TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6066 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ARTURO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura a margine del ricorso, dall'avv. ARTURO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Ischia il 28/05/2011, che dall'unione coniugale era nata la LI ( nata a [...] il [...]) rappresentavano la volontà Persona_1
di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) i coniugi liberamente ed espressamente concordano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. In merito alla casa coniugale, si evidenzia che la stessa non è di proprietà di nessuno dei coniugi ma è stata concessa in uso dalla MA del al momento del matrimonio. La IG.ra Parte_1 Parte_2 si è già allontanata dalla detta abitazione sita in Barano d'Ischia (NA), alla Via Duca degli
Abruzzi, 188, trasferendosi presso la sua casa di residenza e di cui ha la proprietà sita in Ischia alla via Antonio De Luca, 36; 2) i coniugi concordano affinché la LI minore resti Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma trasferirà la sua residenza anagrafica presso quella della MA sita in Ischia alla via Antonio De Luca, 36, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sè ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo contatto telefonico con la MA, tenuto conto delle eIGenze della minore, come degli impegni lavorativi del padre;
3) La casa adibita a residenza coniugale resterà pertanto nella disponibilità del padre 4) i Parte_1
genitori, in ogni modo, concordano anche il seguente calendario di incontri padre-LI ferma comunque la suindicata facoltà del padre di vederla e sentirla quando lo vorrà: A) il mercoledì e giovedi di ogni settimana dalle ore 1600 alle ore 2100 e, a week-end alternati, sabato e domenica dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica con pernottamento intermedio;
B) per un periodo di 15 gg. consecutivi, da concordarsi tra i genitori (durante tale periodo la MA avrà facoltà di contattare telefonicamente la minore quando e come preferirà); C) durante il periodo natalizio, alternativamente di anno in anno, la Vigilia di Natale con il padre e Natale con la MA e l'ultimo dell'anno con il padre e Capodanno con la MA e viceversa;
l'Epifania ad anni alterni;
D) durante le festività pasquali ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro e viceversa E) il giorno del compleanno e dell'onomastico dei genitori la minore lo trascorrerà con questi così come con la MA la festa della mamma e con il padre il 19 marzo festa del papà F) entrambi i genitori, si impegnano affinché, nei giorni dell'onomastico e, in particolare del compleanno della minore, ad essere presenti entrambi ai festeggiamenti o comunque ad organizzarsi in modo che ciascun genitore possa trascorrere parte della giornata con la LI;
5) il IG. si obbliga a versare la somma di Euro 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) mensili a favore della IG.ra , quale contributo al Parte_2
mantenimento della LI . Detta somma, nella misura complessiva innanzi indicata, dovrà Per_1
2 essere versata mensilmente dall'obbligato nel domicilio dell'avente diritto, mediante idoneo mezzo di pagamento, entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere rivalutata annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta;
6) le parti concordano, altresì, che l'Assegno Unico, sarà percepito nella misura del 100% dalla MA , avendone di ciò tenuto conto nella determinazione del mantenimento;
7) Parte_2
le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative della LI nonché ogni altra spesa accessoria e/o necessaria per lo sviluppo psicofisico della stessa dovranno essere opportunamente documentate e concordate;
il IG. espressamente si obbliga a Parte_1
provvedere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie indicate;
8) i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito con il presente accordo ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per le obbligazioni nascenti dal presente atto;
10) i coniugi, inoltre, seppur consapevoli della necessità del consenso espresso presso le rispettive Autorità, sin da ora si impegnano a prestare il consenso al rilascio del passaporto individuale e/o carta di identità valida per l'espatrio per la LI;
11) le spese del presente atto e conseguenziali andranno a carico di entrambi le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
atto n.19 ,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2011) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 06/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4