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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5107 del R.G. relativo all'anno 2021 riservato per la decisione all'udienza del 10.04.2024, promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Cataldo Picardi e Gabriella Lopiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Taranto alla Via G. Montefusco, 1/B , come da mandato conferito in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Maria Rosaria Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via B. Cellini n. 17 , come da mandato a margine della comparsa di costituzione;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 10.04.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 21.05.2024
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 04.08.2021, , premesso di aver contratto in data Parte_1
21.04.2012 matrimonio civile con esponeva che in costanza di matrimonio era Controparte_1
nato un figlio, (nato a [...] il [...] ); che il Tribunale di Taranto, Persona_1
con decreto di omologa n. 11239/2019 emesso il 18.11.2019 aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione consensuale il figlio minore veniva affidato in via condivisa ai genitori e collocato presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio, versando la somma di euro 250,00, con accordo all'aumento ad euro 270,00 in caso di reperimento da parte del di un contratto di lavoro Pt_1
a tempo indeterminato, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat
e senza alcuna previsione in ordine all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole .
Tanto premesso il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , disponendo l'affido condiviso ad entrambe i genitori del figlio minore e la Controparte_1
regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate dallo stesso , prevedendo l'impegno del padre di prelevare e riaccompagnare personalmente il minore nei giorni e orari come stabiliti esclusivamente presso l'abitazione della sig.ra . Chiedeva inoltre disporsi CP_1
l'obbligo dello stesso di versare alla un assegno di mantenimento a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio nella minor misura di euro 200,00 , a far data dalla proposizione del ricorso, stabilendo che, in caso di occupazione o di percezione di altra forma di ammortizzatore sociale, tale somma mensile sarebbe stata ristabilita in euro 250,00 mensili previa modifica giudiziale, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio e al 50% delle spese sostenute, durante il periodo scolastico, per il doposcuola.
ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori , regolamentando il diritto di visita paterno secondo le modalità dalla stessa indicate e compatibilmente con le esigenze ed impegni scolastici del minore soprattutto in conseguenze delle accertate difficoltà scolastiche, opponendosi alla richiesta del EL di prelevare personalmente il figlio dalla casa materna in quanto privo di patente. Chiedeva infine disporsi a carico del l'obbligo di versare in suo Pt_1
favore la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso.
2 All'udienza di comparizione del 03.05.2022 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione pronunciata tra le parti , disponendo l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di accertare le condizioni di vita del minore , il rapporto dello stesso con le due figure genitoriali e la capacità delle stesse di svolgere il proprio ruolo in relazione alla situazione psicofisica del minore.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 04.09.2023 venivano rigettate le richieste di prova articolate da entrambe le parti.
All'udienza del 10.04.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in data 04.09.2023 la cui motivazione, per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta.
Orbene, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, pronunciata con decreto di omologa n. 11239/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data 18.11.2019, prodotto in atti.
Quanto a figlio minore , attualmente di anni dodici , deve confermarsi l'affido Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, di sua esclusiva proprietà, trovando in tal senso conferma quanto disposto all'udienza di comparizione del
03.05.2022.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno , in considerazione dell'indagine espletata dai Servizi Sociali incaricati - dalla quale è emerso che la comunicazione tra gli ex coniugi non appare conflittuale in quanto gli stessi per il bene del figlio cercano di trovare un accordo assumendo decisioni insieme , essendo legato affettivamente ad entrambi ( cfr relazione depositata in Per_1
data 25.10.2022) – appare opportuno che gli incontri padre- figlio si svolgano , salvo diverso accordo tra le parti, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; il primo, terzo ed eventuale quinto fine settimana di ogni mese dalle ore 10,30 del sabato ( attesa la chiusura della scuola) alle ore 08.00 del lunedì mattina , ovvero , nel periodo estivo, sino alle ore 10,30 del lunedì ;
3 nel periodo Natalizio dal 23 dicembre (ore 10,30) al 30 dicembre (ore 22,00) negli anni pari e dal 31 dicembre ( ore 10,30 ) al 6 gennaio ( ore 22,00) negli anni dispari;
durante le festività pasquali dalle ore 10,30 del Giovedì Santo alle ore 21,00 del martedì successivo negli anni pari;
venti giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno, anno per anno, entro il mese di giugno;
allo stesso modo il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore nonché ogni anno il compleanno del padre/della madre in compagnia di quest'ultimo/quest'ultima.
In tali giorni il minore verrà prelevato e riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre , nulla ostando a che il padre lo prelevi secondo le modalità in atto e comunque dovendosi presumere che il pur non provvisto di patente , può organizzarsi per farlo , come presumibilmente già Pt_1
fa.
L'esercizio del diritto di visita paterno come sopra indicato deve ritenersi confacente all'interesse dell'minore , alla sua età, agli impegni scolastici di quest'ultimo e al suo stato di salute , in quanto essendogli stato diagnosticato un “disturbo evolutivo delle abilità scolastiche , funzionamento intellettivo limite” lo stesso è seguito privatamente due volte alla settimana , nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 18,00 , da una struttura “ EPICENTRO”, con sede in Grottaglie, sicchè in relazione alle riscontrate difficoltà del minore appare opportuno che lo stesso sia supportato da entrambe le figure genitoriali. Da quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali, i genitori si sono mostrati attenti e presenti nella vita del figlio, legato ad entrambi, seppur è emerso che la , evidentemente in ragione dello stato di salute dell'ex coniuge , affetto da crisi CP_1 epilettiche , “si mostra come una donna ansiosa , molto apprensiva anche se attualmente quando
pernotta con il padre riferisce di essere più tranquilla , dal momento che in casa è presente Per_1 la nonna paterna” ( cfr relazione depositata in data 25.10.2022) .
In merito al contributo paterno al mantenimento del figlio dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dalle parti si evince che il ricorrente , seppur riconosciuto invalido nella misura del 60% poiché affetto da epilessia, ha comunque capacità lavorativa , avendo sempre svolto lavori seppur di natura saltuaria , come dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale affermando“ faccio il cameriere saltuariamente , senza regolare assunzione” . Tale situazione è stata confermata dai Servizi Sociali nella cui relazione si legge “ l'uomo afferma di essere disoccupato, di svolgere attività lavorativa come cameriere saltuariamente, di essere invalido al 60% in quanto gli è stata diagnosticata l'epilessia, riferisce tuttavia come dopo la separazione , non ha più manifestato nessuna crisi”. A fronte di ciò la resistente presenta una situazione reddituale più florida in quanto assunta come cassiera presso un supermercato percependo un reddito annuo da
4 lavoro dipendente di circa euro 17.000,00 mentre il percepisce evidentemente un reddito Pt_1
più esiguo (cfr Certificazione Unica del relativa agli anni 2020,2021 e 2022 ove è emerso Pt_1
un reddito rispettivamente di euro 6.479,20; 2092,21 e 0,00 e Certificazione Unica della relativa all'anno 2022 da cui risulta un reddito da lavoro dipendente di euro 17.117,81). CP_1
Considerate tali emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita del figlio con il progredire dell'età , rispetto a quelle che aveva al tempo della separazione , non è opportuno prevedere la riduzione del contributo pterno al suo mantenimento.
Pertanto appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio con Pt_1 il versamento alla dell'importo di euro 250,00 complessivi , entro il giorno 20 di ogni CP_1
mese , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ( a far data dalla ordinanza presidenziale del 03.05.2022) e al 50% delle spese straordinarie. Tale statuizione si ritiene opportuna anche in considerazione del fatto che il seppur lavora in modo saltuario, può comunque beneficiare Pt_1 dell'assegno unico con cui può fronteggiare le esigenze del minore.
Tale assegno unico difatti dovrà ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
La natura e l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Taranto, il 21.04.2012 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] l'[...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile
[...] del Comune di Taranto dell'anno 2012 al n.5, Parte I, Ufficio 6;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- affida il minore nato a Taranto il [...], ad [...] i Persona_1
genitori, con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, di sua esclusiva proprietà;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore sia Persona_1
regolamentato secondo quanto indicato in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00 , ( oltre rivalutazione
5 annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 20 di ogni mese a far data dall'ordinanza presidenziale del 03.05.2022, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5107 del R.G. relativo all'anno 2021 riservato per la decisione all'udienza del 10.04.2024, promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Cataldo Picardi e Gabriella Lopiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Taranto alla Via G. Montefusco, 1/B , come da mandato conferito in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Maria Rosaria Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via B. Cellini n. 17 , come da mandato a margine della comparsa di costituzione;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 10.04.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 21.05.2024
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 04.08.2021, , premesso di aver contratto in data Parte_1
21.04.2012 matrimonio civile con esponeva che in costanza di matrimonio era Controparte_1
nato un figlio, (nato a [...] il [...] ); che il Tribunale di Taranto, Persona_1
con decreto di omologa n. 11239/2019 emesso il 18.11.2019 aveva pronunciato la loro separazione personale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione.
In sede di separazione consensuale il figlio minore veniva affidato in via condivisa ai genitori e collocato presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio, versando la somma di euro 250,00, con accordo all'aumento ad euro 270,00 in caso di reperimento da parte del di un contratto di lavoro Pt_1
a tempo indeterminato, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat
e senza alcuna previsione in ordine all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole .
Tanto premesso il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , disponendo l'affido condiviso ad entrambe i genitori del figlio minore e la Controparte_1
regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate dallo stesso , prevedendo l'impegno del padre di prelevare e riaccompagnare personalmente il minore nei giorni e orari come stabiliti esclusivamente presso l'abitazione della sig.ra . Chiedeva inoltre disporsi CP_1
l'obbligo dello stesso di versare alla un assegno di mantenimento a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio nella minor misura di euro 200,00 , a far data dalla proposizione del ricorso, stabilendo che, in caso di occupazione o di percezione di altra forma di ammortizzatore sociale, tale somma mensile sarebbe stata ristabilita in euro 250,00 mensili previa modifica giudiziale, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio e al 50% delle spese sostenute, durante il periodo scolastico, per il doposcuola.
ritualmente citata, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori , regolamentando il diritto di visita paterno secondo le modalità dalla stessa indicate e compatibilmente con le esigenze ed impegni scolastici del minore soprattutto in conseguenze delle accertate difficoltà scolastiche, opponendosi alla richiesta del EL di prelevare personalmente il figlio dalla casa materna in quanto privo di patente. Chiedeva infine disporsi a carico del l'obbligo di versare in suo Pt_1
favore la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso.
2 All'udienza di comparizione del 03.05.2022 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione pronunciata tra le parti , disponendo l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di accertare le condizioni di vita del minore , il rapporto dello stesso con le due figure genitoriali e la capacità delle stesse di svolgere il proprio ruolo in relazione alla situazione psicofisica del minore.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 04.09.2023 venivano rigettate le richieste di prova articolate da entrambe le parti.
All'udienza del 10.04.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in data 04.09.2023 la cui motivazione, per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta.
Orbene, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, pronunciata con decreto di omologa n. 11239/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in data 18.11.2019, prodotto in atti.
Quanto a figlio minore , attualmente di anni dodici , deve confermarsi l'affido Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, di sua esclusiva proprietà, trovando in tal senso conferma quanto disposto all'udienza di comparizione del
03.05.2022.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno , in considerazione dell'indagine espletata dai Servizi Sociali incaricati - dalla quale è emerso che la comunicazione tra gli ex coniugi non appare conflittuale in quanto gli stessi per il bene del figlio cercano di trovare un accordo assumendo decisioni insieme , essendo legato affettivamente ad entrambi ( cfr relazione depositata in Per_1
data 25.10.2022) – appare opportuno che gli incontri padre- figlio si svolgano , salvo diverso accordo tra le parti, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; il primo, terzo ed eventuale quinto fine settimana di ogni mese dalle ore 10,30 del sabato ( attesa la chiusura della scuola) alle ore 08.00 del lunedì mattina , ovvero , nel periodo estivo, sino alle ore 10,30 del lunedì ;
3 nel periodo Natalizio dal 23 dicembre (ore 10,30) al 30 dicembre (ore 22,00) negli anni pari e dal 31 dicembre ( ore 10,30 ) al 6 gennaio ( ore 22,00) negli anni dispari;
durante le festività pasquali dalle ore 10,30 del Giovedì Santo alle ore 21,00 del martedì successivo negli anni pari;
venti giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno, anno per anno, entro il mese di giugno;
allo stesso modo il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore nonché ogni anno il compleanno del padre/della madre in compagnia di quest'ultimo/quest'ultima.
In tali giorni il minore verrà prelevato e riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre , nulla ostando a che il padre lo prelevi secondo le modalità in atto e comunque dovendosi presumere che il pur non provvisto di patente , può organizzarsi per farlo , come presumibilmente già Pt_1
fa.
L'esercizio del diritto di visita paterno come sopra indicato deve ritenersi confacente all'interesse dell'minore , alla sua età, agli impegni scolastici di quest'ultimo e al suo stato di salute , in quanto essendogli stato diagnosticato un “disturbo evolutivo delle abilità scolastiche , funzionamento intellettivo limite” lo stesso è seguito privatamente due volte alla settimana , nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 18,00 , da una struttura “ EPICENTRO”, con sede in Grottaglie, sicchè in relazione alle riscontrate difficoltà del minore appare opportuno che lo stesso sia supportato da entrambe le figure genitoriali. Da quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali, i genitori si sono mostrati attenti e presenti nella vita del figlio, legato ad entrambi, seppur è emerso che la , evidentemente in ragione dello stato di salute dell'ex coniuge , affetto da crisi CP_1 epilettiche , “si mostra come una donna ansiosa , molto apprensiva anche se attualmente quando
pernotta con il padre riferisce di essere più tranquilla , dal momento che in casa è presente Per_1 la nonna paterna” ( cfr relazione depositata in data 25.10.2022) .
In merito al contributo paterno al mantenimento del figlio dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dalle parti si evince che il ricorrente , seppur riconosciuto invalido nella misura del 60% poiché affetto da epilessia, ha comunque capacità lavorativa , avendo sempre svolto lavori seppur di natura saltuaria , come dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale affermando“ faccio il cameriere saltuariamente , senza regolare assunzione” . Tale situazione è stata confermata dai Servizi Sociali nella cui relazione si legge “ l'uomo afferma di essere disoccupato, di svolgere attività lavorativa come cameriere saltuariamente, di essere invalido al 60% in quanto gli è stata diagnosticata l'epilessia, riferisce tuttavia come dopo la separazione , non ha più manifestato nessuna crisi”. A fronte di ciò la resistente presenta una situazione reddituale più florida in quanto assunta come cassiera presso un supermercato percependo un reddito annuo da
4 lavoro dipendente di circa euro 17.000,00 mentre il percepisce evidentemente un reddito Pt_1
più esiguo (cfr Certificazione Unica del relativa agli anni 2020,2021 e 2022 ove è emerso Pt_1
un reddito rispettivamente di euro 6.479,20; 2092,21 e 0,00 e Certificazione Unica della relativa all'anno 2022 da cui risulta un reddito da lavoro dipendente di euro 17.117,81). CP_1
Considerate tali emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita del figlio con il progredire dell'età , rispetto a quelle che aveva al tempo della separazione , non è opportuno prevedere la riduzione del contributo pterno al suo mantenimento.
Pertanto appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio con Pt_1 il versamento alla dell'importo di euro 250,00 complessivi , entro il giorno 20 di ogni CP_1
mese , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ( a far data dalla ordinanza presidenziale del 03.05.2022) e al 50% delle spese straordinarie. Tale statuizione si ritiene opportuna anche in considerazione del fatto che il seppur lavora in modo saltuario, può comunque beneficiare Pt_1 dell'assegno unico con cui può fronteggiare le esigenze del minore.
Tale assegno unico difatti dovrà ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
La natura e l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Taranto, il 21.04.2012 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] l'[...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile
[...] del Comune di Taranto dell'anno 2012 al n.5, Parte I, Ufficio 6;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- affida il minore nato a Taranto il [...], ad [...] i Persona_1
genitori, con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, di sua esclusiva proprietà;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore sia Persona_1
regolamentato secondo quanto indicato in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00 , ( oltre rivalutazione
5 annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 20 di ogni mese a far data dall'ordinanza presidenziale del 03.05.2022, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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