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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/09/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n° 16/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Katiuscia Secondino, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata in
Chieti in via Pescara n 223 presso la Filiale di;
Parte_1
- ricorrente-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De Grandis ed elettivamente CP_1 domiciliato in Pescara alla Via dei Maruccini n. 11, giusta procura in atti;
- resistente- avente ad oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso la società premesso che: Parte_1
- il sig. è suo dipendente dal 03.04.2006 ed è applicato quale portalettere livello D, CP_1 sul CD di NO (CH) dal 14.06.2007;
-con missiva prot. DISC/8112/FLO/2023 datata 31.10.2023, la Struttura centrale
[...]
gli contestava formalmente quanto segue: Parte_2
“A seguito di constatate eccessive percorrenze riferibili al mezzo aziendale targato GJ655PW, il
Responsabile RAM 3 della ha chiesto l'intervento della struttura di Fraud Parte_3
Management e Security Intelligence. All'esito degli accertamenti è emerso che Lei, applicato in qualità di portalettere sul CD NO con orario di servizio dalle ore 10.30 alle ore 17.57, ha utilizzato l'auto aziendale targata GJ655PW, a Lei affidata per il recapito della corrispondenza, per fini non connessi all'attività lavorativa e/o per finalità personali comunque non autorizzate.
Nello specifico è emerso quanto segue:
In data 19/06/2023, Lei ha attestato sul Foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW una percorrenza pari a 129 km. In particolare, dalle ore 11.53 alle ore 13.11, il veicolo ha transitato nelle vie di San Vito Chietino e in quelle della Marina di Vasto, località non appartenenti alle zone di recapito n. 3, 4 e 7 a Lei affidate per la consegna di corrispondenza e pacchi. Dalle 13:25 il veicolo ha percorso le località di TE RE, SA, Costa di Chieti per poi rientrare a San
Vito Chietino ed effettuare una sosta di un'ora e sei minuti al civico n. 4 di via Caduti sul Lavoro, precisamente dalle ore 14.26 alle ore 15.32.In data 07/07/2023, Lei ha attestato sul Foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW una percorrenza pari a 101 km. In particolare, il veicolo risulta aver transitato per circa un'ora e trenta minuti tra le diverse vie e contrade, sempre del comune di San Vito Chietino, precisamente dalle ore 12.11 alle ore 13.40.All'interno di questo range temporale il veicolo ha effettuato una sosta di 20 minuti presso il civico n. 70 di via Adriatica
Nord in San Vito Chietino che corrisponde al Suo luogo di residenza, località non appartenente alle zone di recapito n. 3, 4 e 7 a Lei affidate per la consegna di corrispondenza e pacchi.A seguire, dalle ore 13.34 e fino alle ore 14.40, il veicolo ha effettuato una sosta, pari ad un'ora e dieci minuti, al civico n. 4 della via Caduti sul Lavoro, sempre nel comune di San Vito Chietino. Di seguito il mezzo è rientrato a NO. Tuttavia, dalle ore 15.42 e fino alle ore 16.33, ha fatto ritorno alla Marina di San Vito, effettuando una ulteriore sosta, pari a circa 50 minuti, nella stessa via Caduti sul Lavoro n.
4.In data 10/07/2023 nel Foglio di marcia riferito al veicolo targato
GJ655PW, Lei ha attestato una percorrenza pari a 131 km.
In particolare, è stato accertato che, dalle ore 14.08 alle ore 14.14, il veicolo ha effettuato una fermata in via Fabio Filzi n. 5/A, appartenente alla sub zona 1 A, non rientrante tra le sub zone a
Lei assegnate per l'espletamento del servizio di recapito. Intorno alle ore 14.15 il mezzo ha percorso nuovamente strade appartenenti alle zone di Sua pertinenza ed ancora, a seguire, ha effettuato una fermata nella via Del Mare 126 ed una nella via Panoramica 61 nella fascia temporale tra le 14.50 e le 15.05, entrambe le strade risultano essere di pertinenza della sub zona
6A non rientrante, nemmeno quest'ultima, tra le sub zone a Lei assegnate per l'espletamento del servizio di recapito.
Ed ancora, dalle ore 15.16 e fino alle 16.14, il veicolo ha raggiunto il comune di Rocca San
Giovanni, collocato anch'esso al di fuori delle zone di recapito di Sua pertinenza.In data
17/07/2023, Lei ha attestato sul Foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW una percorrenza totale giornaliera pari a 125 km.Si precisa che, in pari data, il veicolo da Lei condotto ha effettuato una sosta a motore spento della durata di un'ora e trenta minuti al civico n. 34 della via Don
Minzoni, appartenente alla sub zona n. 1A ugualmente non appartenente alle zone a Lei assegnate per il recapito.
In data 18/07/2023 il veicolo targato GJ655PW ha percorso 138 Km recandosi impropriamente, sempre e per più volte, in quel di San Vito Chietino. Nello specifico ha effettuato una sosta a motore spento di circa 50 minuti in via Caduti sul Lavoro n.4, precisamente dalle ore 13.51 e fino alle ore 14.32. Di seguito ha fatto rientro nelle zone di recapito di competenza del comune di
NO, tuttavia alle ore 16 circa è tornato nuovamente nel comune di San Vito Chietino effettuando una ulteriore fermata a motore acceso nella stessa via Caduti sul Lavoro n. 4.
In data 19/07/2023 il mezzo targato GJ655PW ha percorso 110 Km recandosi più volte nel comune di Rocca San Giovanni raggiungendo questa volta anche altre località che nulla hanno a che fare con le zone di recapito n. 3, 4 e 7 a Lei affidate per l'espletamento del servizio di recapito. Nello specifico, intorno alle ore 16, il veicolo ha percorso le strade di Rocca San Giovanni, senza effettuare fermate. A seguire è rientrato nel territorio del comune di NO all'interno della prevista area di recapito.
Tuttavia, alle ore 16.25, il mezzo ha attraversato la Frazione IC e la CO LA QU, appartenenti entrambe alla sub zona 9 A, non rientrante tra quelle a Lei assegnate. Di seguito, dalle ore 16.46, il mezzo ha attraversato nuovamente e indebitamente le strade del comune di
Rocca San Giovanni, per poi rientrare presso la sede del CD alle ore 18.02. Dopo aver analizzato la Sua operatività, in quanto utilizzatore del veicolo aziendale targato GJ655PW, nell'arco temporale successivo alla data di richiesta di intervento, si è ritenuto opportuno verificare il Suo agito anche in altre giornate del mese di giugno u.s.Di seguito, viene rappresentata una sintesi delle sole soste effettuate nelle giornate indicate con relativo arco temporale di inattività.
[…]
Le informazioni acquisite dal Responsabile del CD di fatto confermano l'indebito utilizzo della vettura aziendale da parte Sua, considerato che il recapito presso le località individuate come anomale (Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Frazione IC, CO LA QU, ecc.) così come i punti di sosta e/o fermata (via Caduti sul Lavoro 4, via Fabio Filzi n°5/A, via
Panoramica 61, via Del Mare 126, via Don Minzoni 34, ecc.) non rientravano tra i punti di recapito a Lei affidati nelle specifiche giornate. Pertanto il transito in tali zone appare non giustificato da esigenze operative. I chilometri da Lei percorsi risultano ingiustificabili anche alla luce della circostanza che Lei svolge prevalentemente l'attività di recapito in area urbana (macro zone n° 3, 4 e 7) con un raggio di percorrenza di circa 1 Km, come dichiarato dal Responsabile del
CD agli incaricati FMSI.
Lei, ascoltato dagli incaricati di FMSI, ha motivato l'eccessiva percorrenza giornaliera con implausibili spiegazioni, dichiarando tra l'altro: “In merito ai km fatti giornalmente dichiaro che ripasso il giro cercando di consegnare lettere a persone anziane” ed ancora “…ed alle volte esco dal territorio per prendermi un panino e l'acqua.” Ed infine: “Inoltre nella zona 4B ripasso più volte il giro perché la trovo complicata e non la conosco bene.” In particolare, tale Sua ultima affermazione appare incompatibile con la circostanza che Lei risulta applicato alla menzionata zona da almeno un anno, come dichiarato dal Responsabile del CD agli incaricati FMSI. Dalle sopra riportate evidenze emerge pertanto che Lei ha utilizzato illecitamente il mezzo aziendale a
Lei assegnato:
• transitando ripetutamente e sistematicamente in località non previste dallo svolgimento della Sua attività lavorativa, distanti diverse decine di chilometri dalle zone di recapito di Sua competenza;
• effettuando soste prolungate oltre che fermate non preventivamente autorizzate e non legittimate dall'esercizio delle Sue funzioni.
La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in Azienda e della connessa spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. Tutto ciò premesso, Le evidenziamo che i fatti di cui sopra, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di Parte_1
, costituiscono grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che devono
[...] caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa, compromettendone in modo irreparabile
l'insito elemento fiduciario. La Sua condotta costituisce grave lesione di importanti obblighi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa ed a specifiche indicazioni di condotta, ampiamente esposte nell'articolo 52 del CCNL vigente, riguardante i doveri del dipendente,
“tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla
Società”, nonché a “svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli […]”;
-che, a seguito delle giustificazioni del lavoratore, con provvedimento datato 04.12.2023 Prot.
DISC/9188/SF/2023, notificato il 16.12.2023, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, non ravvisando elementi utili a giustificare il comportamento del dipendente, gli intimava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10, ai sensi degli artt. 52,53, 54, e 55 del vigente CCNL;
-che con nota comunicata via PEC il 05.01.2024, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti
Pescara, su richiesta del sig. tramite il suo rappresentante sindacale, invitava le parti alla CP_1 nomina di un proprio rappresentante per la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/70, ma che con nota del 05.01.2024 faceva presente di non Parte_1 volersi avvalere del procedimento arbitrale e di voler promuovere ricorso dinanzi alla competente
Autorità giudiziaria;
ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere, in via principale, l'accertamento della legittimità dell'irrogata sanzione disciplinare ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la sanzione irrogata al dipendente sia ritenuta non proporzionale al fatto, la riduzione della stessa.
Si è costituito in giudizio il lavoratore sanzionato e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato lamentando in particolare:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 Stat. Lav. e, dunque, l'illegittimità del controllo a distanza;
- la mancata preventiva affissione del codice disciplinare e delle norme regolamentari;
- la tardività della contestazione disciplinare;
-l'infondatezza della stessa e la carenza di prova;
-l'inammissibilità dell'avversa richiesta subordinata di riduzione della sanzione.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalle stesse, è stata fissata l'udienza di decisione della causa, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La sanzione disciplinare di tipo conservativo irrogata è stata censurata in via preliminare dal lavoratore resistente sotto un triplice profilo:
- l'illegittimità del controllo a distanza operato;
-la mancata preventiva affissione del codice disciplinare e delle norme regolamentari;
- la tardività della contestazione disciplinare.
La prima censura risulta del tutto destituita di fondamento.
Occorre premettere che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'attività di controllo del datore di lavoro si pone al di fuori del campo dell'art. 4 Stat. lav. quando l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo è posta a tutela del patrimonio aziendale e da essa non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né sia compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 02/05/2017,
n. 10636). Siffatta lettura del dato normativo appare rispettosa dell'opzione ermeneutica patrocinata anche in dottrina, secondo cui l'interpretazione della disposizione va ispirata ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell'esercizio delle sue prestazioni oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 41 Cost.), con l'ulteriore considerazione che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore - in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva - una tutela alla sua "persona" maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa. Siffatti approdi ermeneutici appaiono del resto coerenti con i principi dettati dall'art.8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo in base al quale nell'uso degli strumenti di controllo, deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della
"ragionevolezza" e della "proporzionalità" (cfr. Cedu 12/1/2016 B. c. Romania secondo cui lo strumento di controllo deve essere contenuto nella portata e, dunque, proporzionato).
Nel caso di specie si tratta, dato questo incontestato, di un sistema Black Box installato a bordo del veicolo targato GJ655PW in uso al lavoratore esclusivamente per esigenze di servizio che risulta
“costituito da diversi apparati tecnologici finalizzati alla raccolta di dati/parametri, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'identificazione della posizione geografica del veicolo, la rilevazione dei sinistri, delle soste per il rifornimento e dell'entrata/uscita dall'officina, la lettura del badge del dipendente per la presa in carico del veicolo e per la compilazione elettronica dei fogli di marcia e la lettura delle centraline elettroniche anche relativamente ai dati del cronotachigrafo” ed è volto “all'incremento dei livelli di sicurezza dei dipendenti” e risponde “a specifiche esigenze organizzative, produttive e di tutela del patrimonio aziendale” (cfr. allegati 9:
Informativa al personale 2017 con cui i dipendenti sono stati resi edotti dell'installazione suddetta e
10: regolamento sistema BlackBox).
Rilevato, dunque, che l'attività di controllo di parte datoriale non aveva ad oggetto l'attività lavorativa ed il suo corretto adempimento, ma aveva il solo fine di tutelare il patrimonio aziendale le relative risultanze risultano come tali pienamente ammissibili ed utilizzabili quali prove giudiziali.
Anche la seconda censura risulta infondata.
Invero, i testi addotti dalla società ricorrente nel presente procedimento hanno confermato che il codice disciplinare era regolarmente affisso nell'ufficio di applicazione del dipendente in data antecedente ai fatti per cui è causa (cfr. verbale di udienza dell'08.05.2024, deposizione di
[...] sul cap. 7: “Sono dipendente della ricorrente dal 1995 a tutt'oggi, come responsabile Tes_1 fraud management. Assolutamente si e lo riceviamo regolarmente anche telematicamente” e di “Sono dipendente della ricorrente dal 2008 a tutt'oggi, come responsabile Centro Persona_1
Distribuzione di NO. E' vero”).
Inoltre, è evidente l'infondatezza della censura con cui il lavoratore lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, il quale sebbene rappresenti espressione del generale precetto di correttezza e buona fede e si configuri quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (così Cass. ordinanza n. 7467 del 15 marzo 2023; Cass. n. 15649 del 2010; v. anche Cass.
n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006).
D'altronde, deve evidenziarsi come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge, né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato.
Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro (così Cass. 10069 del 2016; cfr. anche Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n. 5546 del
2010).
Pertanto, la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in relazione al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito conoscenza dei fatti contestati e non al momento in cui avrebbe potuto accorgersi di essi se avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente.
Infine, il lavoratore ha lamentato l'insussistenza del fatto contestato, sinteticamente riconducibile all'utilizzo illecito del mezzo aziendale assegnatogli “transitando ripetutamente e sistematicamente in località non previste dallo svolgimento della Sua attività lavorativa, distanti diverse decine di chilometri dalle zone di recapito di Sua competenza” ed “effettuando soste prolungate oltre che fermate non preventivamente autorizzate e non legittimate dall'esercizio delle Sue funzioni.”
Ebbene, il principio posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, per cui a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.
Il lavoratore resistente costituendosi in giudizio, senza alcun riconoscimento dei fatti oggetto di addebito, ha dedotto:
-che pur essendo formalmente assegnato alle zone di recapito nn. 3, 4 e 7 per la consegna di corrispondenza e pacchi viene inviato anche in ulteriori zone, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle 2A, 2B, 5A e 5B, 8B, 6A, in quelle di San Vito Chietino – 13B, 14B, 15B ed altre ovvero vi transita per le necessità lavorative;
-che egli ha sempre provveduto al recapito di tutto quanto assegnato giornalmente, ivi comprese numerose raccomandate a firma e pacchi a firma, numerosi pezzi J+1 (consegna lo stesso giorno/1g) e numerosi pacchetti esteri “cinesi” non conteggiati come consegna da effettuare;
-che nelle date del 19 giugno 2023 e del 7/10/17/18/19 luglio 2023 ha percorso i chilometri necessari ad effettuare tutte le consegne corrispondenti ad oltre 100/110 pezzi, ossia molti di più degli standard, fra i quali anche numerose raccomandate a firma e pacchi a firma e numerosi pezzi
J+1 (consegna lo stesso giorno/1g) e pacchetti esteri “cinesi” non tracciati (non conteggiati come consegna da effettuare);
-che in data 19.06.2023 non si è mai recato con il veicolo targato GJ655PW a Marina di Vasto;
-che eventuali transiti in TE RE, SA e Costa di Chieti sono giustificati perché a volte è Pa inviato, per le dette finalità di consegna, anche a Costa di Chieti, (della ), poco Per_2 Per_3 conosciute e che confinano lungo le medesime strade, al termine delle stesse, con le località di SA
(Costa di Chieti) e TE RE ( ; Per_2
-che eventuali soste in Via dei Caduti sono giustificate da consegne da effettuare a piedi nella zona pedonale del lungomare non transitabile con i veicoli, ove è ammesso lo scarico merci solo dalle
6:00 alle 9:00, mentre egli inizia il servizio alle 10.30; inoltre sono presenti per un lungo raggio in tutte le direzioni i parcheggi a pagamento ed il detto luogo seppur molto distante risulta il più vicino;
- che l'eventuale sosta in Via Fabio Filzi n. 5/a è giustificata per consegne al civico 12 di Via
Cesare BA (zona di appartenenza) con ingresso anche da via Filzi – vie comunque distanti poche decine di metri;
-che eventuali soste in Via Panoramica e Via del Mare sono giustificate per raggiungere i luoghi di consegna per lavori stradali in corso nella zona dell'ospedale;
- che eventuali transiti/attraversamenti sul Comune di Rocca San Giovanni sono giustificati perché la strada di CO LA RT (formalmente assegnata) termina sul confine del Comune di
Rocca San Giovanni;
- che la via Don Minzoni civico 34 è sita a pochi metri dal cortile del Centro di Distribuzione di di NO ove è addetto;
Pt_1
- che eventuali attraversamenti delle frazioni IC e LA QU sono giustificati per le consegne a CO Re di PE (formalmente assegnata) che termina e confina con le dette frazioni;
-che in una sola occasione ha sostato, per soli 15/20 minuti, in prossimità dell'abitazione ove si trovava per esigenze lavorative, non avendo altra possibilità se non quella di tornare in sede, per recarsi in bagno colpito da improvvisa necessità.
L'istruttoria orale svolta a mezzo dei testi addotti dal lavoratore resistente, e Testimone_2
, ha consentito di acclarare che: Testimone_3
- i pacchetti esteri cinesi non sono conteggiati fra quelli a firma;
- viene inviato dal capo squadra e/o da altri, oltre che sulle zone assegnate, anche in CP_1 altre zone (2A, 2B, 5A e 5B, 8B, 6A, 13B, 14B, 15B) per il recapito dei pezzi, fra i quali raccomandate a firma e pacchi a firma come risulta dai Modelli 28 out, e per pezzi J+1 e pacchetti esteri cinesi non tracciati, ossia non conteggiati come consegna da effettuare;
- che le altre zone ove viene inviato corrispondono anche ai territori/zone di recapito CP_1 del Comune di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fraz. Costa di Chieti, Fraz. e Fraz. Per_2
San Iorio di NO;
- che la zona di recapito di CO Re di PE di NO, assegnata, confina con la CO
Camice e LA QU di NO;
-che la zona di recapito di CO Nasuti di NO confina con il territorio di TE RE;
- che la zona di recapito CO Costa di Chieti di NO confina con il territorio di SA;
- che la zona di recapito di San Vito Chietino confina con il territorio di SA;
- che via Filzi e di via Cesare BA sono distanti poche decine di metri anche se appartenenti a zone di recapito diverse;
- che anche le zone di via Renzetti, via Panoramica e via del Mare di NO sono fra loro vicine;
- che il civico 34 di Via Don Minzoni è sito a pochi metri dal cortile del Centro di Distribuzione di
; Controparte_2
- che è consentito percorrere tutti i chilometri necessari al recapito e/o per effettuare tutte le consegne.
Considerato che il lavoratore resistente ha negato i fatti oggetto di addebito e ha fornito spiegazioni alternative circa la sua presenza per ragioni di servizio in zone diverse da quelle formalmente assegnate e circa le ragioni che hanno determinato soste o fermate nelle giornate indicate nella missiva di contestazione, corroborate dalle dichiarazioni dei due testi escussi e che, d'altra parte, la società resistente non ha allegato agli atti del presente giudizio documentazione a supporto delle proprie contestazioni (foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW, dati estratti dal sistema Black
Box installato a bordo del veicolo, esiti degli accertamenti svolti), né ha formulati specifici capitoli di prova in ordine agli accertamenti compiuti, non può dirsi sufficientemente dimostrato l'utilizzo illecito del mezzo aziendale ad opera del lavoratore. Il ricorso dev'essere dunque rigettato.
Conclusivamente, questo Giudicante accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 comminata da a Parte_1
e, per l'effetto, l'annulla. CP_1
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (avuto riguardo al valore dichiarato della controversia e all'attività concretamente espletata nel corso del procedimento), seguono la soccombenza della società ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 comminata da a e, per l'effetto, l'annulla; Parte_1 CP_1
-condanna la società ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €.
4.628,5 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 16.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Katiuscia Secondino, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata in
Chieti in via Pescara n 223 presso la Filiale di;
Parte_1
- ricorrente-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De Grandis ed elettivamente CP_1 domiciliato in Pescara alla Via dei Maruccini n. 11, giusta procura in atti;
- resistente- avente ad oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso la società premesso che: Parte_1
- il sig. è suo dipendente dal 03.04.2006 ed è applicato quale portalettere livello D, CP_1 sul CD di NO (CH) dal 14.06.2007;
-con missiva prot. DISC/8112/FLO/2023 datata 31.10.2023, la Struttura centrale
[...]
gli contestava formalmente quanto segue: Parte_2
“A seguito di constatate eccessive percorrenze riferibili al mezzo aziendale targato GJ655PW, il
Responsabile RAM 3 della ha chiesto l'intervento della struttura di Fraud Parte_3
Management e Security Intelligence. All'esito degli accertamenti è emerso che Lei, applicato in qualità di portalettere sul CD NO con orario di servizio dalle ore 10.30 alle ore 17.57, ha utilizzato l'auto aziendale targata GJ655PW, a Lei affidata per il recapito della corrispondenza, per fini non connessi all'attività lavorativa e/o per finalità personali comunque non autorizzate.
Nello specifico è emerso quanto segue:
In data 19/06/2023, Lei ha attestato sul Foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW una percorrenza pari a 129 km. In particolare, dalle ore 11.53 alle ore 13.11, il veicolo ha transitato nelle vie di San Vito Chietino e in quelle della Marina di Vasto, località non appartenenti alle zone di recapito n. 3, 4 e 7 a Lei affidate per la consegna di corrispondenza e pacchi. Dalle 13:25 il veicolo ha percorso le località di TE RE, SA, Costa di Chieti per poi rientrare a San
Vito Chietino ed effettuare una sosta di un'ora e sei minuti al civico n. 4 di via Caduti sul Lavoro, precisamente dalle ore 14.26 alle ore 15.32.In data 07/07/2023, Lei ha attestato sul Foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW una percorrenza pari a 101 km. In particolare, il veicolo risulta aver transitato per circa un'ora e trenta minuti tra le diverse vie e contrade, sempre del comune di San Vito Chietino, precisamente dalle ore 12.11 alle ore 13.40.All'interno di questo range temporale il veicolo ha effettuato una sosta di 20 minuti presso il civico n. 70 di via Adriatica
Nord in San Vito Chietino che corrisponde al Suo luogo di residenza, località non appartenente alle zone di recapito n. 3, 4 e 7 a Lei affidate per la consegna di corrispondenza e pacchi.A seguire, dalle ore 13.34 e fino alle ore 14.40, il veicolo ha effettuato una sosta, pari ad un'ora e dieci minuti, al civico n. 4 della via Caduti sul Lavoro, sempre nel comune di San Vito Chietino. Di seguito il mezzo è rientrato a NO. Tuttavia, dalle ore 15.42 e fino alle ore 16.33, ha fatto ritorno alla Marina di San Vito, effettuando una ulteriore sosta, pari a circa 50 minuti, nella stessa via Caduti sul Lavoro n.
4.In data 10/07/2023 nel Foglio di marcia riferito al veicolo targato
GJ655PW, Lei ha attestato una percorrenza pari a 131 km.
In particolare, è stato accertato che, dalle ore 14.08 alle ore 14.14, il veicolo ha effettuato una fermata in via Fabio Filzi n. 5/A, appartenente alla sub zona 1 A, non rientrante tra le sub zone a
Lei assegnate per l'espletamento del servizio di recapito. Intorno alle ore 14.15 il mezzo ha percorso nuovamente strade appartenenti alle zone di Sua pertinenza ed ancora, a seguire, ha effettuato una fermata nella via Del Mare 126 ed una nella via Panoramica 61 nella fascia temporale tra le 14.50 e le 15.05, entrambe le strade risultano essere di pertinenza della sub zona
6A non rientrante, nemmeno quest'ultima, tra le sub zone a Lei assegnate per l'espletamento del servizio di recapito.
Ed ancora, dalle ore 15.16 e fino alle 16.14, il veicolo ha raggiunto il comune di Rocca San
Giovanni, collocato anch'esso al di fuori delle zone di recapito di Sua pertinenza.In data
17/07/2023, Lei ha attestato sul Foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW una percorrenza totale giornaliera pari a 125 km.Si precisa che, in pari data, il veicolo da Lei condotto ha effettuato una sosta a motore spento della durata di un'ora e trenta minuti al civico n. 34 della via Don
Minzoni, appartenente alla sub zona n. 1A ugualmente non appartenente alle zone a Lei assegnate per il recapito.
In data 18/07/2023 il veicolo targato GJ655PW ha percorso 138 Km recandosi impropriamente, sempre e per più volte, in quel di San Vito Chietino. Nello specifico ha effettuato una sosta a motore spento di circa 50 minuti in via Caduti sul Lavoro n.4, precisamente dalle ore 13.51 e fino alle ore 14.32. Di seguito ha fatto rientro nelle zone di recapito di competenza del comune di
NO, tuttavia alle ore 16 circa è tornato nuovamente nel comune di San Vito Chietino effettuando una ulteriore fermata a motore acceso nella stessa via Caduti sul Lavoro n. 4.
In data 19/07/2023 il mezzo targato GJ655PW ha percorso 110 Km recandosi più volte nel comune di Rocca San Giovanni raggiungendo questa volta anche altre località che nulla hanno a che fare con le zone di recapito n. 3, 4 e 7 a Lei affidate per l'espletamento del servizio di recapito. Nello specifico, intorno alle ore 16, il veicolo ha percorso le strade di Rocca San Giovanni, senza effettuare fermate. A seguire è rientrato nel territorio del comune di NO all'interno della prevista area di recapito.
Tuttavia, alle ore 16.25, il mezzo ha attraversato la Frazione IC e la CO LA QU, appartenenti entrambe alla sub zona 9 A, non rientrante tra quelle a Lei assegnate. Di seguito, dalle ore 16.46, il mezzo ha attraversato nuovamente e indebitamente le strade del comune di
Rocca San Giovanni, per poi rientrare presso la sede del CD alle ore 18.02. Dopo aver analizzato la Sua operatività, in quanto utilizzatore del veicolo aziendale targato GJ655PW, nell'arco temporale successivo alla data di richiesta di intervento, si è ritenuto opportuno verificare il Suo agito anche in altre giornate del mese di giugno u.s.Di seguito, viene rappresentata una sintesi delle sole soste effettuate nelle giornate indicate con relativo arco temporale di inattività.
[…]
Le informazioni acquisite dal Responsabile del CD di fatto confermano l'indebito utilizzo della vettura aziendale da parte Sua, considerato che il recapito presso le località individuate come anomale (Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Frazione IC, CO LA QU, ecc.) così come i punti di sosta e/o fermata (via Caduti sul Lavoro 4, via Fabio Filzi n°5/A, via
Panoramica 61, via Del Mare 126, via Don Minzoni 34, ecc.) non rientravano tra i punti di recapito a Lei affidati nelle specifiche giornate. Pertanto il transito in tali zone appare non giustificato da esigenze operative. I chilometri da Lei percorsi risultano ingiustificabili anche alla luce della circostanza che Lei svolge prevalentemente l'attività di recapito in area urbana (macro zone n° 3, 4 e 7) con un raggio di percorrenza di circa 1 Km, come dichiarato dal Responsabile del
CD agli incaricati FMSI.
Lei, ascoltato dagli incaricati di FMSI, ha motivato l'eccessiva percorrenza giornaliera con implausibili spiegazioni, dichiarando tra l'altro: “In merito ai km fatti giornalmente dichiaro che ripasso il giro cercando di consegnare lettere a persone anziane” ed ancora “…ed alle volte esco dal territorio per prendermi un panino e l'acqua.” Ed infine: “Inoltre nella zona 4B ripasso più volte il giro perché la trovo complicata e non la conosco bene.” In particolare, tale Sua ultima affermazione appare incompatibile con la circostanza che Lei risulta applicato alla menzionata zona da almeno un anno, come dichiarato dal Responsabile del CD agli incaricati FMSI. Dalle sopra riportate evidenze emerge pertanto che Lei ha utilizzato illecitamente il mezzo aziendale a
Lei assegnato:
• transitando ripetutamente e sistematicamente in località non previste dallo svolgimento della Sua attività lavorativa, distanti diverse decine di chilometri dalle zone di recapito di Sua competenza;
• effettuando soste prolungate oltre che fermate non preventivamente autorizzate e non legittimate dall'esercizio delle Sue funzioni.
La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in Azienda e della connessa spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. Tutto ciò premesso, Le evidenziamo che i fatti di cui sopra, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di Parte_1
, costituiscono grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che devono
[...] caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa, compromettendone in modo irreparabile
l'insito elemento fiduciario. La Sua condotta costituisce grave lesione di importanti obblighi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa ed a specifiche indicazioni di condotta, ampiamente esposte nell'articolo 52 del CCNL vigente, riguardante i doveri del dipendente,
“tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla
Società”, nonché a “svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli […]”;
-che, a seguito delle giustificazioni del lavoratore, con provvedimento datato 04.12.2023 Prot.
DISC/9188/SF/2023, notificato il 16.12.2023, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, non ravvisando elementi utili a giustificare il comportamento del dipendente, gli intimava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10, ai sensi degli artt. 52,53, 54, e 55 del vigente CCNL;
-che con nota comunicata via PEC il 05.01.2024, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti
Pescara, su richiesta del sig. tramite il suo rappresentante sindacale, invitava le parti alla CP_1 nomina di un proprio rappresentante per la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/70, ma che con nota del 05.01.2024 faceva presente di non Parte_1 volersi avvalere del procedimento arbitrale e di voler promuovere ricorso dinanzi alla competente
Autorità giudiziaria;
ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere, in via principale, l'accertamento della legittimità dell'irrogata sanzione disciplinare ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la sanzione irrogata al dipendente sia ritenuta non proporzionale al fatto, la riduzione della stessa.
Si è costituito in giudizio il lavoratore sanzionato e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato lamentando in particolare:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 Stat. Lav. e, dunque, l'illegittimità del controllo a distanza;
- la mancata preventiva affissione del codice disciplinare e delle norme regolamentari;
- la tardività della contestazione disciplinare;
-l'infondatezza della stessa e la carenza di prova;
-l'inammissibilità dell'avversa richiesta subordinata di riduzione della sanzione.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalle stesse, è stata fissata l'udienza di decisione della causa, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La sanzione disciplinare di tipo conservativo irrogata è stata censurata in via preliminare dal lavoratore resistente sotto un triplice profilo:
- l'illegittimità del controllo a distanza operato;
-la mancata preventiva affissione del codice disciplinare e delle norme regolamentari;
- la tardività della contestazione disciplinare.
La prima censura risulta del tutto destituita di fondamento.
Occorre premettere che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'attività di controllo del datore di lavoro si pone al di fuori del campo dell'art. 4 Stat. lav. quando l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo è posta a tutela del patrimonio aziendale e da essa non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né sia compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 02/05/2017,
n. 10636). Siffatta lettura del dato normativo appare rispettosa dell'opzione ermeneutica patrocinata anche in dottrina, secondo cui l'interpretazione della disposizione va ispirata ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell'esercizio delle sue prestazioni oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 41 Cost.), con l'ulteriore considerazione che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore - in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva - una tutela alla sua "persona" maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa. Siffatti approdi ermeneutici appaiono del resto coerenti con i principi dettati dall'art.8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo in base al quale nell'uso degli strumenti di controllo, deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della
"ragionevolezza" e della "proporzionalità" (cfr. Cedu 12/1/2016 B. c. Romania secondo cui lo strumento di controllo deve essere contenuto nella portata e, dunque, proporzionato).
Nel caso di specie si tratta, dato questo incontestato, di un sistema Black Box installato a bordo del veicolo targato GJ655PW in uso al lavoratore esclusivamente per esigenze di servizio che risulta
“costituito da diversi apparati tecnologici finalizzati alla raccolta di dati/parametri, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'identificazione della posizione geografica del veicolo, la rilevazione dei sinistri, delle soste per il rifornimento e dell'entrata/uscita dall'officina, la lettura del badge del dipendente per la presa in carico del veicolo e per la compilazione elettronica dei fogli di marcia e la lettura delle centraline elettroniche anche relativamente ai dati del cronotachigrafo” ed è volto “all'incremento dei livelli di sicurezza dei dipendenti” e risponde “a specifiche esigenze organizzative, produttive e di tutela del patrimonio aziendale” (cfr. allegati 9:
Informativa al personale 2017 con cui i dipendenti sono stati resi edotti dell'installazione suddetta e
10: regolamento sistema BlackBox).
Rilevato, dunque, che l'attività di controllo di parte datoriale non aveva ad oggetto l'attività lavorativa ed il suo corretto adempimento, ma aveva il solo fine di tutelare il patrimonio aziendale le relative risultanze risultano come tali pienamente ammissibili ed utilizzabili quali prove giudiziali.
Anche la seconda censura risulta infondata.
Invero, i testi addotti dalla società ricorrente nel presente procedimento hanno confermato che il codice disciplinare era regolarmente affisso nell'ufficio di applicazione del dipendente in data antecedente ai fatti per cui è causa (cfr. verbale di udienza dell'08.05.2024, deposizione di
[...] sul cap. 7: “Sono dipendente della ricorrente dal 1995 a tutt'oggi, come responsabile Tes_1 fraud management. Assolutamente si e lo riceviamo regolarmente anche telematicamente” e di “Sono dipendente della ricorrente dal 2008 a tutt'oggi, come responsabile Centro Persona_1
Distribuzione di NO. E' vero”).
Inoltre, è evidente l'infondatezza della censura con cui il lavoratore lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, il quale sebbene rappresenti espressione del generale precetto di correttezza e buona fede e si configuri quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (così Cass. ordinanza n. 7467 del 15 marzo 2023; Cass. n. 15649 del 2010; v. anche Cass.
n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006).
D'altronde, deve evidenziarsi come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge, né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato.
Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro (così Cass. 10069 del 2016; cfr. anche Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n. 5546 del
2010).
Pertanto, la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in relazione al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito conoscenza dei fatti contestati e non al momento in cui avrebbe potuto accorgersi di essi se avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente.
Infine, il lavoratore ha lamentato l'insussistenza del fatto contestato, sinteticamente riconducibile all'utilizzo illecito del mezzo aziendale assegnatogli “transitando ripetutamente e sistematicamente in località non previste dallo svolgimento della Sua attività lavorativa, distanti diverse decine di chilometri dalle zone di recapito di Sua competenza” ed “effettuando soste prolungate oltre che fermate non preventivamente autorizzate e non legittimate dall'esercizio delle Sue funzioni.”
Ebbene, il principio posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, per cui a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.
Il lavoratore resistente costituendosi in giudizio, senza alcun riconoscimento dei fatti oggetto di addebito, ha dedotto:
-che pur essendo formalmente assegnato alle zone di recapito nn. 3, 4 e 7 per la consegna di corrispondenza e pacchi viene inviato anche in ulteriori zone, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle 2A, 2B, 5A e 5B, 8B, 6A, in quelle di San Vito Chietino – 13B, 14B, 15B ed altre ovvero vi transita per le necessità lavorative;
-che egli ha sempre provveduto al recapito di tutto quanto assegnato giornalmente, ivi comprese numerose raccomandate a firma e pacchi a firma, numerosi pezzi J+1 (consegna lo stesso giorno/1g) e numerosi pacchetti esteri “cinesi” non conteggiati come consegna da effettuare;
-che nelle date del 19 giugno 2023 e del 7/10/17/18/19 luglio 2023 ha percorso i chilometri necessari ad effettuare tutte le consegne corrispondenti ad oltre 100/110 pezzi, ossia molti di più degli standard, fra i quali anche numerose raccomandate a firma e pacchi a firma e numerosi pezzi
J+1 (consegna lo stesso giorno/1g) e pacchetti esteri “cinesi” non tracciati (non conteggiati come consegna da effettuare);
-che in data 19.06.2023 non si è mai recato con il veicolo targato GJ655PW a Marina di Vasto;
-che eventuali transiti in TE RE, SA e Costa di Chieti sono giustificati perché a volte è Pa inviato, per le dette finalità di consegna, anche a Costa di Chieti, (della ), poco Per_2 Per_3 conosciute e che confinano lungo le medesime strade, al termine delle stesse, con le località di SA
(Costa di Chieti) e TE RE ( ; Per_2
-che eventuali soste in Via dei Caduti sono giustificate da consegne da effettuare a piedi nella zona pedonale del lungomare non transitabile con i veicoli, ove è ammesso lo scarico merci solo dalle
6:00 alle 9:00, mentre egli inizia il servizio alle 10.30; inoltre sono presenti per un lungo raggio in tutte le direzioni i parcheggi a pagamento ed il detto luogo seppur molto distante risulta il più vicino;
- che l'eventuale sosta in Via Fabio Filzi n. 5/a è giustificata per consegne al civico 12 di Via
Cesare BA (zona di appartenenza) con ingresso anche da via Filzi – vie comunque distanti poche decine di metri;
-che eventuali soste in Via Panoramica e Via del Mare sono giustificate per raggiungere i luoghi di consegna per lavori stradali in corso nella zona dell'ospedale;
- che eventuali transiti/attraversamenti sul Comune di Rocca San Giovanni sono giustificati perché la strada di CO LA RT (formalmente assegnata) termina sul confine del Comune di
Rocca San Giovanni;
- che la via Don Minzoni civico 34 è sita a pochi metri dal cortile del Centro di Distribuzione di di NO ove è addetto;
Pt_1
- che eventuali attraversamenti delle frazioni IC e LA QU sono giustificati per le consegne a CO Re di PE (formalmente assegnata) che termina e confina con le dette frazioni;
-che in una sola occasione ha sostato, per soli 15/20 minuti, in prossimità dell'abitazione ove si trovava per esigenze lavorative, non avendo altra possibilità se non quella di tornare in sede, per recarsi in bagno colpito da improvvisa necessità.
L'istruttoria orale svolta a mezzo dei testi addotti dal lavoratore resistente, e Testimone_2
, ha consentito di acclarare che: Testimone_3
- i pacchetti esteri cinesi non sono conteggiati fra quelli a firma;
- viene inviato dal capo squadra e/o da altri, oltre che sulle zone assegnate, anche in CP_1 altre zone (2A, 2B, 5A e 5B, 8B, 6A, 13B, 14B, 15B) per il recapito dei pezzi, fra i quali raccomandate a firma e pacchi a firma come risulta dai Modelli 28 out, e per pezzi J+1 e pacchetti esteri cinesi non tracciati, ossia non conteggiati come consegna da effettuare;
- che le altre zone ove viene inviato corrispondono anche ai territori/zone di recapito CP_1 del Comune di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fraz. Costa di Chieti, Fraz. e Fraz. Per_2
San Iorio di NO;
- che la zona di recapito di CO Re di PE di NO, assegnata, confina con la CO
Camice e LA QU di NO;
-che la zona di recapito di CO Nasuti di NO confina con il territorio di TE RE;
- che la zona di recapito CO Costa di Chieti di NO confina con il territorio di SA;
- che la zona di recapito di San Vito Chietino confina con il territorio di SA;
- che via Filzi e di via Cesare BA sono distanti poche decine di metri anche se appartenenti a zone di recapito diverse;
- che anche le zone di via Renzetti, via Panoramica e via del Mare di NO sono fra loro vicine;
- che il civico 34 di Via Don Minzoni è sito a pochi metri dal cortile del Centro di Distribuzione di
; Controparte_2
- che è consentito percorrere tutti i chilometri necessari al recapito e/o per effettuare tutte le consegne.
Considerato che il lavoratore resistente ha negato i fatti oggetto di addebito e ha fornito spiegazioni alternative circa la sua presenza per ragioni di servizio in zone diverse da quelle formalmente assegnate e circa le ragioni che hanno determinato soste o fermate nelle giornate indicate nella missiva di contestazione, corroborate dalle dichiarazioni dei due testi escussi e che, d'altra parte, la società resistente non ha allegato agli atti del presente giudizio documentazione a supporto delle proprie contestazioni (foglio di marcia del veicolo targato GJ655PW, dati estratti dal sistema Black
Box installato a bordo del veicolo, esiti degli accertamenti svolti), né ha formulati specifici capitoli di prova in ordine agli accertamenti compiuti, non può dirsi sufficientemente dimostrato l'utilizzo illecito del mezzo aziendale ad opera del lavoratore. Il ricorso dev'essere dunque rigettato.
Conclusivamente, questo Giudicante accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 comminata da a Parte_1
e, per l'effetto, l'annulla. CP_1
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (avuto riguardo al valore dichiarato della controversia e all'attività concretamente espletata nel corso del procedimento), seguono la soccombenza della società ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 comminata da a e, per l'effetto, l'annulla; Parte_1 CP_1
-condanna la società ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €.
4.628,5 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 16.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -