Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore
Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4247 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 26.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Fedeli (C. F. C.F. 2 ) per procura in atti – APPELLANTE –
E
(C.F. C.F. 3 ), Controparte_1
C.F. 4rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Paramucchi (C.F.: per procura in atti – APPELLATO-
OGGETTO: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, ritualmente notificato, Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 11163/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° 17820/2024 R.G. promosso, nei suoi confronti, da [...]
Controparte_1
La Corte, con ordinanza del successivo 26 marzo, rilevato che l'appellata, con la precedente memoria del 17.2.2025, si era limitata a chiedere rinvio per discussione orale, ha fissato nuova data al 26.2.2025, ai sensi del citato art. 127ter.
L'appellante ha insistito nella propria richiesta di estinzione del giudizio e, preso atto del mancato accordo sulla compensazione delle spese di lite, ha chiesto di liquidarle in misura minima, stante la unicità e linearità della questione giuridica oggetto della controversia. Controparte non si è opposta alla dichiarazione di estinzione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 338 c.p.c., ed insistito sul rimborso delle spese di lite, ai sensi dell'art. 359 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 306, ult. comma, c.p.c.. Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250 del 06/03/2018).
La dichiarata rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione) determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c. costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali ed attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06). Ciò detto il processo viene dichiarato estinto.
Quanto alle spese del grado, vista la richiesta dell'appellata, si applicano le tariffe nella misura minima, in considerazione della non particolare complessità della controversia, previste per lo scaglione, di cui al d.m. 55/2014, come aggiornato, per le cause di valore fino a 52.000,00 euro, ridimensionando la fase della decisione, in cui non si è affrontato il merito.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cpc, e liquida le spese di lite, in favore della società appellata, in complessivi € 3900,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.
Roma, 26.2.2025 IL PRESIDENTE rel