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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/10/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MONTEROSSO TOMMASO;
PARTE ATTRICE e
(C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege; INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, , sorella di ha Parte_1 CP_1 chiesto “all'Ill.mo Tribunale adìto affinché, eseguiti gli opportuni accertamenti, anche di natura medico legale: Voglia ai sensi dell'art. 473 bis 52 c.p.c., dichiarare
l'inabilitazione (art. 415 e ss. c.c.) del Sig. nato a [...], il CP_1 30/11/1971, C.F. e residente in [...]
Carducci n. 1055, con ogni conseguenza di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.21 e 473-bis.52
c.p.c., e disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 473-bis52 c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 è comparsa personalmente la ricorrente, unitamente a CP_1
, non costituitosi in giudizio.
[...]
Alla medesima udienza, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso, ritenendo preferibile procedere ad avanzare autonoma richiesta, mediante ricorso, di nomina di un amministratore di sostegno per il fratello CP_1
.
[...]
Il Pubblico Ministero presente all'udienza, nulla ha rilevato.
Il Giudice delegato, all'esito di è riservato di decidere.
Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con Sentenza, considerato che l'art. 307 c.p.c. specifica che l'estinzione deve essere dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del Giudice istruttore, oppure con sentenza del Collegio.
Nel caso di specie, trattandosi di procedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale, occorre procedere all'emissione di sentenza.
Nulla sulle spese, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Rovigo, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 2/2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MONTEROSSO TOMMASO;
PARTE ATTRICE e
(C.F. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege; INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, , sorella di ha Parte_1 CP_1 chiesto “all'Ill.mo Tribunale adìto affinché, eseguiti gli opportuni accertamenti, anche di natura medico legale: Voglia ai sensi dell'art. 473 bis 52 c.p.c., dichiarare
l'inabilitazione (art. 415 e ss. c.c.) del Sig. nato a [...], il CP_1 30/11/1971, C.F. e residente in [...]
Carducci n. 1055, con ogni conseguenza di legge”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.21 e 473-bis.52
c.p.c., e disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 473-bis52 c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 è comparsa personalmente la ricorrente, unitamente a CP_1
, non costituitosi in giudizio.
[...]
Alla medesima udienza, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e al ricorso, ritenendo preferibile procedere ad avanzare autonoma richiesta, mediante ricorso, di nomina di un amministratore di sostegno per il fratello CP_1
.
[...]
Il Pubblico Ministero presente all'udienza, nulla ha rilevato.
Il Giudice delegato, all'esito di è riservato di decidere.
Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con Sentenza, considerato che l'art. 307 c.p.c. specifica che l'estinzione deve essere dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del Giudice istruttore, oppure con sentenza del Collegio.
Nel caso di specie, trattandosi di procedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale, occorre procedere all'emissione di sentenza.
Nulla sulle spese, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Rovigo, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 2/2