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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795 del 2019 R.G., pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Paparatti ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte attrice- contro
; RT
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: servitù di passaggio coattivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere le RT
seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito … accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere la servitù di passaggio coattivo sulla confinante particella n° 116 di proprietà dell'Ente convenuto …. In ogni caso, in modo da ottenere un passaggio sufficiente ad assicurare il raggiungimento, anche con mezzi meccanici, della pubblica via rappresentata dalla stradella realizzata dal al solo Controparte_2
1 scopo di garantire la possibilità di coltivazione ed il più conveniente uso del fondo dominante di proprietà degli attori, prevedendo, altresì, l'entità dell'indennizzo da corrispondere al convenuto proprietario del fondo servente … Condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni morali e materiali quantificati equitativamente nell'indicata somma di €. 5.100,00, inclusi €. 301,04 per le spese di consulenza tecnica di parte… Condannare
…l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali in caso di opposizione alla domanda…”.
A conforto della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che gli attori sono comproprietari del fondo sito a , RT
identificato in Catasto al foglio 13, particella n. 119;
-che detto terreno è intercluso e non ha uscita sulla via pubblica;
-che l'interclusione arreca grave disagio per la coltivazione in quanto il fondo non può essere raggiunto con mezzi meccanici;
-che “la migliore soluzione tecnicamente possibile, considerato lo stato impervio dei luoghi, è quella di creare il detto passaggio sulla confinante particella 116 di proprietà dell'Ente convenuto … partendo dal lato nord della particella 119 di proprietà attorea”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica. Pertanto, va dichiarata la contumacia del RT
.
[...]
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia espressa dal procuratore.
****
Questo giudice ritiene che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda di riconoscimento della servitù di passaggio coattivo sul fondo del convenuto, proposta da parte attrice, sia fondata e meriti CP_1
accoglimento. 2 Gli attori, al fine di realizzare una più conveniente utilizzazione del fondo sito a , località “Torno/Risciardi”, hanno chiesto la RT
costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo del Comune di affermando che il proprio terreno è intercluso. RT
Pertanto, preliminarmente, occorre verificare se il fondo degli attori possa qualificarsi intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c.
Ora, come è noto, l'art. 1051 c.c. si applica nell'ipotesi in cui il fondo sia completamente circondato da terreni altrui e non abbia uscite sulla pubblica via (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa); mentre, l'art. 1052 c.c. si applica allorché l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e insuscettibile di adeguato e funzionale ampliamento. Peraltro, la disciplina dei due casi esaminati è diversa poiché, mentre l'interclusione (assoluta e relativa) conferisce, in ogni caso, al proprietario del fondo il diritto di ottenere il passaggio coattivo sul fondo del vicino al fine di raggiungere la via pubblica, viceversa, nell'ipotesi di cui all'art. 1052 c.c., il giudice attribuisce il passaggio qualora ritenga che la pretesa sia giustificata dalle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Con la precisazione che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, la domanda di costituzione di una servitù coattiva deve essere rivolta ai proprietari dei fondi serventi da attraversare.
Nel caso di specie, può affermarsi che l'assenza di un adeguato collegamento tra il terreno degli attori e la via pubblica nonché l'impossibilità di raggiungere il fondo con mezzi meccanici abbia trovato sicura e piena conferma nelle risultanze istruttorie e nelle conclusioni rassegnate nella relazione peritale, depositata in data 20 luglio 2023, con la quale il CTU ha risposto ai quesiti sottoposti dal giudice utilizzando una logica espositiva tale da rendere le relative risultanze coerenti e scientificamente fondate.
Più dettagliatamente, dopo avere illustrato l'effettiva interclusione del fondo di proprietà degli attori con argomentazioni non contestate che si ritengono rispettose dei dettami di cui all'art. 1051 c.c. e che appaiono idonee a fornire 3 adeguata conoscenza dello stato dei luoghi, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che <Non esistono altre servitù carrabili che consentano l'accesso al suolo della parte attrice ….il fondo risulta essere intercluso…il percorso da creare è quello … posto al confine nord ovest della particella 119 (di proprietà della parte attrice); infatti dopo aver percorso una strada interpoderale pubblica … sarà sufficiente creare un piccolo tracciato che dalla predetta strada esistente raggiungerà la particella “119”…. Il nuovo tracciato … sarà realizzato su proprietà del Comune di RT
…>>.
Sicché, alla luce delle condivisibili conclusioni articolate nella relazione peritale e di tutti gli elementi cristallizzati in atti (cfr. anche documentazione fotografica allegata alla perizia), è proprio il passaggio appena descritto quello che risponde al principio del minimo mezzo sintetizzato nel comma 2 dell'art. 1051 c.c., trattandosi di un tragitto in grado di assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze di accessibilità del fondo dominante e la conservazione del contenuto essenziale dei diritti della parte convenuta.
Va quindi concesso, in favore del fondo di proprietà degli attori,
l'attraversamento pedonale e/o con mezzi meccanici della porzione di fondo di proprietà della parte convenuta secondo il tracciato indicato dal C.T.U. nella relazione depositata in data 20 luglio 2023.
Per come richiesto in sede di citazione, gli attori sono tenuti a pagare al convenuto, ai sensi dell'art. 1053 c.c., in solido tra loro, una CP_1
indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio e che può determinarsi, in considerazione delle caratteristiche del terreno gravato dalla servitù e della superficie necessaria ai fini del passaggio descritte dal CTU, in complessivi euro 406,00, oltre gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte attrice di risarcimento dei danni morali e materiali in quanto la richiesta risulta essere genericamente dedotta e non corroborata da risultanze istruttorie.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per disporre la 4 compensazione delle stesse - comprese quelle relative alla CTP – stante la non opposizione alla domanda da parte del convenuto (per come CP_1
richiesto da parte attrice in sede di citazione).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido in virtù della sostanziale non opposizione alla domanda e della circostanza che lo strumento in rilievo non costituisce un mezzo di prova in senso proprio ma un'attività compiuta nell'interesse comune delle parti.
Ricorrono i presupposti per applicare il comma 2 dell'articolo 12 bis del d.lgs.
n. 28 del 2010 che così dispone: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”. Ciò in quanto la parte resistente, regolarmente convocata, non sì è presentata in sede di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1795 del 2019 R.G., così provvede:
-concede l'attraversamento pedonale e/o con mezzi meccanici della porzione di fondo di proprietà della parte convenuta, secondo il tracciato indicato dal
C.T.U. nella relazione peritale depositata in data 20 luglio 2023, in favore del fondo di proprietà degli attori identificato in Catasto al foglio 13, particella
119;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, di un'indennità pari a euro 406,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
-compensa le spese di lite tra le parti;
5 -condanna la parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis, comma 2, del d.lgs. n. 28 del
2010;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Vibo Valentia in data 25 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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