Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2104
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Sentenza 14 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, riguarda una controversia tra un attore e una banca, in merito a un illecito accesso al sistema telematico della banca e al conseguente riaddebito di somme non autorizzate. L'attore ha richiesto la condanna della banca al pagamento di € 29.360,34, sostenendo che la responsabilità per la frode fosse da attribuire all'istituto di credito per non aver adeguatamente protetto il proprio sistema. La banca, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che le operazioni fossero state autorizzate e che eventuali responsabilità fossero da attribuire a terzi, in particolare al gestore telefonico.

Il giudice ha accolto le richieste dell'attore, ritenendo che la banca non avesse dimostrato la colpa grave del cliente, necessaria per escludere la propria responsabilità. Ha evidenziato che, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 11/2010 e Direttiva UE n. 2015/2366), l'onere della prova ricade sull'istituto di credito, il quale non ha fornito evidenze sufficienti per giustificare il riaddebito. Inoltre, il giudice ha stabilito che la banca dovesse rimborsare anche le spese legali sostenute dall'attore, confermando la responsabilità dell'istituto per le operazioni non autorizzate e la necessità di garantire adeguate misure di sicurezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2104
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2104
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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