Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 1751/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2021, promossa da:
La Sig.ra in qualità di rappresentante legale dell'azienda “ Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], residente a [...]del Molise Controparte_1
(CB), alla C.da Montagna, n. 5, C.F. C.F._1
Attrice
Contro
la (C.F. ), in persona del Presidente pro tempore rap- CP_2 P.IVA_1
presentata e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso
(C.F. ) nei cui uffici, ope legis domicilia in Campobasso, alla via Insorti P.IVA_2
d'Ungheria n. 74
Convenuta
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, titolare dell'azienda Parte_1
agricola, , con sede in San Felice del Molise, alla località Controparte_1
Montagna, dedita alla coltivazione di uva da vino, evocava in giudizio la CP_2
allegando di aver subito ingenti danni alle colture provocati da cinghiali. In particolare,
secondo la ricostruzione attorea, in data 18 settembre 2019 ed in data 02 ottobre 2019, in agro di San Felice del Molise, alla località Montagna, il passaggio e lo stazionamento di cinghiali selvatici provocavano danni alle colture in atto sul terreno aziendale della superficie complessiva di oltre HA 5.00, coltivata a vigneto.
I danni lamentati venivano fatti oggetto di apposite denunce presentate dall'attrice il 20
settembre 2019 con protocollo n. 114994/19 ed in data 03.10.2019 con protocollo n.
121087/19, in conformità alla L.R. 1 febbraio 1983, n.6 e s.m.i., recante norme in materia di risarcimento danni arrecati da cinghiali e da altre specie animali alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico (Cfr. all.02 della produzione attorea). A seguito delle denunce dei danni, i funzionari regionali, geometri e Controparte_3
accertavano per l'annualità 2019, un danno alle colture “causato da cinghiali, CP_4
specie animale appartenente a quella prevista dalla legge regionale 01/02/83 n. 6 (…)”, (Cfr all. 03
produzione attorea).
I funzionari regionali anzidetti, inoltre, provvedevano alla stima dei danni quantificandoli in euro 12.020,40 ed in euro 6.220,08 (Cfr.all.03 cit.), in conformita' al Tariffario Regionale
(Cfr.all. 06 prod.attorea), ma ai verbali anzidetti non seguiva alcuna liquidazione da parte della CP_2
L'attrice ,in seguito, affidava la stima dei danni subiti ad un consulente di parte, dott.
agronomo , il quale, nella relazione depositata agli atti di causa(Cfr. all. Persona_1
n.7 della produzione attorea), con perizia giurata il 22 aprile 2021, quantificava in euro
61.037,46 gli stessi danni stimati dai funzionari regionali negli importi di euro 12.020,40 ed euro 6.220,08.
Secondo la ricostruzione di parte attrice i danni provocati dai cinghiali erano riscontrabili dal fatto che gli ungulati avevano in larga parte mangiato il raccolto oltre ad aver creato numerose buche di differente diametro.
Stante l'inerzia della l'attrice, in data 07.07.2021, diffidava la CP_2 CP_2
(cfr. all. 04 prod. attorea) e le proponeva un invito a concludere una convenzione di
[...]
negoziazione, senza avere risposta alcuna (cfr. all. 05). L'attrice, poi, diffidava anche la
Provincia di Campobasso, ma, quest'ultima escludeva la propria responsabilità rilevando che le competenze in materia di fauna selvatica appartengono in via esclusiva alla CP_2
(cfr. all. 06).
[...]
A fondamento dell'azione giudiziaria proposta veniva posta la condotta omissiva colposa della per la mancata adozione di misure preventive, adeguate a ridurre CP_2 e/o contenere i danni da fauna selvatica, nonostante la chiara posizione di garanzia attribuitale dalla legge e confermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Con comparsa in data 01.02.2022 , si costituiva in giudizio la convenuta CP_2
che eccepiva il difetto di giurisdizione, l'omessa specificazione di una condotta illecita a sè
imputabile , escludendo ogni addebito di responsabilità e ritenendo neppure astrattamente esigibile, nei propri confronti, un'attività di controllo sulla fauna selvatica;
eccepiva, inoltre, la mancanza di prove del danno .
Evidenziava, inoltre, la convenuta, la mancata applicazione di misure che, se adottate dal danneggiato, avrebbero evitato il prevedibile attraversamento sui fondi da parte dei cinghiali;
concludeva per il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, per la limitazione del quantum chiesto, in ragione del sostenuto concorso di colpa.
Con comparsa del 14.09.2022, vi era la costituzione in giudizio di un nuovo difensore, per parte attrice. Venivano ammessi ed espletati gli adempimenti di cui all'di cui all'art. 183,
comma VI, c.p.c., all'esito dei quali veniva disposta l'acquisizione di tutti i documenti depositati dalle parti ed ammessa la prova testimoniale chiesta dall'attrice.
All'udienza del 09.12.2022 veniva escusso il teste geom. , funzionario Controparte_3
regionale che aveva effettuato i sopralluoghi il 28.09.2019 ed il 10.10.2019, presso i terreni di causa, siti nel comune di San Felice del Molise, alla localita' la Montagna, insieme al suo collega, geom. entrambi i funzionari della cofirmatari CP_4 CP_2
dei verbali di sopralluogo , di accertamento e di stima dei danni allegati alla produzione attorea. All'esito della predetta escussione, parte attrice dichiarava di rinunciare all'altro testimone, geom. cofirmatario dei verbali per aver lo stesso svolto i CP_4 medesimi accertamenti del teste escusso insistendo nella nomina di un ctu e parte convenuta prestava il proprio consenso alla rinuncia.
Veniva, pertanto, disposta ctu tecnica e nominato il dott. . Persona_2
All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la causa veniva rinviata al 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta, precisate le conclusioni ,la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei chiesti termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
************
Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, la domanda merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
In primis et ante omnia non merita accoglimento l'eccezione preliminare di parte convenuta in ordine ad un asserito difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
Risulta oramai acclarato da un orientamento giurisprudenziale consolidato che in ipotesi di pregiudizio arrecato alle imprese agricole , il diritto al risarcimento del danno competente al titolare dell'interesse leso dev'essere qualificato come una posizione giuridica soggettiva attiva di diritto perfetto.
Ed infatti, la S. C. si è espressa in ordine all'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento di talché è unanimemente accettata la giurisdizione del Giudice
Ordinario quale giudice competente a conoscere dei giudizi fondati su pretese risarcitorie per danni causati dalla fauna selvatica (sentenza pilota, Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2006 n.
10803. In tale pronuncia, con riferimento ad ipotesi di danno verificatesi in un
[...]
, la Corte ha affermato: «Per tali danni, in effetti, la Legge Quadro sulle aree protette n. CP_5
394 del 1991, art. 15, comma 3, ha stabilito che “L' parco è tenuto a indennizzare i danni CP_6 provocati dalla fauna selvatica del ”, e le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto al CP_5 riguardo che: a) la norma prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del nel termine di novanta giorni dal loro CP_5 verificarsi;
b) la pretesa al detto risarcimento ha la natura di diritto soggettivo perfetto, che perciò non abbisogna per ottenere tutela di integrazioni e completamenti da parte delle leggi regionali istitutive di parchi naturali;
e non è suscettibile di variazioni o modifiche in funzione di termini diversi, quali indennizzo o indennità, o altri ancora utilizzati da queste leggi, riferendosi tutti necessariamente ad una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto;
c) il diritto al risarcimento, infatti, è indipendente ed autonomo dalla situazione soggettiva lesa, pur quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo (Cass. sez. un. 500/1999), fondandosi il suo riconoscimento su una lettura dell'art. 2043 cod. civ., che riferisce il carattere dell'ingiustizia al danno e non alla condotta;
di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è la condotta colposa, ma l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento (Cass. sez. un.
19200/2004; 5417/2004; 12901/1998)».
La materia in esame e' regolata dalla legge n. 157 del 1992, dal d.lgs. n. 267 del 2000, dalla legge regionale n. 19 del 1990 e dalla legge regionale n. 6 del 1983 con CP_2 CP_2
s.m.ei..
Il predetto assetto normativo attribuisce alla il conferimento dei poteri che CP_2
le consentono di esercitare funzioni di programmazione e coordinamento in materia di attività faunistica e venatoria. Inoltre, viene precisato che la dispone di un CP_2
potere di controllo rispetto alle funzioni amministrative esercitate in materia dalla
Provincia. Il dato normativo è stato poi aggiornato con la legge n. 56 del 2014, recepita dalla con legge regionale n. 18 del 2015, che ha riallocato, a livello CP_2
regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca.
In particolare, la legge n.56 del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale.
In definitiva, emerge, dalla normativa vigente, che la è titolare di un CP_2
potere, conferito ex lege, impositivo di un obbligo di controllo della fauna selvatica al fine di prevenire i danni provocati ai terzi, come, tra l'altro, confermato dalla legge regionale n.
6 del 1983, che in materia di danni alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico prevede la legittimazione passiva della in tema di risarcimento danni CP_2 provocati dalla fauna selvatica. La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 6 del 1983 e s.m e i. rubricata
“Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi”.
In particolare, l'art. 1 della legge de qua stabilisce che: <La provvede al risarcimento CP_2
dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole dal cinghiale
e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di ecsicanus); - PO PP (canis lupus italicus); - RV (cervuselaphus); - LA LE (aquila chrjsaetos)>>.
Nessun dubbio residua, sulla base della normativa vigente in materia, nonche' del consolidato orientamento della S.C., in ordine alla legittimazione passiva della CP_2
La condotta omissiva colposa della deriva dalla mancata adozione di CP_2
misure preventive adeguate ed idonee a ridurre e/o contenere i danni provocati dalla fauna selvatica stante la sua posizione di garanzia derivante dalla legge (in particolare, legge regionale n. 6 del 1983 e s.m.i., la legge regionale 19 del 1993 e s.m.i., CP_2 CP_2
Legge Delrio recepita dalla con legge regionale n. 18 del 2015(la legge 56 CP_2 del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale), che ha riallocato, a livello regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca ).
L'attrice ha posto a fondamento della domanda avanzata, tra l'altro, i verbali di accertamento redatti dai funzionari della e la relazione di parte asseverata CP_2
dal ctp dott. agr. Persona_3
L'iter procedimentale prescritto dalla piu' volte citata legge regionale che regola la materia, nei casi come quello in esame prevede, nella prima fase, la presentazione della denuncia danni, presso il Dipartimento, Governo del Territorio, Mobilità e Risorse
Naturali, Politiche Agricole, Forestali e Ittiche, Servizio “Coordinamento e Gestione delle
Politiche Europee per l'Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatorie della
Regione Molise, a cui segue l'accertamento espletato dai funzionari incaricati dal
Responsabile di servizio, i quali rilevano i lamentati danni provocati dalla fauna selvatica e ne quantificano l'ammontare, con la stesura del verbale di accertamento e stima dei danni, conformandosi ai parametri previsti dal c.d. Tariffario regionale approvato con
Delibera di Giunta della del 2009. CP_2 Nel caso di specie, l'attrice ha presentato per la sua azienda la denuncia danni per la perdita delle colture aziendali;
successivamente alla sua segnalazione, i funzionari incaricati hanno svolto il relativo sopralluogo ed hanno accertato che il danneggiamento delle colture aziendali è stato provocato “da cinghiali”.(Cfr. allegato alla citazione depositata i verbali accertamento effettuati dai geometri e Controparte_3 CP_4
entrambi funzionari della regione CP_2
Ciò ha consentito la redazione del c.d. verbale di accertamento e stima danni, che ha previsto la liquidazione del danno per l'annualita' del 2019 per un importo complessivo pari ad euro 18.240,48.
Cio' posto, l'incarico affidato al consulente di parte dall'attrice e' avvenuto ad una distanza temporale(danni del 2019 incarico nel 2021) tale da non consentire allo stesso alcun tipo di accertamento diretto in ordine sia all'avvenuto verificarsi dei danni che alla eziologia degli stessi, cio' benche' l'attrice avrebbe potuto servirsi di strumenti ed azioni giudiziarie idonei a precostituire la prova nel contraddittorio, appositamente previsti e predisposti dal nostro ordinamento in siffatte ipotesi.
Adunque, il consulente di parte attrice, dott. agr. nella perizia Persona_3 asseverata il 22 aprile 2021 e depositata agli atti di causa, a pag. 3 della stessa riporta testualmente: “…Il sottoscritto dott. agr. iscritto all'ordine dei Dottori Persona_3
Agronomi e Forestali della provincia di Campobasso con il numero 130, veniva incaricato da
nella sua qualita' di titolare dell'azienda agricola e vinicola, ubicata in San Felice Parte_1 del Molise,in localita' c.da Montagna, di determinare il valore di indennizzo alla data odierna del danno arrecato dalla fauna selvatica nel 2019 ,sulla base degli accertamenti a suo tempo effettuati dal tecnico incaricato della regione Per espletare il compito CP_2 affidatogli, il sottoscritto esperiva indagini documentali e procedeva a sopralluoghi al fine di rilevare lo stato, accertava nel contempo l'andamento storico del mercato locale riferito alle produzioni di analoga natura, mediante anche la consultazione di banche dati specifiche…”(Cfr. pag. 3 della ctp asseverata enfasi a cura della scrivente). A pag. 18 della relazione anzidetta, il dott. nel paragrafo n.8 intitolato “Scopo della stima” afferma: “… Per_3
Entita' del danno intesa come complessiva perdita di reddito dell'impresa e non semplicemente come perdita di prodotto uva che nel caso dell'impresa rappresenta una materia prima oggetto CP_1 di trasformazione in vino pregiato… 6)CRITERI DI STIMA(…) si e' proceduto al calcolo della perdita intesa come mancata produzione e commercializzazione del prodotto finito, il vino…” Su siffatta premessa, il ctp nelle conclusioni della sua perizia estimativa , a pag.
20 afferma testualmente: “…Il danno alla produzione di uva pronta per la raccolta e la trasformazione in vino pregiato invecchiato calcolato come perdita di reddito attualizzata alla data della stima e' pari ad euro 61.047,36…”(enfasi a cura della scrivente).
D'altro canto, il tecnico nominato dal tribunale, dott. , nell'elaborato Persona_2
peritale depositato, ha quantificati i danni lamentati da parte attrice in misura maggiore rispetto non soltanto a quelli contenuti nei verbali di accertamento dei funzionari regionali, ma anche dello stesso consulente di parte attrice. Ed infatti, nelle conclusioni della propria indagine, afferma testualmente(Cfr. pag.12 ctu) : “… C O N C L U S I O N I
In risposta ai quesiti posti: 1) Si è accertata la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice, tutti imputabili all'azione devastante dei cinghiali. 2) I suddetti danni sono stati stimati in complessivi €
108.720,00. ” Il ctu rispetto ai verbali redatti dai funzionari regionali ed alla metodologia che egli ha inteso applicare al fine di quantificare il danno, per il quale ha , anch'egli, dovuto basarsi sulla predetta documentazione ai fini dell'indagine affidatagli a distanza di un notevole lasso temporale rispetto agli accadimenti:”…In realtà il procedimento estimativo seguito dai due tecnici non può essere ritenuto valido, poiché nella circostanza il risarcimento del danno non può essere circoscritto al valore di mercato del quantitativo di prodotto uva andato distrutto. Infatti, come già innanzi detto, l' non si limita alla Controparte_7 sola produzione di uva, ma, essendo dotata di un'ampia cantina, corredata di tutta una serie di macchinari e di moderne attrezzature, trasforma l'intero prodotto in vino di qualità che, dopo un lungo invecchiamento, imbottiglia e commercializza in Italia ed all'estero. Ne consegue che il danno arrecato dai cinghiali nei vari vigneti dovrà, più correttamente, essere commisurato ai redditi non percepiti per la mancata vendita del vino. Né può trovare spazio la tesi di stimare il danno patito con riferimento al valore di surrogazione del prodotto perduto, prendendo in considerazione l'ipotesi che si sarebbe potuto reperire lo stesso prodotto di uva tintilia sul mercato regionale o nazionale per, poi, trasformarlo ugualmente in vino. Infatti, la tintilia è una varietà pregiata di uva autoctona del quasi completamente scomparsa nel passato che è stata rivalutata solo negli ultimi anni e CP_2 che oggi viene prodotta in piccole quantità esclusivamente in ristrette aree della Regione ed, in ogni caso, su superfici di terreno molto ridotte da viticoltori che nella maggior parte dei casi effettuano anche la vinificazione…”(Cfr. pagg. 5 e 6 ctu). Invero, l'indagine e le conclusioni svolte dall'ausiliario si prestano a contestazioni ed obiezioni mossegli sia dal ctp di parte convenuta che da quello di parte attrice, specificate nelle rispettive osservazioni alla bozza della ctu, che non risultano superabili a causa di errori e vizi metodologici. Ne' le risposte fornite dall'ausiliario, alle osservazioni mosse avverso la bozza di ctu, risultano utili ed esaustive.
Ed infatti, l'estensore della presente ritiene di non condividere i risultati cui perviene il predetto tecnico di ufficio e neppure la metodologia adoperata dal predetto ausiliario.
Gran parte delle argomentazioni svolte risultano sfornite dei necessari fondamenti tecnico e/o scientifici ed ancorate piuttosto a valutazioni e deduzioni personali, privi di idoneo supporto probatorio oltreche' basate su fatti e documenti acquisiti all'infuori del presente procedimento, anche in difetto del necessario contraddittorio.
Lo stesso ctp di parte attrice(Cfr. Osservazioni alla bozza di ctu del dott. Persona_4
datate 2 luglio 2023) contesta al ctu:”… Vi è pertanto, a parere del sottoscritto perito di parte, un evidente errore metodologico laddove il CTU asserisce "… che consente di ricavare il valore del prodotto danneggiato dalla differenza tra il valore di mercato del bene trasformato ed i costi sostenuti per la sua trasformazione. Nell'applicazione del suddetto procedimento estimativo si dovrà, pertanto, fare riferimento alla seguente formula: Rn = Rl – ( Q + Sa + St + Sv + Imp.)."A parere del sottoscritto(dott. l'errore metodologico riguarda in primo luogo i costi da Per_3 prendere in considerazione che devono essere quelli "non ancora sostenuti" essendo tutti gli altri quelli sostenuti già componenti negativi della equazione del profitto. Come è evidente, essi, poiché ancora da sostenere, sono stimati. In secondo luogo nel merito della formula adottata appare del tutto improprio attribuire ai mancati costi da sostenere le quote. In quanto le quote di ammortamento ricavabili peraltro dai bilanci fiscali aziendali depositati presso il Registro delle
Imprese sono un "costo" non variabile che l'impresa comunque sostiene indipendentemente dai prodotti ottenuti, e tanto più indipendentemente dai ricavi ottenuti e ottenibili. Le quote di ammortamento sono una deduzione dai ricavi disciplinata dagli articoli 102, 102-bis, 103 e 108 del
TUIR e i cui coefficienti sono fissati dal Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze. Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989…”
A sua volta , il ctp della dott. con le proprie CP_2 Persona_5
osservazioni alla bozza di ctu datate 31 luglio 2023, in sintesi, ha obiettato: 1) La stima dei danni relativi alla perdita del prodotto uva causati dai cinghiali nei vigneti di proprietà dell' non può essere effettuata prendendo a base di Controparte_7 calcolo l'aspetto economico del valore di trasformazione dell'uva che nell' CP_7
si asserisce che viene trasformata in vino di pregio e venduto in bottiglie.
[...]
Ciò anche in considerazione del fatto che la Legge Regionale del Molise n. 6/1983, inerente ai risarcimenti danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie delle Parte_2
fa riferimento per la valutazione dei danni alle colture in atto. In ogni caso
[...]
riconoscere a tutte le aziende agricole, che producono e trasformano direttamente, e che hanno ricevuto danni alle colture, il valore di danno derivante dal prodotto trasformato, afferma il ctp della convenuta, e' “abnorme e paradossale”. CP_2
2) Pur volendo prescindere da quanto sopra, analizzando i dati relativi alla produzione dell'azienda attrice sia nel triennio antecedente al 2019 che in quello successivo, emerge che nel 2019, seppure la superficie in cui si e' raccolto e' diminuita, le rese e la produzione totale e' stabile con una produzione per ettaro che supera le produzioni medie storiche aziendali.
Ed infatti, la resa unitaria media dell'uva tintilia prodotta nell' in Parte_3 questione risulterebbe di ql. 45/Ha, in base a quanto riportato nelle dichiarazioni comunicate annualmente all' per tramite del portale SIAN. CP_8
E', pertanto, evidente in siffatto contesto che, per le sopra descritte criticita', non sono condivisibili i risultati cui perviene il tecnico di ufficio nell'elaborato peritale depositato soprattutto per aver lo stesso, travalicando i compiti e le funzioni dell'incarico affidatogli, svolto la propria indagine utilizzando dati, fatti ed elementi che esulano dal presente giudizio, acquisendoli in difetto di prova e del necessario contraddittorio.
Ed infatti, nella ctu, il dott. quantifica il danno, asseritamente prodotto dal Per_2 passaggio di cinghiali nei terreni di proprietà dell'attrice, facendo riferimento ai redditi non percepiti per la mancata vendita del vino da parte dell'attrice. Tuttavia, del tutto carente risulta il sostegno probatorio relativo al lucro cessante asseritamente da risarcire a parte attrice.
Invero, e' utile rimarcare che la CTU non può avere come funzione quella di colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte interessata ovvero quella di alleggerirne l'onere probatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
Nel caso di specie, parte attrice non risulta aver sufficientemente assolto l'onere probatorio di cui era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., rimettendo tale attivita' all'accertamento del proprio ctp o dell'ausiliario del giudice. Ma, come noto, il consulente tecnico d'ufficio non deve, ne' puo' supplire alle carenze istruttorie delle parti, né per svolgere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati dalla parte onerata, ma per valutare tecnicamente dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (ex multis cfr. Cass. 06 dicembre 2019, n. 31886).Ed infatti, la CTU non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la specifica funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti nel processo o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche competenze tecniche.Pertanto, la ctu non può mai essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto ella assume (ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218 ; Cass. sez. III, ordinanza 18 settembre 2020,
n. 19631).
Tuttavia nella fattispecie che ci occupa parte attrice non ha sufficientemente e compiutamente adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante in relazione all'esatta quantificazione del danno di cui richiede il risarcimento alla convenuta.. CP_2
Nessun elemento è stato allegato da parte attrice e, tantomeno prodotto e/o provato, per circoscrivere il quantum debeatur , cio' sia in riferimento al danno emergente che al lucro cessante.
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto, tra l'altro, fornire la prova specifica e rigorosa che difetta del tutto, in ordine tanto al danno emergente della societa' attrice che del lucro cessante, tra cui sia delle occasioni di guadagno effettivamente perse, oltre che della necessaria connessione eziologica tra queste e la condotta imputabile alla CP_2
In forza delle precedenti argomentazioni, nessuna lacuna probatoria potrà utilmente essere colmata dalle risultanze della CTU del dott. . Per_2
Neppure risulta del tutto utile la perizia di stima di parte, ai fini della rigorosa prova richiesta per la quantificazione dei danni, soffrendo la stessa del medesimo vulnus probatorio oltre che delle altre sopra descritte criticita'.
Per quanto la c.d. perizia stragiudiziale, anche se giurata, non assuma valore probatorio nel corso di un giudizio, tuttavia, per pacifica giurisprudenza, la sua valutazione e' pur sempre rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice.
Nello specifico, infatti: “in tema di perizia giurata, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto” (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5667 del 04/03/2025 - Rv. 673931 – 01; Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 34450 del 23/11/2022 - Rv. 666397 – 02; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 -
Rv. 651998 – 02; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9551 del 22/04/2009 - Rv. 607812 – 01;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2737 del 25/02/2002 - Rv. 552518 – 01; Cass. Civ.; Sez. II, sentenza n. 4437 del 19/05/1997 - Rv. 504491 - 01).
Pertanto, in base ai verbali redatti dai funzionari regionali intervenuti nell'immediatezza degli eventi dannosi denunziati dall'attrice il danno subito alle colture in atto e' così quantificabile: a) quanto all'evento dannoso del 18 settembre 2019, la superficie interessata e' di 2,0375 Ha, il danno venne stimato sull'80% della superficie, per cui : Ha 2,0375X 4.500
Kg/Ha X 80%= Kg. 7335; b) Evento dannoso dell'01/02-10-2019, Superficie interessata
3,5013 Ha, danni al 90% della superficie, per cui : Ha 3,5013 Ha X 4.500 Kg/HaX90% = Kg.
14.580. Consegue che il totale della mancata produzione e' pari a: Kg. 7335+ Kg.14180= Kg.
21.515,00.
Sulla base di quanto innanzi, all'esito dell'istruttoria svolta, alla luce delle risultanze emerse anche per effetto del limitato utile contributo fornito dai consulenti di parte,sia attrice che convenuta, considerato che: risulta acquisito il dato per cui l'azienda attrice e' condotta in regime di Agricoltura Biologica(Cfr. verbali redatti dai funzionari regionali, ctp attrice, ctp di parte convenuta ed anche la ctu) e risulta pacifico che tale tipologia di uva non e' contenuta nel prezzario regionale della del marzo 2009, per tali CP_2
ragioni puo' quantificarsi il danno subito da parte attrice nella somma equitativamente determinata in euro 21.515,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Non sono meritevoli di accoglimento le deduzioni svolte da parte convenuta in ordine ad una possibile condotta di concorso colposo, ex art. 1227 cc , dell'attore nella causazione degli eventi non essendo stata compiuta alcuna istruttoria al riguardo. Tra l'altro, e' notorio che nessuna efficacia hanno nei confronti dei cinghiali le misure predisposte dai proprietari delle aziende agricole che si avvalgono a proprie spese di vari strumenti, a titolo esemplificativo sia con dissuasori visivi (sagome di rapaci, palloni spaventapasseri e nastri rifrangenti) sia con dissuasori acustici (cannoncini a gas), cio' anche per la presenza eccessiva degli animali selvatici e per l' assuefazione da parte dei predatori. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, dalla prova orale raccolta, dalla documentazione prodotta e dalla ctu espletata e dalle ctp , la domanda attorea merita accoglimento nei termini precisati dianzi. Risultano, infatti, confermati gli accertamenti svolti dai funzionari regionali nei verbali depositati agli atti a seguito dei sopralluoghi effettuati seppure con un correttivo applicato a causa dell'assenza nel prezziario della del 2009 dell'uva tintilia coltivata in agricoltura biologica. CP_2
In merito alla quantificazione dei danni l'importo dovuto alla azienda attrice per i danni causati nel 2019 alla propria coltivazione di uva tintilia danneggiata, per come accertato dai funzionari regionali nell'immediatezza degli eventi, e' determinata equitativamente in euro 21.515,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della ctu, seguono il principio di soccombenza sono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/22 e s.m.e i. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della estrema semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti tutti del 50%);
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del leg. Rappr.te p.t, al pagamento in favore di parte CP_2 attrice della somma, equitativamente determinata, di euro 21.515,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
parte attrice che liquida complessivamente in euro 264,00 per spese vive anticipate, euro
2.540,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %,Iva e cap se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta CP_2
Così deciso in Campobasso, lì 30 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi