Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.12622/2024
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 da
1) Parte 1 nato a [...] il giorno 23 giugno 1966 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2 nata a [...] il giorno 18 agosto 1969 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cusago il giorno 27 dicembre 2021
(n.7, parte I, anno 2021)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali
2) La casa coniugale resta nella disponibilità della moglie, la quale si è impegnata ad acquistare la quota di proprietà del marito, il quale si è allontanato dalla residenza coniugale in data 9 novembre
2024.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi concordano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente.
B) Fino a quando il signor Pt_1 non cederà la propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie, le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
C) Quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, il signor
Parte 1 si impegna a cedere alla signora Parte 2 che '
accetta, la quota di 38/100 dei seguenti immobili in comune di Milano, con accesso da via Francesco
Gonin n. 11 e precisamente: nel complesso immobiliare denominato "TERMINAL TOWER"
a) un appartamento al piano nono composto da soggiorno, due camere, cucina, doppi servizi igienici, locale lavanderia, cabina armadio e due balconi;
b) un box al piano primo, pertinenziale all'appartamento di cui sopra.
c) un box al piano primo sottostrada, pertinenziale all'appartamento di cui sopra.
Il tutto è rispettivamente censito al catasto fabbricati di Milano, come segue:
- foglio 509, mappale 236, subalterno 70, Via Francesco Gonin n. 11, Piano 9, Zona Censuaria 2,
Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale 135 metri quadrati,
Superficie Catastale (Totale escluse aree scoperte 126 metri quadrati), Rendita Catastale Euro
973,52;
- foglio 509, mappale 236, subalterno 36, Via Francesco Gonin n. 11, Piano 1, Zona Censuaria 2,
Categoria C/6, Classe 7, Consistenza metri quadrati 29, Superficie Catastale Totale 34 metri quadrati, Rendita Catastale Euro 284,57;
- foglio 509, mappale 236, subalterno 16, Via Francesco Gonin n. 11, Piano S1, Zona Censuaria 2,
Categoria C/6, Classe 7, Consistenza metri quadrati 15, Superficie Catastale Totale 17 metri quadrati, Rendita Catastale Euro 147,19.
Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: proprietà sub. 71, enti comuni sub. 2, proprietà sub. 69, altra proprietà sui restanti lati;
del box sub. 36: enti comuni sub. 3, proprietà sub. 37, altra proprietà, proprietà sub. 35; del box sub. 16: enti comuni sub. 3, proprietà sub. 17, altra proprietà.
Nel trasferimento è compresa:
+ la relativa quota millesimale degli enti e spazi comuni del complesso immobiliare identificati con i subalterni 2-3-4-5, quali beni comuni non censibili (quali ad esempio scale corridoi, rampa, corsello manovra auto, locale immondizia, locale caldaia);
+ la quota di 4/154 (quattro centocinquanta quattresimi) della strada di accesso identificata al catasto fabbricati di Milano con il foglio 509, mappale 511, via Francesco Gonin n. 11, piano T, cat.
F/1, mq. 85;
+ la quota di 1/72 (un settantaduesimo) della cabina Pt 3 al piano terra, censita al catasto fabbricati di MILANO, con il foglio 509, mappale 236, sub. 6, via Francesco Gonin n. 11, piano T,
z.c. 2, cat. D/1, rendita euro 300,00
+ la quota di 1/72 (un settantaduesimo) della locale biciclette al piano seminterrato primo, censito al catasto fabbricati di MILANO, con il foglio 509, mappale 236, sub. 9, Francesco Gonin n. 11, piano S1, cat. C/2, z.c. 2, cl. 4, mq. 18, sup. cat. 23, rendita proposta euro 27,89;
+ la quota di 1/28 (un ventottesimo) del locale deposito al piano terzo, censito al catasto fabbricati di MILANO, con il foglio 509, mappale 236, sub. 10, Francesco Gonin n. 11, piano 3, cat. C/2, z.c.
2, cl. 4, mq. 98, sup. cat. mq. 110, rendita proposta euro 151,84. In relazione a detta quota del sub.
10 viene trasferito in uso esclusivo uno spazio al piano terzo (identificato con la sigla "D11") ad uso deposito, meglio rappresentato nelle planimetrie allegate al regolamento di condominio.
A titolo di corrispettivo, all'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione, inclusa di tutti gli arredi esistenti, la signora corrisponderà al signor Parte 1Parte 2
[...] una somma pari a quella che risulterà deducendo dall'importo di €245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila, zerozero) l'importo pari al 50% del debito residuo del mutuo gravante sulla casa coniugale all'atto del rogito, nonché estinguerà il mutuo residuo gravante sulla casa coniugale con effetto liberatorio per il marito.
Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte 1 della propria quota del
Parte 2diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore della signora avrà luogo entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo
1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese notarili della signora Parte 2
Tuttavia resta bene inteso e concordato che il predetto impegno da parte della signora [...] ad acquistare la quota di proprietà della già casa coniugale del signorParte 2
a cedere la propria quota della casa coniugale alla moglie e quello del Parte 1
marito a cedere la di lui quota di marito è subordinato al verificarsi della condizione che una banca deliberi positivamente la richiesta della signora di stipulare un nuovo Parte 2
mutuo d'importo sufficiente ad estinguere anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e, pertanto, al conseguente venir meno in capo al signor [...] Parte 1 di qualsivoglia vincolo ed onere nei confronti dell'istituto mutuante-Banco BPM-
E) Considerato che la suddetta cessione costituisce una condizione indispensabile finalizzata alla risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si danno atto che la cessione de qua non comporterà la decadenza per nessuno dei coniugi dalle agevolazioni "prima casa".
F) Con riferimento a tutte le agevolazioni fiscali connesse alla casa coniugale, comprese le detrazioni d'imposta, i coniugi convengono espressamente che, anche dopo la suddetta cessione di cui alla lettera C del punto 4 del presente, continueranno a usufruirne per i rimanenti periodi d'imposta nella stessa misura in cui ne hanno usufruito in costanza di matrimonio.
G) Il signor Parte 1 si impegna a corrispondere alla signora Parte 2
[...] il 50% delle spese condominiali relative alla casa coniugale che saranno documentate dall'amministratore del condominio in ordine al periodo compreso tra il 01.06.2024 e il 10.11.2024, entro 7 giorni dalla richiesta della medesima, dedotta la somma di euro 700 già versata alla stessa in data 8 novembre 2024 a titolo di acconto per le predette spese condominiali.
H) Il signor Parte 1 si impegna a corrispondere alla signora Parte 2
[...] entro sette giorni dalla ricezione di una documentata richiesta della stessa, il 50%
,
dell'imposta TARI relativa all'immobile già adibito a casa coniugale per l'anno 2023, considerato che in data 22 novembre 2024 egli ha già provveduto al pagamento della propria quota per l'anno
2024, restando pertanto ancora pendente solo la di lui quota relativa all'anno 2023.
I) Il signor Parte 1 si impegna a mantenere la signora Parte 2 sotto la copertura della propria polizza aziendale per infortuni e malattia fino al 31 dicembre 2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2
[...] che hanno contratto matrimonio in Cusago il 27 dicembre 2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di liteal definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Cusago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi