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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4022/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato FERRARO LARA
e
SGARABOTTOLO , C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
il 13/09/1965, rappresentata e difesa dall'avvocato BASTIANELLO ELISA
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024 e Parte_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla Parte_2
sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1509/2014 del 22/05/2014.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
a titolo di contributo al mantenimento della IG atteso il conseguimento da parte di Pt_1 Per_1 quest'ultima della maggiore età e autosufficienza economica. Per l'effetto, chiedono di ordinarsi al terzo datore di lavoro del sig. , con sede in Nove (VI), Via Martiri Pt_1 Controparte_2
27/29, p.i. , di cessare la trattenuta operata sulla retribuzione corrisposta in forza P.IVA_1 dell'istanza notificata in data 30/07/2019, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Legge 898 del 1970, dalla sig.ra Sgarabottolo, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1509/2014 del 22/05/2014 vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. a titolo di contributo al Parte_1
2 mantenimento della IG . Persona_2
Per l'effetto, dichiara cessato l'obbligo del terzo datore di terzo datore di lavoro del sig. , Pt_1
con sede in Nove (VI), Via Martiri 27/29, p.i. , di operare la Controparte_2 P.IVA_1
trattenuta sulla retribuzione corrisposta in forza dell'istanza notificata in data 30/07/2019, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Legge 898 del 1970, dalla sig.ra Sgarabottolo, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento.
Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4022/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato FERRARO LARA
e
SGARABOTTOLO , C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
il 13/09/1965, rappresentata e difesa dall'avvocato BASTIANELLO ELISA
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024 e Parte_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla Parte_2
sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1509/2014 del 22/05/2014.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
a titolo di contributo al mantenimento della IG atteso il conseguimento da parte di Pt_1 Per_1 quest'ultima della maggiore età e autosufficienza economica. Per l'effetto, chiedono di ordinarsi al terzo datore di lavoro del sig. , con sede in Nove (VI), Via Martiri Pt_1 Controparte_2
27/29, p.i. , di cessare la trattenuta operata sulla retribuzione corrisposta in forza P.IVA_1 dell'istanza notificata in data 30/07/2019, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Legge 898 del 1970, dalla sig.ra Sgarabottolo, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1509/2014 del 22/05/2014 vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. a titolo di contributo al Parte_1
2 mantenimento della IG . Persona_2
Per l'effetto, dichiara cessato l'obbligo del terzo datore di terzo datore di lavoro del sig. , Pt_1
con sede in Nove (VI), Via Martiri 27/29, p.i. , di operare la Controparte_2 P.IVA_1
trattenuta sulla retribuzione corrisposta in forza dell'istanza notificata in data 30/07/2019, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Legge 898 del 1970, dalla sig.ra Sgarabottolo, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento.
Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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