Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai IGnori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1900/2023 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. TRIPODI DAVIDE, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA il 22/10/1949 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO GIOVANNA, C.F._2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del
24/10/2024 tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 09/02/2023 ha adìto questo Tribunale Parte_1
e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Catania il 30/04/1972 con . Controparte_1
1
5/11/1972), (n. il 6/08/1975) e (n. il 20/12/1979), tutti Persona_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Catania con sentenza n. 1267/2002 del 05/04/2002 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza. La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale la conferma delle statuizioni della sentenza di separazione relative alla casa coniugale ed all'assegno di mantenimento in proprio favore.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito non Controparte_1
opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del
24/10/2024 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm. hanno precisato congiuntamente le condizioni di seguito riportate:
“- I IG.ri e continueranno a vivere separati, Parte_2 Parte_3
liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- La IG.ra si obbliga a rinunciare Parte_3
a) Al contributo di mantenimento fissato nella sentenza n. 1267/2002 (proc. N.
1076/1996 di R.G.) del Tribunale di Catania;
b) Al pagamento della somma di euro 26160,23 cristallizzata nell'atto di precetto notificato al IG. in riferimento al contributo di mantenimento fissato nella Pt_2 sentenza n. 1267/2002 non corrisposto nell'ultimo quinquennio.
c) Nonché, ad ogni altra somma, nelle more, maturata e maturanda.
- A fronte di tali rinunce il IG. , a sua volta, quale Controparte_2
comproprietario indiviso (nella misura del 50% insieme alla IG.ra ) Parte_3
della casa coniugale ubicata in Aci Catena (CT), via IV Novembre n. 134, edificio C, interno 1, piano terra catasto fabbricati del Comune di Aci Catena, al foglio 4, particella 325, sub 10):
- A) concede il diritto vitalizio di abitare l'immobile alla IG.ra ; Parte_3
- B) si obbliga, altresì, a concederle anche il diritto di usufrutto vitalizio della anzidetta casa coniugale e contestualmente il diritto di nuda proprietà in quote uguali indivise sulla propria proprietà metà indivisa a ciascuno dei tre figli:
[...]
, nato a [...] il [...]; , Persona_4 Controparte_3
2 nata a [...] il [...] e , nata a [...] il 20 Controparte_4
dicembre 1979;
- C) si obbliga per l'effetto, ad effettuare il trasferimento dei diritti reali appena richiamati, recandosi presso il notaio indicato dalla IG.ra , la quale Parte_3 avrà l'obbligo di comunicare la data, il luogo e l'ora del rogito, almeno trenta giorni prima a mezzo raccomandata A/R, ciò anche al solo fine di trasferire unicamente il diritto di usufrutto e dei figli per quanto attiene al trasferimento della nuda proprietà.
- Le parti, in ultimo, dichiarano di voler reciprocamente rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento.”
Esposti i fatti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 1267/2002 pubblicata il 05/04/2002 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a 12 mesi (art. 3, n. 2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., L. 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L. 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale…/In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
3 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 30/04/1972 trascritto nei registri del detto Comune al numero 936, parte
2, serie A, anno 1972.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Collegio prende atto delle condizioni pattuite dalle parti in ordine alle ulteriori questioni di carattere economico.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1900/2023 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il
30/04/1972 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti di matrimonio
[...]
del Comune di Catania al N. 936, Parte 2, serie A, anno 1972, alle condizioni indicate in parte motiva;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di conIGlio del 04.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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