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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12542/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. EQUIZZI AGOSTINO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12542 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. EQUIZZI AGOSTINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002757507;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 640,00, oltre spese generali, e oltre CPA
e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/08/2024 la parte ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stato nominato liquidatore della Società
[...]
con delibera del 27 Ottobre Controparte_3
2 2020 di messa in liquidazione della Società, depositata presso CCIAA di
Palermo ed Enna il 29.11.2020 e che, , con sentenza n° 13/2021 pubblicata il 02 Febbraio 2021, Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare dichiarava il fallimento della Società, e nominando curatore l'avv. Giuseppe Di Liberto, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002757507 relativa ad atto di accertamento del CP_1
16.6.2022 riferito all'anno 2021, notificata il 02.08.2024, deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va necessariamente premesso che già in data 22.7.2024, l' notificava CP_1
ordinanza ingiunzione n. 01-002388558 di euro 12.865,50 relativa ad atto di accertamento del 16.6.2022 riferito all'anno 2020, alla quale l'odierno ricorrente proponeva opposizione (procedimento n. 12528/2024 RGL) per i medesimi motivi, concluso con l'annullamento in autotutela da parte dell'Ente con la seguente motivazione: “Nell'ambito del ricorso giudiziario
(Pratica SISCO n. 3495/24/CO/1) si riscontra il difetto di legittimazione passiva del Sig. come da visura camerale ivi allegata”. Parte_1
Riconoscendo quindi l'estraneità del ricorrente, nella propria posizione di liquidatore quale soggetto coobbligato e ravvedendo l'interesse pubblico all'annullamento della sanzione.
Deve purtuttavia osservarsi che i periodi contributivi oggetto del precedente accertamento e della precedente ordinanza ingiunzione erano relativi ai mesi 12 /2019 e 1,2,3,6,7,8,9 /2020.
3 Quindi tutti antecedenti alla nomina quale liquidatore del ricorrente, del
27.10.2020.
Ciò detto va però osservato che i periodi contributivi per i quali l'ordinanza
è stata emessa sono relativi ai periodi 12/2020 e 1/2021, allorquando era certamente pendente la procedura concorsuale che portava alla sentenza dichiarativa del fallimento della Controparte_3
resa dal Tribunale di Palermo e pubblicata in data
[...]
2.2.2021.
Deve preliminarmente osservarsi che, successivamente al momento in cui una società viene posta il liquidazione, compito del liquidatore è verificare l'esistenza e la consistenza della massa attiva, formandola ove occorra con la vendita dei beni (se presenti) della società e quindi predisporre un piano di riparto, individuando le posizioni creditorie, ivi comprese quelle tributarie o contributive e –poi- procedere ai pagamenti nell'ordine dei privilegi.
Va poi osservato che dopo l'inizio di una eventuale procedura concorsuale, il liquidatore di una società non può più effettuare pagamenti non autorizzati e disposti dal Giudice delegato e, successivamente alla sentenza i crediti da chiunque vantati devono essere insinuati al passivo fallimentare e vagliati dal medesimo Giudice sulla base dalla proposta del Curatore, non avendo più quindi il liquidatore alcuna funzione o potere solutori.
L'eventuale invio di flussi uniemens costituisce obbligo amministrativo del soggetto deputato pro tempore alla comunicazione, ma non è più, in detti casi, immediatamente presupposto del pagamento da parte del soggetto coobbligato, che tale, virtualmente, non è più.
Va quindi accolta la tesi proposta dal ricorrente e riscontrata giudizialmente la carenza di legittimazione passiva dello stesso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
4 Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12542/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. EQUIZZI AGOSTINO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12542 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. EQUIZZI AGOSTINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002757507;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 640,00, oltre spese generali, e oltre CPA
e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/08/2024 la parte ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stato nominato liquidatore della Società
[...]
con delibera del 27 Ottobre Controparte_3
2 2020 di messa in liquidazione della Società, depositata presso CCIAA di
Palermo ed Enna il 29.11.2020 e che, , con sentenza n° 13/2021 pubblicata il 02 Febbraio 2021, Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare dichiarava il fallimento della Società, e nominando curatore l'avv. Giuseppe Di Liberto, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002757507 relativa ad atto di accertamento del CP_1
16.6.2022 riferito all'anno 2021, notificata il 02.08.2024, deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va necessariamente premesso che già in data 22.7.2024, l' notificava CP_1
ordinanza ingiunzione n. 01-002388558 di euro 12.865,50 relativa ad atto di accertamento del 16.6.2022 riferito all'anno 2020, alla quale l'odierno ricorrente proponeva opposizione (procedimento n. 12528/2024 RGL) per i medesimi motivi, concluso con l'annullamento in autotutela da parte dell'Ente con la seguente motivazione: “Nell'ambito del ricorso giudiziario
(Pratica SISCO n. 3495/24/CO/1) si riscontra il difetto di legittimazione passiva del Sig. come da visura camerale ivi allegata”. Parte_1
Riconoscendo quindi l'estraneità del ricorrente, nella propria posizione di liquidatore quale soggetto coobbligato e ravvedendo l'interesse pubblico all'annullamento della sanzione.
Deve purtuttavia osservarsi che i periodi contributivi oggetto del precedente accertamento e della precedente ordinanza ingiunzione erano relativi ai mesi 12 /2019 e 1,2,3,6,7,8,9 /2020.
3 Quindi tutti antecedenti alla nomina quale liquidatore del ricorrente, del
27.10.2020.
Ciò detto va però osservato che i periodi contributivi per i quali l'ordinanza
è stata emessa sono relativi ai periodi 12/2020 e 1/2021, allorquando era certamente pendente la procedura concorsuale che portava alla sentenza dichiarativa del fallimento della Controparte_3
resa dal Tribunale di Palermo e pubblicata in data
[...]
2.2.2021.
Deve preliminarmente osservarsi che, successivamente al momento in cui una società viene posta il liquidazione, compito del liquidatore è verificare l'esistenza e la consistenza della massa attiva, formandola ove occorra con la vendita dei beni (se presenti) della società e quindi predisporre un piano di riparto, individuando le posizioni creditorie, ivi comprese quelle tributarie o contributive e –poi- procedere ai pagamenti nell'ordine dei privilegi.
Va poi osservato che dopo l'inizio di una eventuale procedura concorsuale, il liquidatore di una società non può più effettuare pagamenti non autorizzati e disposti dal Giudice delegato e, successivamente alla sentenza i crediti da chiunque vantati devono essere insinuati al passivo fallimentare e vagliati dal medesimo Giudice sulla base dalla proposta del Curatore, non avendo più quindi il liquidatore alcuna funzione o potere solutori.
L'eventuale invio di flussi uniemens costituisce obbligo amministrativo del soggetto deputato pro tempore alla comunicazione, ma non è più, in detti casi, immediatamente presupposto del pagamento da parte del soggetto coobbligato, che tale, virtualmente, non è più.
Va quindi accolta la tesi proposta dal ricorrente e riscontrata giudizialmente la carenza di legittimazione passiva dello stesso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
4 Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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