TRIB
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/05/2024, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
NRG 978/2021 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 978/2021
Oggi 14 maggio 2024, alle ore 09:40, innanzi al Giudice, dott.ssa Claudia Ummarino, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. Daniele Cirulli, il quale conclude riportandosi a quanto dedotto e alle conclusioni formulate in atti. per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa
Claudia Ummarino, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 978/2021 e promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Daniele Cirulli, C.F._2
giusta delega in atti;
- ATTORE
CONTRO
; Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 14.05.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che , in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse ( per l'effetto dell' error in procedendo ), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiedeva al
Tribunale di Velletri l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità della signora nella causazione di Controparte_1
tutti i danni materiali alla proprietà immobiliare e al mobilio delle attrici derivanti dalle ripetute infiltrazioni in premessa evidenziate e, per l'effetto, a) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di €.
19.581,99 (diciannovemilaciquencentoottantuno/99) in premessa evidenziato e provato e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia sempre nell'ambito dello scaglione di competenza per il quale viene versato il contributo unificato;
b) condannare la convenuta OR , ex art. 96 c.p.c., per la Controparte_1
responsabilità aggravata per l'omessa adesione all'invito alla negoziazione assistita alla stessa formulata .Con vittoria di spese e competenze professionali”. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda parte attrice esponeva: che le odierne attrici sono proprietarie dell'appartamento sito in Torvajanica (RM) alla Via Atene n. 17 dalle stesse adibito, durante il periodo estivo, a propria stabile dimora;
che, nella primavera dell'anno 2015, le attrici provvedevano ad una completa ritinteggiatura della predetta proprietà nell'ottica di trascorrervi, come consuetudine, il periodo estivo;
che, durante un soggiorno nel mese di luglio
2015 parte attrice rinveniva le pareti, il soffitto delle camere completamente bagnato a causa di copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante con danni al soffitto, agli intonaci, alle tinte, alle porte, agli infissi;
che informavano l'amministratore e ottenevano indennizzo dell'assicurazione con cui facevano tinteggiare nuovamente le sole parti danneggiate;
che tuttavia il successivo anno nuovamente si aveva la presenza di infiltrazioni proveniente dall'appartamento soprastante e che aveva di nuovo danneggiato l'appartamento delle attrici;
che le attrici informavano l'amministratore e tentavano di contattare la proprietaria dell'immobile, signora e il signor che ivi vi Controparte_1 Persona_1
risiedeva ; che, la signora in data 20/09/2016, riscontrava gli inviti CP_1 ad un intervento manutentivo comunicando, però, di non essere riuscita ad accedere nell'immobile di sua proprietà e dichiarava che l'appartamento era stato concesso in comodato d'uso ad un parente, signor , il Persona_1
quale non gli consentiva l'accesso per la verifica di quanto era stato lamentato;
che le infiltrazioni si sono protratte per molti mesi e, soltanto, dopo molto tempo, con l'ausilio dell'amministratore del Condominio, il consentiva l'accesso nell' immobile per una verifica e un Parte_3
intervento di riparazione in urgenza;
che le infiltrazioni cessavano e le attrici a propria cura e spese, effettuavano una ripulitura delle pareti e degli intonaci che erano stati più volte danneggiati;
che, per circa un anno, le lamentate problematiche cessarono, almeno fino all'inizio dell'anno 2018 quando parte attrice si recava presso l'immobile trovava nuovamente le pareti e soffitti imbibiti di acqua;
che in data 27/03/2018, le attrici informavano l'amministratore p.t. del e la Controparte_2
signora del nuovo evento infiltrativo;
che, l'amministratore Controparte_1
p.t. del Condominio autorizzato ad accedere nell'immobile di proprietà della signora con un tecnico di fiducia, riscontrava la rottura, in un altro CP_1
tratto, della tubazione dell'impianto termico in precedenza riparato;
che trattandosi della derivazione privata dell'impianto l'amministratore p.t. del condominio invitava, con raccomandata a.r. del 02/05/2018, la signora ad un immediato intervento di riparazione e ripristino della CP_1
funzionalità dell'impianto termico;
che tale missiva rimaneva priva di formale riscontro;
che, a distanza di alcuni mesi, venivano eseguiti i lavori di riparazione e sostituzione dei tratti di tubazione danneggiati e cessavano le infiltrazioni di acqua nell'immobile delle attrici;
che, in data 19/02/2019, la signora invitava la convenuta al ristoro dei danni subiti a Parte_1
causa ed in conseguenza delle infiltrazioni ripetutesi nel corso degli ultimi anni ma senza risposta;
che pertanto le parti attrici provvedevano ai lavori di ristrutturazione per i danni subiti a proprie spese e di cui si chiedeva il risarcimento.
Parte convenuta ritualmente citata restava contumace.
Prodotta documentazione, deferito interrogatorio formale al convenuto che non si presentava a renderlo, espletata prova testimoniale la causa veniva rinviata all'odierna udienza ove le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata ed in quanto tale deve trovare accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.
Al riguardo, mette conto precisare che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell' ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia. La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. ( cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del
1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 del 11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III,
21.10.2005, n. 20359)
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass., Sez. III, 2.2.2006, n. 2284; Cass.
Sez. III, 30.11.2005 n. 26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass., Sez. III, 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Posto quanto sopra, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è conforme e unanime nel ritenere che, nel caso di infiltrazioni di acqua dovute a perdite verificatesi all'interno di un immobile sovrastante, sussiste il diritto al risarcimento in capo al proprietario dell'immobile interessato da dette infiltrazioni laddove si accerti che l'immobile sovrastante sia il luogo di origine della perdita d'acqua sversatasi all'interno del locale di sua proprietà, dovendosi in tal caso ritenere sussistente il nesso causale tra cosa in custodia e il danno (Cass. Civ. n. 7727/2020, Cass. Civ. 21977/2022).
Ebbene, nel caso di specie, all' esito dell' istruttoria svolta risulta provato sia l'esistenza del danno, sia il nesso causale con la cosa rientrante nell' ambito della sfera di custodia della convenuta. In tal senso depongono, univocamente, gli esiti delle testimonianze raccolte e la documentazione in atti.
L'istruttoria svolta ha infatti permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni che hanno interessato l'appartamento degli attori è da individuare nella carente e mai programmata manutenzione del sistema fognario . CP_3
Le testimonianze raccolte, e , hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la situazione di infiltrazioni che interessavano l'immobile delle odierni attrici.
In particolare il teste ha dichiarato che in quanto Testimone_1
amministratore del aveva visionato l'immobile delle attrici e CP_2
confermato l'esistenza delle ingenti infiltrazioni lamentate ed ha confermato che vi era la presenza di infiltrazioni proveniente dall'appartamento soprastante e che aveva di nuovo danneggiato l'appartamento delle signore ha poi dichiarato: “ io in quanto amministratore sono stato avvisato Pt_1
dalla che lamentava queste infiltrazioni provenienti dall'appartamento Pt_1
sovrastante e che interessavano vari ambienti dell'appartamento perché il tubo rotto percorreva un ampio tratto….io ho mandato una ditta ad aggiustare il danno che però preciso non era come rottura di competenza del condominio ma rottura di tubo privato io ho solo indicato una ditta perché il Per_2
non aveva chi mandare ad aggiustare … già in passato si erano
[...]
verificate infiltrazioni, più volte ci sono stati fenomeni di infiltrazione e so che le erano sempre intervenute per ripristinare l'appartamento….Adr: Pt_1 scendeva l'acqua dalle pareti era una forte infiltrazione” ( Verbale d'udienza del 13.06.2023).
Parimenti il teste ha dichiarato : “io mi occupo di Testimone_2
ristrutturazione di immobili ed ero stato contattato dalle Sig. Parte_1
e per procedere alla ristrutturazione del loror appartamento in Via Pt_2
Atene n. 17 in Torvaglinica e quando sono giunto sul posto l'appartamento era praticamente devastato dalle infiltrazioni….durante la ristrutturazione si sono ripresentate tali infiltrazioni dopo un pò che erano iniziati i lavori tant'è mi sono recato sopra e ho visto che le infiltrazioni provenivano da una doccia in muratura fatiscente e c'erano delle tracce al pavimento restate tali che mancava il pavimento ed il massetto in funzione di dove stavano le tubazioni ed il signore che stava li credo fosse l'affittuario, fratello del proprietario, mi aveva chiesto se potevo riparare la situazione e risolvere il problema infiltrativo ed io ho fatto tale riparazione non mi sembra di aver sistemato la doccia e così poi si
è risolto il problema almeno per tutto il tempo in cui io ho fatto i lavori nell'appartamento delle Sig;
i lavori di ristrutturazione li ho fatti mi Pt_1
sembra nel 2019” ( Verbale d'udienza 12.09.2023)
Dall'istruttoria svolta è risultato che i fenomeni infiltrativi in questione, sono ascrivibili all'appartamento di proprietà della convenuta e hanno determinato il danneggiamento dell'immobile attoreo.
Così individuate le cause dei fenomeni lamentati dagli attori, va affermata la responsabilità del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c., quale proprietario e custode dell'immobile e da cui sono scaturiti i danni accertati.
Ai fini della concreta configurabilità di tale fattispecie è, infatti, sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto funzione della norma citata è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Peraltro, trattandosi di una responsabilità ex art. 2051 c.c., la stessa resta esclusa solo dalla prova, gravante sul custode e che difetta nel caso di specie, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi – munite dei caratteri dell' eccezionalità e dell' imprevedibilità- le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
Occorre altresì rilevare come il convenuto avesse piena conoscenza del fenomeno delle infiltrazioni lamentate dall'attore avendo ricevuto vari avvisi nel tempo essendosi verificati i fenomeni infiltrativi più volte ( All. n. 5 a 10)
e basti vedere la raccomandata a.r. del 02/05/2018, inviata al convenuto medesimo (doc. n.9). Il convenuto non costituendosi in giudizio non ha fornito alcuna prova idonea ad elidere la responsabilità per i fatti di cui è causa, ed ha rinunciato ad allegare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'avversa pretesa.
Venendo, quindi, alla determinazione dell'ammontare dei danni subiti dall'appartamento della parte attrice , deve rilevarsi che in atti parte attrice ha prodotto perizia giurata dell'Arch. , avente ad oggetto i Persona_3
danni occorsi e i costi completi di ripristino dell'immobile di Via Atene 17 (
All. n. 12), ed altresì parte attrice ha prodotto le fatture per i lavori sostenuti
( All. 3 e 4 ); le fatture sia dell'intervento di ripristino, confermato dal testimone che eseguiva le opere nell'immobile delle attrici, sia dell'acquisto dei beni mobili danneggiati dalle infiltrazioni.
Ciò detto, l'ammontare dei danni, alla luce del materiale probatorio in atti, può essere equitativamente determinato in Euro 10.000,00.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di Euro 10.000,00.
Sulle somme riconosciute, tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente (risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) in particolare i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), in ragione della natura della controversia e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. in accoglimento della domanda proposta dall' attrice, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell' attrice, a titolo di risarcimento dei danni, dell' importo complessivo di € 10.000,00, oltre ulteriori interessi al saggio legale su tale importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell' attore, che liquida nell'importo di € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Velletri, il 14.05.2024
Il Giudice
Dr.ssa Claudia Ummarino.
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 978/2021
Oggi 14 maggio 2024, alle ore 09:40, innanzi al Giudice, dott.ssa Claudia Ummarino, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. Daniele Cirulli, il quale conclude riportandosi a quanto dedotto e alle conclusioni formulate in atti. per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa
Claudia Ummarino, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 978/2021 e promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Daniele Cirulli, C.F._2
giusta delega in atti;
- ATTORE
CONTRO
; Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 14.05.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che , in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse ( per l'effetto dell' error in procedendo ), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiedeva al
Tribunale di Velletri l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità della signora nella causazione di Controparte_1
tutti i danni materiali alla proprietà immobiliare e al mobilio delle attrici derivanti dalle ripetute infiltrazioni in premessa evidenziate e, per l'effetto, a) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di €.
19.581,99 (diciannovemilaciquencentoottantuno/99) in premessa evidenziato e provato e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia sempre nell'ambito dello scaglione di competenza per il quale viene versato il contributo unificato;
b) condannare la convenuta OR , ex art. 96 c.p.c., per la Controparte_1
responsabilità aggravata per l'omessa adesione all'invito alla negoziazione assistita alla stessa formulata .Con vittoria di spese e competenze professionali”. Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda parte attrice esponeva: che le odierne attrici sono proprietarie dell'appartamento sito in Torvajanica (RM) alla Via Atene n. 17 dalle stesse adibito, durante il periodo estivo, a propria stabile dimora;
che, nella primavera dell'anno 2015, le attrici provvedevano ad una completa ritinteggiatura della predetta proprietà nell'ottica di trascorrervi, come consuetudine, il periodo estivo;
che, durante un soggiorno nel mese di luglio
2015 parte attrice rinveniva le pareti, il soffitto delle camere completamente bagnato a causa di copiose infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante con danni al soffitto, agli intonaci, alle tinte, alle porte, agli infissi;
che informavano l'amministratore e ottenevano indennizzo dell'assicurazione con cui facevano tinteggiare nuovamente le sole parti danneggiate;
che tuttavia il successivo anno nuovamente si aveva la presenza di infiltrazioni proveniente dall'appartamento soprastante e che aveva di nuovo danneggiato l'appartamento delle attrici;
che le attrici informavano l'amministratore e tentavano di contattare la proprietaria dell'immobile, signora e il signor che ivi vi Controparte_1 Persona_1
risiedeva ; che, la signora in data 20/09/2016, riscontrava gli inviti CP_1 ad un intervento manutentivo comunicando, però, di non essere riuscita ad accedere nell'immobile di sua proprietà e dichiarava che l'appartamento era stato concesso in comodato d'uso ad un parente, signor , il Persona_1
quale non gli consentiva l'accesso per la verifica di quanto era stato lamentato;
che le infiltrazioni si sono protratte per molti mesi e, soltanto, dopo molto tempo, con l'ausilio dell'amministratore del Condominio, il consentiva l'accesso nell' immobile per una verifica e un Parte_3
intervento di riparazione in urgenza;
che le infiltrazioni cessavano e le attrici a propria cura e spese, effettuavano una ripulitura delle pareti e degli intonaci che erano stati più volte danneggiati;
che, per circa un anno, le lamentate problematiche cessarono, almeno fino all'inizio dell'anno 2018 quando parte attrice si recava presso l'immobile trovava nuovamente le pareti e soffitti imbibiti di acqua;
che in data 27/03/2018, le attrici informavano l'amministratore p.t. del e la Controparte_2
signora del nuovo evento infiltrativo;
che, l'amministratore Controparte_1
p.t. del Condominio autorizzato ad accedere nell'immobile di proprietà della signora con un tecnico di fiducia, riscontrava la rottura, in un altro CP_1
tratto, della tubazione dell'impianto termico in precedenza riparato;
che trattandosi della derivazione privata dell'impianto l'amministratore p.t. del condominio invitava, con raccomandata a.r. del 02/05/2018, la signora ad un immediato intervento di riparazione e ripristino della CP_1
funzionalità dell'impianto termico;
che tale missiva rimaneva priva di formale riscontro;
che, a distanza di alcuni mesi, venivano eseguiti i lavori di riparazione e sostituzione dei tratti di tubazione danneggiati e cessavano le infiltrazioni di acqua nell'immobile delle attrici;
che, in data 19/02/2019, la signora invitava la convenuta al ristoro dei danni subiti a Parte_1
causa ed in conseguenza delle infiltrazioni ripetutesi nel corso degli ultimi anni ma senza risposta;
che pertanto le parti attrici provvedevano ai lavori di ristrutturazione per i danni subiti a proprie spese e di cui si chiedeva il risarcimento.
Parte convenuta ritualmente citata restava contumace.
Prodotta documentazione, deferito interrogatorio formale al convenuto che non si presentava a renderlo, espletata prova testimoniale la causa veniva rinviata all'odierna udienza ove le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata ed in quanto tale deve trovare accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.
Al riguardo, mette conto precisare che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell' ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia. La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. ( cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del
1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 del 11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III,
21.10.2005, n. 20359)
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass., Sez. III, 2.2.2006, n. 2284; Cass.
Sez. III, 30.11.2005 n. 26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass., Sez. III, 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Posto quanto sopra, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è conforme e unanime nel ritenere che, nel caso di infiltrazioni di acqua dovute a perdite verificatesi all'interno di un immobile sovrastante, sussiste il diritto al risarcimento in capo al proprietario dell'immobile interessato da dette infiltrazioni laddove si accerti che l'immobile sovrastante sia il luogo di origine della perdita d'acqua sversatasi all'interno del locale di sua proprietà, dovendosi in tal caso ritenere sussistente il nesso causale tra cosa in custodia e il danno (Cass. Civ. n. 7727/2020, Cass. Civ. 21977/2022).
Ebbene, nel caso di specie, all' esito dell' istruttoria svolta risulta provato sia l'esistenza del danno, sia il nesso causale con la cosa rientrante nell' ambito della sfera di custodia della convenuta. In tal senso depongono, univocamente, gli esiti delle testimonianze raccolte e la documentazione in atti.
L'istruttoria svolta ha infatti permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni che hanno interessato l'appartamento degli attori è da individuare nella carente e mai programmata manutenzione del sistema fognario . CP_3
Le testimonianze raccolte, e , hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la situazione di infiltrazioni che interessavano l'immobile delle odierni attrici.
In particolare il teste ha dichiarato che in quanto Testimone_1
amministratore del aveva visionato l'immobile delle attrici e CP_2
confermato l'esistenza delle ingenti infiltrazioni lamentate ed ha confermato che vi era la presenza di infiltrazioni proveniente dall'appartamento soprastante e che aveva di nuovo danneggiato l'appartamento delle signore ha poi dichiarato: “ io in quanto amministratore sono stato avvisato Pt_1
dalla che lamentava queste infiltrazioni provenienti dall'appartamento Pt_1
sovrastante e che interessavano vari ambienti dell'appartamento perché il tubo rotto percorreva un ampio tratto….io ho mandato una ditta ad aggiustare il danno che però preciso non era come rottura di competenza del condominio ma rottura di tubo privato io ho solo indicato una ditta perché il Per_2
non aveva chi mandare ad aggiustare … già in passato si erano
[...]
verificate infiltrazioni, più volte ci sono stati fenomeni di infiltrazione e so che le erano sempre intervenute per ripristinare l'appartamento….Adr: Pt_1 scendeva l'acqua dalle pareti era una forte infiltrazione” ( Verbale d'udienza del 13.06.2023).
Parimenti il teste ha dichiarato : “io mi occupo di Testimone_2
ristrutturazione di immobili ed ero stato contattato dalle Sig. Parte_1
e per procedere alla ristrutturazione del loror appartamento in Via Pt_2
Atene n. 17 in Torvaglinica e quando sono giunto sul posto l'appartamento era praticamente devastato dalle infiltrazioni….durante la ristrutturazione si sono ripresentate tali infiltrazioni dopo un pò che erano iniziati i lavori tant'è mi sono recato sopra e ho visto che le infiltrazioni provenivano da una doccia in muratura fatiscente e c'erano delle tracce al pavimento restate tali che mancava il pavimento ed il massetto in funzione di dove stavano le tubazioni ed il signore che stava li credo fosse l'affittuario, fratello del proprietario, mi aveva chiesto se potevo riparare la situazione e risolvere il problema infiltrativo ed io ho fatto tale riparazione non mi sembra di aver sistemato la doccia e così poi si
è risolto il problema almeno per tutto il tempo in cui io ho fatto i lavori nell'appartamento delle Sig;
i lavori di ristrutturazione li ho fatti mi Pt_1
sembra nel 2019” ( Verbale d'udienza 12.09.2023)
Dall'istruttoria svolta è risultato che i fenomeni infiltrativi in questione, sono ascrivibili all'appartamento di proprietà della convenuta e hanno determinato il danneggiamento dell'immobile attoreo.
Così individuate le cause dei fenomeni lamentati dagli attori, va affermata la responsabilità del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c., quale proprietario e custode dell'immobile e da cui sono scaturiti i danni accertati.
Ai fini della concreta configurabilità di tale fattispecie è, infatti, sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto funzione della norma citata è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Peraltro, trattandosi di una responsabilità ex art. 2051 c.c., la stessa resta esclusa solo dalla prova, gravante sul custode e che difetta nel caso di specie, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi – munite dei caratteri dell' eccezionalità e dell' imprevedibilità- le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
Occorre altresì rilevare come il convenuto avesse piena conoscenza del fenomeno delle infiltrazioni lamentate dall'attore avendo ricevuto vari avvisi nel tempo essendosi verificati i fenomeni infiltrativi più volte ( All. n. 5 a 10)
e basti vedere la raccomandata a.r. del 02/05/2018, inviata al convenuto medesimo (doc. n.9). Il convenuto non costituendosi in giudizio non ha fornito alcuna prova idonea ad elidere la responsabilità per i fatti di cui è causa, ed ha rinunciato ad allegare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'avversa pretesa.
Venendo, quindi, alla determinazione dell'ammontare dei danni subiti dall'appartamento della parte attrice , deve rilevarsi che in atti parte attrice ha prodotto perizia giurata dell'Arch. , avente ad oggetto i Persona_3
danni occorsi e i costi completi di ripristino dell'immobile di Via Atene 17 (
All. n. 12), ed altresì parte attrice ha prodotto le fatture per i lavori sostenuti
( All. 3 e 4 ); le fatture sia dell'intervento di ripristino, confermato dal testimone che eseguiva le opere nell'immobile delle attrici, sia dell'acquisto dei beni mobili danneggiati dalle infiltrazioni.
Ciò detto, l'ammontare dei danni, alla luce del materiale probatorio in atti, può essere equitativamente determinato in Euro 10.000,00.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di Euro 10.000,00.
Sulle somme riconosciute, tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente (risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) in particolare i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), in ragione della natura della controversia e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. in accoglimento della domanda proposta dall' attrice, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell' attrice, a titolo di risarcimento dei danni, dell' importo complessivo di € 10.000,00, oltre ulteriori interessi al saggio legale su tale importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell' attore, che liquida nell'importo di € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Velletri, il 14.05.2024
Il Giudice
Dr.ssa Claudia Ummarino.