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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 726/2023 R.G
Promosso da
cod. fisc: Parte_1 C.F._1 [...]
cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2 [...]
cod. fisc. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
cod. fisc.: rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Manfredi C.F._4
e dallAvv. Paolo Manfredi del Foro di Ascoli Piceno
APPELLANTI
nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n.
409/2023 pubblicata in data 22.06.2023
Conclusioni: per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
… - in via principale e nel merito, reiette tutte le avverse richieste, eccezioni, deduzioni, istanze, produzioni formulate dalla controparte in primo grado, siccome completamente infondate in fatto e in diritto e non provate, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 409/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, giudice
Dott.Ionta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 666/2022, depositata in cancelleria in data 22 giugno 2023, notificata il 04 luglio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nella causa di primo grado che qui si riportano, con le integrazioni contenute nelle parentesi quadre: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, da assumersi anche, si opus sit, in via d'urgenza, disporre la sospensiva dell'illegittima richiesta di pagamento di “€76.160,42” (per la contestata “utilizzazione sine titulo”) e di ogni altra successiva richiesta ad oggi non conosciuta dagli esponenti, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, in ragione di tutto quanto esposto nella precedente narrativa sia in punto di fatto che di diritto, anche sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora e, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: Accertare e dichiarare che il bene in questione, fin da quando gli attori vi si sono insediati e lo hanno posseduto, quindi da oltre quarant'anni (vds all.ti), non ha avuto i requisiti naturali per essere ricompreso tra gli immobili del Demanio Marittimo
(doc.ti all.ti; fotografie - all.3; certificazione del Comune di San ED del
Tronto circa la vocazione dell'area, già dal 1990, in zona di completamento B1 - vds all. n.4 e doc.ne quivi compiegata). Ciò è tanto vero che l'art.32 del cod.nav. prevede la delimitazione delle aree che possono essere ricomprese tra quelle, appunto, del Demanio Marittimo. La presunta inclusione del bene in oggetto nel
Demanio Marittimo, peraltro riveniente esclusivamente da risultanze (rectius - dati-) catastali, è il contestato presupposto dell'attuale “richiesta”, da parte dell' , in lesione, sia dei Controparte_2 diritti soggettivi degli odierni attori, sia del loro diritto al contraddittorio gravemente leso, in base a quanto dettagliatamente riportato e provato documentalmente (vds all.ti in atti). Accertare e dichiarare che il sig.ri
[...] [con la specificazione di cui al capitolo 6 capo III] e le sig.re Parte_4 [...]
hanno acquistato ex Parte_2 Parte_3 Parte_1 art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del terreno sito nel Comune di San ED del Tronto (AP) , costituito da una superficie totale di 2.341 mq, catastalmente censito al foglio di mappa n.5 e particella n.1268 del Comune di San ED del Tronto (AP)
(all.1 visura cat. e seguenti) e di tutti i beni che insistono nella suddetta area;
Per l'effetto accertare e dichiarare tamquam non esset e/o comunque nulla- inefficace nei confronti degli attori la “richiesta di indennizzo” (ed ogni eventuale altro atto- richiesta ad oggi non conosciuta dai sig.ri avanzata Parte_1 dall' per la presunta e contestata “utilizzazione sine titulo” Controparte_1
(all.5) dell'area oggetto del presente giudizio, in quanto legittimamente e pienamente posseduta dagli attori. Detta contestata/e e totalmente infondata/e richiesta/e di “indennizzo” (ferma l'istanza cautelare di cui sopra [quivi reiterata ndr]) ad oggi contenuta negli atti impositivi per cui, sin d'ora e sempre in via cautelativa, si chiede la sospensiva della medesima nell'ipotesi in cui la stessa venisse, nelle more, iscritta/e a ruolo e notificata/e alle parti.
Conseguentemente, riconosciuto che il predetto frustolo di terreno è di proprietà degli attori, Vorrà l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la voltura della particella
n.1268 foglio 5 del catasto di San ED pro indiviso, a favore dei richiedenti sopra meglio individuati che l'hanno posseduta, goduta, utilizzata a pieno titolo, quali proprietari, da oltre quarant'anni [e quindi usucapita] e tali costituiti, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno di procedere all'intestazione di detto frustolo di terreno, con esonero dello stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo nonché alla costituzione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici di ogni dimensione, così come fin qui esercitata da oltre quarant'anni, sull'area prospicente la via pubblica [via
Morosini] per la lunghezza e la larghezza attuali (vds all.in atti) della stessa dal cancello verso est sito sul muro di cinta delimitante la proprietà degli attori. Con richiesta di declaratoria di risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito del comportamento della Pubblica Amministrazione che si è rivelato contrario ad ogni principio di buon governo amministrativo e che, oltre ad essere stato esercitato in violazione dei canoni di correttezza (nelle diverse branche del diritto) - buon andamento, trasparenza, efficienza - ha determinato danni di natura materiale, psico-fisica, stress, ansia anche a seguito di affermazioni condizionanti (a titolo esemplificativo vds all.9 ) con Parte_5 condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dello stesso che qui, prudenzialmente, si quantifica in complessive €10.000,00 per ognuna delle parti attrici e/o in quella maggiore o minore misura che parrà di Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, dall'illecito al saldo;
ciò anche in considerazione dell'infondata, spropositata e ingente richiesta di “indennizzo” indicata dall'Ente in “€ 76.160,42” tenuto conto dell'attuale contesto storico pandemico, funestato dagli odierni eventi bellici, con tutte le ricadute negative, in termini economici e psicologici, per gli attori. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante andasse di diverso avviso, si chiede di accertare e dichiarare che nessun “utilizzo senza titolo” è stato esercitato, negli anni, dagli odierni attori in quanto gli stessi hanno sempre posseduto e/o detenuto e/o goduto e manutenuto a proprie spese e con animus possidendi e corpus possessionis il terreno per cui è causa, senza mai ledere presunti interessi pubblici e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla controparte a titolo di
“indennità” per la contestata “utilizzazione sine titulo” (all.5) o, quantomeno, ed ancor più subordinatamente, valutate le spese manutentive, per tutti gli anni di preteso “abusivo” possesso, pari ad almeno €4.000,00 all'anno od in quella di
Giustizia, compensare i contestati crediti con i debiti della P.A. verso i possessori
(invero legittimi). Con vittoria di spese legali, competenze, onorari di causa." e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, la domanda riconvenzionale
e tutte le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi già ampiamente esposti negli atti di primo grado e nel presente giudizio.
- Rilevato il vizio di ultra petizione della sentenza gravata, nella parte in cui il
Giudice di primo grado opera la trasformazione del procedimento da possessorio
a petitorio, annullare la medesima decisione in forza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio e delle ineludibili norme processuali palesemente e arbitrariamente violate e, per l'effetto voglia disporre il corretto svolgimento del giudizio possessorio con svolgimento della fase istruttoria indispensabile (ed ineludibile) per giungere alla corretta statuizione sulla controversia. Sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse respingere la domanda principale e le rassegnate conclusioni, stante i rilievi svolti alle pagg.
5-6 dell'atto di appello, riguardanti le omesse pronunce in prime cure circa il muro, il cancello di accesso di proprietà degli attori, le aree strettamente pertinenziali alle abitazioni, che certamente non possono qualificarsi di proprietà pubblica, le servitù, le distanze legali-confini, lo stillicidio, le acque, le luci e le vedute, per destinazione pacifica e non clandestina delle medesime, voglia detta
Corte d'Appello dichiarare, errata e quindi annullare o, quantomeno, dichiarare ineseguibile la sentenza n.409/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno poiché totalmente e gravemente lesiva dei diritti degli appellanti che vedrebbero le loro rispettive proprietà abitative intercluse, per difetto del dictum sui punti sopra evidenziati, il che costringerebbe gli stessi ad agire con separate azioni per la tutela dei citati rispettivi diritti. Ove l'Ill.ma Corte adita, nella denegata ipotesi in cui andasse di diverso avviso rispetto a quanto fin qui articolato e concluso,
Voglia specificare i gravami che insistono sulla part.lla 1268 fg. 5 catasto del
Comune di San ED del Tronto a favore dei fondi dominanti e interclusi, ribadendo il diritto di accesso così come esercitato da quarant'anni ad oggi (all.
3 di parte attrice, all.3 di parte convenuta e dichiarazione confessoria contenuta anche nell'all.7 alla citazione di primo grado).
- In via istruttoria, sempre nella dannata ipotesi di rigetto delle ragioni d'appello, si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o pretermesse in primo grado, nei limiti e per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente gravame, da aversi per qui riportate nella loro organica integralità.
- Sempre in via istruttoria si reiterano quindi tutte le ulteriori istanze formulate in primo grado circa l'acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare
“918/13/67 n.193 rep” (vds. all. 33 mem. n. 2 ex art. 183), l'escussione di tutti
i testi indicati nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie, da intendersi per qui specificamente trascritti, sui capitoli già articolati depurati da incisi e valutazioni e preceduti dalla frase “vero che”. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
Per l'appellata:
“Voglia l'Adita Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile
e comunque infondato in fatto ed in diritto. Spese vinte per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...] convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, Parte_3
l , chiedendo “disporre, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 della richiesta di pagamento di €76.160,42 inviata dall agli Controparte_1 attori per l'occupazione senza titolo dell'area sita a San ED del Tronto
(AP), in via Morosini, descritta nel catasto terreni del detto Comune al Foglio 5, particella 1268 e di ogni altra successiva richiesta non conosciuta;
accertare e dichiarare che il bene in questione, da oltre quarant'anni, non ha avuto i requisiti naturali per essere ricompreso tra i beni del Demanio Marittimo e che gli attori ne hanno acquistato la proprietà ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo;
per l'effetto accertare e dichiarare tamquam non esset e/o comunque nulla inefficace nei confronti degli attori la richiesta di indennizzo avanzata dall per l'utilizzo senza Controparte_1 titolo dell'area; costituire la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici di ogni dimensione, così come esercitata da oltre quarant'anni, sull'area prospiciente la via pubblica per la lunghezza e la larghezza attuali della stessa dal cancello verso est sito sul muro di cinta delimitante la proprietà degli attori;
condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti ai presunti comportamenti della PA quantificati in €10.000,00 per ognuna delle parti attrici e/o in quella maggiore o minore misura che parrà di
Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, dall'illecito al saldo;
in subordine compensare le spese manutentive pari ad €4.000,00 all'anno con le somme richieste dall ”. Controparte_1 L'Amministrazione convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del bene immobile, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad euro 76.160,42, per il periodo dal 01.10.2012 al 30.11.2021, e ad euro 2.152,19 per il periodo dal
01.12.2021 all'11.03.2022, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 409/2023 pubblicata in data
22.06.2023, respingeva la domanda di parte attrice, condannava gli attori al rilascio del bene e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo da 1° ottobre 2012 all'11 marzo 2022 mediante versamento della somma di euro
78.312,61, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_4 [...]
e chiedendo la totale Parte_1 Parte_2 Parte_3 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
L' , costituendosi, ha contestato i motivi di appello e chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame.
Con sentenza non definitiva n. 1817/2024 del 18.12.2024 depositata il
30.12.2024, la scrivente Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado limitatamente ala statuizione con cui venivano rigettate le domande di parte attrice e condannata parte attrice al rilascio del bene oggetto del giudizio e disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di procedere a ctu finalizzata ad accertare “l'indennità per l'occupazione dell'area oggetto di domanda avuto riguardo alle caratteristiche del bene e al suo utilizzo in relazione al periodo richiesto facendo eventualmente riferimento al valore locativo dello stesso”
Il procedimento, effettuata la disposta integrazione tecnica, giungeva all'udienza in data 8.10.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, nel corso della quale le parti, a cui era concesso termine sino al 1.10.2025 per il deposito di scritti conclusionali, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che, nel caso di pronuncia non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, i poteri del collegio, in merito alle domande ed eccezioni definite con la sentenza interlocutoria, si esauriscono, con la conseguenza che il giudizio può proseguire esclusivamente sulle questioni non coperte dalla prima pronuncia.
Ne consegue che, nel caso in esame, poiché con la predetta sentenza non definitiva si è statuito il rigetto di tutte le domande attoree (“conferma la gravata sentenza quanto alle statuizioni di cui ai punti I e II del dispositivo” e, quindi, i punti in cui il giudice di primo grado aveva disposto “ I. Respinge le domande di parte attrice. II. Condanna parte attrice al rilascio del bene oggetto del giudizio”) disponendosi la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio solo al fine di quantificare l'indennità di occupazione illegittima e di determinare la distribuzione delle spese di lite, non si potranno in alcun modo prendere in considerazione tutte le questioni già scrutinate.
Nello specifico, non potranno esaminarsi le difese degli appellanti che, sulla scorta di quanto affermato dal ctu, ritengono fondata la domanda di usucapione proposta (avendo peraltro gli stessi già avanzato tempestiva riserva di impugnazione), né le domande di costituzione della servitù parimenti rigettate dal primo giudice, con decisione sul punto confermata con la sentenza non definitiva.
Deve allora solo valutarsi la debenza dell'indennità per l'occupazione illegittima, richiesta dall'appellata a far data dal 1.10.2012 (atteso che, come emerge dal doc. 5 della comparsa in primo grado, la avrebbe pagato un Controparte_3
“indennizzo di occupazione” sino al 30 settembre 2012) e procedere alla quantificazione della stessa, senza peraltro potersi tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti solo nel presente giudizio di appello perché tardivamente proposta e dovendosi, comunque evidenziare, ad abundantiam, che l'occupazione sine titulo configura un illecito permanente i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità, con la conseguenza che fintanto che perdura l'occupazione non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rinnovandosi quotidianamente la pretesa risarcitoria.
Accertato, dunque, che gli appellanti occupano sine titulo la particella censita al
Fg 5 n. 1268, al fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'appellata, deve innanzitutto osservarsi che quest'ultima, nel primo grado di giudizio, ha allegato che il danno da illegittima occupazione era stato domandato evocando l'avvenuta sottrazione del bene alla possibilità di locazione, circostanza non contestata dagli attori nella prima memoria ex art 183 cpc ed effettivamente desumibile dagli atti, visto che il terreno è stato adibito dagli attori a giardino delle proprie abitazioni.
Al riguardo, giova ricordare che, in tema di occupazione sine titulo, i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del proprietario - che egli ha l'onere di allegare e, se del caso (ove contestati dall'occupante-), di provare - sono, con riguardo al danno emergente, la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale) e, con riguardo al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
Ne discende che, nel caso in esame, non avendo l'appellata, attrice in riconvenzionale, allegato gli specifici pregiudizi subiti (occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, locazioni a un canone superiore a quello di mercato), la domanda deve intendersi limitata al solo danno emergente.
Nella stima del danno, ritiene la Corte di dover far riferimento alla consulenza espletata nel corso del presente giudizio a firma dell'Ing nella CP_4 condivisione del metodo utilizzato e ritenendosi le conclusioni raggiunte esenti da vizi logici e frutto di accertamenti che appaiano metodologicamente corretti.
Orbene, l'ausiliario nominato ha correttamente valorizzato, nell'individuazione del valore locativo a cui rapportare l'indennità di occupazione, la circostanza per cui la manutenzione dell'intera area è stata sempre curata dagli appellanti, calcolando un incremento del valore pari al 30% dell'indennità, che tiene conto dei più probabili costi di manutenzione del verde e della strada di servizio del comparto, non potendosi, dunque, ritenere fondate le doglianze degli appellanti sul punto (che chiedono il riconoscimento di un maggiore indennizzo per la manutenzione, le migliorie e le opere apportate dagli appellanti) non risultando prodotto alcun documento afferente alle spese effettivamente sostenute per la manutenzione dell'area oggetto di causa e per l'eventuale realizzazione di migliorie, né potendosi valutare quanto dedotto dall'appellata in merito al fatto che dette migliorie non erano state autorizzate, dal momento che nel contegno serbato dall'appellata e protratto per anni, è ravvisabile una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà, anche tacita, mediante fatti concludenti, da cui si desume l'implicita approvazione delle innovazioni.
Ebbene, il consulente nominato, per valutare l'indennità di occupazione ha fatto riferimento al più probabile valore locativo dell'area determinato utilizzando principalmente i valori OMI nel periodo compreso tra il secondo semestre 2012 ed il primo semestre 2022, tenendo conto anche di tre annunci relativi a 'terreni non edificabili recintati in affitto', potenzialmente utilizzabili come area a parcheggio, come l'area in esame ed ha determinato l'indennità per l'occupazione mensile, tenuto conto della vicinanza dell'area al centro di San
ED del Tronto e alle principali vie di comunicazione, della presenza di recinzione perimetrale e di cancello elettrificato e, all'interno dell'area, di un giardino in buon stato di manutenzione, per il periodo dal 01-10-'12 al 30-06-
25, per un totale di mesi 152 (centocinquantaduemesi) in € 2,20/mq, applicata alla superficie dei posti macchina effettivamente ricavabili attualmente, senza lavori suppletivi. Successivamente, applicando una riduzione del 30% per tener conto dei prevedibili costi di manutenzione dell'area affrontati dagli appellanti nel periodo, ha stimato condivisibilmente l'indennità, in moneta attuale, come segue:
mq 300 x 2,20 €/mq x 152 mesi x 0,70 = € 70.224,00.
Ne discende che gli appellanti in solido tra loro, andranno condannati al pagamento della predetta somma di euro 70.224,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Gli appellanti hanno poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disciplinato le spese di lite, ritenendo che si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle stesse in considerazione del rigetto da parte del primo giudice delle eccezioni preliminari sollevate dall e, in via Controparte_1 subordinata, non si sarebbe dovuta considerare, nella liquidazione, la fase istruttoria che, di fatto, non è stata svolta.
Detto motivo di doglianza deve ritenersi superata, atteso che la parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Orbene, ritiene la Corte che tenuto conto dell'esito globale della controversia, le spese debbano seguire la soccombenza solidale degli appellanti.
Le stesse si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale delle questioni trattate.
Le spese per la ctu, liquidate con autonomo decreto in corso di causa vanno parimenti poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 409/2023 pubblicata in data
22.06.2023, richiamata la sentenza non definitiva della Corte di Appello di
Ancona n. 1817/2024 del 18.12.2024 depositata il 30.12.2024 così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione senza titolo per il periodo dal 1 ottobre 2012 al 30.6.2025 per la somma di 70.224,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 euro per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge per il primo grado di giudizio ed in euro 7160.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge per il presente grado di giudizio.
Pone le spese di ctu come liquidate con autonomo decreto in corso di causa a carico solidale delle parti appellanti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 726/2023 R.G
Promosso da
cod. fisc: Parte_1 C.F._1 [...]
cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2 [...]
cod. fisc. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
cod. fisc.: rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Manfredi C.F._4
e dallAvv. Paolo Manfredi del Foro di Ascoli Piceno
APPELLANTI
nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n.
409/2023 pubblicata in data 22.06.2023
Conclusioni: per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
… - in via principale e nel merito, reiette tutte le avverse richieste, eccezioni, deduzioni, istanze, produzioni formulate dalla controparte in primo grado, siccome completamente infondate in fatto e in diritto e non provate, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 409/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, giudice
Dott.Ionta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 666/2022, depositata in cancelleria in data 22 giugno 2023, notificata il 04 luglio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nella causa di primo grado che qui si riportano, con le integrazioni contenute nelle parentesi quadre: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, da assumersi anche, si opus sit, in via d'urgenza, disporre la sospensiva dell'illegittima richiesta di pagamento di “€76.160,42” (per la contestata “utilizzazione sine titulo”) e di ogni altra successiva richiesta ad oggi non conosciuta dagli esponenti, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, in ragione di tutto quanto esposto nella precedente narrativa sia in punto di fatto che di diritto, anche sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora e, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: Accertare e dichiarare che il bene in questione, fin da quando gli attori vi si sono insediati e lo hanno posseduto, quindi da oltre quarant'anni (vds all.ti), non ha avuto i requisiti naturali per essere ricompreso tra gli immobili del Demanio Marittimo
(doc.ti all.ti; fotografie - all.3; certificazione del Comune di San ED del
Tronto circa la vocazione dell'area, già dal 1990, in zona di completamento B1 - vds all. n.4 e doc.ne quivi compiegata). Ciò è tanto vero che l'art.32 del cod.nav. prevede la delimitazione delle aree che possono essere ricomprese tra quelle, appunto, del Demanio Marittimo. La presunta inclusione del bene in oggetto nel
Demanio Marittimo, peraltro riveniente esclusivamente da risultanze (rectius - dati-) catastali, è il contestato presupposto dell'attuale “richiesta”, da parte dell' , in lesione, sia dei Controparte_2 diritti soggettivi degli odierni attori, sia del loro diritto al contraddittorio gravemente leso, in base a quanto dettagliatamente riportato e provato documentalmente (vds all.ti in atti). Accertare e dichiarare che il sig.ri
[...] [con la specificazione di cui al capitolo 6 capo III] e le sig.re Parte_4 [...]
hanno acquistato ex Parte_2 Parte_3 Parte_1 art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del terreno sito nel Comune di San ED del Tronto (AP) , costituito da una superficie totale di 2.341 mq, catastalmente censito al foglio di mappa n.5 e particella n.1268 del Comune di San ED del Tronto (AP)
(all.1 visura cat. e seguenti) e di tutti i beni che insistono nella suddetta area;
Per l'effetto accertare e dichiarare tamquam non esset e/o comunque nulla- inefficace nei confronti degli attori la “richiesta di indennizzo” (ed ogni eventuale altro atto- richiesta ad oggi non conosciuta dai sig.ri avanzata Parte_1 dall' per la presunta e contestata “utilizzazione sine titulo” Controparte_1
(all.5) dell'area oggetto del presente giudizio, in quanto legittimamente e pienamente posseduta dagli attori. Detta contestata/e e totalmente infondata/e richiesta/e di “indennizzo” (ferma l'istanza cautelare di cui sopra [quivi reiterata ndr]) ad oggi contenuta negli atti impositivi per cui, sin d'ora e sempre in via cautelativa, si chiede la sospensiva della medesima nell'ipotesi in cui la stessa venisse, nelle more, iscritta/e a ruolo e notificata/e alle parti.
Conseguentemente, riconosciuto che il predetto frustolo di terreno è di proprietà degli attori, Vorrà l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la voltura della particella
n.1268 foglio 5 del catasto di San ED pro indiviso, a favore dei richiedenti sopra meglio individuati che l'hanno posseduta, goduta, utilizzata a pieno titolo, quali proprietari, da oltre quarant'anni [e quindi usucapita] e tali costituiti, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno di procedere all'intestazione di detto frustolo di terreno, con esonero dello stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo nonché alla costituzione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici di ogni dimensione, così come fin qui esercitata da oltre quarant'anni, sull'area prospicente la via pubblica [via
Morosini] per la lunghezza e la larghezza attuali (vds all.in atti) della stessa dal cancello verso est sito sul muro di cinta delimitante la proprietà degli attori. Con richiesta di declaratoria di risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito del comportamento della Pubblica Amministrazione che si è rivelato contrario ad ogni principio di buon governo amministrativo e che, oltre ad essere stato esercitato in violazione dei canoni di correttezza (nelle diverse branche del diritto) - buon andamento, trasparenza, efficienza - ha determinato danni di natura materiale, psico-fisica, stress, ansia anche a seguito di affermazioni condizionanti (a titolo esemplificativo vds all.9 ) con Parte_5 condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dello stesso che qui, prudenzialmente, si quantifica in complessive €10.000,00 per ognuna delle parti attrici e/o in quella maggiore o minore misura che parrà di Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, dall'illecito al saldo;
ciò anche in considerazione dell'infondata, spropositata e ingente richiesta di “indennizzo” indicata dall'Ente in “€ 76.160,42” tenuto conto dell'attuale contesto storico pandemico, funestato dagli odierni eventi bellici, con tutte le ricadute negative, in termini economici e psicologici, per gli attori. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante andasse di diverso avviso, si chiede di accertare e dichiarare che nessun “utilizzo senza titolo” è stato esercitato, negli anni, dagli odierni attori in quanto gli stessi hanno sempre posseduto e/o detenuto e/o goduto e manutenuto a proprie spese e con animus possidendi e corpus possessionis il terreno per cui è causa, senza mai ledere presunti interessi pubblici e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla controparte a titolo di
“indennità” per la contestata “utilizzazione sine titulo” (all.5) o, quantomeno, ed ancor più subordinatamente, valutate le spese manutentive, per tutti gli anni di preteso “abusivo” possesso, pari ad almeno €4.000,00 all'anno od in quella di
Giustizia, compensare i contestati crediti con i debiti della P.A. verso i possessori
(invero legittimi). Con vittoria di spese legali, competenze, onorari di causa." e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, la domanda riconvenzionale
e tutte le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi già ampiamente esposti negli atti di primo grado e nel presente giudizio.
- Rilevato il vizio di ultra petizione della sentenza gravata, nella parte in cui il
Giudice di primo grado opera la trasformazione del procedimento da possessorio
a petitorio, annullare la medesima decisione in forza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio e delle ineludibili norme processuali palesemente e arbitrariamente violate e, per l'effetto voglia disporre il corretto svolgimento del giudizio possessorio con svolgimento della fase istruttoria indispensabile (ed ineludibile) per giungere alla corretta statuizione sulla controversia. Sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse respingere la domanda principale e le rassegnate conclusioni, stante i rilievi svolti alle pagg.
5-6 dell'atto di appello, riguardanti le omesse pronunce in prime cure circa il muro, il cancello di accesso di proprietà degli attori, le aree strettamente pertinenziali alle abitazioni, che certamente non possono qualificarsi di proprietà pubblica, le servitù, le distanze legali-confini, lo stillicidio, le acque, le luci e le vedute, per destinazione pacifica e non clandestina delle medesime, voglia detta
Corte d'Appello dichiarare, errata e quindi annullare o, quantomeno, dichiarare ineseguibile la sentenza n.409/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno poiché totalmente e gravemente lesiva dei diritti degli appellanti che vedrebbero le loro rispettive proprietà abitative intercluse, per difetto del dictum sui punti sopra evidenziati, il che costringerebbe gli stessi ad agire con separate azioni per la tutela dei citati rispettivi diritti. Ove l'Ill.ma Corte adita, nella denegata ipotesi in cui andasse di diverso avviso rispetto a quanto fin qui articolato e concluso,
Voglia specificare i gravami che insistono sulla part.lla 1268 fg. 5 catasto del
Comune di San ED del Tronto a favore dei fondi dominanti e interclusi, ribadendo il diritto di accesso così come esercitato da quarant'anni ad oggi (all.
3 di parte attrice, all.3 di parte convenuta e dichiarazione confessoria contenuta anche nell'all.7 alla citazione di primo grado).
- In via istruttoria, sempre nella dannata ipotesi di rigetto delle ragioni d'appello, si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o pretermesse in primo grado, nei limiti e per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente gravame, da aversi per qui riportate nella loro organica integralità.
- Sempre in via istruttoria si reiterano quindi tutte le ulteriori istanze formulate in primo grado circa l'acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare
“918/13/67 n.193 rep” (vds. all. 33 mem. n. 2 ex art. 183), l'escussione di tutti
i testi indicati nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie, da intendersi per qui specificamente trascritti, sui capitoli già articolati depurati da incisi e valutazioni e preceduti dalla frase “vero che”. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
Per l'appellata:
“Voglia l'Adita Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile
e comunque infondato in fatto ed in diritto. Spese vinte per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...] convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, Parte_3
l , chiedendo “disporre, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 della richiesta di pagamento di €76.160,42 inviata dall agli Controparte_1 attori per l'occupazione senza titolo dell'area sita a San ED del Tronto
(AP), in via Morosini, descritta nel catasto terreni del detto Comune al Foglio 5, particella 1268 e di ogni altra successiva richiesta non conosciuta;
accertare e dichiarare che il bene in questione, da oltre quarant'anni, non ha avuto i requisiti naturali per essere ricompreso tra i beni del Demanio Marittimo e che gli attori ne hanno acquistato la proprietà ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo;
per l'effetto accertare e dichiarare tamquam non esset e/o comunque nulla inefficace nei confronti degli attori la richiesta di indennizzo avanzata dall per l'utilizzo senza Controparte_1 titolo dell'area; costituire la servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici di ogni dimensione, così come esercitata da oltre quarant'anni, sull'area prospiciente la via pubblica per la lunghezza e la larghezza attuali della stessa dal cancello verso est sito sul muro di cinta delimitante la proprietà degli attori;
condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti ai presunti comportamenti della PA quantificati in €10.000,00 per ognuna delle parti attrici e/o in quella maggiore o minore misura che parrà di
Giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, dall'illecito al saldo;
in subordine compensare le spese manutentive pari ad €4.000,00 all'anno con le somme richieste dall ”. Controparte_1 L'Amministrazione convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del bene immobile, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad euro 76.160,42, per il periodo dal 01.10.2012 al 30.11.2021, e ad euro 2.152,19 per il periodo dal
01.12.2021 all'11.03.2022, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 409/2023 pubblicata in data
22.06.2023, respingeva la domanda di parte attrice, condannava gli attori al rilascio del bene e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo da 1° ottobre 2012 all'11 marzo 2022 mediante versamento della somma di euro
78.312,61, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_4 [...]
e chiedendo la totale Parte_1 Parte_2 Parte_3 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
L' , costituendosi, ha contestato i motivi di appello e chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame.
Con sentenza non definitiva n. 1817/2024 del 18.12.2024 depositata il
30.12.2024, la scrivente Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado limitatamente ala statuizione con cui venivano rigettate le domande di parte attrice e condannata parte attrice al rilascio del bene oggetto del giudizio e disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di procedere a ctu finalizzata ad accertare “l'indennità per l'occupazione dell'area oggetto di domanda avuto riguardo alle caratteristiche del bene e al suo utilizzo in relazione al periodo richiesto facendo eventualmente riferimento al valore locativo dello stesso”
Il procedimento, effettuata la disposta integrazione tecnica, giungeva all'udienza in data 8.10.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, nel corso della quale le parti, a cui era concesso termine sino al 1.10.2025 per il deposito di scritti conclusionali, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che, nel caso di pronuncia non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, i poteri del collegio, in merito alle domande ed eccezioni definite con la sentenza interlocutoria, si esauriscono, con la conseguenza che il giudizio può proseguire esclusivamente sulle questioni non coperte dalla prima pronuncia.
Ne consegue che, nel caso in esame, poiché con la predetta sentenza non definitiva si è statuito il rigetto di tutte le domande attoree (“conferma la gravata sentenza quanto alle statuizioni di cui ai punti I e II del dispositivo” e, quindi, i punti in cui il giudice di primo grado aveva disposto “ I. Respinge le domande di parte attrice. II. Condanna parte attrice al rilascio del bene oggetto del giudizio”) disponendosi la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio solo al fine di quantificare l'indennità di occupazione illegittima e di determinare la distribuzione delle spese di lite, non si potranno in alcun modo prendere in considerazione tutte le questioni già scrutinate.
Nello specifico, non potranno esaminarsi le difese degli appellanti che, sulla scorta di quanto affermato dal ctu, ritengono fondata la domanda di usucapione proposta (avendo peraltro gli stessi già avanzato tempestiva riserva di impugnazione), né le domande di costituzione della servitù parimenti rigettate dal primo giudice, con decisione sul punto confermata con la sentenza non definitiva.
Deve allora solo valutarsi la debenza dell'indennità per l'occupazione illegittima, richiesta dall'appellata a far data dal 1.10.2012 (atteso che, come emerge dal doc. 5 della comparsa in primo grado, la avrebbe pagato un Controparte_3
“indennizzo di occupazione” sino al 30 settembre 2012) e procedere alla quantificazione della stessa, senza peraltro potersi tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti solo nel presente giudizio di appello perché tardivamente proposta e dovendosi, comunque evidenziare, ad abundantiam, che l'occupazione sine titulo configura un illecito permanente i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità, con la conseguenza che fintanto che perdura l'occupazione non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rinnovandosi quotidianamente la pretesa risarcitoria.
Accertato, dunque, che gli appellanti occupano sine titulo la particella censita al
Fg 5 n. 1268, al fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'appellata, deve innanzitutto osservarsi che quest'ultima, nel primo grado di giudizio, ha allegato che il danno da illegittima occupazione era stato domandato evocando l'avvenuta sottrazione del bene alla possibilità di locazione, circostanza non contestata dagli attori nella prima memoria ex art 183 cpc ed effettivamente desumibile dagli atti, visto che il terreno è stato adibito dagli attori a giardino delle proprie abitazioni.
Al riguardo, giova ricordare che, in tema di occupazione sine titulo, i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del proprietario - che egli ha l'onere di allegare e, se del caso (ove contestati dall'occupante-), di provare - sono, con riguardo al danno emergente, la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale) e, con riguardo al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
Ne discende che, nel caso in esame, non avendo l'appellata, attrice in riconvenzionale, allegato gli specifici pregiudizi subiti (occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, locazioni a un canone superiore a quello di mercato), la domanda deve intendersi limitata al solo danno emergente.
Nella stima del danno, ritiene la Corte di dover far riferimento alla consulenza espletata nel corso del presente giudizio a firma dell'Ing nella CP_4 condivisione del metodo utilizzato e ritenendosi le conclusioni raggiunte esenti da vizi logici e frutto di accertamenti che appaiano metodologicamente corretti.
Orbene, l'ausiliario nominato ha correttamente valorizzato, nell'individuazione del valore locativo a cui rapportare l'indennità di occupazione, la circostanza per cui la manutenzione dell'intera area è stata sempre curata dagli appellanti, calcolando un incremento del valore pari al 30% dell'indennità, che tiene conto dei più probabili costi di manutenzione del verde e della strada di servizio del comparto, non potendosi, dunque, ritenere fondate le doglianze degli appellanti sul punto (che chiedono il riconoscimento di un maggiore indennizzo per la manutenzione, le migliorie e le opere apportate dagli appellanti) non risultando prodotto alcun documento afferente alle spese effettivamente sostenute per la manutenzione dell'area oggetto di causa e per l'eventuale realizzazione di migliorie, né potendosi valutare quanto dedotto dall'appellata in merito al fatto che dette migliorie non erano state autorizzate, dal momento che nel contegno serbato dall'appellata e protratto per anni, è ravvisabile una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà, anche tacita, mediante fatti concludenti, da cui si desume l'implicita approvazione delle innovazioni.
Ebbene, il consulente nominato, per valutare l'indennità di occupazione ha fatto riferimento al più probabile valore locativo dell'area determinato utilizzando principalmente i valori OMI nel periodo compreso tra il secondo semestre 2012 ed il primo semestre 2022, tenendo conto anche di tre annunci relativi a 'terreni non edificabili recintati in affitto', potenzialmente utilizzabili come area a parcheggio, come l'area in esame ed ha determinato l'indennità per l'occupazione mensile, tenuto conto della vicinanza dell'area al centro di San
ED del Tronto e alle principali vie di comunicazione, della presenza di recinzione perimetrale e di cancello elettrificato e, all'interno dell'area, di un giardino in buon stato di manutenzione, per il periodo dal 01-10-'12 al 30-06-
25, per un totale di mesi 152 (centocinquantaduemesi) in € 2,20/mq, applicata alla superficie dei posti macchina effettivamente ricavabili attualmente, senza lavori suppletivi. Successivamente, applicando una riduzione del 30% per tener conto dei prevedibili costi di manutenzione dell'area affrontati dagli appellanti nel periodo, ha stimato condivisibilmente l'indennità, in moneta attuale, come segue:
mq 300 x 2,20 €/mq x 152 mesi x 0,70 = € 70.224,00.
Ne discende che gli appellanti in solido tra loro, andranno condannati al pagamento della predetta somma di euro 70.224,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Gli appellanti hanno poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disciplinato le spese di lite, ritenendo che si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle stesse in considerazione del rigetto da parte del primo giudice delle eccezioni preliminari sollevate dall e, in via Controparte_1 subordinata, non si sarebbe dovuta considerare, nella liquidazione, la fase istruttoria che, di fatto, non è stata svolta.
Detto motivo di doglianza deve ritenersi superata, atteso che la parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Orbene, ritiene la Corte che tenuto conto dell'esito globale della controversia, le spese debbano seguire la soccombenza solidale degli appellanti.
Le stesse si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale delle questioni trattate.
Le spese per la ctu, liquidate con autonomo decreto in corso di causa vanno parimenti poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 409/2023 pubblicata in data
22.06.2023, richiamata la sentenza non definitiva della Corte di Appello di
Ancona n. 1817/2024 del 18.12.2024 depositata il 30.12.2024 così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione senza titolo per il periodo dal 1 ottobre 2012 al 30.6.2025 per la somma di 70.224,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 euro per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge per il primo grado di giudizio ed in euro 7160.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge per il presente grado di giudizio.
Pone le spese di ctu come liquidate con autonomo decreto in corso di causa a carico solidale delle parti appellanti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico