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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/10/2023 al n. 5179 /2023 R.G. avente ad oggetto divorzio congiunto promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
NAPOLI (NA) il 15/02/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
TRAVAGLINO ROCCO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to PUOPOLO MARIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrenti
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
interveniente necessario
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/10/2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Vietri Sul Mare (SA) il giorno 13/09/2008, dalla cui unione nasceva il figlio Persona_1
(nato in [...] il giorno 24/09/2009), chiedevano pronunciarsi la separazione e il divorzio.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di separazione e poi di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 1323/2024, pubblicata in data 23.04.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. 898/1970 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre
1970 n. 898. Ed infatti, con la sentenza n. 1323/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e La separazione protrattasi Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett b), secondo capoverso della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio
2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Le parti, poi, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili con l'accoglimento delle condizioni già omologate in sede di separazione e che di seguito si riportano testualmente:
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
II. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acerra (NA) alla Via Quirino Majorana n. 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono, viene assegnata alla NO nell'interesse del figlio Parte_2 minore che con lei stabilmente convive;
Persona_1
III. Stante il mutuo di cui è gravata l'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, lo stesso, che attualmente si aggira sugli 800 euro mensili, sarà pagato direttamente dal sig. il quale è poi Parte_1 espressamente autorizzato a trattenere la metà della somma pagata (che sarebbe afferente alla sig.ra Pt_2 dall'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio da versare alla moglie.
P I A N O G E N I T O R I A L E P E R I F I G L I M I N O R E N N I
IV. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, ad esclusione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
a) il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-a fine settimana alterni al sabato dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre lo riporterà presso la dimora materna, comunque, entro le ore 22:00;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; in particolare dovendosi riferire la Pasqua e la Pasquetta ad anni alterni come il Carnevale, mentre, nel periodo delle festività natalizie, sempre ad anni alterni i genitori si divideranno la compagnia del figlio, alternativamente, nei periodi dal 23 al 29 Dicembre e dal 30 Dicembre al 06 Gennaio;
3 b) durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
inoltre, per compensare le mancate visite settimanali infrannuali per problemi di lavoro del padre (il quale è impiegato fuori Regione), quest'ultimo concorderà entro il 15 maggio una ulteriore settimana intera, da trascorrere con il minore restando escluso per pattuizione espressa delle parti che nei limitati Persona_1 periodi di permanenza e pernotto presso il padre, di cui al presente capo, la madre possa esercitare il diritto di visita. Nell'eventualità che in tali limitati periodi vi sia la concomitanza della celebrazione di eventi irripetibili riguardanti personalmente il minore (quali a mero titolo di esempio Comunione, Cresima, Diploma, Laurea e simili) le parti, nel suo esclusivo interesse, si impegnano a concordare le modalità di presenza e/o di partecipazione della madre.
c) il signor per il mantenimento del minore e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 questi, con decorrenza già concordata tra le parti dal mese di aprile del corrente anno 2024, verserà entro il giorno
5 di ogni mese alla NO , o in contanti e/o con versamento su carta di credito prepagata e/o con Parte_2 versamento su PostePay, la somma di euro 600,00 (dalla quale potrà essere decurtato quanto già pagato per la metà della rata di mutuo mensile relativo all'abitazione); l'assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, con decorrenza posticipata di un anno dalla data di separazione.
d) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
e) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
f) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Per quant'altro di applicheranno i protocolli del Tribunale di Nola.
A L T R E D I S P O S I Z I O N I P A T R I M O N I A L I
V. Entrambi i coniugi ricorrenti dichiarano con il presente atto di essere indipendenti, autonomi ed autosufficienti sia dal punto di vista reddituale che sotto il profilo economico-patrimoniale pertanto rinunciano reciprocamente, in via definitiva, a qualsiasi forma previsionale di assegno alimentare e/o di mantenimento post coniugale a favore dell'uno e/o dell'altro.
VI. L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e condiviso dalle parti nella misura del 50% cadauno.
4 VII. La sig.ra si impegna a volturare a suo nome le utenze della casa familiare assegnatale ed a Pt_2 sopportarne i relativi costi;
inoltre, la stessa provvederà al passaggio di proprietà dell'autovettura tg. CM128GK in uso alla stessa ma intestata al marito.
VIII. I coniugi prestano infine il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui Persona_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del Codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come modificato nelle note di trattazione scritta depositate il 15/04/2024, recepite nella sentenza di separazione.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario l'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13/09/2008 in
Vietri sul Mare (SA) (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) il 15/02/1974 e (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato C.F._3
Civile del Comune di Acerra (atto n. 104, Serie B, Parte 2, Anno 2008);
5 b) omologa gli accordi intervenuti tra le parti da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/10/2023 al n. 5179 /2023 R.G. avente ad oggetto divorzio congiunto promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
NAPOLI (NA) il 15/02/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
TRAVAGLINO ROCCO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to PUOPOLO MARIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrenti
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
interveniente necessario
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/10/2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Vietri Sul Mare (SA) il giorno 13/09/2008, dalla cui unione nasceva il figlio Persona_1
(nato in [...] il giorno 24/09/2009), chiedevano pronunciarsi la separazione e il divorzio.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di separazione e poi di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 1323/2024, pubblicata in data 23.04.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. 898/1970 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre
1970 n. 898. Ed infatti, con la sentenza n. 1323/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e La separazione protrattasi Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett b), secondo capoverso della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio
2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Le parti, poi, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili con l'accoglimento delle condizioni già omologate in sede di separazione e che di seguito si riportano testualmente:
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
II. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acerra (NA) alla Via Quirino Majorana n. 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono, viene assegnata alla NO nell'interesse del figlio Parte_2 minore che con lei stabilmente convive;
Persona_1
III. Stante il mutuo di cui è gravata l'abitazione familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, lo stesso, che attualmente si aggira sugli 800 euro mensili, sarà pagato direttamente dal sig. il quale è poi Parte_1 espressamente autorizzato a trattenere la metà della somma pagata (che sarebbe afferente alla sig.ra Pt_2 dall'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio da versare alla moglie.
P I A N O G E N I T O R I A L E P E R I F I G L I M I N O R E N N I
IV. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, ad esclusione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi
a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
a) il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-a fine settimana alterni al sabato dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre lo riporterà presso la dimora materna, comunque, entro le ore 22:00;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; in particolare dovendosi riferire la Pasqua e la Pasquetta ad anni alterni come il Carnevale, mentre, nel periodo delle festività natalizie, sempre ad anni alterni i genitori si divideranno la compagnia del figlio, alternativamente, nei periodi dal 23 al 29 Dicembre e dal 30 Dicembre al 06 Gennaio;
3 b) durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
inoltre, per compensare le mancate visite settimanali infrannuali per problemi di lavoro del padre (il quale è impiegato fuori Regione), quest'ultimo concorderà entro il 15 maggio una ulteriore settimana intera, da trascorrere con il minore restando escluso per pattuizione espressa delle parti che nei limitati Persona_1 periodi di permanenza e pernotto presso il padre, di cui al presente capo, la madre possa esercitare il diritto di visita. Nell'eventualità che in tali limitati periodi vi sia la concomitanza della celebrazione di eventi irripetibili riguardanti personalmente il minore (quali a mero titolo di esempio Comunione, Cresima, Diploma, Laurea e simili) le parti, nel suo esclusivo interesse, si impegnano a concordare le modalità di presenza e/o di partecipazione della madre.
c) il signor per il mantenimento del minore e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 questi, con decorrenza già concordata tra le parti dal mese di aprile del corrente anno 2024, verserà entro il giorno
5 di ogni mese alla NO , o in contanti e/o con versamento su carta di credito prepagata e/o con Parte_2 versamento su PostePay, la somma di euro 600,00 (dalla quale potrà essere decurtato quanto già pagato per la metà della rata di mutuo mensile relativo all'abitazione); l'assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, con decorrenza posticipata di un anno dalla data di separazione.
d) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
e) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
f) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Per quant'altro di applicheranno i protocolli del Tribunale di Nola.
A L T R E D I S P O S I Z I O N I P A T R I M O N I A L I
V. Entrambi i coniugi ricorrenti dichiarano con il presente atto di essere indipendenti, autonomi ed autosufficienti sia dal punto di vista reddituale che sotto il profilo economico-patrimoniale pertanto rinunciano reciprocamente, in via definitiva, a qualsiasi forma previsionale di assegno alimentare e/o di mantenimento post coniugale a favore dell'uno e/o dell'altro.
VI. L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e condiviso dalle parti nella misura del 50% cadauno.
4 VII. La sig.ra si impegna a volturare a suo nome le utenze della casa familiare assegnatale ed a Pt_2 sopportarne i relativi costi;
inoltre, la stessa provvederà al passaggio di proprietà dell'autovettura tg. CM128GK in uso alla stessa ma intestata al marito.
VIII. I coniugi prestano infine il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui Persona_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del Codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come modificato nelle note di trattazione scritta depositate il 15/04/2024, recepite nella sentenza di separazione.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario l'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13/09/2008 in
Vietri sul Mare (SA) (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) il 15/02/1974 e (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato C.F._3
Civile del Comune di Acerra (atto n. 104, Serie B, Parte 2, Anno 2008);
5 b) omologa gli accordi intervenuti tra le parti da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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