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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine del assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 607 /2024 RCL promossa con ricorso depositato il 18/03/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. e dell'avv. COVINI CARLO Parte_1
( ) C.F._2
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA P.IVA_1
ENRICA
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. ZILETTI ANDREA
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 16.3.2024, parte ricorrente si opponeva alla cartella esattoriale avente ad oggetto la pretesa contributiva della relativamente all'anno 2011. Parte Controparte_1
ricorrente, premettendo che l'iscrizione a ruolo avvenne in data
24.10.2023 e che la notifica della cartella avvenne nel successivo
1 6.2.2024, ne eccepiva la prescrizione quinquennale. La cartella esattoriale, su istanza del ricorrente, era fatta oggetto di provvedimento di sospensione.
Ritualmente costituite, le parti convenute si opponevano all'accoglimento delle domande di parte ricorrente;
quanto all'ente impositore, osservando che il regime di prescrizione applicabile è quello previsto dall'art. 19 della legge 576/1980 per le ragioni che verranno tra breve esplicitate e quanto all'ente esattore sottolineando la carenza di legittimazione passiva,
attenendo la pretesa attorea al merito e non ad un atto esecutivo compiuto da . CP_3
Come correttamente osservato dalla convenuta la materia della CP_1
prescrizione dei contributi fu originariamente disciplinata dall'art. 19 della legge 576/1980 e successivamente modificata, dapprima dalla legge
335/1995 e in seguito dall'art. 66 della legge 247/2012.
La primigenia disciplina imponeva il termine decennale di prescrizione dei contributi dovuti alla . Controparte_1
Il termine decennale fu modificato per effetto dell'art. 3 della legge
335/1995 che lo ridusse a cinque anni. Tuttavia, la successiva legge
247/2012 statuì in termini inequivocabili l'inapplicabilità di tale disciplina ai contributi dovuti alla : “La disciplina in materia di Controparte_1
prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto
1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.” (art. 66 comma 1 l.c.). Controparte_1
La corte di legittimità e le corti di merito hanno ritenuto che la norma si applicasse ai contributi non ancora prescritti alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, che coincide con il 2 febbraio 2013 (ex plurimus,
Cass. Civ. 18953/2014).
2 Nel caso che ci occupa il dies a quo risale ex art. 19 della legge 576/1980
al 9.2.2013 (ossia alla data di trasmissione alla Cassa del modello di autodichiarazione c.d. “modello”) e parte convenuta rileva che la CP_4
prescrizione fu interrotta con la nota pec del 5.7.2022, che risulta essere stata ricevuta dal ricorrente in data 11.7.2022 (cfr., doc. prodotto da in data 15.1.2025). CP_4
Pertanto non risultano decorsi i termini di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 e delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
1.Rigetta il ricorso;
2.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate per ciascuna di esse, in € 3.727,00 oltre IVA,
CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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