Sentenza 8 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2025
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 15 dicembre 2025
FATTO E DIRITTO Considerato che: - il sig. S. Giuseppe ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell'esecutività, la sentenza n. 1705 del 24 ottobre 2025 con cui il T.A.R. per la Calabria ha accolto il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. dai sig.ri Sc. Antonio e Sc. Laura per l'accesso all'autorizzazione rilasciatagli dal Comune di Soverato per l'utilizzo del suo immobile come b&b e ai documenti della pratica amministrativa da lui avviata per adibire l'edificio stesso a struttura alberghiera; - il T.A.R. nella sua pronuncia ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica e per carenza di interesse, accogliendo nel merito la richiesta ostensiva dei sig.ri Sc., proprietari di un fondo gravato da servitù di passaggio in favore dell'immobile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2025REG.PROV.COLL.
N. 05566/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5566 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Galloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tiberina, n. 128;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13694/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha respinto l’istanza con cui l’appellante aveva formulato istanza di accesso “ ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della Legge n°241 del 07/08/1990 in possesso di codesto spettabile Ufficio, per ineludibili esigenze di giustizia, nonché formale istanza di cancellazione dei propri dati personali ”.
1.2. L’atto di diniego è stato motivato in quanto la Procura della Repubblica di Roma non ha rilasciato il nulla osta per la pendenza di un procedimento penale.
2. Avverso il diniego è stato presentato ricorso al Tar, che con sentenza n. 13694/2024 lo ha respinto ritenendolo infondato, affermando che:
“ la ricorrente ha chiesto l’ostensione di ‘tutti gli atti e documenti amministrativi che riguardano la -OMISSIS- in possesso dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e, nel contempo, il diritto della ricorrente a conoscere TUTTI gli atti ed i documenti amministrativi che la riguardano in possesso dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con particolare riferimento alla corrispondenza email intercorsa con la -OMISSIS-….L’istanza di ostensione documentale appare, quindi, a parere di questo Collegio, priva di una puntuale indicazione dei documenti che si intendono acquisire, appalesandosi quindi generica e perlustrativa. Essa appare, infatti, determinata nel suo oggetto soltanto lì dove si riferisce alla corrispondenza e-mail intercorsa tra la ricorrente e la -OMISSIS-, documentazione rispetto alla quale si ritiene non sussista un interesse concreto e attuale all’accesso, trattandosi di documentazione di cui si assume che la ricorrente sia già in possesso… L’istanza è stata respinta dall’Amministrazione resistente sulla scorta dell’espresso diniego di nulla osta trasmesso dal PM competente, in quanto è tuttora pendente un procedimento penale… Tanto considerato, allo stato, il diniego all’istanza di causa oggetto di gravame appare legittimo, avuto particolare riguardo al nesso tra la genericità dell’istanza e la valenza generale del parere del Pubblico Ministero ”.
3. Con l’odierno atto di appello, la ricorrente, dopo aver ripercorso le vicende intercorse con la -OMISSIS-, chiede di riformare la sentenza del Tar in quanto “ L’atto di diniego gravato è, del tutto genericamente, ‘motivato’ sulla scorta del fatto che ‘la Procura della Repubblica di Roma non ha rilasciato il nulla osta a tale istanza, in quanto è tuttora pendente un procedimento penale’. Non viene peraltro neppure indicato quali atti e documenti sarebbero effettivamente concernenti ‘un procedimento penale’ (…) e quali no (come, ad esempio, la mera corrispondenza email intercorsa con la -OMISSIS-, solo parzialmente da quest’ultima prodotta nei procedimenti di esecuzione a suo carico promossi dalla -OMISSIS-, col preciso scopo di ottenere rinvii dilatori)…La -OMISSIS- risulta, peraltro, pienamente legittimata all’accesso degli atti che la riguardano direttamente, posto che la corrispondenza email intercorsa tra la -OMISSIS- e l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse (solo parzialmente da quest’ultima prodotta nei procedimenti di esecuzione a suo carico promossi dalla -OMISSIS-, col preciso scopo di ottenere rinvii dilatori) riguarda direttamente proprio la -OMISSIS-, falsamente denunciata dalla -OMISSIS- / -OMISSIS- / -OMISSIS-, col preciso scopo di creare scompiglio e di tentare di ottenere rinvii dilatori nei procedimenti civili concernenti la restituzione dei lauti importi sottratti con l’inganno alla -OMISSIS- dalla -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando che “c ome correttamente ricostruito in fatto dal TAR, il diniego gravato è motivato sulla scorta del fatto che ‘la Procura della Repubblica di Roma non ha rilasciato il nulla osta a tale istanza, in quanto è tuttora pendente un procedimento penale’. Inoltre il TAR ha correttamente riconosciuto il carattere generico dell’istanza. Sulla scorta di questi due presupposti, correttamente il TAR ha respinto il ricorso. Non è dubbio infatti che l’istanza sia stata respinta dall’Amministrazione sulla scorta dell’espresso diniego di nulla osta trasmesso dal PM competente, in quanto è tuttora pendente un procedimento penale, avendo in particolare il P.M. comunicato che ‘Si ritiene che l'iscrizione in banca dati relativa alla scomparsa di -OMISSIS- rimanga attuale e non possa essere revocata e che le relative notizie non siano ostensibili stante la pendenza di accertamenti volti al suo rintraccio’. A tale comunicazione l’Amministrazione non poteva far altro che doverosamente conformarsi. Né può essere contestato che l’istanza di ostensione fosse priva di una puntuale indicazione dei documenti che si intendono acquisire, appalesandosi quindi generica e perlustrativa. Come correttamente rilevato dal TAR, l’istanza “appare, infatti, determinata nel suo oggetto soltanto lì dove si riferisce alla corrispondenza e-mail intercorsa tra la ricorrente e la -OMISSIS-, documentazione rispetto alla quale si ritiene non sussista un interesse concreto e attuale all’accesso, trattandosi di documentazione di cui si assume che la ricorrente sia già in possesso ”.
5. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è fondato.
2.1. Non sono condivisibili le motivazioni con cui il Tar ha ritenuto la domanda generica, in quanto la ricorrente ha indicato in modo sufficientemente preciso gli atti di cui ha chiesto l’esibizione. Ella non poteva sapere quali specifici documenti fossero detenuti dall’Amministrazione, ma aveva uno specifico interesse a conoscere gli atti in possesso dell’Amministrazione riguardanti la sua scomparsa a seguito di denuncia di scomparsa fatta dalla -OMISSIS-. Così formulata, la domanda era specifica nei limiti consentiti dalla vicenda concreta.
2.2. In conclusione, nel caso in esame, l’istanza di accesso, peraltro corredata da numerosi allegati, era sufficientemente specifica ed adeguatamente motivata nell’individuare gli elementi documentali necessitanti alla difesa dell’interessata.
2.3. Nel senso, interviene la recente sentenza n. 149/2025 di questa Sezione, che richiama il “ consolidato orientamento giurisprudenziale, a più riprese sostenuto anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4, ma anche 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21) in base al quale l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa, non potendosi ritenere sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. Nel bilanciamento tra diritto all’accesso difensivo del richiedente e la tutela della riservatezza del controinteressato, quando non vengono in rilievo dati sensibili, “supersensibili” o giudiziari…la medesima decisione dell’Adunanza Plenaria ha osservato che, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. “supersensibili”), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo…Il collegamento tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta impone pertanto un’attenta analisi della motivazione che la pubblica amministrazione ha adottato nel provvedimento con cui ha accolto o, viceversa, respinto l’istanza di accesso ”.
3. Purtuttavia, nell’esibire i documenti richiesti, il Ministero dovrà tenere conto:
(a) di eventuale diniego di nulla osta da parte del Pubblico Ministero;
(b) del carattere sensibile e personalissimo della documentazione richiesta.
Sotto il primo profilo, il Ministero, nell’eseguire la presente sentenza, dovrà reiterare la richiesta di nulla osta al Pubblico Ministero, evidenziando, tuttavia, che la signora, di cui era stata denunciata la scomparsa, non risulta più scomparsa ormai da tempo rilevante, e chiedendo se vi sono altre ragioni ostative della esibizione dei documenti, e di quali specificamente.
Sotto il secondo profilo, l’accesso dovrà essere consentito alla signora -OMISSIS- in persona, possibilmente in presenza, salvo documentato impedimento e richiesta motivata di spedizione, sottoscritta dall’interessata. In caso di spedizione, essa dovrà avvenire al documentato indirizzo di residenza, domicilio o dimora dichiarato dalla signora -OMISSIS- con dichiarazione da essa sottoscritta.
4. Con i suddetti limiti, l’appello va accolto.
5. La peculiarità della vicenda e l’accoglimento non integrale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO