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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/11/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
d.ssa Paola Rossi Giudice
d.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura rubricata R.G. 227-1/2025 R.G. promossa da
con sede in 35010 Vigonza, fraz. Peraga (PD), via dell'Artigianato n. 10, Parte_1
cod. fisc., p. iva e num. iscr. al reg. imprese di AD , n. REA PD- P.IVA_1
166337, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Cecchinato
CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
“chiede preliminarmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, co. 2 CCII, che il Tribunale
adito voglia concedere le misure protettive ivi previste e,
successivamente, voglia disporre:
1. l'omologa dell'accordo di transazione fiscale allegato sub All. EE intervenuto con l' e l' ; Controparte_1 Controparte_2
2. l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti allegati sub All. HH e All. II
intervenuti con e;
Controparte_3 CP_4
3. l'estensione ai sensi dell'art. 61 CCII dell'efficacia degli accordi di ristrutturazione dei debiti allegati sub All. HH e All. II intervenuti con CP_3
e ai creditori:
[...] CP_4
- ; Controparte_5
- ; CP_6
- CCIAA di AD;
- CCIAA di Venezia;
- Controparte_7
- Controparte_8
- Controparte_9
- ; CP_10
- CP_11
- ; Controparte_12
Contr Co
- a
Con
- Register (Dada Spa);
con conseguente stralcio dei relativi crediti nella misura del 5% e estensione dell'omologa agli stessi.”
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La società ha proposto ricorso per l'omologazione di accordo di Pt_1
ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI con contestuale transazione sui debiti tributari ex art. 63 CCI, affermando
▪ di essere una società che ha operato dal 1981 nel settore della produzione e commercializzazione di articoli per l'imballaggio di alimenti in generale;
▪ che nel 2008, dopo una serie di investimenti negli anni 80 e negli anni 90, la società verso la metà degli anni 2000 andò incontro ad una crisi di liquidità
dovuta alla contrazione dei margini operativi e ad alcuni insoluti, seguita tuttavia da una importante crescita a partire dal 2006 dovuta all'aumento del volume di affari con alcuni importanti clienti italiani e, soprattutto, con il gruppo Eurovo;
▪ che nel 2008 iniziò, però, una fase di profonda crisi, a causa della comparsa sulla scena di una nuova società concorrente, la Vigovo S.r.l., che si insediò a
AD, in via Nona Strada, non così lontano dalla sede della Società, e riuscì
a imporsi sul mercato iniziando a fare a quest'ultima una concorrenza diretta ai limiti della concorrenza sleale.
▪ che, emerso lo stato di crisi di ABC e delle sue cause, l'attuale management ha adottato talune iniziative a tutela della continuità dell'impresa in vista della ristrutturazione del proprio debito: in particolare la Società si è determinata a trasferire in godimento l'azienda mediante un affitto conservativo (contratto di affitto stipulato in data 28.2.2019) e a cedere le rimanenze a prezzi normali a favore di una società di nuova costituzione - che, con i flussi CP_14
derivanti dai canoni di affitto, potesse permetterle il rimborso dei prestiti e il miglior soddisfacimento dei creditori, mantenendo al contempo integro il capitale fino ad allora investito;
▪ che, avviato il percorso per la composizione negoziata della crisi, le trattative sono proseguite fino alla formale stipula dei vari accordi di ristrutturazione.
▪ In particolare
A) la transazione su crediti tributari (cfr. doc. M);
B) l'accordo di ristrutturazione con banche (cfr. doc. R) e doc. V);
C) l'accordo di ristrutturazione con creditori chirografari per crediti non amministrati da agenzie fiscali soddisfatti al 5%, i cui effetti si chiede vengano estesi anche ai creditori c.d. non aderenti della medesima categoria ex art. 61 c.c.i.i..
******* Gli accordi sopra indicati costituiscono il nucleo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per il quale la società ricorrente ha richiesto l'omologazione.
In particolare:
1. TRANSAZIONE FISCALE (allegato EE) conclusa ex art. 63 c.c.i.i. in data
23.05.2025 con le competenti direzioni dell e Controparte_1
dell' : l' , in applicazione degli artt. Controparte_2 CP_1
57 e 63 CCII, consente che la Società provveda all'estinzione dei debiti
CP_1 oggetto delle certificazioni rilasciate dall' e dall esposte in CP_1
premessa, mediante pagamento della somma complessiva di € 825.000,00
con le modalità di seguito indicate:
a) pagamento della somma di € 600.000,00 a titolo di definizione della conciliazione giudiziale cui le parti convengono di addivenire in merito all'Atto di recupero n. T6SCRN400044-2024, notificato in data
07/05/2024, in contenzioso, procedimento r.g.n. 714/2024 Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di AD. L'importo complessivo sarà
versato con le modalità e secondo le scadenze ordinarie dell'istituto2 e comunque entro e non oltre il 31.12.2025.
b) pagamento della somma di € 225.000,00 per imposte, sanzioni, interessi iscritti a ruolo e relativi aggi3 all'Agente della Riscossione alla data di presentazione dell'istanza, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del presente accordo e comunque non oltre il
31.12.2025. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario da
CP_1 eseguirsi in favore dell a mezzo coordinate bancarie, sul conto corrente IBAN: [...] - Banca INTESA SAN
PAOLO intestato a: – causale: Controparte_16
Accordo di ristrutturazione dei debiti - C.F. . Parte_1 P.IVA_1
c) L'importo di € 225.000,00 sarà imputato come da prospetto seguente alle singole cartelle, e così a titolo di imposta per la somma complessiva di 208.333,38 ed a titolo di aggi per la somma complessiva di euro
16.666,62. L'imputazione è avvenuta seguendo il criterio di cui all'art. 31 comma 4 DPR 602/734, e prevedendo il pagamento dell'aggio in misura integrale sul riscosso.
Quali cause di risoluzione dell'accordo sono state previste a. mancato deposito in Tribunale dell'atto di transazione dei debiti tributari sottoscritto, entro 40 (quaranta) giorni dalla sua sottoscrizione,
nell'ambito della procedura pendente avanti al Tribunale di AD
relativa al ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di
Pt_1
b. mancata richiesta di pubblicazione nel Registro delle imprese del presente atto di transazione dei debiti tributari, entro 40 (quaranta) giorni dalla sua sottoscrizione, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel Registro delle imprese;
c. mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione e/o assoggettamento del debitore a procedura concorsuale;
d. mancato pagamento alle rispettive scadenze delle imposte correnti e future, ivi compresi i debiti non ricompresi nella certificazione di credito dell'Agenzia di cui in premessa;
e. mancata sottoscrizione della conciliazione nel contenzioso nr. 714/2024
RG – Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AD, avente ad oggetto l'atto di recupero nr. T6SCRN400044-2024 emesso dalla DP
AD e/o mancato pagamento delle somme ivi concordate secondo le scadenze ordinarie e comunque entro tre mesi dall'omologa definitiva, in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2025;
2) ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON BANCHE
• La cessionaria del credito già vantato da Controparte_3 CP_17
(il creditore chirografario con il credito maggiore: € 84.829,00)
[...]
ha comunicato la propria adesione in data 20/3/2025 (cfr. all. HH).
• ha comunicato la propria adesione giusto All. II;
CP_4
I creditori in questione rappresentano una maggioranza superiore al 75%.
EFFICACIA ESTESA DELL'ACCORDO AI CREDITORI NON ADERENTI
La società ricorrente, ritenendo la sussistenza dei requisiti ex art. 61, co. 2, CCII,
ha chiesto che l'efficacia dell'accordo venga esteso ai creditori chirografari, per crediti non amministrati da agenzie fiscali soddisfatti al 5%, di seguito riportati
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE: Il Piano presuppone la cessione del compendio affittato in favore dell'Affittuaria, che si è impegnata ad acquistarlo con esclusione della solidarietà ex 2560 c.c. e subordinatamente all'omologa degli accordi di ristrutturazione su cui il Piano stesso si basa, per la somma di € 1.058.000,00 (cfr.
doc. 7 allegato al Piano – proposta di acquisto), e l'impiego di tale somma,
unitamente ai flussi accumulati per canoni di affitto, al netto delle spese prededucibili e delle spese correnti, nella soddisfazione dei creditori secondo il progetto di riparto rappresentato in dettaglio nel Piano da pag. 22 a pag. 26.
Nel dettaglio la proposta formulata prevede
▪ il pagamento di tutte le spese prededucibili ex art. 6 CCII e di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751bis c.c. per obbligazioni sorte in funzione ed in occasione del procedimento di composizione negoziata e della conseguente procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti;
▪ il soddisfacimento integrale del creditore con privilegio speciale sull'immobile
; Parte_3
▪ il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario (già Controparte_18
[...]
); CP_19
CP_ CP_2
▪ il soddisfacimento integrale di e con conseguente e previa rideterminazione del dovuto con applicazione delle sanzioni ridotte ex art. 116,
comma 16, L. n. 388/2000, e art. 1, commi 220 e 222, L. n. 662/1996;
▪ il soddisfacimento parziale del creditore (quindi ritenuto necessariamente aderente) (nella misura del 22,30%) e di Controparte_1 [...]
(nella misura del 21,57%), previa adesione ad un accordo Controparte_2
di transazione fiscale ex art. 63 CCII, comunque in misura superiore a quanto gli stessi creditori potrebbero ricavare dalla liquidazione giudiziale;
▪ il soddisfacimento di tutti i restanti creditori (quindi necessariamente aderenti o con estensione degli effetti ex art. 61 CCII), sia privilegiati oggetto di degrado in chirografo per incapienza del privilegio, sia chirografari originari, nella misura del
5%, misura comunque superiore a quanto gli stessi creditori potrebbero ricavare dalla liquidazione giudiziale.
Il soddisfacimento del ceto creditorio viene così suddiviso per singolo creditore: MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e tributari è fondato.
1. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA
CRISI.
La società è una società commerciale con sede in Vigonza (AD) e ciò Pt_1
giustifica la competenza del Tribunale adito.
Dai bilanci e dalle situazioni patrimoniali prodotte risulta che la società supera le soglie previste dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è in stato di crisi, se non proprio di insolvenza, tenuto conto dell'oggettiva insufficienza dell'attivo patrimoniale nella prospettiva della soddisfazione integrale di tutti i creditori.
Il ricorso è supportato dalla determina dell'organo amministrativo della società nelle forme previste dall'art. 120 bis CCII.
2. LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI NON ADERENTI
La società ricorrente ha provveduto alla notificazione nei confronti di tutti i creditori non aderenti (anche ove muniti di PEC) del piano e dei documenti allegati al ricorso
3. I DOCUMENTI PRODOTTI A SOSTEGNO DEL RICORSO E IL PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Va dato atto della regolarità formale del piano e in particolare della sua rispondenza ai requisiti fissati dall'art. 56 e dall'art. 57 CCI, essendo stati depositati allegati che riportano: a) le situazioni economico patrimoniali e finanziarie dell'impresa via via aggiornate con l'avanzare della procedura;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, descritte nella relazione sub doc. 49; d)
l'elenco dei creditori sub. doc. 57; e) i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Va poi dato atto dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità
economica del piano che esprime un giudizio positivo sulla realizzabilità del piano
Co (sub doc. ): il professionista indipendente incaricato dalla società ricorrente ha attestato la fattibilità del piano, la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori non aderenti inseriti nelle singole categorie.
Quanto al piano, esso consiste nella cessione del compendio affittato in favore dell'Affittuaria per la somma di € 1.058.000,00 e l'impiego di tale somma,
unitamente ai flussi accumulati per canoni di affitto, per il soddisfacimento dei creditori nella misura in tabella sopra riportata.
4. GLI ACCORDI INTERVENUTI CON I CREDITORI
La società ha raggiunto un accordo con per la transazione su Controparte_1 crediti tributari, alle condizioni sopra richiamate. Altro accordo è intervenuto con e , i cui crediti rappresentano oltre il 70% dei crediti CP_3 CP_4
chirografari.
Quanto alla richiesta di estensione ai sensi dell'art. 61 CCII, si deve rilevare che è
risultato osservato il requisito sub a) art. 61 CCII, in quanto tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative, sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria nonché sull'accordo e i suoi effetti;
va riscontrato poi il carattere non liquidatorio dell'accordo, prevedendo esso la prosecuzione dell'attività d'impresa in via indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 2,
CCII; da ultimo, risulta integrato il requisito ex art. 61, co. 2, lett. d) CCII, secondo cui i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione: tenendo conto dell'attivo disponibile in ipotesi di omologa del Piano, di € 1.176.877,72, dovendo procedere alla comparazione con il valore dell'attivo in ipotesi di liquidazione giudiziale, si giungerebbe, al netto dei costi della procedura concorsuale e delle prededuzioni (compenso del curatore, spese amministrative e di procedura, spese prededucibili ex art. 6 CCII e in privilegio ex art. 2751bis c.c. per obbligazioni sorte in funzione ed in occasione del procedimento di composizione negoziata e del presente Piano di ristrutturazione dei debiti), ad una differenza positiva complessiva significativa, di ben oltre € 460.000,00, come da tabella di seguito riportata *****
In definitiva, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 57, co.
1, CCII, si deve far luogo all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 48, co. 4, CCII, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da Parte_1
costituito dai seguenti accordi, così descritti in ricorso,
1. accordo di transazione fiscale allegato sub All. EE intervenuto con l' CP_1
e l' ;
[...] Controparte_2
2. accordi di ristrutturazione dei debiti allegati sub All. HH e All. II intervenuti con e;
Controparte_3 CP_4
3. Estende, ai sensi dell'art. 61 CCII, l'efficacia degli accordi di ristrutturazione dei debiti allegati sub All. HH e All. II intervenuti con e Controparte_3 CP_4
ai creditori:
[...]
- ; Controparte_5
- ; CP_6
- CCIAA di AD;
- CCIAA di Venezia;
- Controparte_7
- Controparte_8
- Controparte_9
- ; CP_10
- CP_11
- ; Controparte_12
Contr Co
- a
Con
- Register (Dada Spa);
con conseguente stralcio dei relativi crediti nella misura del 5% e estensione dell'omologa agli stessi.
Manda alla Cancelleria per la notifica telematica della presente sentenza alla ricorrente e per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 45, co.
2, CCII.
Così deciso in AD, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente estensore dott. Giovanni Giuseppe Amenduni