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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 29.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GU MO (RM), Via Nomentana n. 55, presso lo studio legale dell'Avv. Giacomo
Pirro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
(C.F.: ), in persona della procuratrice dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Gianturco n. 5, presso lo studio legale CP_2
dell'Avv. Sandro Carboni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto. Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “si riporta alle eccezioni tutte di cui all'atto di opposizione ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande. Si chiede la decisione della causa con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”;
• La difesa del convenuto: “si riporta alle conclusioni rassegnate con la seconda memoria istruttoria, comprensive della domanda riconvenzionale subordinata e si oppone a tutto quanto
1 ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e, infine, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto con cui gli aveva Controparte_1
intimato il pagamento dell'importo di euro 457.485,29, in base a un decreto ingiuntivo emesso il
17 gennaio 2008 e dichiarato esecutivo e notificato il giorno 11 febbraio 2008;
- che il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
- che l'atto di precetto era nullo in quanto ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 480 c.p.c.;
- che aveva provato a comprendere la ragione della pretesa ma non aveva avuto alcuna indicazione da parte della Pt_2
- che con aveva solo intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma non aveva Controparte_1
mai avuto prestiti, mutui o finanziamenti;
- che, quindi, il titolo su cui si fondava il precetto era inesistente;
- che rilevava in ogni caso la prescrizione della pretesa;
- che non comprendeva la natura negoziale della pretesa avanzata da;
Controparte_1
- che l'efficacia dell'atto di precetto doveva essere sospesa;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto doveva essere revocato.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: preliminarmente per i motivi esposti sospendere la
procedura esecutiva e la efficacia del precetto;
sempre in via preliminare sospendere la esecutorietà del decreto opposto sussistendo presupposti sia del fumus boni iuris che del
periculum in mora stante la enorme cifra richiesta e la mancata notifica del titolo ed in ogni caso la intervenuta prescrizione;
in ogni caso nel merito dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto per i motivi esposti nelle difese svolte;
in ogni caso nel merito accogliere la presente
opposizione dichiarando illegittima e/o inefficace la iniziativa esecutiva intrapresa dalla opposta per i motivi di cui al presente atto dichiarando prescritto il decreto ingiuntivo n. RG 71734/2007
del Tribunale di Roma;
rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla opposta perché duplica quanto portato dal decreti ingiuntivo n. RG 71734/07 del Tribunale di Roma ed in ogni caso prescritta, infondata sia in fatto che in diritto e destituita di qualsiasi prova;
in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e e per Parte_1 Controparte_3
l'effetto ordinare alla stessa di rimuovere le segnalazione abusive che continua ad eseguire
2 presso la Banca d'Italia; condannare ex art. 96 cpc la opposta per la sconsiderata condotta processuale tenuta e coltivata con la domanda riconvenzionale svolta nella misura di €30.000 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
esponeva:
- che con raccomandata del 5 febbraio 2021 invitava il a provvedere, entro dieci Pt_1
giorni, al pagamento di quanto dovuto per sorte, interessi ed accessori in virtù del decreto ingiuntivo n. 152 emesso il 17 gennaio 2008 dal Tribunale di Roma;
- che a seguito della richiesta di pagamento, il chiedeva copia dei documenti per poter Pt_1
ricostruire la vicenda;
- che rispondeva illustrando che il decreto ingiuntivo si fondava su “un rapporto di conto corrente e su un rapporto di finanziamento”;
- che il 18 marzo 2021, parte opponente le notificava l'opposizione al precetto;
- che il decreto, con il quale era stato ingiunto al il pagamento del debito, era stato Pt_1
emesso con clausola della provvisoria esecuzione ed era stato notificato in forma esecutiva;
- che, quindi, non era richiesta l'indicazione del numero del decreto d'ingiunzione né tanto meno del contenuto dello stesso;
- che, tuttavia, i crediti relativi ai rapporti di conto corrente e di finanziamento posti a fondamento del decreto monitorio non si erano estinti;
- che parte opponente intratteneva il c/c di corrispondenza n. 6497;
- che, tra le norme regolatrici del conto era previsto che, nei casi di scoperto e di mora il conto sarebbe stato regolato al tasso d'interesse debitore del 15,750% per sconfinamenti fuori fido;
- che con contratto del 22 giugno 2006 concedeva al un finanziamento di euro Pt_1
30.000,00 (n. 222/3869020), al tasso d'interesse nominale annuo del 7,950%;
- che tale finanziamento doveva essere rimborsato con la forma dell'ammortamento mediante pagamento di settantadue rate mensili posticipate di euro 531,71 a cominciare dal 1° ottobre 2006
e a finire al 1° settembre 2012;
- che, inoltre, il contratto prevedeva che l'erogazione sarebbe stata effettuata mediante accreditamento della somma sul c/c n. 1000/6497 e che nel caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili sarebbero maturati interessi di mora al tasso nominale annuo convenuto maggiorato di 2 punti percentuali;
- che il finanziamento era stato erogato il 22 giugno 2006;
3 - che, pertanto, era creditrice nei confronti del della complessiva somma di euro Pt_1
548.759,01, per la quale proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione del decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “che piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione: a) rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate
dal sig. ; b) in via subordinata e salvo gravame, nella ipotesi di Parte_1 accoglimento dell'eccezione di prescrizione del decreto d'ingiunzione azionato, accogliere la domanda riconvenzionale proposta e condannare il sig. al pagamento in Parte_1 favore dell' della complessiva somma di E. 548.759,01.= Controparte_1
(cinquecentoquarantottomilasettecentocinquantanove/01), oltre gli interessi al tasso
convenzionale del 15,750%, e comunque ricondotto, se superiore, ai limiti del tasso soglia antiusura, su E. 515.217,20 dal 31 dicembre 2020, al tasso convenzionale del 7,950%, e
comunque ricondotto, se superiore, ai limiti del tasso soglia antiusura, su E. 33.519,65 dal 31 dicembre 2020 e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso condannare l'opponente alle spese e ai compensi professionali del giudizio.”.
Con ordinanza del 20.9.2021, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 17.1.2008 e notificato in forma esecutiva all'opponente l'11.2.2008.
La causa, istruita con l'acquisizione di documenti, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 29.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ed invero, la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il
17.01.2008 e notificato l'11.02.2008 deve essere dichiarata prescritta.
Sul punto, devesi ricordare che, in caso di decreto ingiuntivo, dal momento della sua notifica sorge in capo all'ingiunto l'onere di proporre opposizione nel termine perentorio di 40 giorni, allo spirare del quale, il decreto diviene non più opponibile e, se già provvisoriamente esecutivo,
è parificato ad una sentenza passata in giudicato, soggetto, dunque, al termine prescrizionale di dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c..
In tema di decorrenza del termine prescrizionale della sentenza passata in giudicato e, specificamente, in tema di calcolo del dies a quo, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, “la prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall'art. 2953
4 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
15765/2014, Rv. 631866 – 01).
Con particolare riguardo all'ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato, devesi precisare che “sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea a interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1 e 2, c.c.; tale interruzione ha effetti
permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, comma 2, c.c., fino alla sentenza che decide il giudice di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia
divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata
sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 13081 del 14/07/2004,; nel medesimo senso, possono altresì richiamarsi: Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20176 del
03/09/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005, che esprimono lo stesso concetto, anche se in fattispecie parzialmente differenti).
Alla luce degli esposti principi (cfr. anche Cass. Civ., n. 15157/2017), in ipotesi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto dal debitore ingiunto, il termine prescrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 2953 c.c., è quello decennale, il cui dies a quo deve essere individuato allo scadere del quarantesimo giorno dalla sua notificazione alla parte ingiunta in assenza di impugnazione.
Nella fattispecie concreta, è pacifico che il decreto provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.01.2008, è stato notificato all'odierno attore in opposizione in data
11.02.2008.
In assenza di formale opposizione da parte di che avrebbe dovuto Parte_1
interporla entro e non oltre il 22.03.2008, il decreto ingiuntivo ha acquisito efficacia di cosa giudicata in data 22.03.2008, con conseguente applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., spirato il 22.03.2018.
Nelle more, non risultano atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla parte opposta creditrice, la quale ha notificato atto di precetto soltanto in data 05.03.2021, oramai oltre la scadenza del termine prescrizionale predetto.
Deve essere per contro respinta l'eccezione sollevata da volta a Controparte_1 destituire di fondamento l'eccezione di prescrizione opposta dal il quale, avendo Pt_1
5 manifestando la volontà di addivenire a transazione allorquando è venuto a conoscenza del debito per il tramite della notificazione dell'atto di precetto oggi impugnato, avrebbe rinunciato all'eccezione di prescrizione de qua.
Ed invero, non risulta provata l'intenzione di transigere per come indicato dalla Banca opposta, qualificabile quale rinuncia per fatti concludenti alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c..
Al contrario, l'opponente ha instaurato l'odierno giudizio eccependo la prescrizione della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo passato in giudicato posto alla base dell'atto di precetto, con azione che si pone in situazione di assoluta incompatibilità con la volontà di rinunciare alla prescrizione.
Pertanto, il credito vantato dalla opposta con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,
notificato l'11.2.2008, passato in giudicato in data 22.3.2008 ed oggetto di precetto notificato il
05.03.2021, deve essere dichiarato prescritto.
In ordine, invece, alla domanda riconvenzionale, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
In primo luogo, con la domanda riconvenzionale, l'opposta ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo già ingiunto con il decreto ingiuntivo posto alla Parte_1
base del precetto e non portato ad esecuzione tempestivamente, oltre alla maggiorazione dello stesso a titolo di interessi come da documentazione versata in atti dalla Banca (cfr. estratti conto della posizione a sofferenza n. 9501/00002514, relativa al conto corrente n. 1000/6497 e della posizione a sofferenza n. 9513/00100245, relativa al finanziamento n. 222/3869020: docc. 11 e
12 parte opposta).
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di ne bis in idem avanzata dall'opponente in ordine alla domanda di pagamento del capitale dovuto a titolo di saldo debitore del c/c e a titolo di saldo debitore del rapporto di finanziamento.
Sul punto, infatti (come allegato anche dalla opposta, che sostanzialmente ha chiesto l'emissione di un nuovo titolo esecutivo subordinatamente alla declaratoria di inefficacia del primo), devesi evidenziare che parte del credito oggetto della richiesta di pagamento in via riconvenzionale è già stato oggetto di giudicato e, per i motivi sopraesposti, deve essere dichiarato prescritto.
Ed invero, seppur non esistente nell'ordinamento giuridico un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, una eventuale azione volta in tal senso incontra comunque il limite del divieto del ne bis in idem, nonché quello della consumazione dell'azione (cfr. Cass., Civ., sez. III, ord.
n. 21768/2019), i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento
6 della esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio, coperto dall'efficacia di giudicato e, peraltro, nei termini predetti prescritto.
Pertanto, la richiesta relativa al pagamento della quota capitale afferente ai due rapporti bancari, già oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e divenuto definitivo, per come avanzata dalla Banca, è inammissibile a fronte del principio del divieto del ne bis in idem
sostanziale.
Mentre può essere accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale relativa alla quota parte di interessi convenzionali asseritamente maturati sul capitale oggetto di pretesa creditoria da parte dell'istituto di credito a seguito del passaggio a sofferenza della posizione debitoria dell'opponente.
Se è vero, infatti, che il regime prescrizionale previsto per l'obbligazione di interessi gode di autonomia rispetto a quello proprio dell'obbligazione in sorte capitale (termine prescrizionale quinquennale per gli interessi, ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c.), occorre tuttavia rilevare che, in virtù della natura accessoria dell'obbligazione sorta a titolo di interessi rispetto a quella principale, tale obbligazione accessoria sorge insieme all'obbligazione principale e non matura più nel momento in cui la seconda è estinta (cfr. Cass. sez. V, sent. n. 13781/2023; Cass. S.U. n.
22281/2022).
Per l'effetto, una volta che gli interessi siano sorti e distinti dal capitale, secondo il principio dell'autonomia, può applicarsi agli stessi l'autonomo termine prescrizionale quinquennale, il quale può essere interrotto in forza di specifici atti interruttivi della prescrizione, nel caso di specie posti in essere dall'Istituto di credito solo per l'ultimo quinquennio, vale a dire per quello sino al
5.3.2021, data di notifica dell'atto di precetto contenente la richiesta di pagamento del capitale e degli interessi maturati sul debito relativo ai rapporti bancari estinti e passati a sofferenza.
A partire dal 22.3.2018, tuttavia, una volta estinta per prescrizione la pretesa creditoria principale, alcuna obbligazione accessoria a titolo di interessi può essere ulteriormente vantata dall'asserito creditore, in quanto a venir meno è la base genetica degli interessi stessi, che, solo se maturati prima della prescrizione del credito principale seguiranno il proprio autonomo termine prescrizionale. Senza che sugli stessi, peraltro, possano maturare ulteriori interessi alla stregua del fenomeno anatocistico (circostanza, infatti, non riscontrabile anche nella fattispecie concreta, ove il capitale, a partire dal passaggio a sofferenza della posizione di parte opponente, non è mai stato oggetto di incrementi a titolo di capitalizzazione di interessi).
Ciò posto, la domanda riconvenzionale dell'opposta può essere accolta limitatamente alla condanna dell'opponente al pagamento degli interessi convenzionali maturati sul capitale ancora
7 non prescritto a quella data – e, per i quali, a loro volta, non è decorso il termine quinquennale dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. - dal 5.3.2016 al 22.3.2018, per un importo complessivo di euro
1.402,60 (cfr. docc. 11 e 12 parte opposta).
Senza che, per contro, possa essere posta in discussione la validità ed efficacia, sotto il profilo genetico, dei contratti bancari, regolarmente sottoscritti dall'opponente - che si è limitato ad eccepirne l'inesistenza – e contenenti le principali condizioni economiche, posti a fondamento del credito in quota capitale sul quale sono maturati gli interessi dovuti dal correntista (cfr. docc.
8 e 9 parte opposta).
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione formulata da
è fondata e deve essere accolta e l'atto di precetto notificato il 05.03.2021 Parte_1
da parte di nei confronti di deve essere dichiarato Controparte_1 Parte_1
inefficace per prescrizione del credito riportato nel decreto ingiuntivo posto a fondamento dello stesso.
Per i motivi predetti, inoltre, deve essere accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dalla opposta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento in favore della stessa dell'importo di euro 1.402,60, oltre agli interessi legali dal 5.3.2021 al soddisfo.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Per la medesima ragione si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione per un quinto tra le parti delle spese di lite, le quali, per la restante parte, liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, seguono il criterio della soccombenza prevalente dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione formulata da dichiara Parte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 05.03.2021;
2) dichiara prescritto il credito riportato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 17.1.2008 e notificato in data 11.2.2008;
3) a parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 1.402,60, oltre Parte_1
agli interessi legali dal 5.3.2021 al soddisfo;
8 4) rigetta la domanda di condanna formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) dispone la compensazione per un quinto tra le parti delle spese di lite;
condanna
[...]
alla rifusione della restante parte in favore di parte opponente, liquidata in € Controparte_1
8.983,20, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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