Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 957/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 04/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
( ), nata a [...] il [...],con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARIA LI CALZI ( , con domicilio eletto a Canicattì in C.F._2
Viale Regina Elena n.60 ricorrente CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), nonché l' , in pers. leg. rapp. p.t., P.IVA_1 Controparte_2 (C.F.: ), l P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. e C.F. ) in persona
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, sono domiciliati CP_3 P.IVA_5 ex lege resistenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
« - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 25 del CCNL del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato negli a.s. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, in forza dei contratti stipulati con il e per l'effetto condannare il e/o le Controparte_1 Controparte_1 amministrazioni resistenti in p.l.r.p.t. al pagamento dell'importo di Euro 2.119,58 a titolo di retribuzione professionale docente o alla maggior o minor somma che venga accertata nel corso del giudizio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi. In via istruttoria si produce: 1) N. 12 contratti a tempo determinato».
Per parte resistente:
« In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4 cod.civ.; - Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, o in subordine accoglierlo con le precisazioni in punto di quantum;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni Co intimate ad eccezione del;
- Con vittoria di spese».
Ragioni della decisione
In fatto ha allegato, a fondamento della propria domanda giudiziale, di aver prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e di aver maturato a parità di servizio prestato una retribuzione inferiore a quella maturata dai docenti di ruolo. Ha chiesto, inoltre, il pagamento delle differenze retributive connesse alla retribuzione professionale, entro il valore di € 2.119,58.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si sono tempestivamente costituiti il
[...]
e le Amministrazioni convenute, che hanno resistito contestando i fatti ed in Controparte_1 particolare hanno eccepito l'infondatezza del ricorso proposto, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, unitamente alla prescrizione quinquennale.
La causa è stata rinviata all'udienza del 04/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Riassunti i termini del contendere si rileva che il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Sulla prescrizione
La prescrizione certamente riguarda le differenze retributive che possono maturare in corso di rapporto di pubblico impiego anche se precario.
Con riferimento al comparto della scuola la Suprema Corte con le sentenze del 2019 ha chiarito in termini di diritto vivente la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti e del personale ausiliario assunto con contratti di lavoro a termine.
Relativamente alla prescrizione ha concluso che «Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948,
n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente
i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità» (Sez. L, Sentenza n. 20918 del
05/08/2019).
Non essendo stato prodotta la notifica del ricorso, solo con la costituzione della resistente avvenuta il 9.6.2023 si ha la certezza del momento della interruzione della prescrizione.
Per tale ragione le differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 sono prescritte fino al 9.6.2018.
La retribuzione professionale docenti
Ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001:
«
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
La retribuzione del personale assunto a tempo determinato (per supplenze) è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica
(per posizioni stipendiali;
v. il CCNL 4 agosto 1995, artt. 47, c. 1, e 53, c. 1; CCNL 24 luglio
2003, artt. 23, 37, 44 e 59; CCNL 29 novembre 2007, artt. 25, 40, 44 e 60) e con il mancato riconoscimento di voci legate retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 è stata corrisposta dal , sino a CP_5 oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Il ha contestato come il personale impiegato nelle cosiddette supplenze brevi, vista la CP_1 temporaneità dell'incarico, sia tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non è assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. Infatti, il docente di ruolo o con supplenza lunga è tenuto pure alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo
(come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale
(programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc. ).
Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui è giunto il di ritenere la sufficiente durata dell'incarico conferito con le supplenze, CP_1 la stabilità della sede di servizio (che rimane identica per tutto l'anno scolastico), quali aspetti legati alla prestazione lavorativa da cui dipendono un contributo ed un impegno da parte del docente tali da portare il riconoscimento della suddetta voce retributiva che evidentemente vale a retribuire sia il maggior impegno lavorativo che un aspetto propriamente qualitativo della prestazione.
Si apprezza, pertanto, una discriminazione per il mancato riconoscimento alla ricorrente e ne consegue che gli elementi dedotti dal non costituiscono quelle «ragioni Controparte_1 oggettive» che sono idonee a spiegare la diversità del trattamento economico e che sono compatibili con il principio comunitario di non discriminazione.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 3473 del 06/02/2019 (si veda anche
Sez. L, Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a 7 tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive», è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Proprio in merito alla suddetta voce contrattuale si segnala l'arresto della Suprema Corte per cui
«L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (Sez. L, Ordinanza n.
20015 del 27/07/2018)
Dunque, la suddetta voce retributiva sarà corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e per tali ragioni il deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura CP_1 proporzionale ai giorni lavorati, oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale ai sensi dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Infatti, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche, per il 1° scaglione, per le fasi per lo studio della controversia, introduttiva del giudizio, decisoria e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara la prescrizione delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 maturate al 9.6.2018.
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alle Parte_1 differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del
31.08.1999 per i giorni di lavoro prestati a decorrere dal 10.6.2018, per gli anni scolastici 2018, 2018/2019, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e
16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge e per l'effetto condanna le Amministrazioni convenute al pagamento delle predette somme dovute a titolo di differenze retributive ed accessori di legge.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che vengono liquidate nella complessiva somma di € 300,00 CU versato oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 18 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre