Sentenza 6 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2023
Ordinanza collegiale 7 luglio 2023
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2022, proposto da-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Processo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Terrana e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia,
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0288998 del 12 marzo 2024 a firma del Commissario ad acta , arch. Ferdinando Torre, recante diniego n. 17/2024 di permesso di costruire, nonché di tutti gli atti endoprocedimentali citati, presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Vista la sentenza di questo T.a.r. n. 3185/2022 del 19 ottobre 2022;
Vista l’ordinanza di questo T.a.r. n. 2111/2023 del 7 luglio 2023;
Vista l’ordinanza di questo T.a.r. n. 3684/2023 del 7 dicembre 2023;
Vista l’ordinanza di questo T.a.r. n. 536/2025 del 10 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ex art. 117, comma 4, c.p.a. notificato e depositato il 9 novembre 2024, la società ricorrente ha proposto reclamo avverso il provvedimento reso dal commissario ad acta nominato con la sentenza n. 3185/2022 del 6 dicembre 2022 sull’istanza di permesso di costruire presentata il 27 ottobre 2021 e oggetto di ulteriore e specifica istanza di rilascio di provvedimento espresso in data 16 marzo 2022 per i seguenti motivi:
- I. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 3, 7, 8, 10- bis , 14 l. n. 241/1990. violazione dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio e del soccorso istruttorio. difetto di istruttoria. violazione dei principi di buona amministrazione e dell’obbligo di correttezza e buona fede.
II. eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti atti dell’amministrazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e delle NTA del Comune di Messina.
Con tali motivi parte ricorrente ha integralmente contestato tutti i profili ostativi al rilascio del permesso di costruire elencati nel provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In adempimento dell’ordinanza di questo T.a.r. n. 536/2025, il nominato commissario ad acta in data 14 marzo 2025 ha depositato i chiarimenti richiesti.
Considerato che:
- il reclamo è stato tempestivamente proposto nei modi e nei termini di cui all’art. 114, comma, 6 c.p.a. applicabili al rito del silenzio ex art. 117, comma 4, c.p.a. nel caso in cui sopraggiunga il provvedimento dell’Amministrazione e venga a cessare l’inerzia inizialmente censurata (Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 254);
- il permesso di costruire – portante “variante al progetto di costruzione di una villa unifamiliare in Via Ducezio, per la realizzazione di un fabbricato residenziale” – è stato dapprima richiesto dalla società ricorrente con istanza datata 27 ottobre 2021 acquisita al prot. n. 290763 e, successivamente, con istanza del 16 marzo 2022, è stato richiesto al comune di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso;
- come già evidenziato nell’ordinanza n. 2111/20232 di questo Tribunale: i ) l’oggetto del dictum portato dalla sentenza n. 3185/2022 del 19 ottobre 2022, che il commissario ad acta è tenuto ad eseguire, non consiste nell’obbligo di adottare un provvedimento necessariamente favorevole per il privato, bensì quello di concludere il procedimento amministrativo incoato con l’istanza presentata del 16 marzo 2022 dalla parte ricorrente e volto ad adottare – sulla base di un’autonoma istruttoria – un provvedimento amministrativo espresso di rilascio o diniego del preteso permesso di costruire;
ii ) pertanto che il commissario ad acta dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per adottare il chiesto permesso di costruire, adottandolo o denegandolo, in base all’esito della necessaria istruttoria, per l’espletamento della quale dovrà avvalersi degli uffici tecnici del Comune di Messina;
- pertanto il procedimento in esame si sarebbe dovuto svolgere secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 20 del d.P.R n. 380 del 2001 e, in particolare, i ) predisponendo, all’esito dell’istruttoria di una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto; ii ) acquisendo gli atti di assenso, comunque denominati, di cui ai citati art. 5, comma 3 , e art. 20 comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001; iii ) valutando e proponendo all’istante le eventuali modifiche progettuali ex art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001;
- il nominato commissario ad acta avrebbe dovuto – anche in adempimento degli oneri di cui al predetto art. 20, comma 4, del d.P.R. n 380 del 2001 – esaminare le proposte di modifica progettuale avanzate dal tecnico della ricorrente in data 1 agosto 2024, che, per quanto prospettato dalla società ricorrente e non smentito dal commissario ad acta, avrebbero consentito di superare il profilo ostativo della distanza dai confini e dell’altezza del fabbricato – e non limitarsi a valutare l’istanza solo “ sulla base della documentazione tecnica ed amministrativa già prodotta ed acquisita agli atti del procedimento, eventualmente integrata da quella richiesta dall’ausiliario del giudice nel corso delle attività svolte, in quanto funzionalmente complementare all’espletamento dell’incarico per il quale è stato delegato ”, inoltre,
- il nominato commissario ad acta – previa verifica della necessità di atti di assenso e nulla-osta comunque denominati e della persistente efficacia (anche temporale) di quelli fino a quel momento prodotti e allegati – avrebbe dovuto richiederne il rilascio ai sensi della normativa sopracitata, non potendo la mera mancanza costituire, di per sé, motivo ostativo;
- il nominato commissario ad acta avrebbe dovuto altresì indicare e specificare la necessaria integrazione documentale ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, eventualmente reiterando la richiesta d’integrazione documentale avanzata dal Comune del 1° febbraio 2023 riscontrata negativamente dalla ricorrente con nota del 10 febbraio 2023 sulla base dell’errato presupposto – superato dall’ordinanza di questo T.a.r. n. 2111/2023 del 7 giugno 2023 – secondo il quale il successivo provvedimento amministrativo espresso costituisse una mera ripetizione, in forma scritta, dell’atto di assenso già formatosi per silentium ;
- la presenza di servizi igienici, di ampie pareti finestrate, di un modesto affaccio interno, di un complesso di ampie terrazze panoramiche e verande, tutte esclusive, di un solaio simile ai piani, di una continuità strutturale ed in sovrapposizione con il restante scheletro intelaiato portante dell’intero edificio, non consente di classificare come ulteriore piano il soppalco, previsto alla 6° elevazione fuori terra, poiché non è contestato che tale struttura orizzontale interna (benché avente ampia superficie utile calpestabile) sia collegata al piano sottostante, così rientrando sicuramente nella nozione di soppalco dettata dal regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sia dal regolamento tipo edilizio unico ex art. 2, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.- art. 29 legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e s.m.i. che lo definisce come “ partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso ”;
- il soppalco così come delineato nel presente giudizio non assurge ad ulteriore piano dell’edificio poiché: i ) non è potenzialmente idoneo a costituire un’autonoma unità immobiliare in quanto privo un separato ingresso dall’esterno (come ad esempio il piano ammezzato); ii ) non costituisce una zona funzionalmente e strutturalmente separata o separabile dal piano sottostante (come un sottotetto);
- infatti, la differente funzione del soppalco (in termini di superficie abitabile o di mero sgombero) non si riflette sotto il profilo definitorio, così trasformandolo in un piano, ma incide esclusivamente sul titolo edilizio necessario per la sua realizzazione, che, all’evidenza, nel caso di specie costituisce questione irrilevante, vertendosi nell’ambito della richiesta del titolo di maggiore valenza edilizia;
- in conclusione, il reclamo deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopracitati, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento del commissario ad acta, che dovrà rideterminarsi conformandosi alle indicazioni sopraindicate, concludendo il procedimento nei termini di cui al citato art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 da ritenersi nuovamente decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;
- la complessità e novità delle questioni in esame non consentono di disporre la chiesta sostituzione del commissario ad acta nominato – il cui compenso verrà liquidato a conclusione del mandato – e legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 1 ottobre 2025 e19 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IO IA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | IO IA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.