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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
( ), in persona delle Parte_1 P.IVA_1 curatrici dott.sse e rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 Parte_3 atti, dall'avv. Mauro D'Amato e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vallo della Lucania, corso G. Murat;
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Gaetano Di Vietri e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Vallo della Lucania, via Mons. Nicodemo n. 9;
CONVENUTO
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Stefano Crocamo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Vallo della Lucania, via S. Maria di Loreto n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva Parte_1
1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e al fine CP_1 Controparte_2 di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di compravendita per notar rep. n. 4733 racc. 3347, trascritto l'1/3/2012 ai nn. di reg. gen. 8591 e reg. part. Persona_1
7304, con cui il alienava a sua figlia la piena proprietà del CP_1 Controparte_2 fabbricato sito in Centola (SA) alla località Trivento, della consistenza catastale di vani quattro a piano terra con annesso e pertinenziale locale deposito e corte, identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Centola al fol. 43 part.lla 1472, cat. A/3, classe 1, vani 4, p.TS1, rendita euro
361,52, con vittoria di spese e competenze di lite. Affermava, in particolare, l'attore che detto atto di compravendita veniva posto in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento della società – avvenuta con la sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vallo di Parte_1
Lucania e di cui il era amministratore unico – al fine di sottrarre il suddetto bene CP_1 immobile alla garanzia patrimoniale di cui all'art 2740 c.c. e di pregiudicare le ragioni di credito del connesse al risarcimento dei danni conseguenti alla Parte_1 illecita gestione sociale posta in essere da esso e per la quale lo stesso veniva convenuto CP_1 in giudizio, ai sensi dell'art. 146 l.f., innanzi all'intestato Tribunale (proc. n. r.g. 1653/2014).
Precisava inoltre l'attore che in detto atto le parti dichiaravano di aver regolato il prezzo della vendita in data anteriore alla stessa, sicché non veniva data prova del trasferimento di somme in denaro da parte dell'acquirente, figlia del . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, in via CP_1 preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero 296 c.p.c., attesa la necessaria pregiudiziale definizione del giudizio n. 1653/2016 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. Nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto inammissibile per evidente difetto di tutti i presupposti, nonché, in ogni caso, perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì la quale, in via preliminare, chiedeva la sospensione del Controparte_2 giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio n. 1653/2016 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. Nel merito, la convenuta instava per il rigetto della domanda in quanto improcedibile per inesistenza di un diritto di credito e/o di una ragione creditoria, inammissibile ed improponibile per difetto di legittimazione ad agire del curatore fallimentare, inammissibile ed infondata per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., eccependo in particolare la propria buona fede nell'acquisto dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria, inammissibile ed infondata ai sensi del comma 3 dell'art 2901 c.c. (“Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito
2 scaduto”) posto che il corrispettivo della compravendita (€ 50.000,00) veniva destinato in parte (€
29.114,22) all'estinzione del debito paterno nei confronti dei sig.ri e Parte_4 Parte_5 che, con scrittura privata del 2/11/1995, avevano ceduto a e
[...] CP_1 CP_3 la somma di £ 200.000,00, rilasciando, a garanzia dell'importo ceduto, n. 10 effetti
[...] cambiari per £ 250.000,00 (€ 129.114,22) con originaria scadenza del 30/10/1998, poi rinnovati due volte (una prima volta con scadenza 30/10/2001 e una seconda volta con scadenza
30/10/2004), nonché, per la residua altra parte (€ 20.885,78) al pagamento di ulteriori creditori del (dipendenti, fornitori ecc). Sottolineava poi la convenuta che il compendio CP_1 immobiliare in oggetto veniva destinato ad abitazione di essa convenuta e del suo nucleo familiare molto tempo prima dell'atto di compravendita in oggetto e, precisamente, da oltre dieci anni. La convenuta chiedeva altresì la cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale a cura e spese della parte istante da condannarsi, comunque, al risarcimento dei danni ex art 96
c.p.c., con l'emissione di ogni ulteriore e consequenziale provvedimento di legge.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata la prova testimoniale, dopo alcuni rinvii, la causa in data 18/12/2024, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
La domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi,
a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive (Cass. nn. 7172/2001 e 1804/2000).
Tanto premesso, occorre procedere all'esatta individuazione dei presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione di cui gli artt. 2901 e ss. c.c.. Questi sono: l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo;
la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel solo caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Ebbene, nella fattispecie concreta, risultano integrati tutti i richiamati presupposti.
In primis, quanto all'esistenza del credito, va evidenziato che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia certo ed attuale ovvero che la pretesa
3 obbligatoria sia liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una “semplice aspettativa”, non essendo necessario, nel giudizio revocatorio, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato (ex multis Cass. nn. 2748/2005, 11471/2003 e 12678/2001). L'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, e condiviso anche questo giudicante, ammette, invero, all'esercizio dell'azione revocatoria anche il titolare di un credito non ancora accertato, meramente eventuale, potenziale e litigioso, compresi i crediti sottoposti a condizione o a termine nonché i crediti nascenti da fatti illeciti di natura contrattuale (cfr. Cass. nn. 2400/1990 e 1712/1998) e i crediti sub iudice (Cass. n. 2104/2000).
Alla luce delle considerazioni che precedono può affermarsi la sussistenza, nella fattispecie concreta, del requisito dell'esistenza del credito nonché, conseguentemente, la legittimazione ad agire del - con conseguente rigetto dell'eccezione in tal Parte_1 senso formulata da parte convenuta - all'uopo precisandosi che l'azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore a norma dell'art. 66, primo comma, della legge fallimentare, si identifica con l'azione revocatoria prevista dagli artt. 2901 e ss. c.c., che i singoli creditori, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto esperire contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore (Cfr. Cass. n. 1041/1977). L'azione regolata dagli artt. 2901 e ss. c.c., dunque, può essere proposta non soltanto dai creditori particolari, ma anche dal curatore fallimentare che in tale veste rappresenta la massa dei creditori (in tal senso cfr. 10233/2017).
Contrariamente a quanto assunto dal difensore del sig. , dunque, alla luce di CP_1 quanto fin qui argomentato e dei precedenti di legittimità richiamati, non è necessario un addebito di mala gestio consacrato in una decisione che ne dichiari la sussistenza.
Ai fini della sussistenza del requisito dell'eventus damni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente il compimento anche di un singolo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Tale atto può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una mera modificazione qualitativa allorché detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (è il caso di mutamento di un bene immobile in denaro, più facilmente spendibile) (Cfr. Cass. n. 2792/2002). Nella fattispecie concreta non vi è dubbio che la vendita dell'immobile sopra descritto abbia di fatto modificato la consistenza patrimoniale del . CP_1
L'elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, è integrato
4 dalla semplice conoscenza - a cui va equiparata la agevole conoscibilità - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sent. n. 2792/02; Cass., sent. n. 7262/00). Nella fattispecie concreta la consapevolezza dell'eventus damni da parte del disponente può essere agevolmente desunta sia dalla contiguità temporale tra la dichiarazione di fallimento (8/2/2012) e l'atto di compravendita (23/2/2012) sia dalla innegabile conoscenza da parte del della CP_1 situazione di dissesto finanziario della società di cui era amministratore e dalla conseguente prevedibilità dell'avvio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti, poi concretizzatasi nell'instaurazione del giudizio n. 1653/2014 R.G.
Quanto, infine, alla partecipatio fraudis si osserva che la relativa prova, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n.
5359/2009). Nel caso di specie, considerato che il bene veniva acquistato dalla figlia dell'amministratore della società fallita, appare verosimile che la stessa fosse ben consapevole dell'ingente possibile esposizione debitoria del genitore, soprattutto a seguito della recente dichiarazione di fallimento della società.
Vanno poi disattese le difese svolte dalla convenuta in ordine alla irrevocabilità Controparte_2 dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l'adempimento di un debito scaduto costituisce un atto dovuto ed è pertanto irrevocabile, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, c.c. “quando sia dimostrato che l'alienazione costituiva l'unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro” (Cass. n. 11051/2009).
Ebbene, nel caso di specie, la predetta situazione non risulta provata.
Dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale espletata, invero, non è emersa né
l'indispensabilità dell'atto di compravendita impugnato al pagamento dei debiti del CP_1
né l'effettiva destinazione del prezzo al pagamento dei debiti medesimi.
[...]
Dei testimoni escussi, soltanto il marito della convenuta-acquirente, Persona_2 confermava le circostanze articolate dalla stessa nella seconda memoria ex art 183, sesto comma,
c.p.c. Gli altri due testimoni, e dipendenti del , Parte_6 Parte_7 CP_1
5 affermavano che talvolta il loro stipendio veniva pagato dal con assegni firmati CP_1 dal genero ( ) o dalla figlia ( , ma di essere stati pagati pressoché Parte_6 Parte_7 puntualmente e di non essere in grado di collocare temporalmente la circostanza degli avvenuti pagamenti mediante assegni sottoscritti da persona diversa dal (“Credo fra il 2007 CP_1
e il 2010” riferito da . Proprio riguardo a tale ultimo aspetto, va osservato che Parte_7 nell'atto di compravendita prodotto in giudizio, a pag. 7, art. 4, espressamente si legge “le parti del presente atto dichiarano: - che il prezzo come sopra convenuto è stato già corrisposto anteriormente al quattro luglio duemilasei” mentre l'esborso delle somme di cui ai capitoli di prova articolati da parte convenuta sarebbe, in ogni caso, avvenuto “sino all'anno 2007 ed in epoca successiva” sicché non sarebbe comunque possibile imputare tali pagamenti al prezzo della vendita dell'immobile de quo.
La parti convenute nel presente giudizio hanno poi reiterato, da ultimo nelle rispettive comparse conclusionali, la richiesta di sospensione a norma dell'art. 295 c.c. del presente giudizio in attesa della definizione della controversia iscritta al n. R.G. 1653/2014, sospensione che, a parere di questo giudicante, non è necessaria. In proposito si richiama la condivisibile pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la quale “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. Sez. Un. n. 9440/2004)
Giova, infine, ricordare, stante quanto indicato dalla difesa del convenuto , che CP_1 non ricorrono le condizioni per l'astensione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, c.p.c.; il sottoscritto magistrato ha recentemente definito un giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa dalla stessa parte attrice nei confronti di uno solo dei convenuti nel presente giudizio avente ad oggetto una differente fattispecie. Non vi è né coincidenza oggettiva, né coincidenza soggettiva fra i due processi, tale da giustificare una richiesta ai sensi dell'invocato secondo comma dell'art. 51 c.p.c., così da violare il principio costituzionale del giudice naturale
6 precostituito per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal
[...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda proposta nell'interesse del in Parte_1
persona delle curatrici e e, per l'effetto, dichiara Parte_2 Parte_3 inefficace nei confronti dello stesso l'atto di compravendita per notar Persona_1 rep. n. 4733 racc. 3347, trascritto l'1/3/2012 ai nn. di reg. gen. 8591 e reg. part. 7304, con cui il alienava a sua figlia la piena proprietà del fabbricato CP_1 Controparte_2 sito in Centola (SA) alla località Trivento della consistenza catastale di vani quattro a piano terra con annesso e pertinenziale locale deposito e corte, identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Centola al fol. 43 part.lla 1472, cat. A/3, classe 1, vani 4, p.TS1, rendita euro 361,52;
1) ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) condanna e in solido, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2
giudizio in favore di e che si liquidano in 7.052,00, Parte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per Legge.
Vallo della Lucania, 19/3/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
( ), in persona delle Parte_1 P.IVA_1 curatrici dott.sse e rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 Parte_3 atti, dall'avv. Mauro D'Amato e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vallo della Lucania, corso G. Murat;
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Gaetano Di Vietri e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Vallo della Lucania, via Mons. Nicodemo n. 9;
CONVENUTO
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Stefano Crocamo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Vallo della Lucania, via S. Maria di Loreto n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva Parte_1
1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e al fine CP_1 Controparte_2 di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di compravendita per notar rep. n. 4733 racc. 3347, trascritto l'1/3/2012 ai nn. di reg. gen. 8591 e reg. part. Persona_1
7304, con cui il alienava a sua figlia la piena proprietà del CP_1 Controparte_2 fabbricato sito in Centola (SA) alla località Trivento, della consistenza catastale di vani quattro a piano terra con annesso e pertinenziale locale deposito e corte, identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Centola al fol. 43 part.lla 1472, cat. A/3, classe 1, vani 4, p.TS1, rendita euro
361,52, con vittoria di spese e competenze di lite. Affermava, in particolare, l'attore che detto atto di compravendita veniva posto in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento della società – avvenuta con la sentenza n. 2/2012 del Tribunale di Vallo di Parte_1
Lucania e di cui il era amministratore unico – al fine di sottrarre il suddetto bene CP_1 immobile alla garanzia patrimoniale di cui all'art 2740 c.c. e di pregiudicare le ragioni di credito del connesse al risarcimento dei danni conseguenti alla Parte_1 illecita gestione sociale posta in essere da esso e per la quale lo stesso veniva convenuto CP_1 in giudizio, ai sensi dell'art. 146 l.f., innanzi all'intestato Tribunale (proc. n. r.g. 1653/2014).
Precisava inoltre l'attore che in detto atto le parti dichiaravano di aver regolato il prezzo della vendita in data anteriore alla stessa, sicché non veniva data prova del trasferimento di somme in denaro da parte dell'acquirente, figlia del . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, in via CP_1 preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero 296 c.p.c., attesa la necessaria pregiudiziale definizione del giudizio n. 1653/2016 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. Nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto inammissibile per evidente difetto di tutti i presupposti, nonché, in ogni caso, perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì la quale, in via preliminare, chiedeva la sospensione del Controparte_2 giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio n. 1653/2016 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. Nel merito, la convenuta instava per il rigetto della domanda in quanto improcedibile per inesistenza di un diritto di credito e/o di una ragione creditoria, inammissibile ed improponibile per difetto di legittimazione ad agire del curatore fallimentare, inammissibile ed infondata per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., eccependo in particolare la propria buona fede nell'acquisto dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria, inammissibile ed infondata ai sensi del comma 3 dell'art 2901 c.c. (“Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito
2 scaduto”) posto che il corrispettivo della compravendita (€ 50.000,00) veniva destinato in parte (€
29.114,22) all'estinzione del debito paterno nei confronti dei sig.ri e Parte_4 Parte_5 che, con scrittura privata del 2/11/1995, avevano ceduto a e
[...] CP_1 CP_3 la somma di £ 200.000,00, rilasciando, a garanzia dell'importo ceduto, n. 10 effetti
[...] cambiari per £ 250.000,00 (€ 129.114,22) con originaria scadenza del 30/10/1998, poi rinnovati due volte (una prima volta con scadenza 30/10/2001 e una seconda volta con scadenza
30/10/2004), nonché, per la residua altra parte (€ 20.885,78) al pagamento di ulteriori creditori del (dipendenti, fornitori ecc). Sottolineava poi la convenuta che il compendio CP_1 immobiliare in oggetto veniva destinato ad abitazione di essa convenuta e del suo nucleo familiare molto tempo prima dell'atto di compravendita in oggetto e, precisamente, da oltre dieci anni. La convenuta chiedeva altresì la cancellazione dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale a cura e spese della parte istante da condannarsi, comunque, al risarcimento dei danni ex art 96
c.p.c., con l'emissione di ogni ulteriore e consequenziale provvedimento di legge.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata la prova testimoniale, dopo alcuni rinvii, la causa in data 18/12/2024, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
La domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi,
a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive (Cass. nn. 7172/2001 e 1804/2000).
Tanto premesso, occorre procedere all'esatta individuazione dei presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione di cui gli artt. 2901 e ss. c.c.. Questi sono: l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo;
la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel solo caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Ebbene, nella fattispecie concreta, risultano integrati tutti i richiamati presupposti.
In primis, quanto all'esistenza del credito, va evidenziato che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia certo ed attuale ovvero che la pretesa
3 obbligatoria sia liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una “semplice aspettativa”, non essendo necessario, nel giudizio revocatorio, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato (ex multis Cass. nn. 2748/2005, 11471/2003 e 12678/2001). L'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, e condiviso anche questo giudicante, ammette, invero, all'esercizio dell'azione revocatoria anche il titolare di un credito non ancora accertato, meramente eventuale, potenziale e litigioso, compresi i crediti sottoposti a condizione o a termine nonché i crediti nascenti da fatti illeciti di natura contrattuale (cfr. Cass. nn. 2400/1990 e 1712/1998) e i crediti sub iudice (Cass. n. 2104/2000).
Alla luce delle considerazioni che precedono può affermarsi la sussistenza, nella fattispecie concreta, del requisito dell'esistenza del credito nonché, conseguentemente, la legittimazione ad agire del - con conseguente rigetto dell'eccezione in tal Parte_1 senso formulata da parte convenuta - all'uopo precisandosi che l'azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore a norma dell'art. 66, primo comma, della legge fallimentare, si identifica con l'azione revocatoria prevista dagli artt. 2901 e ss. c.c., che i singoli creditori, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto esperire contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore (Cfr. Cass. n. 1041/1977). L'azione regolata dagli artt. 2901 e ss. c.c., dunque, può essere proposta non soltanto dai creditori particolari, ma anche dal curatore fallimentare che in tale veste rappresenta la massa dei creditori (in tal senso cfr. 10233/2017).
Contrariamente a quanto assunto dal difensore del sig. , dunque, alla luce di CP_1 quanto fin qui argomentato e dei precedenti di legittimità richiamati, non è necessario un addebito di mala gestio consacrato in una decisione che ne dichiari la sussistenza.
Ai fini della sussistenza del requisito dell'eventus damni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente il compimento anche di un singolo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Tale atto può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una mera modificazione qualitativa allorché detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (è il caso di mutamento di un bene immobile in denaro, più facilmente spendibile) (Cfr. Cass. n. 2792/2002). Nella fattispecie concreta non vi è dubbio che la vendita dell'immobile sopra descritto abbia di fatto modificato la consistenza patrimoniale del . CP_1
L'elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, è integrato
4 dalla semplice conoscenza - a cui va equiparata la agevole conoscibilità - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sent. n. 2792/02; Cass., sent. n. 7262/00). Nella fattispecie concreta la consapevolezza dell'eventus damni da parte del disponente può essere agevolmente desunta sia dalla contiguità temporale tra la dichiarazione di fallimento (8/2/2012) e l'atto di compravendita (23/2/2012) sia dalla innegabile conoscenza da parte del della CP_1 situazione di dissesto finanziario della società di cui era amministratore e dalla conseguente prevedibilità dell'avvio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti, poi concretizzatasi nell'instaurazione del giudizio n. 1653/2014 R.G.
Quanto, infine, alla partecipatio fraudis si osserva che la relativa prova, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n.
5359/2009). Nel caso di specie, considerato che il bene veniva acquistato dalla figlia dell'amministratore della società fallita, appare verosimile che la stessa fosse ben consapevole dell'ingente possibile esposizione debitoria del genitore, soprattutto a seguito della recente dichiarazione di fallimento della società.
Vanno poi disattese le difese svolte dalla convenuta in ordine alla irrevocabilità Controparte_2 dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l'adempimento di un debito scaduto costituisce un atto dovuto ed è pertanto irrevocabile, ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, c.c. “quando sia dimostrato che l'alienazione costituiva l'unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro” (Cass. n. 11051/2009).
Ebbene, nel caso di specie, la predetta situazione non risulta provata.
Dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale espletata, invero, non è emersa né
l'indispensabilità dell'atto di compravendita impugnato al pagamento dei debiti del CP_1
né l'effettiva destinazione del prezzo al pagamento dei debiti medesimi.
[...]
Dei testimoni escussi, soltanto il marito della convenuta-acquirente, Persona_2 confermava le circostanze articolate dalla stessa nella seconda memoria ex art 183, sesto comma,
c.p.c. Gli altri due testimoni, e dipendenti del , Parte_6 Parte_7 CP_1
5 affermavano che talvolta il loro stipendio veniva pagato dal con assegni firmati CP_1 dal genero ( ) o dalla figlia ( , ma di essere stati pagati pressoché Parte_6 Parte_7 puntualmente e di non essere in grado di collocare temporalmente la circostanza degli avvenuti pagamenti mediante assegni sottoscritti da persona diversa dal (“Credo fra il 2007 CP_1
e il 2010” riferito da . Proprio riguardo a tale ultimo aspetto, va osservato che Parte_7 nell'atto di compravendita prodotto in giudizio, a pag. 7, art. 4, espressamente si legge “le parti del presente atto dichiarano: - che il prezzo come sopra convenuto è stato già corrisposto anteriormente al quattro luglio duemilasei” mentre l'esborso delle somme di cui ai capitoli di prova articolati da parte convenuta sarebbe, in ogni caso, avvenuto “sino all'anno 2007 ed in epoca successiva” sicché non sarebbe comunque possibile imputare tali pagamenti al prezzo della vendita dell'immobile de quo.
La parti convenute nel presente giudizio hanno poi reiterato, da ultimo nelle rispettive comparse conclusionali, la richiesta di sospensione a norma dell'art. 295 c.c. del presente giudizio in attesa della definizione della controversia iscritta al n. R.G. 1653/2014, sospensione che, a parere di questo giudicante, non è necessaria. In proposito si richiama la condivisibile pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la quale “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto
l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. Sez. Un. n. 9440/2004)
Giova, infine, ricordare, stante quanto indicato dalla difesa del convenuto , che CP_1 non ricorrono le condizioni per l'astensione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, c.p.c.; il sottoscritto magistrato ha recentemente definito un giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa dalla stessa parte attrice nei confronti di uno solo dei convenuti nel presente giudizio avente ad oggetto una differente fattispecie. Non vi è né coincidenza oggettiva, né coincidenza soggettiva fra i due processi, tale da giustificare una richiesta ai sensi dell'invocato secondo comma dell'art. 51 c.p.c., così da violare il principio costituzionale del giudice naturale
6 precostituito per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal
[...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda proposta nell'interesse del in Parte_1
persona delle curatrici e e, per l'effetto, dichiara Parte_2 Parte_3 inefficace nei confronti dello stesso l'atto di compravendita per notar Persona_1 rep. n. 4733 racc. 3347, trascritto l'1/3/2012 ai nn. di reg. gen. 8591 e reg. part. 7304, con cui il alienava a sua figlia la piena proprietà del fabbricato CP_1 Controparte_2 sito in Centola (SA) alla località Trivento della consistenza catastale di vani quattro a piano terra con annesso e pertinenziale locale deposito e corte, identificato nel Catasto fabbricati del Comune di Centola al fol. 43 part.lla 1472, cat. A/3, classe 1, vani 4, p.TS1, rendita euro 361,52;
1) ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) condanna e in solido, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2
giudizio in favore di e che si liquidano in 7.052,00, Parte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per Legge.
Vallo della Lucania, 19/3/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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