TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3621/2021
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. Fabio Landolfi, con cui elett. dom. in Parte_1
n. 233, giusta procura in atti RICORRENTE E
- in Controparte_1 iusta Controparte_2 procura gen lett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6 RESISTENTE
OGGETTO: rendita/indennizzo da infortunio sul lavoro CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2021, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di un'officina meccanica, deduceva di aver subito, in data 28/09/2020, un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, a seguito del quale veniva disposto il ricovero ospedaliero. A seguito di presentazione di denuncia/comunicazione di infortunio, riceveva comunicazione di rigetto dell' , che riconduceva a malattia comune la genesi CP_1 dell'infortunio. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' e ritenuta la sussistenza dei CP_1 presupposti per il riconoscimento della causa vio concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, di “1. accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 28/09/2020, subìva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
2. accertare e riconoscere la ridotta capacità del ricorrente, a causa dell'infortunio del 28/09/2020 in premessa riferito, nella misura almeno del 18%, salvo la diversa quantificazione da accertarsi in corso di causa a mezzo di CTU di cui si chiede sin da ora la ammissione;
3. per effetto di tale declaratoria, condannare l , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. alla corresponsione della rendita come per legge o, in su in caso di differente 1 quantificazione della percentuale di invalidità, di un indennizzo in capitale, proporzionati al grado della alterazione patologica denunciata ed accertata”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' deducendo la natura extralavorativa della causa dell'infortunio, CP_1 concludendo p tto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, espletata l'istruttoria orale e disposta consulenza tecnica, rinviata per discussione anche in considerazione del carico del ruolo, all'odierna udienza veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. All'esito degli accertamenti espletati deve ritenersi che l'evento occorso alla parte ricorrente debba correttamente qualificarsi come infortunio sul lavoro. In base a quanto disposto dal T.U. n. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro si verifica quando l'evento lesivo avvenga per causa violenta ed in occasione di lavoro, determinando la morte del lavoratore o la sua inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o la sua inabilità temporanea assoluta con conseguente astensione dal lavoro per più di tre giorni. Va precisato che la causa violenta “può consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Nè il ruolo causale dell'attività lavorativa è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13184 del 09/09/2003, Rv. 566682 - 01). In particolare, “trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021, Rv. 663010 - 01). Va inoltre precisato che rientrano “nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto devono ritenersi protette 'non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass.12549/18) , con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. 17917/2017)” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019, Rv. 655900 - 02). Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame sussistono sia l'occasione di lavoro (trattandosi di infortunio verificatosi nel corso dell'attività lavorativa), sia la causa violenta. Ed invero, il consulente tecnico, nell'elaborato versato in atti, così argomentava: “La materia del contendere, ovvero la stima medico-legale del danno biologico derivato da tale infortunio, parte dalla conoscenza della condizione anteriore del Dall'anamnesi sappiamo che era stato oggetto di Pt_1 due incidenti sul lavoro nel 2004 al calcagno e all'occhio, ma non aveva mai lamentato alcuna patologia cardiaca, così come certificato dal suo medico curante. Giorno 28 Settembre 2020 era al lavoro 2 nella sua officina in posizione clinostatica, disteso al disotto di una macchina, allentando i dadi di un grosso pezzo di motore. Riprendeva rapidamente la posizione ortostatica, per sollevare dal cofano il pesante pezzo smontato, e mentre lo stava per trasportare, ebbe a lamentare una vertigine, a cui seguiva un episodio sincopale vero, con caduta al suolo e conseguente violento trauma cranico sul pavimento. Tale è la dinamica narrata dell'infortunio sul lavoro denunciato. Facciamo notare che questo è per il paziente un evento assolutamente inedito : non aveva mai lamentato perdite di coscienza, ma in questo frangente, durante il momento lavorativo, espleta due cose che innescano una serie di eventi a cascata a) si alza bruscamente con cambio rapido di posizione clino-orto, b) si impegna in uno sforzo muscolare molto importante trasportando a mano un pezzo di motore pesante (vedi dichiarazione agli atti della moglie presente). Tanto basta che innescare eventi neuroendocrini, che porteranno alla sincope vaso-vagale, prodromicamente annunciata, nel caso del da vertigini. Ci soffermiamo ancora su questo momento perché è quello fondamentale : Pt_1
Un cin ne meccanico in buona salute, in perfetto compenso emodinamico, senza patologie cardiovascolari di rilievo, probabilmente per una sua predisposizione, risponde ad impegnativo momento di lavoro muscolare, con uno svenimento. La repentina caduta al suolo gli porta un trauma cranico molto serio, con frattura dell'osso parietale e della rocca petrosa e con penetrazione di bolle d'aria nel cranio e fuoriuscita di sangue dall'orecchio di dx”. Rilevava il consulente che, nel corso del ricovero ospedaliero, venivano effettuati accertamenti per individuare la causa della sincope, e tra questi il TILT-test, all'esito del quale era possibile formulare la diagnosi di sindrome vasovagale da bradicardia mista. Precisava sul punto il CTU che “Tale test, e le altre indagini espletate, dimostrava che il Pt_1 non avesse malattie specifiche delle vie elettriche cardiache e/o alterazioni strutturali del muscolo (quindi escludiamo di poter posizionare tale condizione tra le malattie comuni), ma che avesse la predisposizione a rispondere a condizioni di stress fisico, con calo pressorio, neuro-mediato, e calo della frequenza cardiaca, cosa che sappiamo essere un fattore di protezione cardiaco, messo in essere in condizioni di esagerate richieste prestazionali”. Osservava, pertanto, che non era condivisibile la prospettazione dell'istituto resistente, che escludeva la causa violenta, “innanzitutto perché il non è un ammalato, nel senso stretto del termine, ovvero affetto da una specifica malattia, e pur Pt_1 stato impiantato in Pace Maker, tale provvedimento è stato adottato a puro scopo prudenziale. Tanto è vero che, né prima, né dopo l'evento del 28 Settembre 2020, si sono verificati altre criticità ipotensive e/o eventi sincopali. Quindi ci troviamo difronte solo ad una predisposizione verso un evento patologico, che, però, può avere gravi conseguenze, e nel caso specifico, è stato proprio e soltanto il momento lavorativo la causa unica della sincope. E' probabile, difatti, che mai, in tutta la vita extralavorativa, il paziente avrebbe espletato in successione gli eventi che hanno condotto al collasso, e quindi è possibile che fuori dal momento lavorativo la sincope non sarebbe mai avvenuta. Riepilogando, quindi, ribadiamo che, la sindrome vaso-vagale non può essere assimilabile, secondo lo scrivente, a malattia comune e che questa necessiti, per la sua insorgenza di un fattore scatenate, che nel caso del è stato il particolare Pt_1 sovraccarico bio-meccanico configuratosi durante il lavoro in officina quel 2 bre del 2020”. Alla luce dei canoni ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto di quanto rilevato dal consulente, puntualmente argomentato e non oggetto di contestazione ad opera delle parti, deve ritenersi accertata la natura dell'evento traumatico occorso alla parte ricorrente in data 28/09/2020 quale infortunio sul lavoro. A questo punto, è necessario valutare i postumi risultanti dal citato infortunio. In merito, il consulente rilevava che “Dall'evento traumatico è residuato una variegata sintomatologia neurologica con cefalea ricorrente, vertigini, nausea periodica, difficoltà di concentrazione, insonnia, ed una ipoacusia neurosensoriale all'orecchio dx, che persistono tutt'oggi. La prima, definita con 3 il termine di sindrome soggettiva del cranioleso, è un entità patologica ben conosciuta e studiata, che abbraccia e contempla disturbi neurologici e psichici […] E' un disturbo persistente che, spesso accompagna l'intera vita del paziente, e che per la scarsa responsività alla terapia medica, induce uno scadimento della qualità della vita. Oltre a questo vi è una sequela di altre sintomatologie, presenti odiernamente nel quali la difficoltà di concentrazione e l'alterazione del ritmo circadiano (insonnia), e lacune Pt_1 mnesiche. Tale entità patologica, pur nella sua variegata sintomatologia, trova una cattiva collocazione tabellare, tanto che recentemente l' è stata costretta a ridiscussione delle sue stime, attraverso il CP_1 confronto con gruppi e società di p eurolesi. Generalmente gli esiti di un trauma cranico vengono stimati nel 4%, ma nel caso specifico del meccanico in età relativamente giovane, ove per i danni Pt_1 cranici ed encefalici, siamo difronte ad un trauma cranico di media gravità, con significativi influssi negativi nel quotidiano, riteniamo di stimare percentualmente la sindrome tutta nel 5%” (elevata al 6% in parziale accoglimento delle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente). Aggiungeva il consulente che la parte ricorrente risultava altresì affetta da “ipoacusia neurosensoriale nelle frequenze medio-alte nell'orecchio dx, con un audiogramma assolutamente tipico dei traumatizzati cranici”, stimata nella misura del 6%. Il consulente, all'esito delle osservazioni alle bozze presentate da parte ricorrente, concludeva ritenendo il ricorrente affetto da “Esiti stabilizzati di trauma cranico con frattura cranica parietale e della rocca petrosa di dx con otorragia da sincope vaso-vagale e bradicardia mista;
- Ipoacusia neurosensoriale di lieve-media gravità orecchio dx”, aggiungendo che “la condizione patologica attuale ipoacusica e residuale dal trauma cranico, sia legata certamente all' infortunio sul lavoro del 28 Settembre 2020, e che esso, contrariamente a quanto affermato dall' sia certamente un CP_1 infortunio sul lavoro, e non una malattia comune. La condizione anteriore del risulta libera da Pt_1 patologie cardiache (certificazione del curante). La sindrome vaso-vagale è il m atologico insieme alla bradicardia, che ha configurato la sincope. Essa non può essere assimilabile, secondo lo scrivente, a malattia comune e riteniamo che questa necessiti, per la sua insorgenza, di un fattore scatenante, che nel caso del è stato il particolare sovraccarico bio-meccanico configuratosi durante il lavoro in officina Pt_1 quel 20 e del 2020. Quindi siamo nel più classico caso di infortunio sul lavoro, dove vi è, molto chiaramente, una causa violenta, durante un momento lavorativo, a causare una inabilità temporanea assoluta, che porta il ad astenersi dal lavoro per ben più di tre giorni (85)”. Pt_1
In particolare, il CTU quantificava il danno biologico globale nella misura del 12%, e stimava un'invalidità temporanea totale di 60 giorni e parziale di 25 giorni. Le argomentazioni del consulente, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, e possono senz'altro, in assenza di puntuali ulteriori contestazioni ad opera delle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ciò posto, premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, tale percentuale invalidante consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico (che spetta se la percentuale è pari o superiore al 6%). Va inoltre osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 2021 del 19/05/2025), “l'indennità per inabilità permanente incomincia a decorrere dal giorno della guarigione clinica, e che tale principio - avente fondamento nel disposto degli artt. 74, comma 2, e 215, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, per quanto riguarda, rispettivamente, i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta
– risponde ad evidenti criteri logici, perché assicurare, in ogni caso, fin dal momento del verificarsi 4 dell'infortunio, la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni. (Cass. Sez. 6, 06/07/2017, n. 16722, Rv. 644803 - 01)”. Ne discende l'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato, nella misura del 12% con decorrenza dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea (ovvero dalla guarigione clinica, ex art. 13 co. 2 lett. a d.lgs. n. 38/2000; cfr. altresì Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020, Rv. 658636 - 01), come determinata dal consulente nell'elaborato, e condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, si pongono in solido tra le parti. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006, 2858/1999).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 12% in conseguenza dell'infortunio occorso in data 28/09/2020 e per l'effetto, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente, oltre interessi legali tuale rivalutazione monetaria maturata in
5 eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida nella mis 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
d) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
6
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3621/2021
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. Fabio Landolfi, con cui elett. dom. in Parte_1
n. 233, giusta procura in atti RICORRENTE E
- in Controparte_1 iusta Controparte_2 procura gen lett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6 RESISTENTE
OGGETTO: rendita/indennizzo da infortunio sul lavoro CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2021, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di un'officina meccanica, deduceva di aver subito, in data 28/09/2020, un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, a seguito del quale veniva disposto il ricovero ospedaliero. A seguito di presentazione di denuncia/comunicazione di infortunio, riceveva comunicazione di rigetto dell' , che riconduceva a malattia comune la genesi CP_1 dell'infortunio. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' e ritenuta la sussistenza dei CP_1 presupposti per il riconoscimento della causa vio concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, di “1. accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 28/09/2020, subìva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
2. accertare e riconoscere la ridotta capacità del ricorrente, a causa dell'infortunio del 28/09/2020 in premessa riferito, nella misura almeno del 18%, salvo la diversa quantificazione da accertarsi in corso di causa a mezzo di CTU di cui si chiede sin da ora la ammissione;
3. per effetto di tale declaratoria, condannare l , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. alla corresponsione della rendita come per legge o, in su in caso di differente 1 quantificazione della percentuale di invalidità, di un indennizzo in capitale, proporzionati al grado della alterazione patologica denunciata ed accertata”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' deducendo la natura extralavorativa della causa dell'infortunio, CP_1 concludendo p tto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, espletata l'istruttoria orale e disposta consulenza tecnica, rinviata per discussione anche in considerazione del carico del ruolo, all'odierna udienza veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. All'esito degli accertamenti espletati deve ritenersi che l'evento occorso alla parte ricorrente debba correttamente qualificarsi come infortunio sul lavoro. In base a quanto disposto dal T.U. n. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro si verifica quando l'evento lesivo avvenga per causa violenta ed in occasione di lavoro, determinando la morte del lavoratore o la sua inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o la sua inabilità temporanea assoluta con conseguente astensione dal lavoro per più di tre giorni. Va precisato che la causa violenta “può consistere anche in uno sforzo che, pur se non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione o dell'ambiente di lavoro. Nè il ruolo causale dell'attività lavorativa è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore, la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13184 del 09/09/2003, Rv. 566682 - 01). In particolare, “trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021, Rv. 663010 - 01). Va inoltre precisato che rientrano “nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto devono ritenersi protette 'non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass.12549/18) , con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. 17917/2017)” (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019, Rv. 655900 - 02). Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame sussistono sia l'occasione di lavoro (trattandosi di infortunio verificatosi nel corso dell'attività lavorativa), sia la causa violenta. Ed invero, il consulente tecnico, nell'elaborato versato in atti, così argomentava: “La materia del contendere, ovvero la stima medico-legale del danno biologico derivato da tale infortunio, parte dalla conoscenza della condizione anteriore del Dall'anamnesi sappiamo che era stato oggetto di Pt_1 due incidenti sul lavoro nel 2004 al calcagno e all'occhio, ma non aveva mai lamentato alcuna patologia cardiaca, così come certificato dal suo medico curante. Giorno 28 Settembre 2020 era al lavoro 2 nella sua officina in posizione clinostatica, disteso al disotto di una macchina, allentando i dadi di un grosso pezzo di motore. Riprendeva rapidamente la posizione ortostatica, per sollevare dal cofano il pesante pezzo smontato, e mentre lo stava per trasportare, ebbe a lamentare una vertigine, a cui seguiva un episodio sincopale vero, con caduta al suolo e conseguente violento trauma cranico sul pavimento. Tale è la dinamica narrata dell'infortunio sul lavoro denunciato. Facciamo notare che questo è per il paziente un evento assolutamente inedito : non aveva mai lamentato perdite di coscienza, ma in questo frangente, durante il momento lavorativo, espleta due cose che innescano una serie di eventi a cascata a) si alza bruscamente con cambio rapido di posizione clino-orto, b) si impegna in uno sforzo muscolare molto importante trasportando a mano un pezzo di motore pesante (vedi dichiarazione agli atti della moglie presente). Tanto basta che innescare eventi neuroendocrini, che porteranno alla sincope vaso-vagale, prodromicamente annunciata, nel caso del da vertigini. Ci soffermiamo ancora su questo momento perché è quello fondamentale : Pt_1
Un cin ne meccanico in buona salute, in perfetto compenso emodinamico, senza patologie cardiovascolari di rilievo, probabilmente per una sua predisposizione, risponde ad impegnativo momento di lavoro muscolare, con uno svenimento. La repentina caduta al suolo gli porta un trauma cranico molto serio, con frattura dell'osso parietale e della rocca petrosa e con penetrazione di bolle d'aria nel cranio e fuoriuscita di sangue dall'orecchio di dx”. Rilevava il consulente che, nel corso del ricovero ospedaliero, venivano effettuati accertamenti per individuare la causa della sincope, e tra questi il TILT-test, all'esito del quale era possibile formulare la diagnosi di sindrome vasovagale da bradicardia mista. Precisava sul punto il CTU che “Tale test, e le altre indagini espletate, dimostrava che il Pt_1 non avesse malattie specifiche delle vie elettriche cardiache e/o alterazioni strutturali del muscolo (quindi escludiamo di poter posizionare tale condizione tra le malattie comuni), ma che avesse la predisposizione a rispondere a condizioni di stress fisico, con calo pressorio, neuro-mediato, e calo della frequenza cardiaca, cosa che sappiamo essere un fattore di protezione cardiaco, messo in essere in condizioni di esagerate richieste prestazionali”. Osservava, pertanto, che non era condivisibile la prospettazione dell'istituto resistente, che escludeva la causa violenta, “innanzitutto perché il non è un ammalato, nel senso stretto del termine, ovvero affetto da una specifica malattia, e pur Pt_1 stato impiantato in Pace Maker, tale provvedimento è stato adottato a puro scopo prudenziale. Tanto è vero che, né prima, né dopo l'evento del 28 Settembre 2020, si sono verificati altre criticità ipotensive e/o eventi sincopali. Quindi ci troviamo difronte solo ad una predisposizione verso un evento patologico, che, però, può avere gravi conseguenze, e nel caso specifico, è stato proprio e soltanto il momento lavorativo la causa unica della sincope. E' probabile, difatti, che mai, in tutta la vita extralavorativa, il paziente avrebbe espletato in successione gli eventi che hanno condotto al collasso, e quindi è possibile che fuori dal momento lavorativo la sincope non sarebbe mai avvenuta. Riepilogando, quindi, ribadiamo che, la sindrome vaso-vagale non può essere assimilabile, secondo lo scrivente, a malattia comune e che questa necessiti, per la sua insorgenza di un fattore scatenate, che nel caso del è stato il particolare Pt_1 sovraccarico bio-meccanico configuratosi durante il lavoro in officina quel 2 bre del 2020”. Alla luce dei canoni ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto di quanto rilevato dal consulente, puntualmente argomentato e non oggetto di contestazione ad opera delle parti, deve ritenersi accertata la natura dell'evento traumatico occorso alla parte ricorrente in data 28/09/2020 quale infortunio sul lavoro. A questo punto, è necessario valutare i postumi risultanti dal citato infortunio. In merito, il consulente rilevava che “Dall'evento traumatico è residuato una variegata sintomatologia neurologica con cefalea ricorrente, vertigini, nausea periodica, difficoltà di concentrazione, insonnia, ed una ipoacusia neurosensoriale all'orecchio dx, che persistono tutt'oggi. La prima, definita con 3 il termine di sindrome soggettiva del cranioleso, è un entità patologica ben conosciuta e studiata, che abbraccia e contempla disturbi neurologici e psichici […] E' un disturbo persistente che, spesso accompagna l'intera vita del paziente, e che per la scarsa responsività alla terapia medica, induce uno scadimento della qualità della vita. Oltre a questo vi è una sequela di altre sintomatologie, presenti odiernamente nel quali la difficoltà di concentrazione e l'alterazione del ritmo circadiano (insonnia), e lacune Pt_1 mnesiche. Tale entità patologica, pur nella sua variegata sintomatologia, trova una cattiva collocazione tabellare, tanto che recentemente l' è stata costretta a ridiscussione delle sue stime, attraverso il CP_1 confronto con gruppi e società di p eurolesi. Generalmente gli esiti di un trauma cranico vengono stimati nel 4%, ma nel caso specifico del meccanico in età relativamente giovane, ove per i danni Pt_1 cranici ed encefalici, siamo difronte ad un trauma cranico di media gravità, con significativi influssi negativi nel quotidiano, riteniamo di stimare percentualmente la sindrome tutta nel 5%” (elevata al 6% in parziale accoglimento delle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente). Aggiungeva il consulente che la parte ricorrente risultava altresì affetta da “ipoacusia neurosensoriale nelle frequenze medio-alte nell'orecchio dx, con un audiogramma assolutamente tipico dei traumatizzati cranici”, stimata nella misura del 6%. Il consulente, all'esito delle osservazioni alle bozze presentate da parte ricorrente, concludeva ritenendo il ricorrente affetto da “Esiti stabilizzati di trauma cranico con frattura cranica parietale e della rocca petrosa di dx con otorragia da sincope vaso-vagale e bradicardia mista;
- Ipoacusia neurosensoriale di lieve-media gravità orecchio dx”, aggiungendo che “la condizione patologica attuale ipoacusica e residuale dal trauma cranico, sia legata certamente all' infortunio sul lavoro del 28 Settembre 2020, e che esso, contrariamente a quanto affermato dall' sia certamente un CP_1 infortunio sul lavoro, e non una malattia comune. La condizione anteriore del risulta libera da Pt_1 patologie cardiache (certificazione del curante). La sindrome vaso-vagale è il m atologico insieme alla bradicardia, che ha configurato la sincope. Essa non può essere assimilabile, secondo lo scrivente, a malattia comune e riteniamo che questa necessiti, per la sua insorgenza, di un fattore scatenante, che nel caso del è stato il particolare sovraccarico bio-meccanico configuratosi durante il lavoro in officina Pt_1 quel 20 e del 2020. Quindi siamo nel più classico caso di infortunio sul lavoro, dove vi è, molto chiaramente, una causa violenta, durante un momento lavorativo, a causare una inabilità temporanea assoluta, che porta il ad astenersi dal lavoro per ben più di tre giorni (85)”. Pt_1
In particolare, il CTU quantificava il danno biologico globale nella misura del 12%, e stimava un'invalidità temporanea totale di 60 giorni e parziale di 25 giorni. Le argomentazioni del consulente, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, e possono senz'altro, in assenza di puntuali ulteriori contestazioni ad opera delle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ciò posto, premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, tale percentuale invalidante consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico (che spetta se la percentuale è pari o superiore al 6%). Va inoltre osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 2021 del 19/05/2025), “l'indennità per inabilità permanente incomincia a decorrere dal giorno della guarigione clinica, e che tale principio - avente fondamento nel disposto degli artt. 74, comma 2, e 215, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, per quanto riguarda, rispettivamente, i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta
– risponde ad evidenti criteri logici, perché assicurare, in ogni caso, fin dal momento del verificarsi 4 dell'infortunio, la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni. (Cass. Sez. 6, 06/07/2017, n. 16722, Rv. 644803 - 01)”. Ne discende l'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato, nella misura del 12% con decorrenza dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea (ovvero dalla guarigione clinica, ex art. 13 co. 2 lett. a d.lgs. n. 38/2000; cfr. altresì Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020, Rv. 658636 - 01), come determinata dal consulente nell'elaborato, e condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, si pongono in solido tra le parti. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006, 2858/1999).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 12% in conseguenza dell'infortunio occorso in data 28/09/2020 e per l'effetto, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente, oltre interessi legali tuale rivalutazione monetaria maturata in
5 eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida nella mis 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
d) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
6