sono improcedibili, attesa, appunto, l'intervenuta decadenza, poichè l'avverso atto di citazione- "assimilabile-equiparabile" al ricorso di cui all'articolo 702 bis c.p.c. - è stato dall'attore notificato in data 29 giugno 2020 e quindi non è stato notificato entro il 19 agosto 2019 -o entro il 18 settembre 2019 considerando la sospensione feriale dei termini processuali - e cioè entro il termine perentorio di 90 giorni dal 21 maggio 2019, giorno in cui si è concluso negativamente il procedimento di mediazione n. 2697/2017 introdotto dall'attuale attore….”.
Condivisibilmente, Cass. Sez. 3, Ord. n. 15466 del 10/06/20251 esclude l'improcedibilità per fattispecie come questa:
L'improcedibilità della domanda, prevista dall'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017 per l'ipotesi in cui il ricorso introduttivo del giudizio non sia depositato entro novanta giorni dal deposito della 1 Proprio su ricorso contro la sentenza della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 677/2022, invocata specificamente da parte appellante. pagina 5 di 14 relazione di consulenza tecnica o dalla scadenza del termine stabilito per la conclusione del procedimento d'istruzione preventiva, non si applica nel caso di previo svolgimento della mediazione, perché la legge non contempla alcun termine perentorio per la successiva instaurazione del giudizio di merito con riguardo a tale alternativa condizione di procedibilità.
§ 3 – Inquadramento in fatto e diritto della responsabilità sanitaria : motivi 2-3-4
I motivi 2-3-4 sono collegati e possono così essere, di seguito, trattati.
Si duole, fra l'altro, parte appellante, che il primo Giudice ha totalmente omesso di compiere e rappresentare l'inquadramento giuridico della responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto. Non è stato neppure indicato a che titolo di responsabilità i convenuti sono stati condannati e non è dato quindi sapere che disciplina normativa il primo Giudice ha applicato per decidere la controversia. In tale contesto “neppure una riga è stata dedicata in sentenza alle ragioni di diritto della disposta condanna”.
In disparte le considerazioni sull'incompletezza della motivazione della sentenza impugnata, la questione è verificare se dalle risultanze processuali emerge la responsabilità della struttura sanitaria.
Si legge, fra l'altro, nella ctu (NB vi sono osservazioni ex art 195 cpc alla ctu proposte dalla difesa del ma non della struttura sanitaria): CP_1
La critica di maggior peso riguarda la tempistica del trapianto. Nella relazione del Prof. si sostiene che il trapianto di rene Per_2 andava effettuato già all'inizio del 2008 e che accordi in tal senso erano intercorsi tra i familiari e l'equipe che allora seguiva il paziente. Si accenna infatti a prelievi che sarebbero stati fatti nel 2008 ai genitori del ragazzo in vista di un trapianto pre-emptive da donatore vivente, prelievi che sarebbero poi scomparsi nel nulla e del cui esito i genitori non avrebbero mai saputo niente.
Senza entrare nel merito della vicenda dei prelievi scomparsi (l' afferma che tali indagini non furono mai Controparte_6 effettuate) non si può non notare che nel dicembre 2007, quindi pochi mesi prima dei suddetti prelievi, il presentasse una CP_1 funzione renale ancora assolutamente normale ……[…]…. questi valori di filtrato glomerulare escludono tassativamente che si potesse programmare un trapianto pre-emptive.
Il trapianto pre-emptive di rene è infatti un trattamento che viene effettuato solo negli stadi avanzati della patologia renale………[…]…. un trapianto troppo anticipato rispetto ai reali bisogni depurativi del paziente finirebbe per essere controproducente.
Secondo le linee guida europee del 2002 (Expert Group on Renal Transplantation. Nephrol Dial Transplant 2002; 17 Suppl 4: 60-) il momento migliore per effettuare il trapianto pre-emptive è quello subito prima della comparsa dei sintomi dell'uremia, cioè con un VFG intorno ai 10-15 ml/min.
Si potrebbe obiettare che sarebbe stato comunque utile conoscere l'eventuale idoneità di uno o di entrambi i genitori anche molto tempo prima dell'effettuazione del trapianto, perché ciò avrebbe costituito un'ulteriore protezione per il ragazzo/adolescente che avrebbe avuto a disposizione “un'uscita di sicurezza” nel caso in cui ci fosse stato un peggioramento improvviso della situazione renale;
tuttavia, nella realtà questo atteggiamento non sarebbe stato realistico. Il trapianto da donatore vivente in Italia richiede (e richiedeva all'epoca dei fatti dei quali si parla) una procedura complessa e sono (erano) previste delle controindicazioni assolute alla donazione: il donatore per essere tale deve avere una funzione renale assolutamente normale……….non avere una ipertensione arteriosa non ben controllata, non avere malattie sistemiche che possono interessare i reni, non avere neoplasie, non avere infezioni ricorrenti…………
E' evidente che nei genitori del che si proponevano come donatori, tali condizioni, anche se non presenti nel 2008, avrebbero CP_1 potuto svilupparsi nel corso degli anni successivi, rendendo così del tutto inutile la loro procedura di idoneità come donatori, effettuata qualche anno prima.
pagina 6 di 14 Quanto detto rende abbastanza incomprensibile la effettuazione nel 2008 degli esami “pre-trapianto” (esami per i quali sarebbero stati fatti i prelievi ai familiari del prelievi che sarebbero poi andati perduti), dato che - come abbiamo documentato - non c'erano CP_1 assolutamente all'epoca le condizioni per effettuare il classico trapianto pre-emptive, cioè il trapianto che si esegue per sostituire la funzione dei reni nativi ormai insufficiente a garantire un adeguata depurazione delle scorie azotate.
…………….omissis……..
Appare quindi possibile che le motivazioni in base alle quali gli esami di idoneità alla donazione del rene da parte dei genitori sarebbero stati programmati, siano state equivocate dal e dai suoi famigliari, poiché non di trapianto pre-emptive si trattava ma se mai di CP_1 nefrectomia bilaterale, usata come estrema ratio per evitare una perdita proteica pericolosa per la vita, nefrectomia eventualmente seguita da trapianto. Tale equivoco poteva essere facilmente evitato con le opportune domande e con le adeguate spiegazioni, prima sulla finalità dei prelievi e poi sull'esito di tali esami, e comunque con un dialogo più aperto tra i medici e la famiglia.
L'altra forte critica al comportamento dei sanitari - in questo caso dei di critica contenuta nella Controparte_7 Pt_2 Per_ relazione del Prof. riguarda la scelta della dialisi peritoneale quale tecnica dialitica in attesa del trapianto renale. Il Prof. Per_2 contesta la scelta della tecnica dialitica peritoneale, scelta a suo dire particolarmente inadatta alla situazione clinica del paziente perché ritenuta “tecnica adatta alle persone anziane”.
Tuttavia, nel caso in oggetto la dialisi peritoneale presentava in teoria non pochi vantaggi rispetto all'emodialisi
……..omissis………..
E' pur vero che in un paziente suscettibile alle infezioni, alle quali, per quanto precedentemente detto, il signor era sicuramente CP_1 predisposto, la dialisi peritoneale poteva non sembrare la tecnica ideale, ed in effetti l'insorgenza di numerose infezioni peritoneali sembrava confermarlo, tuttavia va considerato che anche l'emodialisi, sia nel caso si fosse pensato a creare una fistola artero-venosa, sia nel caso (come poi è avvenuto) si fosse usato un catetere centrale era potenzialmente gravata dal rischio delle alterazioni coagulative sempre presenti in questi pazienti e suscettibili di dare importanti complicanze. Non crediamo pertanto che la scelta dell'emodialisi avrebbe comportato particolari vantaggi in questo caso.
Il Prof. contesta poi un episodio di presunta malpractice che sarebbe avvenuto durante la creazione della fistola cutaneo- Per_2 peritoneale per l'uso maldestro dell'elettro-bisturi che avrebbe provocato un'ustione della coscia del giovane con conseguenze CP_1 estetiche permanenti. Su tale episodio nulla possiamo aggiungere - e dobbiamo limitarci a constatare - che di tale complicanza non vi sono tracce nella cartella della . Controparte_8
Resta infine da considerare un'ultima, importante obiezione all'operato dei Nefrologi di e cioè se, nel 2012, si fosse potuta CP_7 evitare qualsiasi tipo di dialisi con un trapianto pre-emptive, trapianto che a questo stadio evolutivo della malattia sarebbe stato sicuramente indicato.
L'ipotesi del trapianto era sicuramente stata considerata dall'equipe medica di poiché risulta dalla documentazione clinica che il Pt_2 paziente avesse già fatto (o stesse facendo) gli esami preliminari al trapianto, nel momento in cui fu iniziato il trattamento dialitico peritoneale. Restano tuttavia misteriosi, o comunque per noi incomprensibili, i motivi per i quali non furono effettuate, o accelerate, le procedure per procedere ad una trapianto, nei mesi precedenti l'inizio della dialisi peritoneale………. vi era la concreta possibilità di effettuare un trapianto pre-emptive da donatore vivente, consanguineo.
Le procedure per effettuare un trapianto pre-emptive sono piuttosto complesse ma erano sicuramente alla portata di un centro come quello di abilitato ad effettuare trapianti e con notevole esperienza in questo campo. È quindi possibile ipotizzare che fossero Pt_2 nate delle perplessità circa l'opportunità di effettuare un trapianto prelevando il rene da uno dei due genitori, in un paziente che presentava una malattia probabilmente ereditaria, e questo per il timore di una recidiva della malattia nel rene trapiantato……….Si trattava tuttavia di casi relativamente rari e legati per lo più alla presenza della alterazione di tipo “FIN …………………. Pt_3 Tuttavia, era allora già noto che l'alterazione di questo tipo (cioè una alterazione genetica tipo “FIN major”) era molta rara in Italia M, et al. . 2005;25:407-10) e comunque le analisi genetiche Persona_3 Persona_4 avrebbero potuto rivelarla.
Le altre mutazioni che provocano la SNI sono quasi tutte a trasmissione recessiva” - cioè ogni genitore ha un solo cromosoma alterato (su due) e quindi non manifesta la malattia e soprattutto ha reni perfettamente sani e quindi adatti a essere donati - e quindi non avrebbero dovuto in linea teorica creare alcun problema. E' pur vero che vi sono situazioni complesse nelle quali è possibile che un genitore portatore sano dell'anomalia genetica……………….Era ben noto, tuttavia, che si trattava di casi molto rari (Weber S, et al. Kidney International, 200;4 66 571-579; Niaudet P. Pediatr Nephrol. 2004 Dec;
19(12):1313-8) e che spesso tali casi rispondevano bene alla terapia ( , et al. 1992 Nov;
6(6):553-5), e più in generale vi erano pubblicazioni che dimostravano che avere Per_5 Persona_6 una malattia dovuta ad alterazioni genetiche costituiva una protezione piuttosto che una minaccia verso la ricorrenza della sindrome nefrosica dopo trapianto (Jungraithmayr TC, et al. J Am Soc Nephrol 2011; 22: 579-585).
In conclusione, si può ragionevolmente affermare che la pratica del trapianto da vivente, anche da consanguineo, era nel 2012 largamente praticata (Mahan JD, et al. J Pediatr. 1984;105(4):549-557) e scientificamente accettata nei pazienti con SNI giunti all'insufficienza renale terminale ( 2009; 24:2121-2128). Persona_7
In ogni caso, pur comprendendo eventuali perplessità verso un trapianto da donatore consanguineo che i medici dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Umberto I°-GM Lancisi-G. Salesi avrebbero potuto avere e pur apprezzando la loro prudenza, non si comprende perché la consulenza genetica presso il Meyer fu rimandata al 2014 e non fu effettuata nel 2012. Tale consulenza avrebbe con ogni pagina 7 di 14 probabilità fugato i dubbi e avrebbe permesso il trapianto pre-emptive, peraltro fortemente caldeggiato dal paziente e dai suoi familiari, trapianto che avrebbe evitato l'inizio del trattamento dialitico.
Nemmeno si può pensare che l'inizio del trattamento dialitico peritoneale, nel dicembre 2012, sia stato giustificato da un brusco ed imprevedibile peggioramento della funzione renale e quindi dalla presenza di una sindrome uremica scompensata. Infatti dagli esami registrati nella cartella clinica della di e preliminari all'intervento di inserimento del catetere peritoneale Controparte_8 Pt_2 (avvenuto nel Novembre 2012) si può desumere il seguente contesto clinico: è presente una compromissione importante della funzione renale con creatininemia di 4,7 mg/dL, con un filtrato glomerulare stimato di 16 ml/min, azotemia di 100 mg/dL, potassiemia di 5,6 mEq/l e fosforemia di 6 mg/dL, con pressione arteriosa normale (oscillante da 110/70 a 130/70 mmHg) e diuresi ben conservata (tra i 1600 e i 2500 cc/die). A parte l'aumento della potassiemia, probabilmente favorita dall'uso dei farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina e comunque controllabile con l'uso di farmaci inibenti l'assorbimento intestinale del potassio, non si trattava di dati così allarmanti da giustificare un inizio improcrastinabile del trattamento dialitico.
Resta quindi il dubbio che una gestione diversa del caso, magari supportata da un colloquio aperto e approfondito con il paziente ed i familiari, avrebbero potuto evitare, mediante un trapianto pre-emptive, quei mesi di dialisi peritoneale che sono stati comunque fonte di problemi clinici e psicologici per il paziente.
In definitiva:
a) l'idea che si potesse programmare un trapianto pre-emptive nel 2008 è assolutamente priva di fondamento. Abbiamo cercato di spiegare come potrebbe essere nato l'equivoco che avrebbe portato all'esecuzione dei prelievi fatti ai genitori del nel 2008, e CP_1 l'unica spiegazione ragionevole ipotizzabile è che i medici avessero iniziato a studiare la compatibilità antigenica tra il ed i CP_1 genitori, non per fare un trapianto pre-emptive, ma per programmare una nefrectomia bilaterale nel caso che la proteinuria fosse diventata “maligna”;
b) la scelta di iniziare il trattamento sostitutivo con la dialisi peritoneale e non con l'emodialisi era tutto sommato corretta per i motivi spiegati in dettaglio;
c) resta invece molto criticabile il ritardo con il quale è stato programmato il trapianto nel 2012 quando ormai il PA era arrivato allo stadio ultimo dell'insufficienza renale (stadio 4-5) e quindi vi erano motivi validi per fare il trapianto pre-emptive.
Acclarata dunque la criticità sul ritardo con il quale è stato programmato il trapianto nel 2012 quando ormai il PA era arrivato allo stadio ultimo dell'insufficienza renale (stadio 4-5), e quindi vi erano motivi validi per fare il trapianto pre-emptive, è necessario puntualizzare il timer per riconoscersi il ritardo in discussione.
Abbiamo visto che i valori della creatinina (uno dei parametri di riferimento per la valutazione della funzione renale) erano nella norma fino al 2010, riscontrandosi un progressivo incremento nel 2011 (a novembre 2011 era pari a 3.37 mg/dl), ad aprile 2012 4.8 mg/dl e a giugno 2012 5.5 mg/dl. A tal punto, per l'evoluzione progressiva della IRC (insufficienza renale cronica) verso lo stadio finale, veniva programmato inizio di terapia sostitutiva con dialisi peritoneale. Riteniamo che in questa epoca, come già sopra spiegato, si poteva/doveva affrontare l'ipotesi del trapianto di rene. Per cui, dopo le indagini preliminari (non da ultimo la verifica della compatibilità del donatore vivente = madre), si si sarebbe potuto procedere al trapianto anziché al posizionamento di catetere per dialisi peritoneale (eseguito nel novembre 2012).
Si ravvisa ritardo terapeutico dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015;detto periodo va conteggiato come inabilità temporanea biologica a parziale mediamente al 33%.
Per quanto riguarda i postumi permanenti, in luogo del trattamento di trapianto pre-emptive (eseguibile - come detto - già a novembre 2012), è stato eseguito il posizionamento di catetere per dialisi peritoneale e temporanea apposizione di catetere venoso centrale (giugulare destra, in sostituzione del catetere medesimo per episodio di peritonite) con inizio della terapia emodialitica (dicembre 2014). All'esito di ciò, unitamente all'esito cicatriziale in sede inguinale sinistra (ascritto dal PA e dal consulente di parte Prof. al Per_2 posizionamento della piastra in corso di utilizzo di elettrobisturi, compatibilmente con il gesto tecnico di inserimento di catetere per dialisi peritoneale, con criterio di massima probabilità ed esclusione di altre cause), si configura un danno risarcibile nella misura del 3- 4% (tre-quattro percento) in ambito di danno biologico.
CONCLUSIONI
Sulla scorta di quanto sopra ampiamente discusso, preso atto della documentazione sanitaria, si risponde ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice.
1) determini il Ctu se l'attore, o la sua famiglia, hanno ricevuto adeguata informazione sulla possibilità, nonché sulla necessaria tempistica di un trapianto come quello per cui è causa;
R/ nel corso del ricovero, dal 17/12 al 20/12/2012 c/o Ospedaliero-Universitaria Ospedale Controparte_9 [...] di in regime di post-ricovero, il PA risulta programmato per esami (cistografia Controparte_10 Pt_2 retrograda, per esempio) per inserimento in lista trapianto renale;
dunque, vi era stata un'adeguata informazione al PA (21enne all'epoca) e dei familiari.
2) se il trapianto avrebbe dovuto essere effettuato prima rispetto a quando è stato effettivamente fatto;
pagina 8 di 14 R/ la risposta è positiva: il trapianto andava eseguito nella fase clinica in cui il PA era arrivato allo stadio ultimo dell'insufficienza renale (stadio 4-5) e quindi vi erano motivi validi per fare il trapianto pre-emptive.
3) se, ove fosse stato effettuato prima, avrebbe comportato minori conseguenze all'attore;
R/ certamente, sia in ordine temporaneo che permanente.
4) quantifichi il danno biologico permanente e temporaneo che sia stato determinato dal ritardo nel trapianto, ove questo debba essere considerata una scelta errata;
e la congruità delle spese mediche.
R/ si ravvisa un ritardo terapeutico dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015, da conteggiarsi a parziale mediamente al 33%. Postumi permanenti nella misura del 3-4% (tre-quattro percento) in ambito di danno biologico.
L'analitica valutazione, corredata da dati non contestati, che si è in tal modo riassunta, consente di enucleare o di dedurre quanto segue
1) La malattia era stata diagnosticata alla nascita, ma ancora nel 2008 non era necessario procedere ad un trapianto. In questo senso le analisi genetiche non erano a quel momento (2008) necessarie
2) Va data risposta positiva al quesito se, nel 2012, si fosse potuta evitare qualsiasi tipo di dialisi procedendo, invece, ad un trapianto pre-emptive, trapianto che a questo stadio evolutivo della malattia sarebbe stato sicuramente indicato.
3) Non risulta che tale trapianto fosse prospettato al pz o ai genitori : considerazione giuridica è che tale alternativa, per la sua importanza, fosse almeno indicata come possibilità: tale prospettazione doveva risultare dalla cartella clinica, e non c'è
4) Che sia il pz che i genitori avrebbero accettato, ove prospettato, l'idea del trapianto quale valida –
e ben migliore – alternativa alla dialisi lo si può ricavare dal fatto che a ciò procedettero nel 2015, presso altro ospedale (Genova)
5) Sussistevano tutte le possibilità diagnostiche per accertarsi che uno dei due genitori avesse un rene sano e compatibile, in particolare, come era possibile sapere nel 2012 e come è poi risultato dagli esami genetici, la variante genetica consentiva di individuare il tipo specifico di malattia, grave ma non classificabile tre le peggiori nella vasta gamma di patologie : “, era allora già noto che l'alterazione di questo tipo (cioè una alterazione genetica tipo “FIN ) era molta rara in Italia…”, come poi è Pt_3 risultato confermato dagli esami presso l'ospedale di Firenze. Non a caso i ccttuu ritengono che l'aggettivazione ” sia impropria Per_8
Quindi, la dialisi avrebbe potuto essere evitata, e la sua attuazione ha comportato danni evitabili, poi quantificati dai ccttuu.
pagina 9 di 14 Discettare, come viene fatto nell'atto d'appello, di natura contrattuale o meno che discenderebbe dalla novella introdotta dalla legge Gelli è del tutto ultroneo: la responsabilità, comunque la si voglia classificare, discende
- Dalla necessità di (almeno) prospettare, da parte dei sanitari, il trapianto e gli accertamenti preventivi
- Dal fatto che tale prospettazione non fu fatta. Si è visto a chi spetti la prova e, generalmente, in che modo, in disparte l'assurdità di addossare una prova negativa del genere all'attore, ed in disparte anche la problematica questione di come possa eventualmente riverberarsi la qualificazione contrattuale o meno sull'onere della prova, ove piuttosto l'indagine cruciale riguarda lo spostamento della ripartizione dell'onere della prova : in questo caso il danno, nascente dalla situazione descritta, è provato. La struttura sanitaria aveva in carico il danneggiato e doveva prospettare ciò, ma non l'ha fatto, spettando ad essa di provare tale informazione. Sulla prova controfattuale che, ove il paziente fosse stato informato, avrebbe proceduto ad autorizzare gl incombenti successivi, si è già detto al precedente punto 4).
§ 4 – Sul motivo attinente il nullo, inammissibile, errato ed infondato riconoscimento delle voci di danno ed indicazioni-quantificazioni e dei relativi criteri-infondatezza della C.T.U. e della sentenza.
Il motivo pone varie questioni, da analizzare partitamente.
4.1 - In primo luogo, si lamenta come “nessuna censura, nessuna contestazione e nessuna richiesta risarcitoria è stata in primo grado ex adverso ritualmente avanzata e formulata e posta in nesso causale con la presunta lesione-cicatrice da elettrobisturi. L'unica contestazione sollevata ex adverso è stata quella del presunto ritardo nell'effettuazione del trapianto renale. E' chiara la ultra ed extra petizione…”.
Nella misura in cui, come richiesto, si sono richiesti tutti i danni conseguenti al ritardo, la cicatrice da elettrobisturi, quantificata nel 3-4 % di biologico, è conseguente alla non necessarietà della dialisi, cui era funzionale.
La critica si spinge, invero, a ritenere che la lesione non sia rapportata alle operazioni per la dialisi, ma appare evidente che il tipo di lesione non può avere altre plausibili cause.
pagina 10 di 14 4.2 - Si passa poi a censurare la quantificazione di 784 gg di invalidità temporanea al 33%, né tantomeno i criteri di calcolo adottati: “…laddove tale voce di danno sia riferibile all'asserito ritardo dell'intervento di trapianto dal 22/11/2012 al 15/01/2015, si deve eccepire e contestare, come tale asserito ritardo non è in alcun modo imputabile alla odierna appellante…”.
Sebbene in maniera implicita, i ccttuu hanno spiegato che la permanenza della dialisi nel periodo citato poteva essere evitata.
È evidente che i fastidi e gli inconvenienti della dialisi vanno comparati con una operazione di trapianto con successo, in cui il pz non avrebbe avuto impedimenti.
Semmai l'unico vizio logico è l'aver considerato l'invalidità temporanea dal momento della dialisi al momento dell'operazione. Se, infatti, vi fosse stata il programma del trapianto presso (o altro Pt_2 centro specializzato), come dà conto la prova controfattuale appare evidente che avrebbero dovuto esservi alcuni gg per tutti gli esami e la preparazione, ed altri in cui, post-operazione, il decorso avrebbe comunque comportato un'invalidità temporanea. Si può così diminuire il periodo imputabile a
700 gg, con giudizio evidentemente equitativo, non essendo ragionevole, per ovvie ragioni di economia processuale, rimandare il relativo quesito ai ccttuu .
4.3 - Viene poi contestata la quantificazione di € 36.500, operata nella sentenza impugnata “… per i 4 anni di patimento, equiparabili ad una invalidità temporanea del 25% passati nella attesa indotta dalla informazione errata che il trapianto di rene fosse indicato già nel 2008….”.
Questo profilo del motivo d'appello appare fondato.
Non risulta, in positivo, che da parte della struttura anconetana fosse comunicato al pz o ai suoi genitori che il trapianto di rene fosse indicato già nel 2008.
Sussiste semmai una doglianza rispetto ad esami non meglio specificati che sarebbero stati effettuati nel 2008 presso il Salesi, ma rispetto ai quali la struttura sanitaria nega esservi stata alcuna interlocuzione del genere.
Qui, invero, manca la prova che qualche sanitario possa avere prospettato la necessità o l'incombenza di un trapianto.
pagina 11 di 14 Due altre considerazioni soccorrono per escludere una rilevanza giuridica di danno da questo quadro, molto incompleto, ed anche ammettendo che le analisi fossero effettivamente state prescritte nell'ambito della struttura di Pt_2
a) Come osservato dagli stessi ccttuu, potrebbe essersi trattato di prelievi programmati perché i medici che seguivano all'epoca il avevano pensato ad una nefrectomia bilaterale CP_1 associata ad un contemporaneo trapianto. Tale procedura avrebbe avuto un senso solo per impedire una eccessiva perdita proteica con le urine, perdita così grave da mettere in pericolo la vita del paziente o da provocare seri danni al suo sviluppo psico-fisico: “Tale approccio ( Per_9 et al J Am Soc Nephrol 1992;3:260-3) ha una sua ragion d'essere nelle forme
[...] particolarmente gravi, quali quelle classiche finlandesi da alterazione del gene Per_10 nelle quali è assolutamente compromessa una crescita normale, o quando la perdita proteica provoca una tale situazione di ipovolemia/ipotensione da mettere seriamente a rischio la vita del paziente. In questi casi era considerato opportuno procedere alla nefrectomia bilaterale dei reni nativi seguita dal trapianto renale, se possibile, o dall'inizio del trattamento dialitico”.Come sopra visto, tali alterazioni sono state escluse dalle indagini genetiche del 2014, di cui si ha contezza .
b) Non v'è alcuna certezza, in ogni caso, di una qualsivoglia prospettazione, da parte dei sanitari della struttura anconetana, dell'evenienza o necessità di un trapianto “precoce” nel senso prospettato dal primo giudice. In altre parole, “… i 4 anni di patimento, equiparabili ad una invalidità temporanea del 25%, passati nella attesa indotta dalla informazione errata che il trapianto di rene fosse indicato già nel 2008….” non sono in realtà, ove effettivamente vissuti, riconducibili ad una condotta da parte di sanitari di Ove fossero effettivamente stati Pt_2 prescritti esami, poi addirittura smarriti, in ogni caso, tra il 2008 ed il 2012, v'era possibilità di rifarli e chiedere una consulenza ai medici che sino al 2008 avevano avuto in carico il paziente, dimostratisi, come osservano i ccttuu, del tutto all'altezza.
4.4 - Ulteriore profilo di censura riguarda la doglianza che il Tribunale di primo grado avrebbe fatto erronea applicazione alle Tabelle di Milano nella liquidazione dei danni operata in sentenza. La sentenza dovrebbe essere riformata laddove ha applicato le Tabelle di Milano per le macrolesioni anziché le Tabelle delle micropermanenti.
Su questo punto basterà provvedere a nuovo computo, nel rispetto della liquidazione per microlesioni.
pagina 12 di 14 Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 3,50%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 33% 700
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.005,82
Invalidità temporanea parziale al 33% € 12.977,58
Totale danno biologico temporaneo € 12.977,58
Danno morale (33,33%) € 5.660,57
TOTALE GENERALE: € 22.643,97
Le spese processuali per questo grado d'appello vanno interamente compensate, per il primo grado posso essere compensate nella misura del 50 %, ferma la liquidazione operata dal primo giudice.
§ 5 - Parte appellante ha chiesto la ripetizione di quanto corrisposto e dato prova della corresponsione.
La relativa domanda va rigettata. L'appellata osserva che “… l' Parte_1
per il tramite della propria compagnia assicuratrice , in esecuzione
[...] Controparte_11 della sentenza di primo grado impugnata ha provveduto a corrispondere, con riserva di appello ed animo di rivalsa, mediante bonifico bancario al Sg. la complessiva somma di € CP_1
87.478,71, comprensiva delle spese legali, somma che dovrà essere restituita oltre interessi, in accoglimento del promosso appello (disposizione del bonifico bancario del predetto importo doc. 2).”
È la compagnia assicurativa, pertanto, ad essere titolare del diritto alla ripetizione, mentre non risulta che l'Azienda sia cessionaria del credito alla ripetizione o altrimenti titolare:
pagina 13 di 14 “all'assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., comma 2, pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima “causa solvendi”, senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente.” (cfr. Cass. 22316/2015 ed, in termini, Cass. 11121/2013)2.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna l'azienda al pagamento, in favore del Parte_1
della minor somma di € 22.643,97, con interessi legali dalla pubblicazione della CP_1 presente sentenza al soddisfo.
2) Dispone la compensazione delle spese(ivi comprese quelle di ctp attorea e ctu) , come liquidate nella sentenza di primo grado, nella misura del 50 %, rimanendo pertanto a carico dell' CP_12 il restante 50 %
3) Dispone la compensazione integrale delle spese relative all'appello.
Così deciso in Ancona, c.c. del 8.7.25
Il cons. est. Dr C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli 2 V. anche ,in motivazione della prima sentenza cit. : “Per effetto della riforma della sentenza di condanna, infatti, è venuta meno la causa solvendi ed il soggetto passivo dell'azione non può che essere l'accipiens, mentre il soggetto attivo non può che essere il solvens. Ne deriva che l'assicuratore della responsabilità civile, il quale abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che in base a sentenza di condanna avrebbe dovuto pagargli l'assicurato, può esercitare l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nei confronti dell' accipiens, qualora la sentenza di condanna sia riformata nel senso della non debenza (anche parziale) della somma, di tal che il pagamento rimanga privo di causa (v. anche Cass. 10.3.2013 n. 11121). Corretta, pertanto, la conclusione cui giunge la Corte di merito che - nel caso in esame di riforma della sentenza di condanna anche nei confronti dell'assicuratore - ha ritenuto che l'azione di indebito proposta dall'assicuratore, che aveva pagato al danneggiato somme non dovute, doveva essere esercitata nei confronti dello stesso danneggiato e non dell'assicurato.” pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2024 e promossa da
Parte_1
G.M.LANCISI,
[...] Parte_2 così denominata a seguito ed in attuazione della Legge Regionale Marche 8 agosto 2022
[...]
n.19- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Galvani del foro di P.IVA_1 Pt_2
( e presso il Suo Studio in Piazza della Repubblica n.1/A CodiceFiscale_1 Pt_2 elettivamente domiciliata, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla seguente e-mail di posta certificata: o al n.di fax del suo studio: 071.204586 Email_1
appellante
Contro
pagina 1 di 14 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Blasi CP_1 C.F._2
(C.F. – P.Iva e dall'Avv. Camilla Minardi (Cod.Fisc. C.F._3 P.IVA_2
- P.Iva ) ed elettivamente domiciliato in Cagli (PU), Via C.F._4 P.IVA_3
Flaminia, n. 126 (Studio Avv. Nadia Blasi), le quale dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del presente procedimento al n. di tel/fax: 0721/787611 e alla casella pec:
Email_2
appellato
OGGETTO: appello in tema di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona l' CP_1 Controparte_2
chiedendo di essere risarcito per tutti i danni patiti per gli errori commessi in suo
[...] danno dalla struttura ospedaliera.
Esponeva che a sei mesi gli fu diagnosticata la sindrome nefrosica congenito di tipo finlandese. La malattia, di tipo degenerativo, aveva continuato negli anni il suo percorso evolutivo, tant'è che nel
2008, per la prima volta, veniva prospettata ai genitori la necessità di procedere a trapianto di rene;
dietro suggerimento medico, i genitori si sottoposero ad indagine ematica, finalizzata allo studio di eventuali compatibilità biologiche per la donazione. Le risultanze dei predetti accertamenti non furono mai comunicate ai genitori, nonostante gli innumerevoli solleciti, rivolti alla allora azienda ospedaliera
Salesi.
Il 2010 l'attore doveva iniziare il trattamento di dialisi. Nel giugno 2014 i genitori degli attori decisero di reiterare le indagini ematiche, rivolgendosi al Meyer di Firenze, e ebbero il risultato di una compatibilità tra madre e figlio per la donazione del rene. Dopo altre infezioni, il trapianto fu effettuato il 15 gennaio 2015 presso la struttura ospedaliera San Martino di Genova.
I danni richiesti riguardavano il lamentato grave ritardo con cui si effettuò il trapianto del rene, dovuto al fatto che presso l' si erano smarriti gli esiti degli esami fatti per accertare la Controparte_3 compatibilità. pagina 2 di 14 L'attore chiedeva il danno in circa 160 mila euro oltre la perdita di chance da valutare in via equitativa.
L'azienda ospedaliera universitaria si costituiva eccependo l'improcedibilità e, nel merito affermava non esservi alcuna criticità nell'operato dei medici e che nulla di diverso poteva essere fatto, poiché le linee guida ed i protocolli erano stati seguiti.
Il primo Giudice decideva la causa secondo quanto in sintesi si riassume:
1) Al collegio peritale veniva chiesto se l'attore o la sua famiglia ebbero a ricevere adeguata informazione sul trapianto di rene, possibilità e tempistica, se il trapianto doveva essere effettuato prima di quando fu fatto, se avrebbe comportato minori conseguenze ove fosse stato fatto prima e in caso la quantificazione del danno.
2) I ccttuu esponevano che nel 2010 l'attore ebbe la prima evidenza di insufficienza renale cronica.
L'andamento clinico fu relativamente benigno, per motivi probabilmente legati al tipo di mutazione genetica, e perché il paziente era stato trattato correttamente dai pediatri e dai nefrologi che lo hanno avuto in cura. Gli esami pre trapianto nel 2008 non avrebbero dovuto nemmeno essere effettuati, in quanto nel 2008 non vi erano le condizioni per effettuare quel trapianto. La dialisi peritoneale effettuata presenta numerosi vantaggi rispetto all'emodialisi, essendo domiciliare, preservando meglio la funzione renale ed evitando il contatto sangue membrana dialitica, risultando così meno vasculo tossica. La scelta della dialisi peritoneale non ha nemmeno comportato un rischio maggiore di infezioni, anche l'emodialisi avrebbe procurato problemi di rischio di alterazioni coagulative;
per quanto riguarda l'ustione della coscia lamentata per uso maldestro dell'elettrobisturi durante la creazione della fistola cutaneo peritoneale il collegio peritale afferma che di tale complicanza non vi sono tracce nella cartella clinica chirurgica. Nel 2012 sicuramente si sarebbe potuto affrontare un trapianto pre emptive, verso il quale la famiglia dell'attore appariva fortemente motivata e le cui complesse procedure erano sicuramente alla portata di un centro come quello di La pratica del trapianto da Pt_2 vivente, anche da consanguineo, era nel 2012 largamente praticata e scientificamente accettata nei pazienti giunti all'insufficienza renale terminale. Non si spiegava, quindi, il ritardo dal
2012 al 2014, fermo restando che l'esame del 2008,prematuro, non aveva alcun senso. In sostanza computano inabilità totale al 4% per la cicatrice, compatibile con l'inserimento del gesto tecnico dell'uso dell' elettrobisturi, per creare una fistola peritoneale, e temporaneo al 33 percento dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015. Le altre cicatrici erano secondarie al necessario trapianto renale e quindi non autonomamente valutabili come danno iatrogeno.
pagina 3 di 14 3) Quanto all'improcedibilità, riteneva il primo giudice che, poiché la causa era a lui pervenuta quando, dopo la prima udienza di discussione, lo stesso non avrebbe più potuto intervenire concedendo i termini per la mediazione oppure concedendo i termini per l'accertamento tecnico preventivo, non poteva applicarsi al caso di specie il precedente della Corte di Appello, invocato dall' sull'inapplicabilità del principio di diritto posto dalla sentenza 28994/19. Infatti, Pt_1 nella sentenza confermata dalla Corte di Appello v'era statuizione sulla improcedibilità, tempestivamente presa;
qui, un eventuale accoglimento, per fattispecie svoltasi integralmente prima che la norma, posta per evitare la medicina difensiva, entrasse in vigore, avrebbe un effetto distorsivo analogo a quello che la ha inteso evitare con propria decisione 6 ottobre Per_1
2005, in una questione assimilabile alla retroattività della legge 24 del 2017. Ove si disse che il legislatore può intervenire nella qualificazione stessa di un rapporto giuridico, ma soltanto se tale esito non metta in discussione, nel suo nucleo essenziale ed irriducibile, la tutela costituzionale che il rapporto stesso riceva in ragione del suo carattere fenomenologico, ovvero dei beni che esso abbia ad oggetto. Sostanzialmente, nel caso di specie l'accoglimento della eccezione di improcedibilità avrebbe avuto il solo effetto di allungare di tre anni l'accoglimento della decisione, riguardante il bene della vita richiesto dagli attori, non tenendo conto di una istruttoria che al punto in cui il procedimento è stato preso non poteva essere più legittimamente disdetta;
e pertanto, in tal senso, la eccezione di improcedibilità va disattesa.
4) Nel merito v'erano due punti di criticità da cui indubbiamente sorgeva responsabilità in capo alla azienda ospedaliera, che non può invocare alcun protocollo: in primo luogo aver dato false informazioni riguardo al trapianto: fu detto, contrariamente a quanto accertato , che già poteva essere possibile nel 2008, creando un ingiustificato clima di aspettativa dal 2008 al 2012; quindi ritardando ingiustificatamente il trapianto, dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015; ed infine, provocando un ingiustificato danno, da mal uso del bisturi elettrico.
5) Venivano complessivamente riconosciuti all'attore, per le varie voci, euro 68.688 euro, oltre accessori.
Ha interposto appello l'azienda , coi seguenti motivi : Parte_1
1) Nullità - Violazione e mancata applicazione dell'art. 8 legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) –
Improcedibilità ed improponibilità della domanda – Errata ed infondata motivazione.
2) Nullità - Violazione dell'art. 132 comma 3 n. 4 c.p.c. - Omessa motivazione - Violazione e mancata applicazione dell'art. 3 della Legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione del c.d.
pagina 4 di 14 Decreto Balduzzi n.158 del 13/9/2012 in materia di responsabilità sanitaria- Errato inquadramento della responsabilità medico sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale
- Mancata applicazione dell'art. 2043 c.c.
3) Grave carenza e difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dei principi relativi al nesso di causalità - Errata e carente valutazione della situazione di fatto, della documentazione clinico-sanitaria e dei comportamenti posti in essere dai sanitari dell'
[...]
- Ingiustizia manifesta-Infondatezza della CTU Controparte_4
4) Nullità della sentenza – Violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. – Extra ed ultrapetizione - Carenza
e difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dei principi relativi al nesso di causalità - Errata e carente valutazione della situazione di fatto, della documentazione clinico- sanitaria e dei comportamenti posti in essere dai sanitari dell'
[...]
della CTU Controparte_5
5) Nullo, inammissibile, errato ed infondato riconoscimento delle voci di danno ed indicazioni- quantificazioni e dei relativi criteri-infondatezza della C.T.U. e della sentenza.
Si costituiva il contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
§ 2 – Sull'improcedibilità
L'eccezione di improcedibilità, reiterata col primo motivo d'appello, è infondata.
In sintesi, l'improcedibilità viene dedotta dall'appellante sul seguente presupposto :
“Nel caso di specie, l'avversa domanda, ai sensi del citato articolo 8 Legge n.24 dell'8-3- 2017 "Legge Gelli", risulta dunque improcedibile e preclusa: parte attrice è decaduta dall'avanzare le proprie domande e richieste ed i relativi effetti non sono salvi, sono improcedibili, attesa, appunto, l'intervenuta decadenza, poichè l'avverso atto di citazione- "assimilabile-equiparabile" al ricorso di cui all'articolo 702 bis c.p.c. - è stato dall'attore notificato in data 29 giugno 2020 e quindi non è stato notificato entro il 19 agosto 2019 -o entro il 18 settembre 2019 considerando la sospensione feriale dei termini processuali - e cioè entro il termine perentorio di 90 giorni dal 21 maggio 2019, giorno in cui si è concluso negativamente il procedimento di mediazione n. 2697/2017 introdotto dall'attuale attore….”.
Condivisibilmente, Cass. Sez. 3, Ord. n. 15466 del 10/06/20251 esclude l'improcedibilità per fattispecie come questa:
L'improcedibilità della domanda, prevista dall'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017 per l'ipotesi in cui il ricorso introduttivo del giudizio non sia depositato entro novanta giorni dal deposito della 1 Proprio su ricorso contro la sentenza della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 677/2022, invocata specificamente da parte appellante. pagina 5 di 14 relazione di consulenza tecnica o dalla scadenza del termine stabilito per la conclusione del procedimento d'istruzione preventiva, non si applica nel caso di previo svolgimento della mediazione, perché la legge non contempla alcun termine perentorio per la successiva instaurazione del giudizio di merito con riguardo a tale alternativa condizione di procedibilità.
§ 3 – Inquadramento in fatto e diritto della responsabilità sanitaria : motivi 2-3-4
I motivi 2-3-4 sono collegati e possono così essere, di seguito, trattati.
Si duole, fra l'altro, parte appellante, che il primo Giudice ha totalmente omesso di compiere e rappresentare l'inquadramento giuridico della responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto. Non è stato neppure indicato a che titolo di responsabilità i convenuti sono stati condannati e non è dato quindi sapere che disciplina normativa il primo Giudice ha applicato per decidere la controversia. In tale contesto “neppure una riga è stata dedicata in sentenza alle ragioni di diritto della disposta condanna”.
In disparte le considerazioni sull'incompletezza della motivazione della sentenza impugnata, la questione è verificare se dalle risultanze processuali emerge la responsabilità della struttura sanitaria.
Si legge, fra l'altro, nella ctu (NB vi sono osservazioni ex art 195 cpc alla ctu proposte dalla difesa del ma non della struttura sanitaria): CP_1
La critica di maggior peso riguarda la tempistica del trapianto. Nella relazione del Prof. si sostiene che il trapianto di rene Per_2 andava effettuato già all'inizio del 2008 e che accordi in tal senso erano intercorsi tra i familiari e l'equipe che allora seguiva il paziente. Si accenna infatti a prelievi che sarebbero stati fatti nel 2008 ai genitori del ragazzo in vista di un trapianto pre-emptive da donatore vivente, prelievi che sarebbero poi scomparsi nel nulla e del cui esito i genitori non avrebbero mai saputo niente.
Senza entrare nel merito della vicenda dei prelievi scomparsi (l' afferma che tali indagini non furono mai Controparte_6 effettuate) non si può non notare che nel dicembre 2007, quindi pochi mesi prima dei suddetti prelievi, il presentasse una CP_1 funzione renale ancora assolutamente normale ……[…]…. questi valori di filtrato glomerulare escludono tassativamente che si potesse programmare un trapianto pre-emptive.
Il trapianto pre-emptive di rene è infatti un trattamento che viene effettuato solo negli stadi avanzati della patologia renale………[…]…. un trapianto troppo anticipato rispetto ai reali bisogni depurativi del paziente finirebbe per essere controproducente.
Secondo le linee guida europee del 2002 (Expert Group on Renal Transplantation. Nephrol Dial Transplant 2002; 17 Suppl 4: 60-) il momento migliore per effettuare il trapianto pre-emptive è quello subito prima della comparsa dei sintomi dell'uremia, cioè con un VFG intorno ai 10-15 ml/min.
Si potrebbe obiettare che sarebbe stato comunque utile conoscere l'eventuale idoneità di uno o di entrambi i genitori anche molto tempo prima dell'effettuazione del trapianto, perché ciò avrebbe costituito un'ulteriore protezione per il ragazzo/adolescente che avrebbe avuto a disposizione “un'uscita di sicurezza” nel caso in cui ci fosse stato un peggioramento improvviso della situazione renale;
tuttavia, nella realtà questo atteggiamento non sarebbe stato realistico. Il trapianto da donatore vivente in Italia richiede (e richiedeva all'epoca dei fatti dei quali si parla) una procedura complessa e sono (erano) previste delle controindicazioni assolute alla donazione: il donatore per essere tale deve avere una funzione renale assolutamente normale……….non avere una ipertensione arteriosa non ben controllata, non avere malattie sistemiche che possono interessare i reni, non avere neoplasie, non avere infezioni ricorrenti…………
E' evidente che nei genitori del che si proponevano come donatori, tali condizioni, anche se non presenti nel 2008, avrebbero CP_1 potuto svilupparsi nel corso degli anni successivi, rendendo così del tutto inutile la loro procedura di idoneità come donatori, effettuata qualche anno prima.
pagina 6 di 14 Quanto detto rende abbastanza incomprensibile la effettuazione nel 2008 degli esami “pre-trapianto” (esami per i quali sarebbero stati fatti i prelievi ai familiari del prelievi che sarebbero poi andati perduti), dato che - come abbiamo documentato - non c'erano CP_1 assolutamente all'epoca le condizioni per effettuare il classico trapianto pre-emptive, cioè il trapianto che si esegue per sostituire la funzione dei reni nativi ormai insufficiente a garantire un adeguata depurazione delle scorie azotate.
…………….omissis……..
Appare quindi possibile che le motivazioni in base alle quali gli esami di idoneità alla donazione del rene da parte dei genitori sarebbero stati programmati, siano state equivocate dal e dai suoi famigliari, poiché non di trapianto pre-emptive si trattava ma se mai di CP_1 nefrectomia bilaterale, usata come estrema ratio per evitare una perdita proteica pericolosa per la vita, nefrectomia eventualmente seguita da trapianto. Tale equivoco poteva essere facilmente evitato con le opportune domande e con le adeguate spiegazioni, prima sulla finalità dei prelievi e poi sull'esito di tali esami, e comunque con un dialogo più aperto tra i medici e la famiglia.
L'altra forte critica al comportamento dei sanitari - in questo caso dei di critica contenuta nella Controparte_7 Pt_2 Per_ relazione del Prof. riguarda la scelta della dialisi peritoneale quale tecnica dialitica in attesa del trapianto renale. Il Prof. Per_2 contesta la scelta della tecnica dialitica peritoneale, scelta a suo dire particolarmente inadatta alla situazione clinica del paziente perché ritenuta “tecnica adatta alle persone anziane”.
Tuttavia, nel caso in oggetto la dialisi peritoneale presentava in teoria non pochi vantaggi rispetto all'emodialisi
……..omissis………..
E' pur vero che in un paziente suscettibile alle infezioni, alle quali, per quanto precedentemente detto, il signor era sicuramente CP_1 predisposto, la dialisi peritoneale poteva non sembrare la tecnica ideale, ed in effetti l'insorgenza di numerose infezioni peritoneali sembrava confermarlo, tuttavia va considerato che anche l'emodialisi, sia nel caso si fosse pensato a creare una fistola artero-venosa, sia nel caso (come poi è avvenuto) si fosse usato un catetere centrale era potenzialmente gravata dal rischio delle alterazioni coagulative sempre presenti in questi pazienti e suscettibili di dare importanti complicanze. Non crediamo pertanto che la scelta dell'emodialisi avrebbe comportato particolari vantaggi in questo caso.
Il Prof. contesta poi un episodio di presunta malpractice che sarebbe avvenuto durante la creazione della fistola cutaneo- Per_2 peritoneale per l'uso maldestro dell'elettro-bisturi che avrebbe provocato un'ustione della coscia del giovane con conseguenze CP_1 estetiche permanenti. Su tale episodio nulla possiamo aggiungere - e dobbiamo limitarci a constatare - che di tale complicanza non vi sono tracce nella cartella della . Controparte_8
Resta infine da considerare un'ultima, importante obiezione all'operato dei Nefrologi di e cioè se, nel 2012, si fosse potuta CP_7 evitare qualsiasi tipo di dialisi con un trapianto pre-emptive, trapianto che a questo stadio evolutivo della malattia sarebbe stato sicuramente indicato.
L'ipotesi del trapianto era sicuramente stata considerata dall'equipe medica di poiché risulta dalla documentazione clinica che il Pt_2 paziente avesse già fatto (o stesse facendo) gli esami preliminari al trapianto, nel momento in cui fu iniziato il trattamento dialitico peritoneale. Restano tuttavia misteriosi, o comunque per noi incomprensibili, i motivi per i quali non furono effettuate, o accelerate, le procedure per procedere ad una trapianto, nei mesi precedenti l'inizio della dialisi peritoneale………. vi era la concreta possibilità di effettuare un trapianto pre-emptive da donatore vivente, consanguineo.
Le procedure per effettuare un trapianto pre-emptive sono piuttosto complesse ma erano sicuramente alla portata di un centro come quello di abilitato ad effettuare trapianti e con notevole esperienza in questo campo. È quindi possibile ipotizzare che fossero Pt_2 nate delle perplessità circa l'opportunità di effettuare un trapianto prelevando il rene da uno dei due genitori, in un paziente che presentava una malattia probabilmente ereditaria, e questo per il timore di una recidiva della malattia nel rene trapiantato……….Si trattava tuttavia di casi relativamente rari e legati per lo più alla presenza della alterazione di tipo “FIN …………………. Pt_3 Tuttavia, era allora già noto che l'alterazione di questo tipo (cioè una alterazione genetica tipo “FIN major”) era molta rara in Italia M, et al. . 2005;25:407-10) e comunque le analisi genetiche Persona_3 Persona_4 avrebbero potuto rivelarla.
Le altre mutazioni che provocano la SNI sono quasi tutte a trasmissione recessiva” - cioè ogni genitore ha un solo cromosoma alterato (su due) e quindi non manifesta la malattia e soprattutto ha reni perfettamente sani e quindi adatti a essere donati - e quindi non avrebbero dovuto in linea teorica creare alcun problema. E' pur vero che vi sono situazioni complesse nelle quali è possibile che un genitore portatore sano dell'anomalia genetica……………….Era ben noto, tuttavia, che si trattava di casi molto rari (Weber S, et al. Kidney International, 200;4 66 571-579; Niaudet P. Pediatr Nephrol. 2004 Dec;
19(12):1313-8) e che spesso tali casi rispondevano bene alla terapia ( , et al. 1992 Nov;
6(6):553-5), e più in generale vi erano pubblicazioni che dimostravano che avere Per_5 Persona_6 una malattia dovuta ad alterazioni genetiche costituiva una protezione piuttosto che una minaccia verso la ricorrenza della sindrome nefrosica dopo trapianto (Jungraithmayr TC, et al. J Am Soc Nephrol 2011; 22: 579-585).
In conclusione, si può ragionevolmente affermare che la pratica del trapianto da vivente, anche da consanguineo, era nel 2012 largamente praticata (Mahan JD, et al. J Pediatr. 1984;105(4):549-557) e scientificamente accettata nei pazienti con SNI giunti all'insufficienza renale terminale ( 2009; 24:2121-2128). Persona_7
In ogni caso, pur comprendendo eventuali perplessità verso un trapianto da donatore consanguineo che i medici dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Umberto I°-GM Lancisi-G. Salesi avrebbero potuto avere e pur apprezzando la loro prudenza, non si comprende perché la consulenza genetica presso il Meyer fu rimandata al 2014 e non fu effettuata nel 2012. Tale consulenza avrebbe con ogni pagina 7 di 14 probabilità fugato i dubbi e avrebbe permesso il trapianto pre-emptive, peraltro fortemente caldeggiato dal paziente e dai suoi familiari, trapianto che avrebbe evitato l'inizio del trattamento dialitico.
Nemmeno si può pensare che l'inizio del trattamento dialitico peritoneale, nel dicembre 2012, sia stato giustificato da un brusco ed imprevedibile peggioramento della funzione renale e quindi dalla presenza di una sindrome uremica scompensata. Infatti dagli esami registrati nella cartella clinica della di e preliminari all'intervento di inserimento del catetere peritoneale Controparte_8 Pt_2 (avvenuto nel Novembre 2012) si può desumere il seguente contesto clinico: è presente una compromissione importante della funzione renale con creatininemia di 4,7 mg/dL, con un filtrato glomerulare stimato di 16 ml/min, azotemia di 100 mg/dL, potassiemia di 5,6 mEq/l e fosforemia di 6 mg/dL, con pressione arteriosa normale (oscillante da 110/70 a 130/70 mmHg) e diuresi ben conservata (tra i 1600 e i 2500 cc/die). A parte l'aumento della potassiemia, probabilmente favorita dall'uso dei farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina e comunque controllabile con l'uso di farmaci inibenti l'assorbimento intestinale del potassio, non si trattava di dati così allarmanti da giustificare un inizio improcrastinabile del trattamento dialitico.
Resta quindi il dubbio che una gestione diversa del caso, magari supportata da un colloquio aperto e approfondito con il paziente ed i familiari, avrebbero potuto evitare, mediante un trapianto pre-emptive, quei mesi di dialisi peritoneale che sono stati comunque fonte di problemi clinici e psicologici per il paziente.
In definitiva:
a) l'idea che si potesse programmare un trapianto pre-emptive nel 2008 è assolutamente priva di fondamento. Abbiamo cercato di spiegare come potrebbe essere nato l'equivoco che avrebbe portato all'esecuzione dei prelievi fatti ai genitori del nel 2008, e CP_1 l'unica spiegazione ragionevole ipotizzabile è che i medici avessero iniziato a studiare la compatibilità antigenica tra il ed i CP_1 genitori, non per fare un trapianto pre-emptive, ma per programmare una nefrectomia bilaterale nel caso che la proteinuria fosse diventata “maligna”;
b) la scelta di iniziare il trattamento sostitutivo con la dialisi peritoneale e non con l'emodialisi era tutto sommato corretta per i motivi spiegati in dettaglio;
c) resta invece molto criticabile il ritardo con il quale è stato programmato il trapianto nel 2012 quando ormai il PA era arrivato allo stadio ultimo dell'insufficienza renale (stadio 4-5) e quindi vi erano motivi validi per fare il trapianto pre-emptive.
Acclarata dunque la criticità sul ritardo con il quale è stato programmato il trapianto nel 2012 quando ormai il PA era arrivato allo stadio ultimo dell'insufficienza renale (stadio 4-5), e quindi vi erano motivi validi per fare il trapianto pre-emptive, è necessario puntualizzare il timer per riconoscersi il ritardo in discussione.
Abbiamo visto che i valori della creatinina (uno dei parametri di riferimento per la valutazione della funzione renale) erano nella norma fino al 2010, riscontrandosi un progressivo incremento nel 2011 (a novembre 2011 era pari a 3.37 mg/dl), ad aprile 2012 4.8 mg/dl e a giugno 2012 5.5 mg/dl. A tal punto, per l'evoluzione progressiva della IRC (insufficienza renale cronica) verso lo stadio finale, veniva programmato inizio di terapia sostitutiva con dialisi peritoneale. Riteniamo che in questa epoca, come già sopra spiegato, si poteva/doveva affrontare l'ipotesi del trapianto di rene. Per cui, dopo le indagini preliminari (non da ultimo la verifica della compatibilità del donatore vivente = madre), si si sarebbe potuto procedere al trapianto anziché al posizionamento di catetere per dialisi peritoneale (eseguito nel novembre 2012).
Si ravvisa ritardo terapeutico dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015;detto periodo va conteggiato come inabilità temporanea biologica a parziale mediamente al 33%.
Per quanto riguarda i postumi permanenti, in luogo del trattamento di trapianto pre-emptive (eseguibile - come detto - già a novembre 2012), è stato eseguito il posizionamento di catetere per dialisi peritoneale e temporanea apposizione di catetere venoso centrale (giugulare destra, in sostituzione del catetere medesimo per episodio di peritonite) con inizio della terapia emodialitica (dicembre 2014). All'esito di ciò, unitamente all'esito cicatriziale in sede inguinale sinistra (ascritto dal PA e dal consulente di parte Prof. al Per_2 posizionamento della piastra in corso di utilizzo di elettrobisturi, compatibilmente con il gesto tecnico di inserimento di catetere per dialisi peritoneale, con criterio di massima probabilità ed esclusione di altre cause), si configura un danno risarcibile nella misura del 3- 4% (tre-quattro percento) in ambito di danno biologico.
CONCLUSIONI
Sulla scorta di quanto sopra ampiamente discusso, preso atto della documentazione sanitaria, si risponde ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice.
1) determini il Ctu se l'attore, o la sua famiglia, hanno ricevuto adeguata informazione sulla possibilità, nonché sulla necessaria tempistica di un trapianto come quello per cui è causa;
R/ nel corso del ricovero, dal 17/12 al 20/12/2012 c/o Ospedaliero-Universitaria Ospedale Controparte_9 [...] di in regime di post-ricovero, il PA risulta programmato per esami (cistografia Controparte_10 Pt_2 retrograda, per esempio) per inserimento in lista trapianto renale;
dunque, vi era stata un'adeguata informazione al PA (21enne all'epoca) e dei familiari.
2) se il trapianto avrebbe dovuto essere effettuato prima rispetto a quando è stato effettivamente fatto;
pagina 8 di 14 R/ la risposta è positiva: il trapianto andava eseguito nella fase clinica in cui il PA era arrivato allo stadio ultimo dell'insufficienza renale (stadio 4-5) e quindi vi erano motivi validi per fare il trapianto pre-emptive.
3) se, ove fosse stato effettuato prima, avrebbe comportato minori conseguenze all'attore;
R/ certamente, sia in ordine temporaneo che permanente.
4) quantifichi il danno biologico permanente e temporaneo che sia stato determinato dal ritardo nel trapianto, ove questo debba essere considerata una scelta errata;
e la congruità delle spese mediche.
R/ si ravvisa un ritardo terapeutico dal 22 novembre 2012 al 15 gennaio 2015, da conteggiarsi a parziale mediamente al 33%. Postumi permanenti nella misura del 3-4% (tre-quattro percento) in ambito di danno biologico.
L'analitica valutazione, corredata da dati non contestati, che si è in tal modo riassunta, consente di enucleare o di dedurre quanto segue
1) La malattia era stata diagnosticata alla nascita, ma ancora nel 2008 non era necessario procedere ad un trapianto. In questo senso le analisi genetiche non erano a quel momento (2008) necessarie
2) Va data risposta positiva al quesito se, nel 2012, si fosse potuta evitare qualsiasi tipo di dialisi procedendo, invece, ad un trapianto pre-emptive, trapianto che a questo stadio evolutivo della malattia sarebbe stato sicuramente indicato.
3) Non risulta che tale trapianto fosse prospettato al pz o ai genitori : considerazione giuridica è che tale alternativa, per la sua importanza, fosse almeno indicata come possibilità: tale prospettazione doveva risultare dalla cartella clinica, e non c'è
4) Che sia il pz che i genitori avrebbero accettato, ove prospettato, l'idea del trapianto quale valida –
e ben migliore – alternativa alla dialisi lo si può ricavare dal fatto che a ciò procedettero nel 2015, presso altro ospedale (Genova)
5) Sussistevano tutte le possibilità diagnostiche per accertarsi che uno dei due genitori avesse un rene sano e compatibile, in particolare, come era possibile sapere nel 2012 e come è poi risultato dagli esami genetici, la variante genetica consentiva di individuare il tipo specifico di malattia, grave ma non classificabile tre le peggiori nella vasta gamma di patologie : “, era allora già noto che l'alterazione di questo tipo (cioè una alterazione genetica tipo “FIN ) era molta rara in Italia…”, come poi è Pt_3 risultato confermato dagli esami presso l'ospedale di Firenze. Non a caso i ccttuu ritengono che l'aggettivazione ” sia impropria Per_8
Quindi, la dialisi avrebbe potuto essere evitata, e la sua attuazione ha comportato danni evitabili, poi quantificati dai ccttuu.
pagina 9 di 14 Discettare, come viene fatto nell'atto d'appello, di natura contrattuale o meno che discenderebbe dalla novella introdotta dalla legge Gelli è del tutto ultroneo: la responsabilità, comunque la si voglia classificare, discende
- Dalla necessità di (almeno) prospettare, da parte dei sanitari, il trapianto e gli accertamenti preventivi
- Dal fatto che tale prospettazione non fu fatta. Si è visto a chi spetti la prova e, generalmente, in che modo, in disparte l'assurdità di addossare una prova negativa del genere all'attore, ed in disparte anche la problematica questione di come possa eventualmente riverberarsi la qualificazione contrattuale o meno sull'onere della prova, ove piuttosto l'indagine cruciale riguarda lo spostamento della ripartizione dell'onere della prova : in questo caso il danno, nascente dalla situazione descritta, è provato. La struttura sanitaria aveva in carico il danneggiato e doveva prospettare ciò, ma non l'ha fatto, spettando ad essa di provare tale informazione. Sulla prova controfattuale che, ove il paziente fosse stato informato, avrebbe proceduto ad autorizzare gl incombenti successivi, si è già detto al precedente punto 4).
§ 4 – Sul motivo attinente il nullo, inammissibile, errato ed infondato riconoscimento delle voci di danno ed indicazioni-quantificazioni e dei relativi criteri-infondatezza della C.T.U. e della sentenza.
Il motivo pone varie questioni, da analizzare partitamente.
4.1 - In primo luogo, si lamenta come “nessuna censura, nessuna contestazione e nessuna richiesta risarcitoria è stata in primo grado ex adverso ritualmente avanzata e formulata e posta in nesso causale con la presunta lesione-cicatrice da elettrobisturi. L'unica contestazione sollevata ex adverso è stata quella del presunto ritardo nell'effettuazione del trapianto renale. E' chiara la ultra ed extra petizione…”.
Nella misura in cui, come richiesto, si sono richiesti tutti i danni conseguenti al ritardo, la cicatrice da elettrobisturi, quantificata nel 3-4 % di biologico, è conseguente alla non necessarietà della dialisi, cui era funzionale.
La critica si spinge, invero, a ritenere che la lesione non sia rapportata alle operazioni per la dialisi, ma appare evidente che il tipo di lesione non può avere altre plausibili cause.
pagina 10 di 14 4.2 - Si passa poi a censurare la quantificazione di 784 gg di invalidità temporanea al 33%, né tantomeno i criteri di calcolo adottati: “…laddove tale voce di danno sia riferibile all'asserito ritardo dell'intervento di trapianto dal 22/11/2012 al 15/01/2015, si deve eccepire e contestare, come tale asserito ritardo non è in alcun modo imputabile alla odierna appellante…”.
Sebbene in maniera implicita, i ccttuu hanno spiegato che la permanenza della dialisi nel periodo citato poteva essere evitata.
È evidente che i fastidi e gli inconvenienti della dialisi vanno comparati con una operazione di trapianto con successo, in cui il pz non avrebbe avuto impedimenti.
Semmai l'unico vizio logico è l'aver considerato l'invalidità temporanea dal momento della dialisi al momento dell'operazione. Se, infatti, vi fosse stata il programma del trapianto presso (o altro Pt_2 centro specializzato), come dà conto la prova controfattuale appare evidente che avrebbero dovuto esservi alcuni gg per tutti gli esami e la preparazione, ed altri in cui, post-operazione, il decorso avrebbe comunque comportato un'invalidità temporanea. Si può così diminuire il periodo imputabile a
700 gg, con giudizio evidentemente equitativo, non essendo ragionevole, per ovvie ragioni di economia processuale, rimandare il relativo quesito ai ccttuu .
4.3 - Viene poi contestata la quantificazione di € 36.500, operata nella sentenza impugnata “… per i 4 anni di patimento, equiparabili ad una invalidità temporanea del 25% passati nella attesa indotta dalla informazione errata che il trapianto di rene fosse indicato già nel 2008….”.
Questo profilo del motivo d'appello appare fondato.
Non risulta, in positivo, che da parte della struttura anconetana fosse comunicato al pz o ai suoi genitori che il trapianto di rene fosse indicato già nel 2008.
Sussiste semmai una doglianza rispetto ad esami non meglio specificati che sarebbero stati effettuati nel 2008 presso il Salesi, ma rispetto ai quali la struttura sanitaria nega esservi stata alcuna interlocuzione del genere.
Qui, invero, manca la prova che qualche sanitario possa avere prospettato la necessità o l'incombenza di un trapianto.
pagina 11 di 14 Due altre considerazioni soccorrono per escludere una rilevanza giuridica di danno da questo quadro, molto incompleto, ed anche ammettendo che le analisi fossero effettivamente state prescritte nell'ambito della struttura di Pt_2
a) Come osservato dagli stessi ccttuu, potrebbe essersi trattato di prelievi programmati perché i medici che seguivano all'epoca il avevano pensato ad una nefrectomia bilaterale CP_1 associata ad un contemporaneo trapianto. Tale procedura avrebbe avuto un senso solo per impedire una eccessiva perdita proteica con le urine, perdita così grave da mettere in pericolo la vita del paziente o da provocare seri danni al suo sviluppo psico-fisico: “Tale approccio ( Per_9 et al J Am Soc Nephrol 1992;3:260-3) ha una sua ragion d'essere nelle forme
[...] particolarmente gravi, quali quelle classiche finlandesi da alterazione del gene Per_10 nelle quali è assolutamente compromessa una crescita normale, o quando la perdita proteica provoca una tale situazione di ipovolemia/ipotensione da mettere seriamente a rischio la vita del paziente. In questi casi era considerato opportuno procedere alla nefrectomia bilaterale dei reni nativi seguita dal trapianto renale, se possibile, o dall'inizio del trattamento dialitico”.Come sopra visto, tali alterazioni sono state escluse dalle indagini genetiche del 2014, di cui si ha contezza .
b) Non v'è alcuna certezza, in ogni caso, di una qualsivoglia prospettazione, da parte dei sanitari della struttura anconetana, dell'evenienza o necessità di un trapianto “precoce” nel senso prospettato dal primo giudice. In altre parole, “… i 4 anni di patimento, equiparabili ad una invalidità temporanea del 25%, passati nella attesa indotta dalla informazione errata che il trapianto di rene fosse indicato già nel 2008….” non sono in realtà, ove effettivamente vissuti, riconducibili ad una condotta da parte di sanitari di Ove fossero effettivamente stati Pt_2 prescritti esami, poi addirittura smarriti, in ogni caso, tra il 2008 ed il 2012, v'era possibilità di rifarli e chiedere una consulenza ai medici che sino al 2008 avevano avuto in carico il paziente, dimostratisi, come osservano i ccttuu, del tutto all'altezza.
4.4 - Ulteriore profilo di censura riguarda la doglianza che il Tribunale di primo grado avrebbe fatto erronea applicazione alle Tabelle di Milano nella liquidazione dei danni operata in sentenza. La sentenza dovrebbe essere riformata laddove ha applicato le Tabelle di Milano per le macrolesioni anziché le Tabelle delle micropermanenti.
Su questo punto basterà provvedere a nuovo computo, nel rispetto della liquidazione per microlesioni.
pagina 12 di 14 Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 3,50%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 33% 700
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.005,82
Invalidità temporanea parziale al 33% € 12.977,58
Totale danno biologico temporaneo € 12.977,58
Danno morale (33,33%) € 5.660,57
TOTALE GENERALE: € 22.643,97
Le spese processuali per questo grado d'appello vanno interamente compensate, per il primo grado posso essere compensate nella misura del 50 %, ferma la liquidazione operata dal primo giudice.
§ 5 - Parte appellante ha chiesto la ripetizione di quanto corrisposto e dato prova della corresponsione.
La relativa domanda va rigettata. L'appellata osserva che “… l' Parte_1
per il tramite della propria compagnia assicuratrice , in esecuzione
[...] Controparte_11 della sentenza di primo grado impugnata ha provveduto a corrispondere, con riserva di appello ed animo di rivalsa, mediante bonifico bancario al Sg. la complessiva somma di € CP_1
87.478,71, comprensiva delle spese legali, somma che dovrà essere restituita oltre interessi, in accoglimento del promosso appello (disposizione del bonifico bancario del predetto importo doc. 2).”
È la compagnia assicurativa, pertanto, ad essere titolare del diritto alla ripetizione, mentre non risulta che l'Azienda sia cessionaria del credito alla ripetizione o altrimenti titolare:
pagina 13 di 14 “all'assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., comma 2, pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima “causa solvendi”, senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente.” (cfr. Cass. 22316/2015 ed, in termini, Cass. 11121/2013)2.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna l'azienda al pagamento, in favore del Parte_1
della minor somma di € 22.643,97, con interessi legali dalla pubblicazione della CP_1 presente sentenza al soddisfo.
2) Dispone la compensazione delle spese(ivi comprese quelle di ctp attorea e ctu) , come liquidate nella sentenza di primo grado, nella misura del 50 %, rimanendo pertanto a carico dell' CP_12 il restante 50 %
3) Dispone la compensazione integrale delle spese relative all'appello.
Così deciso in Ancona, c.c. del 8.7.25
Il cons. est. Dr C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli 2 V. anche ,in motivazione della prima sentenza cit. : “Per effetto della riforma della sentenza di condanna, infatti, è venuta meno la causa solvendi ed il soggetto passivo dell'azione non può che essere l'accipiens, mentre il soggetto attivo non può che essere il solvens. Ne deriva che l'assicuratore della responsabilità civile, il quale abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che in base a sentenza di condanna avrebbe dovuto pagargli l'assicurato, può esercitare l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nei confronti dell' accipiens, qualora la sentenza di condanna sia riformata nel senso della non debenza (anche parziale) della somma, di tal che il pagamento rimanga privo di causa (v. anche Cass. 10.3.2013 n. 11121). Corretta, pertanto, la conclusione cui giunge la Corte di merito che - nel caso in esame di riforma della sentenza di condanna anche nei confronti dell'assicuratore - ha ritenuto che l'azione di indebito proposta dall'assicuratore, che aveva pagato al danneggiato somme non dovute, doveva essere esercitata nei confronti dello stesso danneggiato e non dell'assicurato.” pagina 14 di 14