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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/07/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 17.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 6406/2024 e n. 5142/23 vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Santa Lucia Parte_1
Sopra Contesse, C.F.: , nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore CodiceFiscale_1
nato il [...] a [...], C.F.: rappresentata e difesa, Persona_1 C.F._2 giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Lorenzo Cardullo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio di Messina, Via F.lli di Mari is. 439 n.7, Palazzo Ziggurat, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA CP_1
MICHELE BELLOMO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 Persona_2 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di frequenza;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.6 c p.c. depositato in data 28.11.24, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa per l'ottenimento dell'indennità di frequenza e il riconoscimento dello status di disabilità di cui all' art 3 comma 1 L. 104/92. Sottoposto a visita di CP_ revisione in data 31.07.23 dalla Commissione medica dell' veniva negato il riconoscimento delle prestazioni invocate e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva l'invalidità propria della prestazione previdenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso il 22.02.24, con ricorso del 26.03.24, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa lo status di disabilità. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata (indennità di frequenza) a far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15.01.25, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è fondata e, pertanto, può essere totalmente accolta.
********* Il CTU nominato, dr. , nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_3 dell'esame del minore e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di frequenza.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso del 28.11.24 può in toto accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che il minore trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di frequenza dalla data della revoca (31.07.23). Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art 91 cpc. Pertanto, dispone la condanna dell' , parte soccombente CP_1 al pagamento delle spese di giudizio di ATP che liquida per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre
Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Per il processo di merito, dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di CP_1 giudizio di merito, che liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Gli esborsi relativi alla consulenza CP_ tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , con ricorso Parte_1 Persona_1 CP_ depositato in data 28.11.24 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che il minore trovasi nelle condizioni sanitarie proprie Persona_1 dell'indennità di frequenza dal 31.07.23 e trovasi nello status di disabilità di cui all' art 3 comma 1 L. 104/92;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio di CP_1 ATP che liquida per intero, in complessivi euro 1.168,50 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio di CP_1 merito, che liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario nel processo di merito.
- Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
Messina, 18.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)