Sentenza 9 novembre 2015
Sentenza 30 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 30/08/2018, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2018
N. 01160/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2015, proposto da
LF IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Vespucci 18;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore con l'Avvocatura distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per la resa di chiarimenti sulla sentenza del Tar Toscana, Firenze, Sez. 1, del 09/11/2015, n. 1487 che ha disposto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Firenze n. 574/2006 V.G. depositato in cancelleria il 23.01.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore ;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota in data 19 giugno 2018 il commissario ad acta nominato per la esecuzione del decreto della Corte d’Appello di cui in epigrafe premesso che: a) il decreto della Corte di Appello 795/2007 al punto 7 afferma che la somma di € 4.250 copre tutte le voci previste ivi compresi gli interessi legali sino al decreto e nel dispositivo del medesimo decreto non vi è menzione della condanna al pagamento degli interessi per il periodo ulteriore ovvero sino al saldo, non si comprenderebbe il perché la sentenza 1487/15 del Tribunale Amministrativo Regionale riferisca che il pagamento degli importi debba esser maggiorato degli interessi decorrenti dalla domanda al saldo come stabilito dalla Corte; b) Il Tar ha poi ordinato al Ministero di pagare gli interessi sulle spese processuali per il periodo a partire dalla notificazione del decreto sino ad un momento imprecisato a favore dell’avvocato difensore nonostante che per il principio della domanda, per corrispondere tali interessi all’avvocato antistatario, questi avrebbe dovuto proporre ricorso come parte ricorrente; c) Non sarebbe chiaro inoltre se queste “condanne al pagamento di diversi interessi” siano frutto di una interpretazione del giudice del decreto della Corte ovvero siano “nuove” condanne che tuttavia sono riportate solo nella parte motiva della sentenza e non anche nel dispositivo;
Chiede quindi il Commissario: a) che gli vengano indicato i termini iniziali e finali di decorrenza degli interessi e la somma su cui calcolarli, considerando che i 4.250 euro sono già comprensivi d’interessi, quindi per evitare duplicazioni di pagamenti ci potrebbero esser diverse opzioni: 1- 4250 - interessi dalla domanda alla decisione + interessi dalla domanda al saldo 2- 4250 + interessi dalla notificazione del decreto al saldo 3- Solo i 4250 in quanto già comprensivi d’interessi; b) se corrispondere o meno gli interessi sui 700 Euro di spese processuali (sia per la parte onorari che per i diritti) all’avvocato antistatario.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 114 comma terzo del c.p.a. il giudizio di ottemperanza è definito con “sentenza” in forma semplificata.
Questo significa che le statuizioni contenute nei provvedimenti che definiscono il giudizio di ottemperanza assumono la irretrattabilità del giudicato una volta che siano maturati i relativi presupposti e comunque non sono modificabili dal medesimo giudice di primo grado che le ha adottate in forza del principio del ne bis in idem .
La sentenza n. 1487 del 2015 di questo Tribunale ha stabilito che il Ministero intimato per dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Firenze n. 574/2006 V.G. depositato in cancelleria il 23.01.2008 debba provvedere al pagamento degli importi ivi liquidati in favore del ricorrente e del difensore, antistatario nel procedimento dinanzi alla Corte d’Appello, maggiorati degli interessi legali sul capitale con decorrenza dalla domanda sino al saldo.
E’ quindi evidente che gli interessi debbano essere calcolati sull’importo complessivamente liquidato dalla Corte di Appello che è pari ad Euro 4.250.
E’ chiaro inoltre che il termine iniziale di maturazione degli interessi è quello della “domanda” e cioè della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza e il termine finale è il saldo che si verificherà nel giorno in cui verrà emesso il mandato di pagamento.
Per i motivi anzidetti non è in facoltà di questa Sezione stabilire se la sentenza abbia o meno violato il principio della domanda con riguardo alla distrazione delle spese a favore del difensore al quale dovranno essere, come stabilito, corrisposti gli interessi dalla domanda al saldo sull’intero importo liquidato di Euro 700.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, fornisce i chiarimenti richiesti ai sensi di cui in motivazione,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Manfredo Atzeni |
IL SEGRETARIO