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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/7568
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7568/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Cremona, c.f. , del Foro di C.F._2
Firenze, ove domicilia, anche digitalmente, presso il suo studio professionale in Via de' Tornabuoni
10 come da procura agli atti;
RICORRENTE
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore;
RESISTENTE NON COSTITUTA
e in persona del Presidente del Consiglio in Controparte_1
carica pro tempore, e , in persona del Ministro Controparte_2
pro tempore, per la REPUBBLICA ITALIANA, entrambe rappresentate, difese e domiciliate ex lege dall'Avvocatura di Stato come in atti;
RESISTENTI COSTITUTI
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente :
- accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti in ordine agli illeciti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente per le causali e secondo i parametri offerti in narrativa a ricevere iure hereditatis per la madre quale vittima dell'eccidio Parte_2
occorso il 3 agosto 1944, ad opera di forze del Terzo Reich, in Rignano sull'Arno, loc. Troghi, Villa
Il Focardo, in cui furono trucidate ed , somma a Controparte_3 CP_4 Persona_1 ristoro per l'importo non inferiore ad euro 260.000,00;
- per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la
Repubblica Italiana, rappresentata dalla e dal Controparte_1 [...]
, al pagamento dell'importo suddetto, salvo diversa liquidazione Controparte_2
equitativa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al
1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Per le parti resistenti:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica
Federale di Germania e la sua estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo per cui
è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. per procedimento semplificato di cognizione, depositato il 22 giugno 2023 e poi notificato alle parti, ha chiesto la Parte_1
condanna della Repubblica Federale tedesca e della Repubblica italiana quali responsabili della morte della sua prozia in e delle figlie di lei, quindi sue Controparte_3 Per_1
cugine di secondo grado, ed , tutte uccise dalla forze armate Per_2 Persona_1
Pagina 2 tedesche il 3 agosto 1944; con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale patito da sua madre in trasmessole quale erede. Parte_2 Pt_1
In via istruttoria la ricorrente ha depositato certificazioni e documentazioni, anche storiche, sui rapporti familiari, e sulla morte delle vittime.
A seguito della notifica dell'atto introduttivo si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1 Controparte_2 passiva della Repubblica federale tedesca, l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dall' istante in indennità o risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica federale tedesca non si è costituita in giudizio.
Il procedimento, dopo la prima udienza e il deposito di memorie difensive, è stato assegnato a sentenza a seguito di discussione orale;
viene ora deciso.
* * * * *
Il ricorso non può essere accolto in quanto la ricorrente non appare legittimata a richiedere i danni per la morte della pro zia e delle cugine di secondo grado, per successione materna ossia adducendo che trattasi di un credito della madre per danno parentale trasmesso alla ricorrente.
In tal modo facendo si allarga eccessivamente la pletora dei legittimati attivi, a detrimento delle vittime dirette che avevano vissuto gli eventi in qualità di deportati o loro stretti congiunti che assistettero a detti eventi;
il decreto legge d'altra parte parla di vittime del terzo Reich e dunque pare richiedere che i lontani eventi dei crimini nazisti abbiano avuto una qualche incidenza nella sfera degli odierni richiedenti sotto il profilo di un danno morale, il che mal si concilia in un caso come questo di danno per morte di prozia e cugine di secondo grado, acquisito mediatamente epr successione della madre dell'istante. Da osservare che la madre della ricorrente ben poteva chiedere i danni mentre era in vita, specie dopo che nel 2004 la Corte Cost. con la sen. 238 aveva aperto la stura ai risarcimenti dei crimini nazisti, abolendo la norma con cui l'Italia aveva aderito e dato attuazione al trattato di New York che pone proprio il principio di immunità degli Stati dalla giurisdizione dello stato straniero, affermando che per i crimini contro l'umanità non si può applicare tale immunità proprio perchè in questi crimini non può riconoscersi l'espressione della sovranità di uno Stato che debba essere tutelata.
Dunque almeno dal 2004 la madre della ricorrente poteva agire ed è rimasta inerte per cui non può ritenersi che la figlia abbia automaticamente ereditato questo credito che il diretto interessato non ha mai esercitato.
Pagina 3 Le spese legali vanno compensate per le carenze nella formulazione della legge che istituisce l''indennizzo in punto sia di legittimati attivi che di criteri di calcolo del credito, ciò che giustifica il presente contenzioso.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7568/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Cremona, c.f. , del Foro di C.F._2
Firenze, ove domicilia, anche digitalmente, presso il suo studio professionale in Via de' Tornabuoni
10 come da procura agli atti;
RICORRENTE
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore;
RESISTENTE NON COSTITUTA
e in persona del Presidente del Consiglio in Controparte_1
carica pro tempore, e , in persona del Ministro Controparte_2
pro tempore, per la REPUBBLICA ITALIANA, entrambe rappresentate, difese e domiciliate ex lege dall'Avvocatura di Stato come in atti;
RESISTENTI COSTITUTI
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente :
- accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti in ordine agli illeciti di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente per le causali e secondo i parametri offerti in narrativa a ricevere iure hereditatis per la madre quale vittima dell'eccidio Parte_2
occorso il 3 agosto 1944, ad opera di forze del Terzo Reich, in Rignano sull'Arno, loc. Troghi, Villa
Il Focardo, in cui furono trucidate ed , somma a Controparte_3 CP_4 Persona_1 ristoro per l'importo non inferiore ad euro 260.000,00;
- per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la
Repubblica Italiana, rappresentata dalla e dal Controparte_1 [...]
, al pagamento dell'importo suddetto, salvo diversa liquidazione Controparte_2
equitativa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al
1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
Per le parti resistenti:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica
Federale di Germania e la sua estromissione dal presente giudizio, e comunque rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo per cui
è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. per procedimento semplificato di cognizione, depositato il 22 giugno 2023 e poi notificato alle parti, ha chiesto la Parte_1
condanna della Repubblica Federale tedesca e della Repubblica italiana quali responsabili della morte della sua prozia in e delle figlie di lei, quindi sue Controparte_3 Per_1
cugine di secondo grado, ed , tutte uccise dalla forze armate Per_2 Persona_1
Pagina 2 tedesche il 3 agosto 1944; con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale patito da sua madre in trasmessole quale erede. Parte_2 Pt_1
In via istruttoria la ricorrente ha depositato certificazioni e documentazioni, anche storiche, sui rapporti familiari, e sulla morte delle vittime.
A seguito della notifica dell'atto introduttivo si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1 Controparte_2 passiva della Repubblica federale tedesca, l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dall' istante in indennità o risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica federale tedesca non si è costituita in giudizio.
Il procedimento, dopo la prima udienza e il deposito di memorie difensive, è stato assegnato a sentenza a seguito di discussione orale;
viene ora deciso.
* * * * *
Il ricorso non può essere accolto in quanto la ricorrente non appare legittimata a richiedere i danni per la morte della pro zia e delle cugine di secondo grado, per successione materna ossia adducendo che trattasi di un credito della madre per danno parentale trasmesso alla ricorrente.
In tal modo facendo si allarga eccessivamente la pletora dei legittimati attivi, a detrimento delle vittime dirette che avevano vissuto gli eventi in qualità di deportati o loro stretti congiunti che assistettero a detti eventi;
il decreto legge d'altra parte parla di vittime del terzo Reich e dunque pare richiedere che i lontani eventi dei crimini nazisti abbiano avuto una qualche incidenza nella sfera degli odierni richiedenti sotto il profilo di un danno morale, il che mal si concilia in un caso come questo di danno per morte di prozia e cugine di secondo grado, acquisito mediatamente epr successione della madre dell'istante. Da osservare che la madre della ricorrente ben poteva chiedere i danni mentre era in vita, specie dopo che nel 2004 la Corte Cost. con la sen. 238 aveva aperto la stura ai risarcimenti dei crimini nazisti, abolendo la norma con cui l'Italia aveva aderito e dato attuazione al trattato di New York che pone proprio il principio di immunità degli Stati dalla giurisdizione dello stato straniero, affermando che per i crimini contro l'umanità non si può applicare tale immunità proprio perchè in questi crimini non può riconoscersi l'espressione della sovranità di uno Stato che debba essere tutelata.
Dunque almeno dal 2004 la madre della ricorrente poteva agire ed è rimasta inerte per cui non può ritenersi che la figlia abbia automaticamente ereditato questo credito che il diretto interessato non ha mai esercitato.
Pagina 3 Le spese legali vanno compensate per le carenze nella formulazione della legge che istituisce l''indennizzo in punto sia di legittimati attivi che di criteri di calcolo del credito, ciò che giustifica il presente contenzioso.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 4