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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1645/2024 tra
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1645/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI Parte_1 C.F._1 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO N. 10 00100 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI Parte_3 C.F._2 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO N. 10 00100 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI FABIO Parte_1 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO N. 10 00100 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI Parte_2 C.F._4 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO 10 00193 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI FABIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURANTE SILVANA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ISACCO NEWTON 34 ROMApresso il difensore avv. DURANTE SILVANA
NEOS S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTI EUGENIA e dell'avv. P.IVA_2
VILLASCHI GIANLUIGI ( ) PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA 3 C.F._5
pagina 2 di 6 20129 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA 3 20159
MILANOpresso il difensore avv. GATTI EUGENIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e quest'ultima nella Parte_1 Parte_1 qualità di esercente la responsabilità sui minori e Parte_1
ha convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentire riformare la sentenza del G.d.Pace di Modena in CP_1 data 19 settembre 2023, in quanto ritenuta ingiusta e gravatoria.
Il convenuto si costituiva in giudizio resistendo CP_1 all'appello.
II. Gli attori, di rientro da una vacanza in Madagascar, si erano imbarcati all'aeroporto di Nosy Be con volo avente destinazione
Milano.
Tuttavia, durante il volo di rientro verso l'Italia, dopo circa cinque ore di volo, era stato avvertito odore di bruciato all'interno della cabina dell'aereo, ciò che aveva indotto il comandante ad un atterraggio di emergenza su Khartoum.
Alloggiati i passeggeri in struttura ricettiva in Sudan, gli stessi avevano fatto ritorno a Malpensa con circa 16 ore di ritardo.
II. Prime cure il GdP ha rigettato la domanda degli attori appellanti, sul presupposto che “il fumo in cabina” costituisse
“circostanza eccezionale” che costituirebbe esimente di responsabilità.
L'appellante ha impugnato sul punto, contestando la ricostruzione.
L'appello è fondato e va accolto.
III. Pacifico il fatto storico.
pagina 3 di 6 Consta un ritardo di ben 16 ore nell'adempimento da parte del vettore della prestazione di ricondurre a destino i passeggeri CP_1 secondo contratto.
D'altro canto, lo stesso vettore descrive la causa del ritardo nella denuncia di “situazione urgente” effettuata da ad CP_1 CP_2
(doc. 10), ove si legge;
“Descrizione evento: durante la crociera del volo numero 03337 nasi B Fiumicino, nei pressi di Khartoum il CP_1 personale di bordo ha notato un crescente odore di bruciatura elettrica nella cabina di pilotaggio.i Il personale di bordo non ha riscontrato fumo. L'equipaggio ha ricercato la fonte dell'odore di bruciato, identificata nel malfunzionamento del meccanismo di apertura elettrica della porta della cabina di pilotaggio e nella tastiera della porta della cabina di pilotaggio. A causa dell'aumentare dell'odore di bruciato, l'equipaggio ha deciso di dichiarare pan pan per l'atterraggio di emergenza in Khartoum.
L'atterraggio avvenuto senza incidenti” (v. p. 9 comparsa in appello).
In diritto, la previsione del danno da vacanza rovinata (ex art. 47 d.lgs. n. 79 del 2011) riproduce, nella sostanza il tenore della norma in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), precisando, ulteriormente, che “l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.”.
Quale esimenti di responsabilità, l'art. 46 d.lgs cit. richiama il “fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile”, ovvero
“il “caso fortuito la forza maggiore”.
Nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna causa di giustificazione, che, se sussistente, da parte dell'eccipiente, va poi provata, dimostrata nella sua consistenza e concretezza, oltrechè nella sua eziologia.
Nulla di tutto ciò, invece, nel caso di specie.
E' la stessa convenuta a denunciare ad (doc. 10) che il CP_2 principio di incendio a bordo, o comunque il fumo dovuto a bruciatura elettrica, era ascrivibile al vettore, laddove lo stesso denuncia,
pagina 4 di 6 appunto e testualmente, “il malfunzionamento del meccanismo di apertura della porta della cabina di pilotaggio”.
In questo caso, è esclusa una situazione di “caso fortuito o di forza maggiore”, dato che il dedotto “malfunzionamento” del meccanismo di apertura della porta non costituisce fatto eccezionale ed imprevedibile, dato che è ascrivibile, probabilmente, a cattiva manutenzione del meccanismo da parte del vettore.
Da quanto precede, consegue l'accoglimento integrale dell'appello, con condanna dei convenuti al risarcimento della minor somma liquidata in euro 1000 per ciascuna parte. Il danno viene quantificato tenuto conto del “tempo di vacanza inutilmente trascorso”, ovvero del “danno da vacanza rovinata” (v. rubrica della norma); una situazione lesiva che, nella specie, all'evidenza, è in re ipsa; rientrando nella nozione di comune esperienza, la circostanza che il rientro a casa, a seguito di un viaggio di rientro protrattosi per quasi una giornata, rovina il rientro dalla vacanza.
IV. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e , quest'ultima nella Parte_1 Parte_1 qualità di esercente la responsabilità sui minori e Parte_1 con atto di citazione d'appello in data 23 marzo Parte_2
2024,
1. in completa riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Modena pronunziata in data 19 settembre 2023, dichiara tenuti e condanna i convenuti a versare la somma di € 1000 a ciascuna parte, quale danno da vacanza rovinata, con interessi al saggio legale decorrenti dal 21 settembre 2021 e fino al saldo;
pagina 5 di 6 2. dichiara tenuti e condanna i convenuti a rimborsare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 3700 (di cui € 150 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1645/2024 tra
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1645/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI Parte_1 C.F._1 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO N. 10 00100 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI Parte_3 C.F._2 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO N. 10 00100 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI FABIO Parte_1 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO N. 10 00100 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLAVINI Parte_2 C.F._4 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO 10 00193 ROMApresso il difensore avv. COLLAVINI FABIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURANTE SILVANA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ISACCO NEWTON 34 ROMApresso il difensore avv. DURANTE SILVANA
NEOS S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTI EUGENIA e dell'avv. P.IVA_2
VILLASCHI GIANLUIGI ( ) PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA 3 C.F._5
pagina 2 di 6 20129 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA 3 20159
MILANOpresso il difensore avv. GATTI EUGENIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e quest'ultima nella Parte_1 Parte_1 qualità di esercente la responsabilità sui minori e Parte_1
ha convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentire riformare la sentenza del G.d.Pace di Modena in CP_1 data 19 settembre 2023, in quanto ritenuta ingiusta e gravatoria.
Il convenuto si costituiva in giudizio resistendo CP_1 all'appello.
II. Gli attori, di rientro da una vacanza in Madagascar, si erano imbarcati all'aeroporto di Nosy Be con volo avente destinazione
Milano.
Tuttavia, durante il volo di rientro verso l'Italia, dopo circa cinque ore di volo, era stato avvertito odore di bruciato all'interno della cabina dell'aereo, ciò che aveva indotto il comandante ad un atterraggio di emergenza su Khartoum.
Alloggiati i passeggeri in struttura ricettiva in Sudan, gli stessi avevano fatto ritorno a Malpensa con circa 16 ore di ritardo.
II. Prime cure il GdP ha rigettato la domanda degli attori appellanti, sul presupposto che “il fumo in cabina” costituisse
“circostanza eccezionale” che costituirebbe esimente di responsabilità.
L'appellante ha impugnato sul punto, contestando la ricostruzione.
L'appello è fondato e va accolto.
III. Pacifico il fatto storico.
pagina 3 di 6 Consta un ritardo di ben 16 ore nell'adempimento da parte del vettore della prestazione di ricondurre a destino i passeggeri CP_1 secondo contratto.
D'altro canto, lo stesso vettore descrive la causa del ritardo nella denuncia di “situazione urgente” effettuata da ad CP_1 CP_2
(doc. 10), ove si legge;
“Descrizione evento: durante la crociera del volo numero 03337 nasi B Fiumicino, nei pressi di Khartoum il CP_1 personale di bordo ha notato un crescente odore di bruciatura elettrica nella cabina di pilotaggio.i Il personale di bordo non ha riscontrato fumo. L'equipaggio ha ricercato la fonte dell'odore di bruciato, identificata nel malfunzionamento del meccanismo di apertura elettrica della porta della cabina di pilotaggio e nella tastiera della porta della cabina di pilotaggio. A causa dell'aumentare dell'odore di bruciato, l'equipaggio ha deciso di dichiarare pan pan per l'atterraggio di emergenza in Khartoum.
L'atterraggio avvenuto senza incidenti” (v. p. 9 comparsa in appello).
In diritto, la previsione del danno da vacanza rovinata (ex art. 47 d.lgs. n. 79 del 2011) riproduce, nella sostanza il tenore della norma in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), precisando, ulteriormente, che “l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.”.
Quale esimenti di responsabilità, l'art. 46 d.lgs cit. richiama il “fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile”, ovvero
“il “caso fortuito la forza maggiore”.
Nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna causa di giustificazione, che, se sussistente, da parte dell'eccipiente, va poi provata, dimostrata nella sua consistenza e concretezza, oltrechè nella sua eziologia.
Nulla di tutto ciò, invece, nel caso di specie.
E' la stessa convenuta a denunciare ad (doc. 10) che il CP_2 principio di incendio a bordo, o comunque il fumo dovuto a bruciatura elettrica, era ascrivibile al vettore, laddove lo stesso denuncia,
pagina 4 di 6 appunto e testualmente, “il malfunzionamento del meccanismo di apertura della porta della cabina di pilotaggio”.
In questo caso, è esclusa una situazione di “caso fortuito o di forza maggiore”, dato che il dedotto “malfunzionamento” del meccanismo di apertura della porta non costituisce fatto eccezionale ed imprevedibile, dato che è ascrivibile, probabilmente, a cattiva manutenzione del meccanismo da parte del vettore.
Da quanto precede, consegue l'accoglimento integrale dell'appello, con condanna dei convenuti al risarcimento della minor somma liquidata in euro 1000 per ciascuna parte. Il danno viene quantificato tenuto conto del “tempo di vacanza inutilmente trascorso”, ovvero del “danno da vacanza rovinata” (v. rubrica della norma); una situazione lesiva che, nella specie, all'evidenza, è in re ipsa; rientrando nella nozione di comune esperienza, la circostanza che il rientro a casa, a seguito di un viaggio di rientro protrattosi per quasi una giornata, rovina il rientro dalla vacanza.
IV. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e , quest'ultima nella Parte_1 Parte_1 qualità di esercente la responsabilità sui minori e Parte_1 con atto di citazione d'appello in data 23 marzo Parte_2
2024,
1. in completa riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Modena pronunziata in data 19 settembre 2023, dichiara tenuti e condanna i convenuti a versare la somma di € 1000 a ciascuna parte, quale danno da vacanza rovinata, con interessi al saggio legale decorrenti dal 21 settembre 2021 e fino al saldo;
pagina 5 di 6 2. dichiara tenuti e condanna i convenuti a rimborsare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 3700 (di cui € 150 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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