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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7412/2023 R.G., avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, promossa da:
Avv. Michele, in proprio ex art. 86 c.p.c, Pt_1
Ricorrente contro
e , contumaci, CP_1 Controparte_2
Resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2024, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 14 D. lgs. n. 150/2011 depositato il 13.6.2023 l'Avv. CP_3
ha dedotto:
[...]
- di esser stato nominato difensore di fiducia da e CP_1 Controparte_2 nell'ambito del procedimento penale n. 6915/2019 R.G.N.R. celebrato innanzi al Tribunale di Bari, conclusosi con sentenza di condanna n. 1526/2022 a seguito di richiesta di celebrazione nelle forme del rito abbreviato;
- che, a fronte della detta attività, i clienti sono stati invitati - senza alcun esito - a provvedere al pagamento delle competenze maturate anche a mezzo racc.ta a/r del
20.1.2023 e procedimento di negoziazione assistita per l'importo di euro 2.222,00, oltre pagina 1 di 4 accessori di legge.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 2.222,00, oltre interessi ed accessori di legge.
Con decreto depositato il 16.6.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione del
24.4.2024, assegnando a parte resistente termine fino a 30 giorni prima per la costituzione ed assegnando al ricorrente termine per la notificazione degli atti alla controparte almeno
40 giorni prima del termine fissato per la costituzione.
Il ricorrente ha depositato la prova della notificazione il 4.4.2024.
Con decreto depositato il 7.4.2024 l'udienza del 24.4.2024 è stata differita al
9.10.2024.
All'udienza del 9.10.2024 è stata dichiarata la contumacia dei resistenti ed è stata fissata l'udienza del 18.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
In limine litis, va rilevato che il presente ricorso – depositato il 13.6.2023 (trovando, quindi, applicazione la novella di cui al D. lgs. n. 149/2022) – va qualificato ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c. e non ai sensi dell'art. 14 D. lgs. n. 150/2011 richiamato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 6817/2021), avendo ad oggetto la liquidazione di compensi giudiziali in materia penale (laddove l'art. 14 citato, tenuto conto del richiamo ivi contenuto all'art. 28 L. n. 794/1942, si applica esclusivamente in caso di liquidazione di compensi giudiziali civili e attività connesse: cfr. Cass. n. 4002/2016; n. 4485/2018); inoltre, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., il processo va definito con sentenza in base all'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va rilevato che il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice: l'elencazione predetta ha carattere gerarchico (cfr., sul punto, Cass. n. 1223/2003; 9514/1996; n. 2491/1984), avendo il legislatore conferito criterio preferenziale all'accordo delle parti, con la conseguenza che risulta precluso al giudice il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni, appunto, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., sul punto, Cass. n. 29837/2011).
pagina 2 di 4 Nella specie, il compenso dovuto al ricorrente non risulta determinato consensualmente in forma scritta, dovendosi quindi procedere alla liquidazione giudiziale.
In linea generale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/2001, e, più di recente, Cass. n.
8615/2006; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015); più in particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso (cfr. Cass. n. 9254/2006).
Nella specie, dalle risultanze di causa è evidente che:
- i resistenti non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente;
- risulta dimostrato lo svolgimento dell'incarico professionale da parte del ricorrente (cfr. allegati al ricorso) nell'ambito del procedimento penale n. 6915/2019 R.G.N.R. celebrato innanzi al G.U.P. del Tribunale di Bari e conclusosi con sentenza di condanna n.
1526/2022, depositata il 6.12.2022;
- il rapporto professionale è da intendersi cessato a seguito dell'invio della nota di messa in mora del 20.1.2023.
Pertanto, va fatta applicazione del D.M. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile al momento della cessazione dell'incarico professionale (cfr. Cass. n.
16581/2012, secondo cui “la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento”; in senso conforme, cfr. Cass. n. 17406/2012), corrispondente alla nota di messa in mora del
20.1.2023: nella specie, i parametri da prendere in considerazione sono quelli del D.M. n.
55/2014 nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 (entrato in vigore a partire dal
23.10.2022), con la conseguenza che – tenuto conto, ai sensi dell'art. 12, della natura del giudizio e della prestazione professionale fornita – risulta ampiamente congrua la somma richiesta dal ricorrente, pari ad euro 2.222,00, oltre accessori legge (rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge), per le fasi di studio, introduttiva e decisoria della tabella n. 15 D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. per i giudizi innanzi al G.U.P. (somma inferiore a quella di euro 3.025,00, che si ottiene sommando i pagina 3 di 4 valori medi delle predette fasi) e che il ricorrente ha richiesto espressamente sin dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. racc.ta allegata al ricorso).
Inoltre, sulla predetta somma sono dovuti i richiesti interessi nella misura legale dalla messa in mora (ossia dal 20.1.2023: cfr. Cass. n. 24973/2022) al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei resistenti in solido tra loro ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2; scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00, in considerazione del valore del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di Avv. Michele, per l'attività defensionale da questi Pt_1
prestata in favore dei primi nel procedimento penale indicato in parte motiva, della somma di euro 2.222,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora al soddisfo;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
Avv. Michele delle spese processuali, liquidate in euro 1.276,00 per compensi Pt_1
professionali ed in euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.1.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7412/2023 R.G., avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, promossa da:
Avv. Michele, in proprio ex art. 86 c.p.c, Pt_1
Ricorrente contro
e , contumaci, CP_1 Controparte_2
Resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2024, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 14 D. lgs. n. 150/2011 depositato il 13.6.2023 l'Avv. CP_3
ha dedotto:
[...]
- di esser stato nominato difensore di fiducia da e CP_1 Controparte_2 nell'ambito del procedimento penale n. 6915/2019 R.G.N.R. celebrato innanzi al Tribunale di Bari, conclusosi con sentenza di condanna n. 1526/2022 a seguito di richiesta di celebrazione nelle forme del rito abbreviato;
- che, a fronte della detta attività, i clienti sono stati invitati - senza alcun esito - a provvedere al pagamento delle competenze maturate anche a mezzo racc.ta a/r del
20.1.2023 e procedimento di negoziazione assistita per l'importo di euro 2.222,00, oltre pagina 1 di 4 accessori di legge.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 2.222,00, oltre interessi ed accessori di legge.
Con decreto depositato il 16.6.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione del
24.4.2024, assegnando a parte resistente termine fino a 30 giorni prima per la costituzione ed assegnando al ricorrente termine per la notificazione degli atti alla controparte almeno
40 giorni prima del termine fissato per la costituzione.
Il ricorrente ha depositato la prova della notificazione il 4.4.2024.
Con decreto depositato il 7.4.2024 l'udienza del 24.4.2024 è stata differita al
9.10.2024.
All'udienza del 9.10.2024 è stata dichiarata la contumacia dei resistenti ed è stata fissata l'udienza del 18.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
In limine litis, va rilevato che il presente ricorso – depositato il 13.6.2023 (trovando, quindi, applicazione la novella di cui al D. lgs. n. 149/2022) – va qualificato ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c. e non ai sensi dell'art. 14 D. lgs. n. 150/2011 richiamato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 6817/2021), avendo ad oggetto la liquidazione di compensi giudiziali in materia penale (laddove l'art. 14 citato, tenuto conto del richiamo ivi contenuto all'art. 28 L. n. 794/1942, si applica esclusivamente in caso di liquidazione di compensi giudiziali civili e attività connesse: cfr. Cass. n. 4002/2016; n. 4485/2018); inoltre, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., il processo va definito con sentenza in base all'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va rilevato che il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice: l'elencazione predetta ha carattere gerarchico (cfr., sul punto, Cass. n. 1223/2003; 9514/1996; n. 2491/1984), avendo il legislatore conferito criterio preferenziale all'accordo delle parti, con la conseguenza che risulta precluso al giudice il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni, appunto, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., sul punto, Cass. n. 29837/2011).
pagina 2 di 4 Nella specie, il compenso dovuto al ricorrente non risulta determinato consensualmente in forma scritta, dovendosi quindi procedere alla liquidazione giudiziale.
In linea generale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/2001, e, più di recente, Cass. n.
8615/2006; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015); più in particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso (cfr. Cass. n. 9254/2006).
Nella specie, dalle risultanze di causa è evidente che:
- i resistenti non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente;
- risulta dimostrato lo svolgimento dell'incarico professionale da parte del ricorrente (cfr. allegati al ricorso) nell'ambito del procedimento penale n. 6915/2019 R.G.N.R. celebrato innanzi al G.U.P. del Tribunale di Bari e conclusosi con sentenza di condanna n.
1526/2022, depositata il 6.12.2022;
- il rapporto professionale è da intendersi cessato a seguito dell'invio della nota di messa in mora del 20.1.2023.
Pertanto, va fatta applicazione del D.M. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile al momento della cessazione dell'incarico professionale (cfr. Cass. n.
16581/2012, secondo cui “la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento”; in senso conforme, cfr. Cass. n. 17406/2012), corrispondente alla nota di messa in mora del
20.1.2023: nella specie, i parametri da prendere in considerazione sono quelli del D.M. n.
55/2014 nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 (entrato in vigore a partire dal
23.10.2022), con la conseguenza che – tenuto conto, ai sensi dell'art. 12, della natura del giudizio e della prestazione professionale fornita – risulta ampiamente congrua la somma richiesta dal ricorrente, pari ad euro 2.222,00, oltre accessori legge (rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge), per le fasi di studio, introduttiva e decisoria della tabella n. 15 D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. per i giudizi innanzi al G.U.P. (somma inferiore a quella di euro 3.025,00, che si ottiene sommando i pagina 3 di 4 valori medi delle predette fasi) e che il ricorrente ha richiesto espressamente sin dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. racc.ta allegata al ricorso).
Inoltre, sulla predetta somma sono dovuti i richiesti interessi nella misura legale dalla messa in mora (ossia dal 20.1.2023: cfr. Cass. n. 24973/2022) al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei resistenti in solido tra loro ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2; scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00, in considerazione del valore del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di Avv. Michele, per l'attività defensionale da questi Pt_1
prestata in favore dei primi nel procedimento penale indicato in parte motiva, della somma di euro 2.222,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora al soddisfo;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
Avv. Michele delle spese processuali, liquidate in euro 1.276,00 per compensi Pt_1
professionali ed in euro 125,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.1.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 4 di 4