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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 846 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;
Parte appellata
E con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 1788/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 24.3.2023 e comunicata in data 27 marzo 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto
annullare l'ordinanza impugnata e disporre il rilascio del visto per motivi familiari in favore di
nata a [...] il [...], madre dell'appellante, ogni contraria istanza, Persona_1
eccezione e domanda disattesa, spese e compensi di lite interamente rifusi.”
Per parte appellata
“Per le motivazioni che precedono si chiede il rigetto dell'appello perché infondato”
Per il PG
“Parere contrario”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso cittadina del sud-est della Cina, regolarmente residente in Parte_1
Italia in virtù di permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalla Questura di Venezia in data 7
agosto 2018 (doc. 2 del fascicolo di primo grado) - che in data 19 giugno 2019 aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Treviso nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre (doc. 3 del fascicolo di primo grado), nulla osta poi comunicato a cura Persona_1
dello Sportello Unico al Consolato Generale di Canton – impugnava dinanzi al Tribunale di
Venezia il provvedimento di rigetto del visto emesso da parte del predetto suindicato Parte_2
(doc. 1 del fascicolo di primo grado) e notificato alla madre della stessa Parte_1
2 Evidenziava che nel provvedimento di rigetto si leggeva che “la richiesta di visto non può essere
accolta poiché non risulta sufficientemente provata la condizione di familiare a carico del
congiunto residente in Italia”.
deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 29-30 d.lgs 286/98 e Parte_1
documentava l'invio di denaro alla madre che, in sua tesi, era idonea a provare la condizione di genitore a carico della madre, residente in [...]. In particolare, documentava di Parte_1
aver inviato alla madre la domma di € 24.500,00 in cinque anni, così suddivisa negli varie annualità: - Anno 2017: € 12.000,00; - Anno 2018: € 3.000,00; - Anno 2020: € 5.500,00; - Anno
2021: € 1.000,00; - Anno 2022: euro 2.500,00 (doc. 8 del fascicolo di primo grado ed allegati divisi per anno alla memoria del 22.12.2022, depositata in primo grado a seguito del provvedimento di integrazione documentale disposto in sede di verbale di udienza di pari data).
2. Il non si costituiva in giudizio. CP_1
3. Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 marzo 2023, rigettava il ricorso, ritenendo “Peraltro, non si può non osservare che a fronte di rimesse per complessivi
euro 12.000 effettuati nel 2017, di entità dunque tale da far ritenere che fossero necessarie per il
mantenimento, nel 2018 sono stati inviati solo 3000 euro, nulla nel 2019, euro 5500 nel 2020,
solo euro1000 nel 2021 ed euro 2000 nel 2022, dal che è evidente che la madre della ricorrente
tragga il suo sostentamento da altre fonti, comunque diverse dal mantenimento della figlia.”
Riteneva, altresì, non provato che la ricorrente fosse l'unica figlia della richiedente il visto, altra condizione necessaria per l'ingresso in Italia come genitore a carico.
Condannava, infine, al pagamento delle spese processuali del (non Parte_1 CP_1
costituito) nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
3 Il giudizio di appello
4. Con atto di appello impugnava la predetta sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 29-30 d.lgs.
286/98.
4.2 Con il secondo motivo censurava la violazione dell'art. 32 della Costituzione - diritto all'unità familiare.
5. Disposto il rinnovo della notifica dell'impugnazione per essere stata depositata solo la pec di consegna e non quella di accettazione, il non si costituiva in giudizio e, CP_1
dichiarata la sua contumacia, con l'ordinanza del 30 aprile 2024 veniva fissata successiva udienza per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi.
6. Con comparsa depositata il 6 novembre 2024 si costituiva in giudizio il , CP_1
mediante l'Avvocatura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del reclamo.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 17 febbraio 2025
la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, dal
Consigliere Istruttore con ordinanza del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, previa revoca della declaratoria di contumacia del Controparte_1
per essersi costituito nelle more del termine assegnato per la precisazione delle
[...]
4 conclusioni. Quanto alla documentazione prodotta dal , di cui per l'ammissione in CP_1
appello servirebbe la valutazione di indispensabilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. vigente
ratione temporis, va evidenziato che, a prescindere da ogni valutazione sulla tardività, essendo state prodotte nel corso del giudizio di appello, in ogni caso non rivestono né il carattere dell'indispensabilità a monte né quello della rilevanza a fini decisori, per quanto si dirà di seguito.
8.1 Il secondo motivo di impugnazione, che è stato trattato unitariamente al primo anche dalla richiedente, va esaminato insieme a quest'ultimo, non essendo il diritto all'unità familiare nei confronti del genitore di un soggetto adulto ed economicamente autosufficiente un diritto tutelabile in sé, a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori requisiti, venendo sempre collegato,
nella normativa di riferimento, al requisito della cd “vivenza a carico”, nelle due diverse tipologie previste dalle norme del d.lgs 286/1998 all'art. 29 lett. d) e 29 bis (in cui lo status di rifugiato del richiedente comporta solo l'esclusione degli oneri probatori di cui al comma 3
dell'art. 29), in relazione alla diversa età del genitore di cui si chiede il ricongiungimento, se infra o ultra sessantacinquenne (cfr Cass. Civ. n. 20127/2021).
8.2 Sul requisito della vivenza a carico la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24488/2021
ha statuito che: “In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs.
n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si
riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel
Paese d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente
fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle
5 complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo” e con la sentenza n. 20127/2021 ha precisato che “Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il
riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore degli ascendenti non residenti
in Italia da parte di persona alla quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il
giudice di merito deve accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dal
richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e la sua condizione di essere "a carico" in
termini di necessario sostentamento continuativo, rendendo una motivazione congrua e logica
anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno
nel paese di residenza del genitore.”. A prescindere dal soggetto richiedente di cui alle citate sentenze (lo status di rifugiato, infatti, elimina solo la necessità della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. 286/98 e quindi delle disponibilità reddituali e di alloggio del richiedente) le medesime pronunce danno indicazioni sul concetto di “vivenza a carico”, che, nel caso in esame, è quello che è stato ritenuto assente dal Tribunale di Venezia.
Giova precisare, infatti, che la mancata prova dell'essere figlia unica da parte della richiedente non era stato motivo di esame da parte del Consolato generale di Italia a Canton, sicché, ove il
Tribunale avesse voluto precisazioni sul punto, avrebbe potuto e dovuto richiedere integrazioni alla richiedente, come del resto ha fatto quando ha richiesto di aggiornare la documentazione relativa ai versamenti effettuati dalla richiedente alla madre negli anni successivi a quelli documentati con il ricorso da parte di In ogni caso, tale aspetto non era oggetto del Parte_1
rigetto da parte del (né peraltro costituendosi nel presente grado il ha mai Parte_2 CP_1
contestato che la reclamante sia figlia unica), sicché l'unico profilo da analizzare da parte di questa Corte e in relazione al quale le parti assumono contrapposte determinazioni è quello della
6 “vivenza a carico” della madre dell'odierna reclamante, da intendersi come “necessario
sostentamento continuativo” e come la condizione in cui l'ascendente “non sia in grado di
provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine e risulti accertato che il
necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio
italiano”.
8.3 Risulta agli atti che ha effettuato nell'anno 2017 versamenti per 12.000,00 Parte_1
euro, nell'anno 2018 versamenti per 6.000,00 euro (3.000,00 in data 30.4.2018 e 3.000,00 in data
20.7.2018), nell'anno 2019 nessun versamento, nell'anno 2020 versamenti per 5.500,00 euro
(500,00 euro in data 12.4.2020, 500,00 euro in data 5.6.2020, 1.000,00 euro in data 24.7.2020,
2.000,00 euro in data 27.8.2020, 1.500,00 euro in data 14.12.2020), nell'anno 2021 versamenti per 1.000,00 euro (in data 29.9.2021) e nell'anno 2022 versamenti per 2.000,00 euro (1.000,00
euro in data 28.7.2022, 500,00 euro in data 25.8.2022, 500,00 euro in data 22.9.2022). Si osserva che, senza dubbio, alla data della richiesta (primo semestre del 2019) risultavano sussistenti i requisiti per riconoscere la vivenza a carico perché nel 2017 l'odierna reclamante aveva inviato circa 1.000,00 euro al mese alla madre e nel 2018 circa 500,00 euro al mese alla madre. In
riferimento al costo della vita nella zona di Fujian, dalle fonti aperte, di cui una richiamata dalla stessa reclamante, era di circa 500,00 euro mensili nelle grandi città e inferiore anche della metà
nelle città più piccole o di campagna.
Sostiene il (e in tal senso produce documentazione) che nel 2017 veniva mantenuta CP_1
anche la figlia della richiedente, che si trovava presso la nonna materna e che poi aveva ottenuto il ricongiungimento con la madre ma tale dato, contrariamente a quanto da ciò Parte_1
fatto discendere dal , prova semmai che per il predetto anno si trattava di somme CP_1
7 stimate per il sostentamento di più di una persona. Né le incongruenze riscontrate tra le allegazioni della ricorrente e le dichiarazioni rese al nell'intervista effettuata dalla Parte_2
madre della richiedente sono tali da generare fondati dubbi sulla sussistenza della vivenza a carico nel periodo esaminato dallo stesso (ad esempio la dichiarazione che la madre Parte_2
era un autentica casalinga non confligge con il fatto che nel lontano passato Persona_1
avesse svolto qualche lavoro).
Le somme versate, quindi, come sopra enucleate analiticamente, dovevano ritenersi sufficienti per rientrare nel concetto di vivenza a carico, senza che possa inferirsi che la mancata prova di versamenti nel 2019 abbia interrotto tale condizione, ben potendo, invero, le somme già
corrisposte fino a quel momento (pari a 12.000,00 euro nel 2017 e 6.000,00 nel 2018 – come risulta dalla documentazione depositata) essere anche in eccesso rispetto alle reali necessità della madre di visto il costo della vita di cui si è dato conto sopra. Parte_1
Alla data della domanda c'erano, quindi, tutti i presupposti della vivenza a carico (oltre a quelli della disponibilità di un reddito e di un alloggio da parte della richiedente) e non può trascurarsi che anche in seguito i versamenti sono proseguiti, nelle misure sopra indicate, perdurando,
quindi, i requisiti della vivenza a carico, sicché l'impugnazione deve essere accolta e il diniego annullato.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto e disposto che l'autorità competente provveda al rilascio del visto per motivi familiari in favore di nata a [...] il [...], Persona_1
madre dell'appellante.
10. Alla riforma dell'ordinanza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite del
8 primo grado (erroneamente poste a carico della ricorrente, pur in mancanza di costituzione del
). Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per eccezionali CP_1
ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc,
nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, consistenti, nel caso in esame,
nelle difficoltà di accertamento in fatto dei presupposti di vivenza a carico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
a) Autorizza l'autorità competente al rilascio del visto per motivi familiari in favore di
[...]
, nata a [...] il [...], madre dell'appellante. Per_1
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 846 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;
Parte appellata
E con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 1788/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 24.3.2023 e comunicata in data 27 marzo 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto
annullare l'ordinanza impugnata e disporre il rilascio del visto per motivi familiari in favore di
nata a [...] il [...], madre dell'appellante, ogni contraria istanza, Persona_1
eccezione e domanda disattesa, spese e compensi di lite interamente rifusi.”
Per parte appellata
“Per le motivazioni che precedono si chiede il rigetto dell'appello perché infondato”
Per il PG
“Parere contrario”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso cittadina del sud-est della Cina, regolarmente residente in Parte_1
Italia in virtù di permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalla Questura di Venezia in data 7
agosto 2018 (doc. 2 del fascicolo di primo grado) - che in data 19 giugno 2019 aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Treviso nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre (doc. 3 del fascicolo di primo grado), nulla osta poi comunicato a cura Persona_1
dello Sportello Unico al Consolato Generale di Canton – impugnava dinanzi al Tribunale di
Venezia il provvedimento di rigetto del visto emesso da parte del predetto suindicato Parte_2
(doc. 1 del fascicolo di primo grado) e notificato alla madre della stessa Parte_1
2 Evidenziava che nel provvedimento di rigetto si leggeva che “la richiesta di visto non può essere
accolta poiché non risulta sufficientemente provata la condizione di familiare a carico del
congiunto residente in Italia”.
deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 29-30 d.lgs 286/98 e Parte_1
documentava l'invio di denaro alla madre che, in sua tesi, era idonea a provare la condizione di genitore a carico della madre, residente in [...]. In particolare, documentava di Parte_1
aver inviato alla madre la domma di € 24.500,00 in cinque anni, così suddivisa negli varie annualità: - Anno 2017: € 12.000,00; - Anno 2018: € 3.000,00; - Anno 2020: € 5.500,00; - Anno
2021: € 1.000,00; - Anno 2022: euro 2.500,00 (doc. 8 del fascicolo di primo grado ed allegati divisi per anno alla memoria del 22.12.2022, depositata in primo grado a seguito del provvedimento di integrazione documentale disposto in sede di verbale di udienza di pari data).
2. Il non si costituiva in giudizio. CP_1
3. Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 marzo 2023, rigettava il ricorso, ritenendo “Peraltro, non si può non osservare che a fronte di rimesse per complessivi
euro 12.000 effettuati nel 2017, di entità dunque tale da far ritenere che fossero necessarie per il
mantenimento, nel 2018 sono stati inviati solo 3000 euro, nulla nel 2019, euro 5500 nel 2020,
solo euro1000 nel 2021 ed euro 2000 nel 2022, dal che è evidente che la madre della ricorrente
tragga il suo sostentamento da altre fonti, comunque diverse dal mantenimento della figlia.”
Riteneva, altresì, non provato che la ricorrente fosse l'unica figlia della richiedente il visto, altra condizione necessaria per l'ingresso in Italia come genitore a carico.
Condannava, infine, al pagamento delle spese processuali del (non Parte_1 CP_1
costituito) nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
3 Il giudizio di appello
4. Con atto di appello impugnava la predetta sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 29-30 d.lgs.
286/98.
4.2 Con il secondo motivo censurava la violazione dell'art. 32 della Costituzione - diritto all'unità familiare.
5. Disposto il rinnovo della notifica dell'impugnazione per essere stata depositata solo la pec di consegna e non quella di accettazione, il non si costituiva in giudizio e, CP_1
dichiarata la sua contumacia, con l'ordinanza del 30 aprile 2024 veniva fissata successiva udienza per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi.
6. Con comparsa depositata il 6 novembre 2024 si costituiva in giudizio il , CP_1
mediante l'Avvocatura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del reclamo.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 17 febbraio 2025
la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, dal
Consigliere Istruttore con ordinanza del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, previa revoca della declaratoria di contumacia del Controparte_1
per essersi costituito nelle more del termine assegnato per la precisazione delle
[...]
4 conclusioni. Quanto alla documentazione prodotta dal , di cui per l'ammissione in CP_1
appello servirebbe la valutazione di indispensabilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. vigente
ratione temporis, va evidenziato che, a prescindere da ogni valutazione sulla tardività, essendo state prodotte nel corso del giudizio di appello, in ogni caso non rivestono né il carattere dell'indispensabilità a monte né quello della rilevanza a fini decisori, per quanto si dirà di seguito.
8.1 Il secondo motivo di impugnazione, che è stato trattato unitariamente al primo anche dalla richiedente, va esaminato insieme a quest'ultimo, non essendo il diritto all'unità familiare nei confronti del genitore di un soggetto adulto ed economicamente autosufficiente un diritto tutelabile in sé, a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori requisiti, venendo sempre collegato,
nella normativa di riferimento, al requisito della cd “vivenza a carico”, nelle due diverse tipologie previste dalle norme del d.lgs 286/1998 all'art. 29 lett. d) e 29 bis (in cui lo status di rifugiato del richiedente comporta solo l'esclusione degli oneri probatori di cui al comma 3
dell'art. 29), in relazione alla diversa età del genitore di cui si chiede il ricongiungimento, se infra o ultra sessantacinquenne (cfr Cass. Civ. n. 20127/2021).
8.2 Sul requisito della vivenza a carico la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24488/2021
ha statuito che: “In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs.
n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si
riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel
Paese d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente
fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle
5 complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo” e con la sentenza n. 20127/2021 ha precisato che “Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il
riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore degli ascendenti non residenti
in Italia da parte di persona alla quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il
giudice di merito deve accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dal
richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e la sua condizione di essere "a carico" in
termini di necessario sostentamento continuativo, rendendo una motivazione congrua e logica
anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno
nel paese di residenza del genitore.”. A prescindere dal soggetto richiedente di cui alle citate sentenze (lo status di rifugiato, infatti, elimina solo la necessità della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. 286/98 e quindi delle disponibilità reddituali e di alloggio del richiedente) le medesime pronunce danno indicazioni sul concetto di “vivenza a carico”, che, nel caso in esame, è quello che è stato ritenuto assente dal Tribunale di Venezia.
Giova precisare, infatti, che la mancata prova dell'essere figlia unica da parte della richiedente non era stato motivo di esame da parte del Consolato generale di Italia a Canton, sicché, ove il
Tribunale avesse voluto precisazioni sul punto, avrebbe potuto e dovuto richiedere integrazioni alla richiedente, come del resto ha fatto quando ha richiesto di aggiornare la documentazione relativa ai versamenti effettuati dalla richiedente alla madre negli anni successivi a quelli documentati con il ricorso da parte di In ogni caso, tale aspetto non era oggetto del Parte_1
rigetto da parte del (né peraltro costituendosi nel presente grado il ha mai Parte_2 CP_1
contestato che la reclamante sia figlia unica), sicché l'unico profilo da analizzare da parte di questa Corte e in relazione al quale le parti assumono contrapposte determinazioni è quello della
6 “vivenza a carico” della madre dell'odierna reclamante, da intendersi come “necessario
sostentamento continuativo” e come la condizione in cui l'ascendente “non sia in grado di
provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine e risulti accertato che il
necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio
italiano”.
8.3 Risulta agli atti che ha effettuato nell'anno 2017 versamenti per 12.000,00 Parte_1
euro, nell'anno 2018 versamenti per 6.000,00 euro (3.000,00 in data 30.4.2018 e 3.000,00 in data
20.7.2018), nell'anno 2019 nessun versamento, nell'anno 2020 versamenti per 5.500,00 euro
(500,00 euro in data 12.4.2020, 500,00 euro in data 5.6.2020, 1.000,00 euro in data 24.7.2020,
2.000,00 euro in data 27.8.2020, 1.500,00 euro in data 14.12.2020), nell'anno 2021 versamenti per 1.000,00 euro (in data 29.9.2021) e nell'anno 2022 versamenti per 2.000,00 euro (1.000,00
euro in data 28.7.2022, 500,00 euro in data 25.8.2022, 500,00 euro in data 22.9.2022). Si osserva che, senza dubbio, alla data della richiesta (primo semestre del 2019) risultavano sussistenti i requisiti per riconoscere la vivenza a carico perché nel 2017 l'odierna reclamante aveva inviato circa 1.000,00 euro al mese alla madre e nel 2018 circa 500,00 euro al mese alla madre. In
riferimento al costo della vita nella zona di Fujian, dalle fonti aperte, di cui una richiamata dalla stessa reclamante, era di circa 500,00 euro mensili nelle grandi città e inferiore anche della metà
nelle città più piccole o di campagna.
Sostiene il (e in tal senso produce documentazione) che nel 2017 veniva mantenuta CP_1
anche la figlia della richiedente, che si trovava presso la nonna materna e che poi aveva ottenuto il ricongiungimento con la madre ma tale dato, contrariamente a quanto da ciò Parte_1
fatto discendere dal , prova semmai che per il predetto anno si trattava di somme CP_1
7 stimate per il sostentamento di più di una persona. Né le incongruenze riscontrate tra le allegazioni della ricorrente e le dichiarazioni rese al nell'intervista effettuata dalla Parte_2
madre della richiedente sono tali da generare fondati dubbi sulla sussistenza della vivenza a carico nel periodo esaminato dallo stesso (ad esempio la dichiarazione che la madre Parte_2
era un autentica casalinga non confligge con il fatto che nel lontano passato Persona_1
avesse svolto qualche lavoro).
Le somme versate, quindi, come sopra enucleate analiticamente, dovevano ritenersi sufficienti per rientrare nel concetto di vivenza a carico, senza che possa inferirsi che la mancata prova di versamenti nel 2019 abbia interrotto tale condizione, ben potendo, invero, le somme già
corrisposte fino a quel momento (pari a 12.000,00 euro nel 2017 e 6.000,00 nel 2018 – come risulta dalla documentazione depositata) essere anche in eccesso rispetto alle reali necessità della madre di visto il costo della vita di cui si è dato conto sopra. Parte_1
Alla data della domanda c'erano, quindi, tutti i presupposti della vivenza a carico (oltre a quelli della disponibilità di un reddito e di un alloggio da parte della richiedente) e non può trascurarsi che anche in seguito i versamenti sono proseguiti, nelle misure sopra indicate, perdurando,
quindi, i requisiti della vivenza a carico, sicché l'impugnazione deve essere accolta e il diniego annullato.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto e disposto che l'autorità competente provveda al rilascio del visto per motivi familiari in favore di nata a [...] il [...], Persona_1
madre dell'appellante.
10. Alla riforma dell'ordinanza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite del
8 primo grado (erroneamente poste a carico della ricorrente, pur in mancanza di costituzione del
). Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per eccezionali CP_1
ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc,
nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, consistenti, nel caso in esame,
nelle difficoltà di accertamento in fatto dei presupposti di vivenza a carico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
a) Autorizza l'autorità competente al rilascio del visto per motivi familiari in favore di
[...]
, nata a [...] il [...], madre dell'appellante. Per_1
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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