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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 4497/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4497 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nata in [...] il [...], C.F. AR arte difesa e rappresentata dall'Avv. Nunziata Paolo, come da C.F._1 procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, parte difesa e rappresentata dall'Avv.ti Antonio Aievola, C.F._2 Alessandro Romito e Giuseppe Esposito, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui agli atti introduttivi del giudizio, in particolare, parte convenuta insiste per il rigetto dell'assegno di mantenimento del coniuge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 13/07/2022 parte ricorrente nata in AR UO (NA) il 12/04/1981, premesso di aver contratto matrimonio con Pt_2
nato in MI D'AR (NA) il 03/09/1974, in data [...] in [...]
[...] (NA) (Atto n. 132, Parte II, Serie A, Anno 2011), dalla cui unione nascevano due figli- il 29/04/2015, in Homburg (Germania) e Persona_1
, il 21/06/2018 in Napoli-chiedeva disporsi la separazione Persona_2 personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole in suo favore;
- assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
- determinarsi in euro 700,00 l'assegno di mantenimento a favore della prole, oltre la contribuzione al 70% a carico di parte convenuta alle spese extra assegno e determinarsi in euro 400,00 l'assegno di mantenimento del coniuge da porsi a carico di parte convenuta.
1 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giustizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito a parte ricorrente. Chiedeva, altresì: - determinarsi l'affido condiviso della prole, con collocazione presso la madre, disciplinando il regime di frequentazione padre-figli nei giorni di presenza nel territorio italiano;
- disporsi gli orari di collegamento giornaliero in videoripresa padre-figli, oltre che il diritto di visita nonni paterni-nipoti; rigettarsi la domanda di mantenimento del coniuge posta da parte ricorrente, ovvero in subordine determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento del coniuge;
determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento della prole a suo carico. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/01/2023, “rilevato che la ricorrente deduce condotte violente poste in essere dal resistente sig. Parte_2 nei confronti suoi e del figlio;
rilevato che il resistente deduce condotte maltrattanti della madre ai danni della prole;
”, disponeva l'acquisizione di una relazione aggiornata sulle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame a cura dei Servizi Sociali di LO di IS (acquisita agli atti in data 12/04/2023). All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i minori in via esclusiva alla madre come precisato in motivazione;
3) Colloca i minori presso la madre;
4) Assegna la casa familiare alla ricorrente;
5) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
6) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 per il mantenimento della prole, importo da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre assegni familiari che saranno percepiti integralmente dalla ricorrente o versati a questa dal resistente;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate in conformità al protocollo del tribunale di Nola nella misura del 60%;
8) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente la somma pari ad euro 100,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
9) dispone che i servizi sociali del Comune di LO di IS monitori il nucleo familiare e la modalità di cura e gestione dei minori da parte minori e relazionino al giudice istruttore entro 20 gg prima dell'udienza fissata”. Veniva acquisita ulteriore relazione del 29/08/2023 dei Servizi Sociali di LO di IS di aggiornamento sulle condizioni socio ambientali di vita dei minori. Il Giudice ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ex art.183, VI comma, c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il rapporto coniugale si è con il tempo logorato a causa di incomprensioni ed accesi litigi, scaturiti da esigenze economiche. Sicché, appare venir meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente la imputa alle reiterate condotte violente poste da parte convenuta nei suoi confronti.
2 Si osserva, pertanto, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n.22294 del 07/08/2024 (Rv.672170-01)). Il Giudice è tenuto, altresì, a valutare che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Ciò posto, le risultanze istruttorie non hanno offerto alcun conforto probatorio agli assunti di parte ricorrente;
le affermazioni di parte convenuta, contestate da controparte nei propri scritti difensivi, non sono supportate da alcuna documentazione. All'udienza tenutasi il 20/01/2023, parte ricorrente ha asserito quanto riportato “Il Pt_2
è stato interessato di una misura di divieto di avvicinamento lì in Germania. Dopo di che io sono scesa in Italia. Attualmente lui vive in Germania e lui in continua a minacciare di morte tanto è che in Germania mi stava strangolando davanti a mio figlio”; dichiarazioni contestate da parte convenuta, la quale ha rappresentato “Non è vero che ho procedimenti penali a mio carico in Germania è che io sono stato interessato da misura cautelare di divieto di avvicinamento. I figli non li vedo. A novembre scorso li ho visti presso i Servizi sociali di IS e non li voglio vedere in altri modi perché lei si inventa ogni tipo di storia ed accusa”. Non può ritenersi probante l'atto qualificato “provvedimento interdittivo polizia tedesca”, il quale, nella parte in cui è tradotto in italiano, appare il riscontro documentale di una richiesta di aiuto.
Oggetto di convincimento non può rappresentare, inoltre, quanto relazionato dai Servizi
Sociali di LO di IS (cfr. relazione in atti del 27/03/2023). Tale relazione contiene la mera trascrizione delle dichiarazioni di parte ricorrente. Quanto alla richiesta di addebito avanzata da parte convenuta, che descrive la parte ricorrente “di carattere instabile, aggressiva e pericolosa, che ha abbandonato il marito rifiutandosi di continuare a risiedere in Germania e stabilizzarsi ivi per motivi lavorativi” (Cfr. verbale di udienza del 20/01/2023), si rappresenta che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 11032 del 24/04/2024). Nel caso in esame (cfr. anche le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale dalla parte convenuta), i dissidi coniugali hanno connaturato la relazione ancor prima dell'allontanamento dal tetto coniugale, il quale ne ha rappresentato il culmine di una crisi già in atto e, dunque, non la causa scatenante. In definitiva, le vicende riportate da entrambi i coniugi non possono ritenersi rilevanti ai fini di una pronuncia di addebitabilità, né per parte ricorrente.
** 4. Quanto al regime di affido dei figli minori (nove anni, Persona_1 affetto dalla sindrome dello spettro autistico) da disturbi Persona_2 del comportamento), gli stessi sono collocati presso la madre, in quanto il padre risulta trasferitosi all'esterno, precisamente in Germania. Dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali di LO di IS del 29/08/2023 si desume che la madre si occupa
3 prevalentemente della cura e gestione della prole, stante la lontananza fisica della madre;
la relazione si conclude, infatti, in questi termini “allo stato attuale i bambini sono ben tutelati dalla madre che non lavorando dedica tutto il suo tempo a loro”. Inoltre, dalla relazione precedente trasmessa in data 27/03/2023, si apprende che “la coppia presenta elevati livelli di conflittualità che possono impattare con la salute dei figli. La signora come madre appare molto motivata a gestire e prendersi cura dei suoi figli senza l'ingerenza del marito […] di converso, il marito, sente i bambini solo attraverso le video chiamate.” Sulla base di siffatte relazioni, si ritiene che il regime di affido condiviso contrasterebbe con l'interesse dei minori, alimentando ancor di più il clima conflittuale. Inoltre, la lontananza geografica e, dunque, fisica del padre, mal si concilia con le esigenze di cura che la tenera età dei minori richiede con costanza e preminenza. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'esclusivo e prioritario interesse dei minori, in continuità con le statuizioni presidenziali, di disporsi l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima.
*** 5.Quanto al regime di frequentazione padre-figli minori, atteso che i turni lavorativi osservati dal non gli consentono una presenza in Italia fissa, si dispone che, previo Pt_2 accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze della prole, egli possa incontrare i propri figli in un luogo neutro per il tramite dei Servizi Sociali di competenza, i quali stileranno, quando il padre comunicherà la sua presenza in Italia, un calendario di incontri compatibile con le esigenze della prole. Nulla osta alla comunicazione tramite chiamate o videochiamate tra padre e figli. In caso di criticità, i Servizi sociali di competenza supporteranno i coniugi per regolamentarla secondo le esigenze e i bisogni primari della prole e la disponibilità del padre. A tal fine appare necessaria la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare in esame a cura dei Servizi Sociali di LO di IS. Quanto, invece, all'istanza di parte convenuta in merito agli incontri nonni paterni-nipoti, si evidenzia che, ai sensi dell'art.317 bis c.c., gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. E' pertanto inammissibile la richiesta formulata dal convenuto in questa sede.
*** 6. Quando all'assegnazione della casa coniugale in favore di si osserva AR che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre, in quanto collocataria dei figli minori ha il diritto all'assegnazione della casa coniugale, sicché, al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico - da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare - il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente.
*** 7. Per quanto concerne l'assegno di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, si evidenzia che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315- bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi
4 diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato di aver svolto lavori saltuari come collaboratrice domestica e commessa presso un negozio di abbigliamento, con introiti stipendiali non comprovati, e di aver percepito assegni familiari tedeschi pari ad euro 435; inoltre, i Servizi Sociali di LO di IS (NA), in data 29/08/2023, hanno rappresentato che parte ricorrente all'epoca percepiva il reddito di cittadinanza di euro 700,00. Parte convenuta ha dichiarato di aver svolto diversi lavori contestualmente nel corso degli anni, al fine di sopperire ad esigenze economiche, con introiti stipendiali di circa euro 1.600 (risulta versata in atti unicamente busta paga 2022 ed estratti conto afferenti all'anno 2020-2021), di sostenere il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sita in Italia di circa euro 385,00 (cfr. verbale di udienza del 20/01/2023), di corrispondere un canone di locazione della casa in cui vive in Germania. Il Tribunale, alla luce delle circostanze emerse, ritiene congruo determinare in euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, cui va a sommarsi la corresponsione del 60% delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, a conferma dei provvedimenti assunti in sede di ordinanza presidenziale.
8. Circa la domanda di mantenimento di a carico di , è AR Parte_2 noto che, il coniuge separato conserva il za material o meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, tenuto conto delle potenzialità economiche della moglie e delle spese gravanti sul marito, non appaiono sussistere le condizioni per accogliere la domanda.
*** 9. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4497/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno AR Parte_2 contratto matrimonio in data 30/07/2011 in Napoli (NA) (Atto n. 132, Parte II, Serie A, Anno 2011);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Pt_2 e rigetta la domanda di addebito formulata da parte convenuta nei confronti di
[...]
AR 3) dispone l'affido esclusivo dei figli e a Persona_2 Persona_1 favore di AR
5 4) dispone che possa incontrare i propri figli in un luogo neutro per il Parte_2 tramite dei Servizi Sociali di competenza, ai quali il padre preannuncerà il suo rientro in Italia affinché possa essere stilato un calendario di incontri compatibile con le esigenze della prole;
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di LO di IS monitorino il nucleo familiare e la modalità di cura e gestione dei minori, supportando all'occorrenza il nucleo familiare per l'organizzazione di chiamate o videochiamate tra padre e figli;
6)assegna la casa coniugale a AR
7) dispone che versi a per il mantenimento dei figli Parte_2 AR e , la somma di € 500,00 (250 per ciascun Persona_2 Persona_1 figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) dispone che i coniugi concorrano alle spese extra assegno relative ai figli Per_2 e , sicché contribuisca nella misura
[...] Persona_1 Parte_2 del 60% (spese da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
9) rigetta la domanda di assegno di mantenimento posta da a carico di AR ; Parte_2
10) compensa le spese di lite;
11) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
12) dispone comunicarsi la presente sentenza ai Servizi Sociali del Controparte_1
per il monitoraggio del nucleo familiare.
[...] Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/03/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4497 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nata in [...] il [...], C.F. AR arte difesa e rappresentata dall'Avv. Nunziata Paolo, come da C.F._1 procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, parte difesa e rappresentata dall'Avv.ti Antonio Aievola, C.F._2 Alessandro Romito e Giuseppe Esposito, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui agli atti introduttivi del giudizio, in particolare, parte convenuta insiste per il rigetto dell'assegno di mantenimento del coniuge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 13/07/2022 parte ricorrente nata in AR UO (NA) il 12/04/1981, premesso di aver contratto matrimonio con Pt_2
nato in MI D'AR (NA) il 03/09/1974, in data [...] in [...]
[...] (NA) (Atto n. 132, Parte II, Serie A, Anno 2011), dalla cui unione nascevano due figli- il 29/04/2015, in Homburg (Germania) e Persona_1
, il 21/06/2018 in Napoli-chiedeva disporsi la separazione Persona_2 personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole in suo favore;
- assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
- determinarsi in euro 700,00 l'assegno di mantenimento a favore della prole, oltre la contribuzione al 70% a carico di parte convenuta alle spese extra assegno e determinarsi in euro 400,00 l'assegno di mantenimento del coniuge da porsi a carico di parte convenuta.
1 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giustizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito a parte ricorrente. Chiedeva, altresì: - determinarsi l'affido condiviso della prole, con collocazione presso la madre, disciplinando il regime di frequentazione padre-figli nei giorni di presenza nel territorio italiano;
- disporsi gli orari di collegamento giornaliero in videoripresa padre-figli, oltre che il diritto di visita nonni paterni-nipoti; rigettarsi la domanda di mantenimento del coniuge posta da parte ricorrente, ovvero in subordine determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento del coniuge;
determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento della prole a suo carico. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/01/2023, “rilevato che la ricorrente deduce condotte violente poste in essere dal resistente sig. Parte_2 nei confronti suoi e del figlio;
rilevato che il resistente deduce condotte maltrattanti della madre ai danni della prole;
”, disponeva l'acquisizione di una relazione aggiornata sulle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame a cura dei Servizi Sociali di LO di IS (acquisita agli atti in data 12/04/2023). All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i minori in via esclusiva alla madre come precisato in motivazione;
3) Colloca i minori presso la madre;
4) Assegna la casa familiare alla ricorrente;
5) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
6) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 per il mantenimento della prole, importo da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre assegni familiari che saranno percepiti integralmente dalla ricorrente o versati a questa dal resistente;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate in conformità al protocollo del tribunale di Nola nella misura del 60%;
8) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente la somma pari ad euro 100,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
9) dispone che i servizi sociali del Comune di LO di IS monitori il nucleo familiare e la modalità di cura e gestione dei minori da parte minori e relazionino al giudice istruttore entro 20 gg prima dell'udienza fissata”. Veniva acquisita ulteriore relazione del 29/08/2023 dei Servizi Sociali di LO di IS di aggiornamento sulle condizioni socio ambientali di vita dei minori. Il Giudice ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ex art.183, VI comma, c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il rapporto coniugale si è con il tempo logorato a causa di incomprensioni ed accesi litigi, scaturiti da esigenze economiche. Sicché, appare venir meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, parte ricorrente la imputa alle reiterate condotte violente poste da parte convenuta nei suoi confronti.
2 Si osserva, pertanto, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n.22294 del 07/08/2024 (Rv.672170-01)). Il Giudice è tenuto, altresì, a valutare che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Ciò posto, le risultanze istruttorie non hanno offerto alcun conforto probatorio agli assunti di parte ricorrente;
le affermazioni di parte convenuta, contestate da controparte nei propri scritti difensivi, non sono supportate da alcuna documentazione. All'udienza tenutasi il 20/01/2023, parte ricorrente ha asserito quanto riportato “Il Pt_2
è stato interessato di una misura di divieto di avvicinamento lì in Germania. Dopo di che io sono scesa in Italia. Attualmente lui vive in Germania e lui in continua a minacciare di morte tanto è che in Germania mi stava strangolando davanti a mio figlio”; dichiarazioni contestate da parte convenuta, la quale ha rappresentato “Non è vero che ho procedimenti penali a mio carico in Germania è che io sono stato interessato da misura cautelare di divieto di avvicinamento. I figli non li vedo. A novembre scorso li ho visti presso i Servizi sociali di IS e non li voglio vedere in altri modi perché lei si inventa ogni tipo di storia ed accusa”. Non può ritenersi probante l'atto qualificato “provvedimento interdittivo polizia tedesca”, il quale, nella parte in cui è tradotto in italiano, appare il riscontro documentale di una richiesta di aiuto.
Oggetto di convincimento non può rappresentare, inoltre, quanto relazionato dai Servizi
Sociali di LO di IS (cfr. relazione in atti del 27/03/2023). Tale relazione contiene la mera trascrizione delle dichiarazioni di parte ricorrente. Quanto alla richiesta di addebito avanzata da parte convenuta, che descrive la parte ricorrente “di carattere instabile, aggressiva e pericolosa, che ha abbandonato il marito rifiutandosi di continuare a risiedere in Germania e stabilizzarsi ivi per motivi lavorativi” (Cfr. verbale di udienza del 20/01/2023), si rappresenta che l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 11032 del 24/04/2024). Nel caso in esame (cfr. anche le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale dalla parte convenuta), i dissidi coniugali hanno connaturato la relazione ancor prima dell'allontanamento dal tetto coniugale, il quale ne ha rappresentato il culmine di una crisi già in atto e, dunque, non la causa scatenante. In definitiva, le vicende riportate da entrambi i coniugi non possono ritenersi rilevanti ai fini di una pronuncia di addebitabilità, né per parte ricorrente.
** 4. Quanto al regime di affido dei figli minori (nove anni, Persona_1 affetto dalla sindrome dello spettro autistico) da disturbi Persona_2 del comportamento), gli stessi sono collocati presso la madre, in quanto il padre risulta trasferitosi all'esterno, precisamente in Germania. Dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali di LO di IS del 29/08/2023 si desume che la madre si occupa
3 prevalentemente della cura e gestione della prole, stante la lontananza fisica della madre;
la relazione si conclude, infatti, in questi termini “allo stato attuale i bambini sono ben tutelati dalla madre che non lavorando dedica tutto il suo tempo a loro”. Inoltre, dalla relazione precedente trasmessa in data 27/03/2023, si apprende che “la coppia presenta elevati livelli di conflittualità che possono impattare con la salute dei figli. La signora come madre appare molto motivata a gestire e prendersi cura dei suoi figli senza l'ingerenza del marito […] di converso, il marito, sente i bambini solo attraverso le video chiamate.” Sulla base di siffatte relazioni, si ritiene che il regime di affido condiviso contrasterebbe con l'interesse dei minori, alimentando ancor di più il clima conflittuale. Inoltre, la lontananza geografica e, dunque, fisica del padre, mal si concilia con le esigenze di cura che la tenera età dei minori richiede con costanza e preminenza. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'esclusivo e prioritario interesse dei minori, in continuità con le statuizioni presidenziali, di disporsi l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima.
*** 5.Quanto al regime di frequentazione padre-figli minori, atteso che i turni lavorativi osservati dal non gli consentono una presenza in Italia fissa, si dispone che, previo Pt_2 accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze della prole, egli possa incontrare i propri figli in un luogo neutro per il tramite dei Servizi Sociali di competenza, i quali stileranno, quando il padre comunicherà la sua presenza in Italia, un calendario di incontri compatibile con le esigenze della prole. Nulla osta alla comunicazione tramite chiamate o videochiamate tra padre e figli. In caso di criticità, i Servizi sociali di competenza supporteranno i coniugi per regolamentarla secondo le esigenze e i bisogni primari della prole e la disponibilità del padre. A tal fine appare necessaria la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare in esame a cura dei Servizi Sociali di LO di IS. Quanto, invece, all'istanza di parte convenuta in merito agli incontri nonni paterni-nipoti, si evidenzia che, ai sensi dell'art.317 bis c.c., gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. E' pertanto inammissibile la richiesta formulata dal convenuto in questa sede.
*** 6. Quando all'assegnazione della casa coniugale in favore di si osserva AR che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre, in quanto collocataria dei figli minori ha il diritto all'assegnazione della casa coniugale, sicché, al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico - da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare - il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente.
*** 7. Per quanto concerne l'assegno di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, si evidenzia che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315- bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi
4 diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato di aver svolto lavori saltuari come collaboratrice domestica e commessa presso un negozio di abbigliamento, con introiti stipendiali non comprovati, e di aver percepito assegni familiari tedeschi pari ad euro 435; inoltre, i Servizi Sociali di LO di IS (NA), in data 29/08/2023, hanno rappresentato che parte ricorrente all'epoca percepiva il reddito di cittadinanza di euro 700,00. Parte convenuta ha dichiarato di aver svolto diversi lavori contestualmente nel corso degli anni, al fine di sopperire ad esigenze economiche, con introiti stipendiali di circa euro 1.600 (risulta versata in atti unicamente busta paga 2022 ed estratti conto afferenti all'anno 2020-2021), di sostenere il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sita in Italia di circa euro 385,00 (cfr. verbale di udienza del 20/01/2023), di corrispondere un canone di locazione della casa in cui vive in Germania. Il Tribunale, alla luce delle circostanze emerse, ritiene congruo determinare in euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, cui va a sommarsi la corresponsione del 60% delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, a conferma dei provvedimenti assunti in sede di ordinanza presidenziale.
8. Circa la domanda di mantenimento di a carico di , è AR Parte_2 noto che, il coniuge separato conserva il za material o meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, tenuto conto delle potenzialità economiche della moglie e delle spese gravanti sul marito, non appaiono sussistere le condizioni per accogliere la domanda.
*** 9. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4497/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno AR Parte_2 contratto matrimonio in data 30/07/2011 in Napoli (NA) (Atto n. 132, Parte II, Serie A, Anno 2011);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di Pt_2 e rigetta la domanda di addebito formulata da parte convenuta nei confronti di
[...]
AR 3) dispone l'affido esclusivo dei figli e a Persona_2 Persona_1 favore di AR
5 4) dispone che possa incontrare i propri figli in un luogo neutro per il Parte_2 tramite dei Servizi Sociali di competenza, ai quali il padre preannuncerà il suo rientro in Italia affinché possa essere stilato un calendario di incontri compatibile con le esigenze della prole;
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di LO di IS monitorino il nucleo familiare e la modalità di cura e gestione dei minori, supportando all'occorrenza il nucleo familiare per l'organizzazione di chiamate o videochiamate tra padre e figli;
6)assegna la casa coniugale a AR
7) dispone che versi a per il mantenimento dei figli Parte_2 AR e , la somma di € 500,00 (250 per ciascun Persona_2 Persona_1 figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) dispone che i coniugi concorrano alle spese extra assegno relative ai figli Per_2 e , sicché contribuisca nella misura
[...] Persona_1 Parte_2 del 60% (spese da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
9) rigetta la domanda di assegno di mantenimento posta da a carico di AR ; Parte_2
10) compensa le spese di lite;
11) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
12) dispone comunicarsi la presente sentenza ai Servizi Sociali del Controparte_1
per il monitoraggio del nucleo familiare.
[...] Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/03/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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