CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 11 settembre 2025, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.831/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLANTE
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Pasquale Allocca
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno appellante Parte_1
adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di esser dipendente dal 2013 della società odierna appellata, e di aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto non comprendente gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte e/o collegate al proprio status personale e professionale e, più precisamente, l'indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 ed il ticket mensa. Concludeva pertanto per la condanna dell al pagamento, nei limiti della prescrizione, CP_2
della somma complessiva di euro 1.287,91 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l' la quale, CP_2
eccependo in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati concludeva per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per l'accoglimento dello stesso con riduzione della somma pretesa.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n.260/2024, pubblicata il 5.03.2024, pronunciava il seguente dispositivo: “…In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al ricalcolo della Parte_1
retribuzione goduta durante il periodo di ferie maturate da marzo 2016 ad aprile 2021, comprensiva anche dell'indennità perequativa e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme così Controparte_1
rideterminate, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sono all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso: 3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.”
2 Avverso tale pronuncia il interponeva tempestivo appello con il Pt_1
quale censurava la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo
Giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Non si è costituita l appellata CP_2
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
L'appellante deduce come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2,
c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la
3 domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei
“giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi
(art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009
- che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
4 E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il
"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5 Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613;
Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure circa la liquidazione delle spese di lite ha così statuito: In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza soltanto parziale del ricorso costituisce grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a
6 seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, per disporne la compensazione integrale tra le parti.
Al riguardo il Collegio reputa che la compensazione delle spese di lite sia conforme ai principi giuridici che regolano la materia in esame.
Parte appellante, richiamando la recente sentenza n. 32061/2022 delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, deduce che la riduzione da parte del giudice di prime cure della somma richiesta non può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, avendo escluso solo il ticket mensa dal conteggio delle differenze retributive dovute (ed il periodo prescritto).
Invero il Collegio evidenzia che la predetta sentenza fa riferimento alla diversa ipotesi di soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite.
Con essa gli NI hanno voluto escludere la possibilità di condannare l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda confermando invece la possibilità di una compensazione totale o parziale.
Nella detta sentenza si legge testualmente“….escludendola (la soccombenza reciproca) invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
Ne consegue nella specie che, non avendo il giudice di prime cure condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, la compensazione di esse appare giustificata dalla riconosciuta parziale fondatezza della domanda.
Ma v'è di più!
Nel caso in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado si presenta fondata laddove si consideri, altresì, il contrasto giurisprudenziale
7 che ancora si registra, soprattutto nella giurisprudenza di merito del primo grado, sulla questione sottesa all'odierno appello.
Infatti solo di recente con sentenza n.25850/2024 del 27.09.2024 – successiva, tra l'altro, alla data della pubblicazione (05.03.2024) della sentenza oggetto del presente gravame - la Corte di cassazione si è pronunciata sul caso specifico risolvendo il contrasto della giurisprudenza di merito afferente la fattispecie in esame.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, ricorrendo gravi ed eccezionali motivi tenuto conto del contrasto giurisprudenziale nella materia sottesa all'odierna controversia nonché della sopravvenuta soluzione di esso (solo in data recente) da parte della giurisprudenza di legittimità, l'appello non merita accoglimento ritenendosi corretta la sentenza censurata laddove ha compensato le spese di lite.
Nulla Sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Nulla sulle spese
• contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
8 Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 11 settembre 2025, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.831/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLANTE
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Pasquale Allocca
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno appellante Parte_1
adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di esser dipendente dal 2013 della società odierna appellata, e di aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto non comprendente gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte e/o collegate al proprio status personale e professionale e, più precisamente, l'indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 ed il ticket mensa. Concludeva pertanto per la condanna dell al pagamento, nei limiti della prescrizione, CP_2
della somma complessiva di euro 1.287,91 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l' la quale, CP_2
eccependo in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati concludeva per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per l'accoglimento dello stesso con riduzione della somma pretesa.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n.260/2024, pubblicata il 5.03.2024, pronunciava il seguente dispositivo: “…In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al ricalcolo della Parte_1
retribuzione goduta durante il periodo di ferie maturate da marzo 2016 ad aprile 2021, comprensiva anche dell'indennità perequativa e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme così Controparte_1
rideterminate, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sono all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso: 3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.”
2 Avverso tale pronuncia il interponeva tempestivo appello con il Pt_1
quale censurava la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo
Giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Non si è costituita l appellata CP_2
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
L'appellante deduce come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2,
c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la
3 domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei
“giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi
(art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009
- che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
4 E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il
"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5 Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613;
Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure circa la liquidazione delle spese di lite ha così statuito: In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza soltanto parziale del ricorso costituisce grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a
6 seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, per disporne la compensazione integrale tra le parti.
Al riguardo il Collegio reputa che la compensazione delle spese di lite sia conforme ai principi giuridici che regolano la materia in esame.
Parte appellante, richiamando la recente sentenza n. 32061/2022 delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, deduce che la riduzione da parte del giudice di prime cure della somma richiesta non può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, avendo escluso solo il ticket mensa dal conteggio delle differenze retributive dovute (ed il periodo prescritto).
Invero il Collegio evidenzia che la predetta sentenza fa riferimento alla diversa ipotesi di soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite.
Con essa gli NI hanno voluto escludere la possibilità di condannare l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda confermando invece la possibilità di una compensazione totale o parziale.
Nella detta sentenza si legge testualmente“….escludendola (la soccombenza reciproca) invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
Ne consegue nella specie che, non avendo il giudice di prime cure condannato l'attore al pagamento delle spese di lite, la compensazione di esse appare giustificata dalla riconosciuta parziale fondatezza della domanda.
Ma v'è di più!
Nel caso in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado si presenta fondata laddove si consideri, altresì, il contrasto giurisprudenziale
7 che ancora si registra, soprattutto nella giurisprudenza di merito del primo grado, sulla questione sottesa all'odierno appello.
Infatti solo di recente con sentenza n.25850/2024 del 27.09.2024 – successiva, tra l'altro, alla data della pubblicazione (05.03.2024) della sentenza oggetto del presente gravame - la Corte di cassazione si è pronunciata sul caso specifico risolvendo il contrasto della giurisprudenza di merito afferente la fattispecie in esame.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, ricorrendo gravi ed eccezionali motivi tenuto conto del contrasto giurisprudenziale nella materia sottesa all'odierna controversia nonché della sopravvenuta soluzione di esso (solo in data recente) da parte della giurisprudenza di legittimità, l'appello non merita accoglimento ritenendosi corretta la sentenza censurata laddove ha compensato le spese di lite.
Nulla Sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Nulla sulle spese
• contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
8 Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
9