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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5903/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica ,
nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5903/2018 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...] C.F._1
A. Signorini, 6, rappresentata e difesa per nomina in calce al presente atto dall'avv. Vittorina Teofilatto, giusta procura in atti;
ATTORE contro
Controparte_2
CONVENUTO- CONTUMACE
OGGETTO:
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le conclusioni della parte costituita, poneva la causa in decisione, assegnando i termini 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 16.11.2028 citava in giudizio il in Controparte_1 Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, chiedendo, previo accertamento della violazione del sepolcro del proprio nonno defunto, il risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa patito in conseguenza dell'estumulazione non autorizzata e conseguente dispersione dei resti mortali del nonno nonché della cancellazione dei suoi dati dalla lastra funebre, da determinarsi nella misura di 20.000,00 euro o in altra somma ritenuta equa dal Giudice.
Nell'atto di citazione parte attrice deduceva infatti che:
- in data 19.08.2015 si era recata al cimitero di , primo cancello, zona Boschetto, ove CP_2
sono sepolti alcuni suoi parenti di ramo materno e si era accorta che il loculo perpetuo n. 60 F1, ove era sepolto il nonno , deceduto a il 27.02.1954, precedentemente Persona_1 CP_2
recante il nome del medesimo defunto, era cambiato, essendo stata posta una lapide in bianco nuova, con un portafiori nuovo e senza nome;
- dopo essersi recata, sia presso il direttore del cimitero, che al ivi Controparte_2
proponendo reclamo anche al fine di avere dei chiarimenti, non aveva ricevuta alcuna spiegazione e anzi, con lettera portante il prot. n. 7259 in data 09.10.2015 (doc.2), il CP_2
le aveva comunicato che suo nonno era stato tumulato in via definitiva nel loculo n. 60
[...] fila 2 zona Boschetto del cimitero di in data 01.03.1955 ma che “dai recenti CP_2
accertamenti presso il Cimitero, il loculo n. 60 risulta allo stato vuoto, seppur dagli atti di questo Ufficio non si evidenzia alcuna ulteriore traslazione dal 01.03.1955 ad oggi”;
- dunque, il Comune aveva riconosciuto che il sepolcro del sig. , nonno dell'attrice, era stato Per_1
violato ma non aveva chiarito dove fosse stata portata la salma;
- dopo aver fatto istanza di accesso agli atti in data 04.07.2016 (doc. 3), per conoscere quali accertamenti il aveva ritenuto di effettuare, quest'ultimo aveva dato Controparte_2
riscontro alla richiesta solo a seguito di sentenza di ostensione, inviando la relazione del pagina 2 di 5 09.10.2015 già in possesso dell'attrice, continuando a non fornire spiegazioni in ordine alla circostanza di come fosse venuto a conoscenza che il loculo fosse vuoto;
- la sig.ra aveva provveduto a denunciare i fatti di cui è causa alla Procura di Siracusa. CP_1
Instaurato il contraddittorio il ritualmente citato in giudizio non si costituiva;
Controparte_2
quindi il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, all'udienza del 5.07.2022 veniva sentita
[...]
, la quale riferiva di aver scoperto che la tomba del nonno (padre di sua madre) era stata CP_1
violata, quando dopo, 25 anni, ovvero nel 2015, in occasione di una vacanza in Sicilia (vivendo lei a
Roma), si era recata al cimitero. Ha inoltre riferito che tale scoperta le aveva procurato molto dolore, essendo affezionata al nonno e che a causa di ciò aveva avuto “uno stato di panico”, non riuscendo più ad andare da sola al cimitero, ma ribadendo che l'ultima volta che vi si era recata prima di questi fatti era nel 1990.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le conclusioni di parte attrice, poneva la causa in decisione, assegnando alla parte i termini 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale l'attrice insisteva in domanda evidenziando i danni non patrimoniali subiti
(come da relazione medica depositata) in conseguenza dell'evento.
2. Ciò detto, l'attività istruttoria espletata ha consentito di accertare che le ceneri del nonno dell'attrice sono state disperse, atteso che la tomba ove lo stesso era seppellito è stata trovata vuota, e che il a fronte della specifica richiesta dell'attrice (come specificamente documentato) non è stato in CP_2
grado di fornire alcuna spiegazione circa il luogo ove si trovassero i resti del defunto, riferendo che non risultava alcun trasferimento della salma.
Ebbene, ritiene questo giudicante che la domanda risarcitoria sia infondata.
Ed invero, in punto di diritto, occorre rilevare come si distingua tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro e il diritto secondario, di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. Questo diritto secondario è senz'altro, come si è detto, un diritto di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto pagina 3 di 5 che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto..
Il diritto al sepolcro va distinto dalla pietà verso i defunti, quale oggetto giuridico dei reati previsti dagli articoli 407 e ss. del codice penale: pietà che consiste nel sentimento collettivo, e non già individuale, che la società esprime verso i propri cari.
Il diritto dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, e l'interesse a che tale luogo non sia trasformato, è esplicazione di un diritto della personalità, o di una manifestazione del diritto alla personalità (ove si acceda alla tesi monistica) posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della
Costituzione. Esso è anche espressione della libertà religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini: e dunque il diritto secondario di sepolcro trova fondamento altresì nell'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione. Esso è innanzitutto un diritto che trova ragione nella Carta fondamentale, e precisamente nei citati articoli 2 e 13.
La dispersione delle ceneri del nonno defunto della ricorrente costituiscono dunque una violazione del diritto costituzionalmente tutelato al rispetto del culto e della memoria del proprio caro.
Se dunque in astrato sussiste la violazione del diritto al sepolcro, nel caso di specie, non si ritiene, tuttavia, configurato in concreto il danno non patrimoniale richiesto dalla parte.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c. quando l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, quando la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità e che non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi.
Ed invero, la ha riferito di essersi resa conto della mancanza dei resti mortali del nonno, in via CP_1
accidentale, in occasione di una vacanza in Sicilia, quando dopo 25 anni di assenza si è recata al cimitero.
La stessa ricorrente ha chiarito infatti che non andava presso il suddetto luogo di culto dal 1990.
Se dunque il diritto secondario al sepolcro importa il diritto di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti o dei propri dante causa, ivi legittimamente seppellite, nonché il diritto di impedire atti che turbino l'avvenuta tumulazione delle predette salme, non si comprende, dunque, quale danno in concreto la ricorrente abbia subito, dal momento in cui, la stessa non ha mai esercitato (o quantomeno non esercitava da 25 anni) quegli atti di culto in memoria del nonno presso il cimitero comunale, della cui violazione oggi richiede i danni.
pagina 4 di 5 Cosicché, i problemi di ansia e panico, allegati dalla e documentati nella certificazione medica CP_1
prodotta, difficilmente possono ritenersi causalmente ricollegabili, come ivi invece scritto, alla violazione del luogo ove onorare il defunto, per le ragioni sopra espresse.
In considerazione di ciò la domanda va rigettata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione di parte convenuta le spese di liti si considerano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe: rigetta la domanda di parte ricorrente in quanto infondata.
Spese di lite irripetibili.
Siracusa, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Maria Lupo
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