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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1033/2023 r.g.a.c.
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Giusti Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Immacolata Riso e Cosimo Portacci Controparte_1 convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 20-3-2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16-2-2023, premesso che: il 1-10-1997 aveva contratto Parte_1 matrimonio in TA con;
dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1 il 12-9-1998, il 23-4-2003, il 28-2-2008 e
[...] Persona_2 Persona_3 il 4-6-2009; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione consensuale Persona_4 omologata in data 10-2-2022;pur dopo la separazione il si era reso protagonista di CP_1 comportamenti persecutori e minatori nei confronti di essa attrice;
la somma di € 75 per il mantenimento determinata in sede di separazione per ciascun figlio era da considerare inadeguata, perché il padre, interpretando a suo piacimento le condizioni di affido condiviso, aveva sempre trascorso poche ore con i figli minori con conseguente accrescimento degli oneri per la madre convivente, determinato anche dai vertiginosi aumenti dei prezzi dei beni di consumo e generi alimentari;
inoltre nelle more la figlia si era iscritta all'Università di Palermo e le sue Per_2 esigenze di spesa erano aumentate;
sin quando il aveva vissuto presso la casa coniugale CP_1 di via Mazzini 158 in TA ,nell'anno 2021, essa attrice si era fatta carico interamente delle utenze ed oneri dell'immobile per un importo totale di € 9821,83, ed inoltre il coniuge non aveva provveduto al rimborso delle spese straordinarie sostenute da essa attrice pari ad € 1358,28;in ragione di tanto e del sopravvenire della normativa sull'assegno unico universale, quest'ultimo doveva essere a lei interamente attribuito;
il mutuo ipotecario di cui al punto 8 dell'accordo di separazione stipulato il
22-7-2010 relativamente all'immobile di proprietà del coniuge in Leporano alla via Baracca n.1620 non poteva essere oggetto di contrattazione tra i coniugi non usufruendone essa attrice in alcun modo, sebbene si fosse costituita fideiussore, ed era legittimo richiederne lo svincolo non procurandole tale situazione alcun vantaggio;
su tali premesse l'attrice chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero previsti un assegno a carico del
[...] di concorso al mantenimento dei figli e di € 200, oltre CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 al concorso al 100% delle spese straordinarie, con percezione da parte di essa attrice dell'intero assegno unico;
il tutto con assenso del allo svincolo da tutte le obbligazioni bancarie CP_1 personali e reali, e previsione dell'obbligo di rimborsarle la somma di € 4910,92 pari al 50% delle spese dell'immobile di via Mazzini 158 in TA ,nonché la somma di € 666,64 pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio,ma contestava quanto allegato dalla controparte ed in particolare la sussistenza dei presupposti e di sopravvenienze per l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione;
evidenziava che la situazione economica della docente di Parte_1 scuola secondaria era rimasta invariata, mentre era peggiorata la propria, in ragione del maggiore contributo che egli versava in favore della figlia negava di intrattenersi raramente con i Per_2 figli e che comunque vedeva anche al di fuori degli orari stabiliti, compatibilmente Per_3 Per_4 con gli impegni di militare della Guardia di FI con sede di lavoro in Matera;
evidenziava di versare l'intero mantenimento per il figlio che dal mese di marzo 2023 stava cenando e Per_3 pernottando presso la residenza del padre;
aggiungeva che a causa del gran numero di assenze scolastiche del figlio , questo ,su mandato del Tribunale dei Minorenni, era stato preso in Per_3 carico dai Servizi Sociali di TA ,ma la madre si era sottratta alle convocazioni di questi ultimi e comunque aveva fatto intendere la difficoltà di manifestare alla madre la volontà di trasferirsi Per_3 dal padre;
deduceva di versare puntualmente l'assegno per la figlia oltre all'importo Per_2 necessario per la locazione di un alloggio nella sede universitaria. Deduceva ancora: che il figlio convivente con la madre era divenuto autonomo economicamente, lavorando in una pizzeria Per_1
e percependo € 1200 mensili circa;
che egli non aveva pendenze per spese straordinarie ,mentre per alcune richieste di rimborso malgrado le proprie sollecitazioni in tal senso, la non aveva Parte_1 fornito documentazione di supporto;
che non vi erano legittime richieste di rimborso di spese erogate dalla moglie per la casa già coniugale, e comunque egli aveva anticipato altre somme;
che egli non aveva mai chiesto la restituzione alla delle maggiori somme per la chiusura di un conto Parte_1 corrente BNL già cointestato alle parti, e comunque in sede di separazione i coniugi avevano rinunciato ad ogni reciproca pretesa di carattere patrimoniale in forza della clausola n.11 delle relative condizioni;
che non poteva trovare accoglimento la domanda relativa alla garanzia prestata perché questione definita in sede di separazione;
che egli attualmente aveva una retribuzione di € 1400 al netto di ritenute di € 650 per prestiti contratti per esigenze familiari,dalla quale erano detratte le spese per i figli che indicava, oltre ad € 1140,70 per il mutuo acceso per l'acquisto della casa di Leporano che la famiglia utilizzava nei mesi estivi;
che egli pertanto era aiutato economicamente dai propri genitori. Il convenuto chiedeva che fosse revocato l'assegno di mantenimento del figlio e che Per_1
i figli e fossero collocati presso di lui presso la residenza in Leporano alla via Baracca Per_3 Per_4
1620, con revoca dell'assegno che egli corrispondeva per il loro mantenimento e con visite libere da parte della madre, ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico al 50% tra i coniugi;
in subordine chiedeva che i minori fossero collocati presso di lui nei mesi da giugno a settembre abitando egli nelle vicinanze del mare con sospensione dell'assegno a suo carico e previsione di erogazione di assegno per il mantenimento degli stessi oltre che della figlia il tutto con vittoria di spese Per_2 di lite.
Con provvedimento del 16-5-2023 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione.
All'esito dell'istruzione mediante prove orali ed ascolto del figlio la causa è stata riservata Per_3 per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Va preliminarmente dichiarata non utilizzabile ai fini della decisione la documentazione tardivamente prodotta dal con la memoria di replica ex art.190 c.p.c. in una fase processuale non più CP_1 deputata alla formazione del materiale istruttorio e nella quale non vi è neppure possibilità di articolare prova contraria.
Venendo al merito,la domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in TA il 1-10-1997, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale in data 10-2-
2022. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Va confermato l'affidamento congiunto dei figli ancora minori e ad entrambi i genitori, Per_3 Per_4 non essendovi ragioni per discostarsi dal criterio preferenziale di legge ed in particolare per ritenere l'inidoneità genitoriale di alcuna delle parti. A questo riguardo è opportuno rilevare che le affermazioni della ricorrente in ordine alla assunzione da parte del nei suoi confronti CP_1 anche dopo la separazione, di comportamenti persecutori e minatori, oggetto di doglianza nell'atto introduttivo non sono state oggetto di dimostrazione, e che tale prova non possono dare (denuncia del 10-11-2022 e diffida stragiudiziale del 30-5-2022) atti provenienti dalla stessa parte che se ne vorrebbe avvalere. Mentre neppure sono dimostrati i comportamenti alienanti riguardo alla prole che nel corso del giudizio il resistente ha inteso imputare alla controparte, inquadrandosi piuttosto i contrasti tra le parti in un contesto di conflittualità tuttora piuttosto accesa tra di esse.
In ordine al prevalente domicilio della prole minore, deve essere confermato il collocamento del figlio presso la madre, non essendovi ragioni per apportare cesura ad una situazione in essere sin dal Per_4 tempo della separazione, né elementi istruttori per ritenere che il prevalente domicilio presso la madre sia pregiudizievole per il benessere psicofisico del minore.
Deve inoltre essere confermato il prevalente domicilio del figlio presso il padre già stabilito Per_3 con ordinanza del 31-10-2024 modificativa della previsioni di separazione a seguito dell'ascolto del minore,peraltro ormai vicino alla maggiore età, il quale ha espresso preferenza per tale soluzione.
Non vi è prova peraltro che il figlio si sia ristabilito nuovamente presso la casa materna dopo Per_3 il provvedimento del 31-10-2024 che ne ha stabilito il collocamento presso il padre a seguito del suo ascolto;
la circostanza ,affermata negli scritti conclusionali della , è stata infatti contestata Parte_1 dal CP_1
Circa il diritto di visita ed intrattenimento con la madre di , e con il padre di appare Per_3 Per_4 possibile stabilire in ragione della volontà espressa da in sede di ascolto , dell'età raggiunta Per_3 da che ne favorisce l'autodeterminazione sul punto, che ciascuno di essi potrà vedere ed Per_4 intrattenersi con il genitore non collocatario secondo gli accordi da prendersi direttamente con quest'ultimo.
In ordine alle residue previsioni economiche, in sede di separazione era stato previsto l'obbligo paterno di concorso al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 mediante versamento della somma mensile complessiva di € 300, in ragione di euro 75 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia allora adottato da questo Tribunale il 17-7-2017. La casa coniugale di via
Mazzini 158 in TA era stata assegnata alla moglie, proprietaria dell'immobile,che vi avrebbe vissuto con i figli allora conviventi presso di lei. Il mutuo ipotecario stipulato il 22-7-2010 dal
[...] con rata mensile pari ad € 1130 sarebbe stato pagato interamente dal sino alla CP_1 CP_1 sua estinzione;
gli assegni per il nucleo familiare sarebbero stati percepiti interamente dalla Parte_1
a fare data dal deposito per separazione consensuale,mentre gli arretrati sarebbero rimasti a favore del le parti avevano stabilito che il avrebbe fruito al 100% della detrazione CP_1 CP_1 fiscale per figli a carico. Al punto 11 i coniugi avevano dato atto di essere autosufficienti, di avere provveduto a ripartire tra loro ogni bene comune e “di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa avendo compiutamente definito ogni reciproca questione patrimoniale”.
Tale disciplina deve tuttavia essere modificata, nei limiti appresso specificati.
In ordine al mantenimento della prole ,va confermata la revoca, decisa con ordinanza del 31-10-2024 del relativo obbligo genitoriale con riferimento al figlio primogenito la cui raggiunta Per_1 autonomia è stata riconosciuta da entrambe le parti nella predetta udienza. Depone in ogni caso in tal senso lo svolgimento non occasionale da parte del figlio di attività di lavoro, sia pure con Per_1 contratti a tempo determinato dapprima presso una pizzeria in TA, già all'epoca della instaurazione del presente giudizio, ed in seguito alle dipendenze della con sede in Bologna, CP_2 in tal caso con stipendio lordo di € 1601,36(v. contratto del 20-5-2024 in atti).
In ordine ai figli e può disporsi, a modifica di quanto previsto delle condizioni di Per_3 Per_4 separazione, ed in considerazione del prevalente domicilio del primo presso il padre e del secondo presso la madre che , con decorrenza del mese di novembre 2024 incluso(mese immediatamente successivo al sancito collocamento del figlio presso il padre) ciascuno dei genitori dovrà Per_3 provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio presso di lui collocato, e comunque dovrà provvedervi per il tempo in cui ciascun figlio si trovi con lui.
Tanto si giustifica in relazione alla situazione economica delle parti, da ritenere sostanzialmente paritaria. Invero ciascuno dei coniugi occupa immobile di sua proprietà, la è docente di Parte_1 istituto secondario superiore ,il è militare della Guardia di FI;
e nonostante l'attrice CP_1 percepisca uno stipendio annuo (nel 2021 pari ad € 23.197,33 lordi come da CUD in atti) inferiore rispetto a quello del convenuto(pari nello stesso anno ad € 31.490 lordi),il secondo è gravato da esposizione finanziaria perchè corrisponde interamente, come non contestato e comunque anche attestato in sede di separazione (cfr. punto 8 delle condizioni relative), una rata mensile di € 1130 per il rimborso di un mutuo ipotecario da lui contratto con BNL in data 22-7-2010 ,per l'acquisto di una villa in Leporano, utilizzata durante la convivenza matrimoniale quale residenza estiva familiare(ciò non è stato contestato in maniera specifica;
non è pacifico invece che altri prestiti allegati dal
[...] fossero stati contratti per esigenze familiari). CP_1
Quanto detto giustifica anche, con riferimento al periodo dalla proposizione della domanda di divorzio sino al mese di ottobre 2024 incluso, la conferma delle previsioni di mantenimento di Per_3
e stabilite in sede di separazione. Per_4
In ordine infine alla figlia , non è contestato che la stessa abbia abbandonato gli studi Per_2 universitari;
ed è documentato che sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità
(delibera dell'11-12-2023 della Commissione medica ASL per l'accertamento dell'handicap, prodotta dalla con memoria del 15-1-2024). Non sembra in contestazione che la figlia Parte_1 percepisca attualmente trattamento di invalidità di € 747,84 (ciò è stato affermato negli scritti conclusionali della e non smentito specificamente dal padre). Parte_1 Pertanto essendo quel trattamento presuntivamente idoneo a soddisfarne anche le esigenze di mantenimento deve dichiararsi cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia, e deve essere revocato l'assegno di concorso al suo mantenimento posto a carico del padre nelle condizioni di separazione.
Stante la situazione economica delle parti sostanzialmente paritaria, su entrambi i genitori graverà
l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese straordinarie di mantenimento dei figli e , Per_4 Per_3 spese da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il
4-7-2022. L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli minori, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra questi ultimi. Va ribadita l'assegnazione a della casa già coniugale Parte_1
(peraltro di sua proprietà) in ragione della convivenza con il figlio minore Per_4
Con il ricorso introduttivo la ha chiesto accertamento dell'obbligo del di Parte_1 CP_1 rimborsarle la somma di € 4910,92 pari al 50% delle spese di utenza dell'immobile di via Mazzini
158 in TA per il periodo in cui vi ha abitato il convenuto sino al 2021 ,nonché alla restituzione della somma di € 666,64 pari al 50% delle spese straordinarie in tesi interamente anticipate per il mantenimento della prole;
nonché la previsione dell' assenso del allo svincolo di essa CP_1 attrice da tutte le obbligazioni bancarie personali e reali assunte in occasione della stipula di un mutuo ipotecario. Tali domande sono in questa sede inammissibili.
Va ricordato in proposito che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda soggetta a rito speciale (cfr. Cass. n. 6660/2001;id. 26158/06;id.
9915/07;id. 11828/09;id. 2155/10; id. 18870/2014; id. 13/03/2017, n. 6424; Tribunale Terni
13/05/2020 n. 296; Tribunale Pavia, 13/05/2019, n. 824;Tribunale Ragusa 20/1/2020 n. 61). Ed in ogni caso va rilevato, ove si potesse prescindere per mera ipotesi dal rilievo di inammissibilità appena compiuto, che le domande in esame sarebbero infondate per le questioni patrimoniali di rimborso già esistenti alla data di omologa della separazione, stante il tenore transattivo della clausola n.11 delle condizioni ivi concordate con riguardo a tali questioni;
né potrebbe sancirsi lo svincolo dalle garanzie personali e reali che si assumono prestate dalla a presidio del mutuo contratto dal solo Parte_1 [...] con BNL il 22-7-2010, per il fatto che tali garanzie sono poste nell'interesse dell'istituto CP_1 bancario mutuante che è terzo estraneo al giudizio, e che quindi non sarebbero eliminabili senza il suo consenso. Inammissibili perché tardive ed in violazione delle preclusioni per la formulazione e precisazione delle domande oggetto del giudizio date dalla scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art.183 comma 6 c.p.c. , sono infine le domande di ripetizione di somme formulate dal in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16-11-2023 da nei confronti di e sulla domanda Controparte_1 Parte_1 riconvenzionale di quest'ultima ,così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA il 1-10-1997 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il 12-9- Parte_1 Controparte_1
1969 (atto n.135 p.2 serie A dell'anno 1997);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)conferma l'affidamento congiunto ai genitori dei figli e di Giovanni;
Persona_3 Per_4 conferma il collocamento presso la madre rispetto al figlio ed il collocamento presso il Per_4 domicilio paterno del figlio;
disciplina le modalità di diritto di visita ed intrattenimento Per_3 paterno rispetto al figlio minore e materno rispetto al figlio secondo quanto indicato in Per_4 Per_3 motivazione;
4) conferma sino al mese di ottobre 2024 l'assegno mensile posto a carico di Controparte_1 per concorso nel mantenimento dei figli e come già stabilito Persona_4 Persona_3 con la sentenza di separazione;
pone dal mese di novembre 2024 in poi a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio con lui collocato, e comunque di provvedervi per il tempo in cui ciascun figlio si trovi presso di lui;
5)revoca l'assegno di concorso al mantenimento della figlia già disposto in sede di Per_2 separazione a carico del CP_1
6)conferma l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al 50% alla erogazione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli e , spese da individuarsi sulla scorta del Per_4 Per_3 protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli minori, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi;
7)conferma l'assegnazione alla della casa già coniugale;
Parte_1
8)dichiara inammissibili le residue domande di contenuto patrimoniale proposte dalla e le Parte_1 domande di ripetizione somme proposte dal in sede di precisazione delle conclusioni;
CP_1
9)compensa interamente tra le parti le spese di lite. TA, 12-6-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1033/2023 r.g.a.c.
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Giusti Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Immacolata Riso e Cosimo Portacci Controparte_1 convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 20-3-2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16-2-2023, premesso che: il 1-10-1997 aveva contratto Parte_1 matrimonio in TA con;
dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1 il 12-9-1998, il 23-4-2003, il 28-2-2008 e
[...] Persona_2 Persona_3 il 4-6-2009; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione consensuale Persona_4 omologata in data 10-2-2022;pur dopo la separazione il si era reso protagonista di CP_1 comportamenti persecutori e minatori nei confronti di essa attrice;
la somma di € 75 per il mantenimento determinata in sede di separazione per ciascun figlio era da considerare inadeguata, perché il padre, interpretando a suo piacimento le condizioni di affido condiviso, aveva sempre trascorso poche ore con i figli minori con conseguente accrescimento degli oneri per la madre convivente, determinato anche dai vertiginosi aumenti dei prezzi dei beni di consumo e generi alimentari;
inoltre nelle more la figlia si era iscritta all'Università di Palermo e le sue Per_2 esigenze di spesa erano aumentate;
sin quando il aveva vissuto presso la casa coniugale CP_1 di via Mazzini 158 in TA ,nell'anno 2021, essa attrice si era fatta carico interamente delle utenze ed oneri dell'immobile per un importo totale di € 9821,83, ed inoltre il coniuge non aveva provveduto al rimborso delle spese straordinarie sostenute da essa attrice pari ad € 1358,28;in ragione di tanto e del sopravvenire della normativa sull'assegno unico universale, quest'ultimo doveva essere a lei interamente attribuito;
il mutuo ipotecario di cui al punto 8 dell'accordo di separazione stipulato il
22-7-2010 relativamente all'immobile di proprietà del coniuge in Leporano alla via Baracca n.1620 non poteva essere oggetto di contrattazione tra i coniugi non usufruendone essa attrice in alcun modo, sebbene si fosse costituita fideiussore, ed era legittimo richiederne lo svincolo non procurandole tale situazione alcun vantaggio;
su tali premesse l'attrice chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero previsti un assegno a carico del
[...] di concorso al mantenimento dei figli e di € 200, oltre CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 al concorso al 100% delle spese straordinarie, con percezione da parte di essa attrice dell'intero assegno unico;
il tutto con assenso del allo svincolo da tutte le obbligazioni bancarie CP_1 personali e reali, e previsione dell'obbligo di rimborsarle la somma di € 4910,92 pari al 50% delle spese dell'immobile di via Mazzini 158 in TA ,nonché la somma di € 666,64 pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio,ma contestava quanto allegato dalla controparte ed in particolare la sussistenza dei presupposti e di sopravvenienze per l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione;
evidenziava che la situazione economica della docente di Parte_1 scuola secondaria era rimasta invariata, mentre era peggiorata la propria, in ragione del maggiore contributo che egli versava in favore della figlia negava di intrattenersi raramente con i Per_2 figli e che comunque vedeva anche al di fuori degli orari stabiliti, compatibilmente Per_3 Per_4 con gli impegni di militare della Guardia di FI con sede di lavoro in Matera;
evidenziava di versare l'intero mantenimento per il figlio che dal mese di marzo 2023 stava cenando e Per_3 pernottando presso la residenza del padre;
aggiungeva che a causa del gran numero di assenze scolastiche del figlio , questo ,su mandato del Tribunale dei Minorenni, era stato preso in Per_3 carico dai Servizi Sociali di TA ,ma la madre si era sottratta alle convocazioni di questi ultimi e comunque aveva fatto intendere la difficoltà di manifestare alla madre la volontà di trasferirsi Per_3 dal padre;
deduceva di versare puntualmente l'assegno per la figlia oltre all'importo Per_2 necessario per la locazione di un alloggio nella sede universitaria. Deduceva ancora: che il figlio convivente con la madre era divenuto autonomo economicamente, lavorando in una pizzeria Per_1
e percependo € 1200 mensili circa;
che egli non aveva pendenze per spese straordinarie ,mentre per alcune richieste di rimborso malgrado le proprie sollecitazioni in tal senso, la non aveva Parte_1 fornito documentazione di supporto;
che non vi erano legittime richieste di rimborso di spese erogate dalla moglie per la casa già coniugale, e comunque egli aveva anticipato altre somme;
che egli non aveva mai chiesto la restituzione alla delle maggiori somme per la chiusura di un conto Parte_1 corrente BNL già cointestato alle parti, e comunque in sede di separazione i coniugi avevano rinunciato ad ogni reciproca pretesa di carattere patrimoniale in forza della clausola n.11 delle relative condizioni;
che non poteva trovare accoglimento la domanda relativa alla garanzia prestata perché questione definita in sede di separazione;
che egli attualmente aveva una retribuzione di € 1400 al netto di ritenute di € 650 per prestiti contratti per esigenze familiari,dalla quale erano detratte le spese per i figli che indicava, oltre ad € 1140,70 per il mutuo acceso per l'acquisto della casa di Leporano che la famiglia utilizzava nei mesi estivi;
che egli pertanto era aiutato economicamente dai propri genitori. Il convenuto chiedeva che fosse revocato l'assegno di mantenimento del figlio e che Per_1
i figli e fossero collocati presso di lui presso la residenza in Leporano alla via Baracca Per_3 Per_4
1620, con revoca dell'assegno che egli corrispondeva per il loro mantenimento e con visite libere da parte della madre, ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico al 50% tra i coniugi;
in subordine chiedeva che i minori fossero collocati presso di lui nei mesi da giugno a settembre abitando egli nelle vicinanze del mare con sospensione dell'assegno a suo carico e previsione di erogazione di assegno per il mantenimento degli stessi oltre che della figlia il tutto con vittoria di spese Per_2 di lite.
Con provvedimento del 16-5-2023 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione.
All'esito dell'istruzione mediante prove orali ed ascolto del figlio la causa è stata riservata Per_3 per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Va preliminarmente dichiarata non utilizzabile ai fini della decisione la documentazione tardivamente prodotta dal con la memoria di replica ex art.190 c.p.c. in una fase processuale non più CP_1 deputata alla formazione del materiale istruttorio e nella quale non vi è neppure possibilità di articolare prova contraria.
Venendo al merito,la domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in TA il 1-10-1997, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale in data 10-2-
2022. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Va confermato l'affidamento congiunto dei figli ancora minori e ad entrambi i genitori, Per_3 Per_4 non essendovi ragioni per discostarsi dal criterio preferenziale di legge ed in particolare per ritenere l'inidoneità genitoriale di alcuna delle parti. A questo riguardo è opportuno rilevare che le affermazioni della ricorrente in ordine alla assunzione da parte del nei suoi confronti CP_1 anche dopo la separazione, di comportamenti persecutori e minatori, oggetto di doglianza nell'atto introduttivo non sono state oggetto di dimostrazione, e che tale prova non possono dare (denuncia del 10-11-2022 e diffida stragiudiziale del 30-5-2022) atti provenienti dalla stessa parte che se ne vorrebbe avvalere. Mentre neppure sono dimostrati i comportamenti alienanti riguardo alla prole che nel corso del giudizio il resistente ha inteso imputare alla controparte, inquadrandosi piuttosto i contrasti tra le parti in un contesto di conflittualità tuttora piuttosto accesa tra di esse.
In ordine al prevalente domicilio della prole minore, deve essere confermato il collocamento del figlio presso la madre, non essendovi ragioni per apportare cesura ad una situazione in essere sin dal Per_4 tempo della separazione, né elementi istruttori per ritenere che il prevalente domicilio presso la madre sia pregiudizievole per il benessere psicofisico del minore.
Deve inoltre essere confermato il prevalente domicilio del figlio presso il padre già stabilito Per_3 con ordinanza del 31-10-2024 modificativa della previsioni di separazione a seguito dell'ascolto del minore,peraltro ormai vicino alla maggiore età, il quale ha espresso preferenza per tale soluzione.
Non vi è prova peraltro che il figlio si sia ristabilito nuovamente presso la casa materna dopo Per_3 il provvedimento del 31-10-2024 che ne ha stabilito il collocamento presso il padre a seguito del suo ascolto;
la circostanza ,affermata negli scritti conclusionali della , è stata infatti contestata Parte_1 dal CP_1
Circa il diritto di visita ed intrattenimento con la madre di , e con il padre di appare Per_3 Per_4 possibile stabilire in ragione della volontà espressa da in sede di ascolto , dell'età raggiunta Per_3 da che ne favorisce l'autodeterminazione sul punto, che ciascuno di essi potrà vedere ed Per_4 intrattenersi con il genitore non collocatario secondo gli accordi da prendersi direttamente con quest'ultimo.
In ordine alle residue previsioni economiche, in sede di separazione era stato previsto l'obbligo paterno di concorso al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 mediante versamento della somma mensile complessiva di € 300, in ragione di euro 75 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia allora adottato da questo Tribunale il 17-7-2017. La casa coniugale di via
Mazzini 158 in TA era stata assegnata alla moglie, proprietaria dell'immobile,che vi avrebbe vissuto con i figli allora conviventi presso di lei. Il mutuo ipotecario stipulato il 22-7-2010 dal
[...] con rata mensile pari ad € 1130 sarebbe stato pagato interamente dal sino alla CP_1 CP_1 sua estinzione;
gli assegni per il nucleo familiare sarebbero stati percepiti interamente dalla Parte_1
a fare data dal deposito per separazione consensuale,mentre gli arretrati sarebbero rimasti a favore del le parti avevano stabilito che il avrebbe fruito al 100% della detrazione CP_1 CP_1 fiscale per figli a carico. Al punto 11 i coniugi avevano dato atto di essere autosufficienti, di avere provveduto a ripartire tra loro ogni bene comune e “di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa avendo compiutamente definito ogni reciproca questione patrimoniale”.
Tale disciplina deve tuttavia essere modificata, nei limiti appresso specificati.
In ordine al mantenimento della prole ,va confermata la revoca, decisa con ordinanza del 31-10-2024 del relativo obbligo genitoriale con riferimento al figlio primogenito la cui raggiunta Per_1 autonomia è stata riconosciuta da entrambe le parti nella predetta udienza. Depone in ogni caso in tal senso lo svolgimento non occasionale da parte del figlio di attività di lavoro, sia pure con Per_1 contratti a tempo determinato dapprima presso una pizzeria in TA, già all'epoca della instaurazione del presente giudizio, ed in seguito alle dipendenze della con sede in Bologna, CP_2 in tal caso con stipendio lordo di € 1601,36(v. contratto del 20-5-2024 in atti).
In ordine ai figli e può disporsi, a modifica di quanto previsto delle condizioni di Per_3 Per_4 separazione, ed in considerazione del prevalente domicilio del primo presso il padre e del secondo presso la madre che , con decorrenza del mese di novembre 2024 incluso(mese immediatamente successivo al sancito collocamento del figlio presso il padre) ciascuno dei genitori dovrà Per_3 provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio presso di lui collocato, e comunque dovrà provvedervi per il tempo in cui ciascun figlio si trovi con lui.
Tanto si giustifica in relazione alla situazione economica delle parti, da ritenere sostanzialmente paritaria. Invero ciascuno dei coniugi occupa immobile di sua proprietà, la è docente di Parte_1 istituto secondario superiore ,il è militare della Guardia di FI;
e nonostante l'attrice CP_1 percepisca uno stipendio annuo (nel 2021 pari ad € 23.197,33 lordi come da CUD in atti) inferiore rispetto a quello del convenuto(pari nello stesso anno ad € 31.490 lordi),il secondo è gravato da esposizione finanziaria perchè corrisponde interamente, come non contestato e comunque anche attestato in sede di separazione (cfr. punto 8 delle condizioni relative), una rata mensile di € 1130 per il rimborso di un mutuo ipotecario da lui contratto con BNL in data 22-7-2010 ,per l'acquisto di una villa in Leporano, utilizzata durante la convivenza matrimoniale quale residenza estiva familiare(ciò non è stato contestato in maniera specifica;
non è pacifico invece che altri prestiti allegati dal
[...] fossero stati contratti per esigenze familiari). CP_1
Quanto detto giustifica anche, con riferimento al periodo dalla proposizione della domanda di divorzio sino al mese di ottobre 2024 incluso, la conferma delle previsioni di mantenimento di Per_3
e stabilite in sede di separazione. Per_4
In ordine infine alla figlia , non è contestato che la stessa abbia abbandonato gli studi Per_2 universitari;
ed è documentato che sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità
(delibera dell'11-12-2023 della Commissione medica ASL per l'accertamento dell'handicap, prodotta dalla con memoria del 15-1-2024). Non sembra in contestazione che la figlia Parte_1 percepisca attualmente trattamento di invalidità di € 747,84 (ciò è stato affermato negli scritti conclusionali della e non smentito specificamente dal padre). Parte_1 Pertanto essendo quel trattamento presuntivamente idoneo a soddisfarne anche le esigenze di mantenimento deve dichiararsi cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia, e deve essere revocato l'assegno di concorso al suo mantenimento posto a carico del padre nelle condizioni di separazione.
Stante la situazione economica delle parti sostanzialmente paritaria, su entrambi i genitori graverà
l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese straordinarie di mantenimento dei figli e , Per_4 Per_3 spese da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il
4-7-2022. L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli minori, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra questi ultimi. Va ribadita l'assegnazione a della casa già coniugale Parte_1
(peraltro di sua proprietà) in ragione della convivenza con il figlio minore Per_4
Con il ricorso introduttivo la ha chiesto accertamento dell'obbligo del di Parte_1 CP_1 rimborsarle la somma di € 4910,92 pari al 50% delle spese di utenza dell'immobile di via Mazzini
158 in TA per il periodo in cui vi ha abitato il convenuto sino al 2021 ,nonché alla restituzione della somma di € 666,64 pari al 50% delle spese straordinarie in tesi interamente anticipate per il mantenimento della prole;
nonché la previsione dell' assenso del allo svincolo di essa CP_1 attrice da tutte le obbligazioni bancarie personali e reali assunte in occasione della stipula di un mutuo ipotecario. Tali domande sono in questa sede inammissibili.
Va ricordato in proposito che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda soggetta a rito speciale (cfr. Cass. n. 6660/2001;id. 26158/06;id.
9915/07;id. 11828/09;id. 2155/10; id. 18870/2014; id. 13/03/2017, n. 6424; Tribunale Terni
13/05/2020 n. 296; Tribunale Pavia, 13/05/2019, n. 824;Tribunale Ragusa 20/1/2020 n. 61). Ed in ogni caso va rilevato, ove si potesse prescindere per mera ipotesi dal rilievo di inammissibilità appena compiuto, che le domande in esame sarebbero infondate per le questioni patrimoniali di rimborso già esistenti alla data di omologa della separazione, stante il tenore transattivo della clausola n.11 delle condizioni ivi concordate con riguardo a tali questioni;
né potrebbe sancirsi lo svincolo dalle garanzie personali e reali che si assumono prestate dalla a presidio del mutuo contratto dal solo Parte_1 [...] con BNL il 22-7-2010, per il fatto che tali garanzie sono poste nell'interesse dell'istituto CP_1 bancario mutuante che è terzo estraneo al giudizio, e che quindi non sarebbero eliminabili senza il suo consenso. Inammissibili perché tardive ed in violazione delle preclusioni per la formulazione e precisazione delle domande oggetto del giudizio date dalla scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art.183 comma 6 c.p.c. , sono infine le domande di ripetizione di somme formulate dal in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16-11-2023 da nei confronti di e sulla domanda Controparte_1 Parte_1 riconvenzionale di quest'ultima ,così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA il 1-10-1997 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il 12-9- Parte_1 Controparte_1
1969 (atto n.135 p.2 serie A dell'anno 1997);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)conferma l'affidamento congiunto ai genitori dei figli e di Giovanni;
Persona_3 Per_4 conferma il collocamento presso la madre rispetto al figlio ed il collocamento presso il Per_4 domicilio paterno del figlio;
disciplina le modalità di diritto di visita ed intrattenimento Per_3 paterno rispetto al figlio minore e materno rispetto al figlio secondo quanto indicato in Per_4 Per_3 motivazione;
4) conferma sino al mese di ottobre 2024 l'assegno mensile posto a carico di Controparte_1 per concorso nel mantenimento dei figli e come già stabilito Persona_4 Persona_3 con la sentenza di separazione;
pone dal mese di novembre 2024 in poi a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio con lui collocato, e comunque di provvedervi per il tempo in cui ciascun figlio si trovi presso di lui;
5)revoca l'assegno di concorso al mantenimento della figlia già disposto in sede di Per_2 separazione a carico del CP_1
6)conferma l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al 50% alla erogazione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli e , spese da individuarsi sulla scorta del Per_4 Per_3 protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli minori, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi;
7)conferma l'assegnazione alla della casa già coniugale;
Parte_1
8)dichiara inammissibili le residue domande di contenuto patrimoniale proposte dalla e le Parte_1 domande di ripetizione somme proposte dal in sede di precisazione delle conclusioni;
CP_1
9)compensa interamente tra le parti le spese di lite. TA, 12-6-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)