Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/02/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00929/2025REG.PROV.COLL.
N. 00360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito territoriale di Salerno, il Liceo Statale Alfonso Gatto di Agropoli, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Commissione dell’esame di maturità per l’a.s. 2020/2021 operante presso il Liceo Statale Alfonso Gatto di Agropoli, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 24 ottobre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito territoriale di Salerno e del Liceo Statale Alfonso Gatto di Agropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti l’Avvocato Domenico Ventura e l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS- del 2023, il TAR per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della scheda dei dati della valutazione del 22 giugno 2021 della Commissione in epigrafe indicata, nella parte in cui non risultava essere stato attribuito alla figlia alcun punteggio integrativo previsto dal DM n. 53 del 2021. In particolare, con detta sentenza, è stata accertata la fondatezza delle censure incentrate sulla carenza di motivazione in ordine alla mancata attribuzione di un punteggio bonus .
1.1. L’Ufficio Scolastico competente ha, dunque, disposto la convocazione della Commissione incaricata della ottemperanza della predetta sentenza, che, all’unanimità, ha rilevato la mancanza di una « sensibile e notevole progressione nei vari percorsi di apprendimento nel triennio [… ]» e che «il colloquio non ha evidenziato spiccate capacità critiche (uno dei punti essenziali per l’attribuzione di punti 5), non ha evidenziato apporti personali (uno degli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio integrativo da 3 a 4) ».
2. L’odierna appellante ha, quindi, proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS- del 2023, deducendo la nullità ovvero l’inefficacia del provvedimento adottato dall’istituto scolastico in pretesa esecuzione del giudicato.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 2024, oggetto del presente giudizio, l’adito TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, stante la ritenuta insussistenza dei presupposti per la proposizione dell’actio iudicati , escludendo, altresì, la possibilità di procedere – in considerazione dell’intervenuta decorrenza dei termine decadenziale prescritto – alla conversione del rito, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a..
4. L’appellante critica la sentenza impugnata, contestando l’omessa pronuncia in relazione alla declaratoria di inefficacia del verbale, pure richiesta con il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., insistendo, altresì, per l’ammissibilità dell’azione proposta, tenuto anche conto dell’alternatività dello strumento rimediale costituito dal ricorso straordinario al Capo dello Stato da essa introdotto entro i prescritti termini di decadenza. Su tali basi, dunque, la deducente ha insistito per l’accoglimento del ricorso in appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
5. Le parti intimate indicate in epigrafe si sono costituite nel presente giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione del giudizio, tenuto conto dell’assenza della formulazione della domanda interinale, meramente evocata ma non articolata in ricorso, risultando quindi prevalenti i profili sostanziali e prioritaria la celere conclusione della controversia.
7. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
8. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, il vizio accertato con la pronuncia oggetto di ottemperanza attiene unicamente alla carenza di motivazione della valutazione di non spettanza del punteggio integrativo preteso dalla ricorrente originaria, restando, pertanto, integro l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione; in nessun punto della sentenza, infatti, si afferma la certa spettanza di detto punteggio, la cui attribuzione è stata – conformemente al vincolo scaturente dal giudicato –, valutata dalla commissione all’uopo riconvocata in data 14 febbraio 2024, la quale ha concluso, all’unanimità, in senso negativo per l’interessata, avuto riguardo, in specie, alla ritenuta assenza della “ sensibile e notevole progressione nei vari percorsi di apprendimento nel triennio ” e alla circostanza che il “ colloquio non ha evidenziato spiccate capacità critiche” e “non ha evidenziato apporti personali ”.
9. Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, oltre ad essere immuni dai contestati vizi, sono integralmente esaustive, dovendosi evidenziare che, nella fattispecie, l’amministrazione ha adottato una nuova determinazione in esecuzione di una sentenza che ha acquisito l’incontrovertibilità del giudicato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a..
10. Del pari correttamente, con la sentenza appellata è stata esclusa la possibilità di conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, avuto riguardo al dirimente rilievo che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 41 c.p.a. per la proposizione dell’azione di annullamento era già decorso, non sussistendo, quindi, i presupposti per l’applicazione dell’art. 32 c.p.a..
La sentenza appellata, con dettagliata motivazione, ha fatto buon governo dei principi espressi dalla sentenza dell’A.P. n. 2 del 2013, espressamente richiamata, esaustivamente argomentando in ordine all’assenza della violazione del vincolo conformativo discendente dal giudicato.
11. Non pertinente è, inoltre, il principio di alternatività tra il ricorso straordinario Capo dello Stato e il ricorso al giudice amministrativo, invocato dall’appellante, implicando tale principio che, una volta esperito il primo rimedio, non è più consentito accedere al secondo; nella fattispecie, infatti, essendo decorso il termine di decadenza di cui al già richiamato art. 41 c.p.a., l’unico rimedio azionabile, nel rispetto del più lungo termine preclusivo previsto, era esclusivamente il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
12. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
13. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, il Collegio valuta, nondimeno, sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 360 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.